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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Potenza-Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione eu- ropea, in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c.
(come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza,
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udien- za, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente ri- chiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricor- so e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato do- po la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello sem- plificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenu- ta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attri-
Pag. 1 di 8 ce/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressa- mente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclu- sioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2525 / 2023 promosso da:
1. nato in [...]/SP, Brasile, Controparte_1 in data 15/11/1998;
2. nata in [...]/SP, Brasile, in Controparte_2 data 26/03/1965;
3. nata in [...]/SP, Brasile, in Parte_1 data 25/10/1993; tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Roma alla
Via Colleferro n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bonato, che li rap- presenta e difende, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Ministro Controparte_3
p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DI DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il Controparte_3 al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sangui- nis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “1.
[...]
cittadino italiano, nato a [...] (provincia di Parte_2
Salerno), in data 11/07/1927 (v. all. 3). - non ha mai rinunciato Parte_3 alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come ri- sulta dal certificato negativo di naturalizzazione n. 000.156.123.927/2023, rilascia- to dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia,
Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4)”
Pag. 2 di 8 In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:
“ 2. ha contratto matrimonio con nel comune di Parte_3 CP_4
Montesano SU LA (Salerno), in data 26/10/1950, come risulta dal certi- ficato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome CP_4 Persona_1 coli.
3. è deceduto nella città di San Paolo (Brasile), in data 13/12/2013, Parte_3 come risulta dal certificato integrale di morte, prodotto in giudizio, nonché tradotto
e apostillato (v. all. 6)
4. Dall'unione coniugale tra e è nata Parte_3 Controparte_5 [...]
in data 26/03/1965, nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal Per_2 certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato
(v. all. 7).
5. ha contratto matrimonio con in data CP_2 Controparte_6
06/01/1990, nella città di San Paolo (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 8). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome CP_2 Controparte_2
6. Dall'unione coniugale tra e è Controparte_2 Controparte_6 nata in data [...], nella città di San Paolo (Bra- Parte_1 sile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 9).
7. Dall'unione coniugale tra e è Controparte_2 Controparte_6 nato in data [...], nella città di San Paolo (Bra- Controparte_1 sile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 10). “
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi pro- vata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Di- Controparte_3 strettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedimen- to e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge
17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono
Pag. 3 di 8 assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fis- sata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni spe- cializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazio- ne dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. loro avo, nasceva a Montesano Sul- Parte_3 la LA (SA), città che rientra nella competenza del Distretto della
Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tri- bunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Eu- ropea.
3.- In linea di principio, dovrebbe dunque affermarsi la carenza di inte- resse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epo- ca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di tra- smissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la per- dita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cit- tadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere Controparte_3 il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il
Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Pag. 4 di 8 Tuttavia, parte ricorrente ha dedotto di aver inoltrato l'apposita richiesta per ottenere la cittadinanza al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, ma senza successo in quanto sulla pagina web del sito consolare (in atti) com- pare la dicitura “La fila d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana in questo Consolato Generale è purtroppo lunga e non può essere evitata. Oltre alla domanda molto alta (ci sono circa 20 milioni di italiani di origine italiana residenti in questa circoscrizione consolare), per molte generazioni, decine di migliaia di ita- liani e i loro discendenti non hanno aggiornato il proprio stato civile, come previsto in legge.” (cfr. doc. 15); “La documentazione accessoria per il riconoscimento della cittadinanza (comprovante del pagamento e atti di stato civile, tradotti e apostillati) sarà richiesta solo in un momento successivo;
si avvisa che il tempo della fila
d'attesa è attualmente di circa 12 anni” (cifr. Doc. 16); “ Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milio- ni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata. I tempi di attesa sono dovuti anche alle decine di migliaia di discendenti che, per molte generazioni, non hanno aggiornato la propria situazione anagrafica presso questo Consolato Genera- le, come previsto dalla legge” (cifr. Doc. 17).
In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizio- nale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esi- stente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale in- teresse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la prote- zione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termi- ni determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole dura- ta del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici
Consolari, sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giurisprudenza preva- lente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in di-
Pag. 5 di 8 fetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comporta- mento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione ana- logica in materia sanzionatoria.
A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della ri- chiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un di- niego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4.- Nel merito, il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricogni- zione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un sog- getto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992 E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ov- vero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la
Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostan- zialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto
[...] investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- Per_3 to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuri- dica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge
Pag. 6 di 8 sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinan- za per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cit- tadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustizia- bile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinan- za spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre in- combe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fatti- specie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano nato a [...] Parte_3
SU LA (SA), in data 11/07/1927, abbia mai rinunciato alla citta- dinanza italiana in favore di quella brasiliana, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato in data 06.05.2023 dal Ministero di
Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadi- nanza, Dipartimento di Migrazioni (doc. 4 in atti), sicché ha potuto trasmet- tere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscon- tro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emerge che l'avo ita- liano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al fi- glio che a sua volta l'aveva tramessa alla figlia Persona_4 Per_5 nata nel 1965, che a sua volta l'ha trasmessa ai figli
[...] Persona_6 nata nel 1993 e nato nel 1998.
[...] Controparte_1
Dall'esame delle certificazioni anagrafiche depositata emerge, inoltre, che la linea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contemplare né eventi interruttivi rappresentati da passaggi per via materna intervenuti in epoca precostituzionale né tantomeno ostacoli di carattere normativo, ratione tem- poris, alla trasmissione della cittadinanza italiana.
In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accogli- mento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti conse- Controparte_3 guenti.
5.- Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_3
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. brasiliano, nato in [...]- Controparte_1 lo/SP, Brasile, in data 15/11/1998;
2. brasiliana, nata in [...]/SP, Controparte_2
Brasile, in data 26/03/1965;
3. brasiliana, nata in [...]- Parte_1 lo/SP, Brasile, in data 25/10/1993; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- , e per esso, all'Ufficiale CP_7 Controparte_3 dello stato civile del Comune di Montesano sulla LA (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazio- ni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona in- dicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 8 di 8
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Potenza-Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione eu- ropea, in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c.
(come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza,
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udien- za, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente ri- chiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricor- so e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato do- po la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello sem- plificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenu- ta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attri-
Pag. 1 di 8 ce/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressa- mente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclu- sioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2525 / 2023 promosso da:
1. nato in [...]/SP, Brasile, Controparte_1 in data 15/11/1998;
2. nata in [...]/SP, Brasile, in Controparte_2 data 26/03/1965;
3. nata in [...]/SP, Brasile, in Parte_1 data 25/10/1993; tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Roma alla
Via Colleferro n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bonato, che li rap- presenta e difende, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Ministro Controparte_3
p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DI DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il Controparte_3 al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sangui- nis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “1.
[...]
cittadino italiano, nato a [...] (provincia di Parte_2
Salerno), in data 11/07/1927 (v. all. 3). - non ha mai rinunciato Parte_3 alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come ri- sulta dal certificato negativo di naturalizzazione n. 000.156.123.927/2023, rilascia- to dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia,
Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4)”
Pag. 2 di 8 In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:
“ 2. ha contratto matrimonio con nel comune di Parte_3 CP_4
Montesano SU LA (Salerno), in data 26/10/1950, come risulta dal certi- ficato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome CP_4 Persona_1 coli.
3. è deceduto nella città di San Paolo (Brasile), in data 13/12/2013, Parte_3 come risulta dal certificato integrale di morte, prodotto in giudizio, nonché tradotto
e apostillato (v. all. 6)
4. Dall'unione coniugale tra e è nata Parte_3 Controparte_5 [...]
in data 26/03/1965, nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal Per_2 certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato
(v. all. 7).
5. ha contratto matrimonio con in data CP_2 Controparte_6
06/01/1990, nella città di San Paolo (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 8). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome CP_2 Controparte_2
6. Dall'unione coniugale tra e è Controparte_2 Controparte_6 nata in data [...], nella città di San Paolo (Bra- Parte_1 sile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 9).
7. Dall'unione coniugale tra e è Controparte_2 Controparte_6 nato in data [...], nella città di San Paolo (Bra- Controparte_1 sile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 10). “
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi pro- vata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Di- Controparte_3 strettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedimen- to e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge
17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono
Pag. 3 di 8 assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fis- sata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni spe- cializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazio- ne dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. loro avo, nasceva a Montesano Sul- Parte_3 la LA (SA), città che rientra nella competenza del Distretto della
Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tri- bunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Eu- ropea.
3.- In linea di principio, dovrebbe dunque affermarsi la carenza di inte- resse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epo- ca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di tra- smissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la per- dita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cit- tadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere Controparte_3 il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il
Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Pag. 4 di 8 Tuttavia, parte ricorrente ha dedotto di aver inoltrato l'apposita richiesta per ottenere la cittadinanza al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, ma senza successo in quanto sulla pagina web del sito consolare (in atti) com- pare la dicitura “La fila d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana in questo Consolato Generale è purtroppo lunga e non può essere evitata. Oltre alla domanda molto alta (ci sono circa 20 milioni di italiani di origine italiana residenti in questa circoscrizione consolare), per molte generazioni, decine di migliaia di ita- liani e i loro discendenti non hanno aggiornato il proprio stato civile, come previsto in legge.” (cfr. doc. 15); “La documentazione accessoria per il riconoscimento della cittadinanza (comprovante del pagamento e atti di stato civile, tradotti e apostillati) sarà richiesta solo in un momento successivo;
si avvisa che il tempo della fila
d'attesa è attualmente di circa 12 anni” (cifr. Doc. 16); “ Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milio- ni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata. I tempi di attesa sono dovuti anche alle decine di migliaia di discendenti che, per molte generazioni, non hanno aggiornato la propria situazione anagrafica presso questo Consolato Genera- le, come previsto dalla legge” (cifr. Doc. 17).
In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizio- nale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esi- stente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale in- teresse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la prote- zione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termi- ni determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole dura- ta del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici
Consolari, sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giurisprudenza preva- lente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in di-
Pag. 5 di 8 fetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comporta- mento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione ana- logica in materia sanzionatoria.
A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della ri- chiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un di- niego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4.- Nel merito, il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricogni- zione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un sog- getto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992 E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ov- vero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la
Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostan- zialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto
[...] investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- Per_3 to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuri- dica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge
Pag. 6 di 8 sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinan- za per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cit- tadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustizia- bile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinan- za spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre in- combe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fatti- specie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano nato a [...] Parte_3
SU LA (SA), in data 11/07/1927, abbia mai rinunciato alla citta- dinanza italiana in favore di quella brasiliana, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato in data 06.05.2023 dal Ministero di
Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadi- nanza, Dipartimento di Migrazioni (doc. 4 in atti), sicché ha potuto trasmet- tere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscon- tro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emerge che l'avo ita- liano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al fi- glio che a sua volta l'aveva tramessa alla figlia Persona_4 Per_5 nata nel 1965, che a sua volta l'ha trasmessa ai figli
[...] Persona_6 nata nel 1993 e nato nel 1998.
[...] Controparte_1
Dall'esame delle certificazioni anagrafiche depositata emerge, inoltre, che la linea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contemplare né eventi interruttivi rappresentati da passaggi per via materna intervenuti in epoca precostituzionale né tantomeno ostacoli di carattere normativo, ratione tem- poris, alla trasmissione della cittadinanza italiana.
In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accogli- mento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti conse- Controparte_3 guenti.
5.- Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_3
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. brasiliano, nato in [...]- Controparte_1 lo/SP, Brasile, in data 15/11/1998;
2. brasiliana, nata in [...]/SP, Controparte_2
Brasile, in data 26/03/1965;
3. brasiliana, nata in [...]- Parte_1 lo/SP, Brasile, in data 25/10/1993; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- , e per esso, all'Ufficiale CP_7 Controparte_3 dello stato civile del Comune di Montesano sulla LA (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazio- ni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona in- dicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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