Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI OR NZ
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE ZI , in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 16/6/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5957/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], ivi residente a[...]
2/Bis, rapp.to e difeso dall'Avv. Gennaro Crispo, presso il cui studio elett.te domicilio in Ottaviano (NA) alla via Giuseppe Di Prisco n. 187 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefano Azzano, con cui elett.te domicilio in Napoli (NA) alla via De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l il riconoscimento del diritto a percepire la CP_1 pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, ai sensi della L. 118/71 artt.
2 e 12 e L. 18/80; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 18/10/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G.
5053/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 04/08/2023.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Quanto al merito, si osserva che la domanda è infondata e deve essere rigettata.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal CTU e coincidente a quella certificata dalla ML
(pari al solo 80%), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel CP_1 Per_1 ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni della dott.ssa la quale ha dato conto esaustivamente delle patologie Persona_2 riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante.
In particolare, il CTU ha chiarito che “Il sig. di anni 66 è stato riconosciuto Parte_1 invalido al 80% in quanto affetto dalle seguenti patologie: disturbo affettivo-bipolare in trattamento farmacologico ed in buon compenso psichico (per cui il paziente con terapia di minima risulta in equilibrio clinico senza riacutizzazioni recenti), ipertensione arteriosa, DM Tipo II in trattamento misto ed in buon compenso glicometabolico con malattia ateromasica carotidea emodinamicamente non significativa. Psoriasi cutanea in trattamento con anticorpo monoclonale” (cfr. pag. 3 della CTU).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
Sotto tale aspetto, deve rilevarsi che nel ricorso in opposizione all'ATP non sono state evidenziate deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate del CTU, per cui le censure formulate dalla difesa della ricorrente integrano senz'altro un mero dissenso diagnostico.
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta).
Non sussiste, inoltre, prova che la parte ricorrente si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che abbia la necessità di assistenza continua per l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di vita quotidiani. La difficoltà di deambulare, infatti, è concetto medico-legale diverso dalla incapacità di deambulare e, pertanto, essa non integra la fattispecie normativa che legittima il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (così come precisato altresì da
Cass. n. 8557/2018).
Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 80%, così come già accertato dal CTU.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli
76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n.
113.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE ZI, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 18/10/2024 nei Parte_1 confronti dell' così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente CP_1 non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in RE ZI il 16/06/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco