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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 18/09/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2319/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Guzzon Paola del Foro di Vercelli E
(C.F. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Scolari Ester del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 30/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Borgosesia (VC) il 02/04/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte I, Anno 2002.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e oggi maggiorenni, solo il secondo economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito civile/concordatario in Borgosesia (VC) il 02/04/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte I, Anno 2002 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento;
2. DÀ ATTO che il IG. si è già trasferito a vivere altrove e non appena reperito un Pt_1 idoneo alloggio sposterà la residenza, tuttora presso la dimora coniugale;
3. DÀ ATTO che IG.ra in seguito alla separazione di fatto ha preso la decisione di CP_1 lasciare l'Italia per recarsi a lavorare e vivere in Lussemburgo dove potrà raggiungere la sorella e le nipoti;
in data 06/06/2025 ha rassegnato le dimissioni dalla Ditta Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. con ultimo giorno di lavoro il 18/07/2025 per, quindi trasferirsi definitivamente all'estero;
4. ASSEGNA la dimora coniugale, dove i figli e resteranno a vivere, al IG. Per_2 Per_1
il sig. e la IG.ra i impegnano, qualora uno dei due intendesse Pt_1 Pt_1 CP_1 trasferirvisi, con espresso accordo, tra le parti, che ivi, non ospiteranno eventuali compagni;
5. DÀ ATTO che Il IG. e la IG.ra i impegnano a sostenere il 50% di tutte Pt_1 CP_1 le spese inerenti all'immobile ex dimora coniugale quali, a mero titolo esemplificativo, tasse, utenze, manutenzioni che saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_1
pagina 2 di 3 6. DISPONE che i genitori contribuiscano nella quota del 50% ciascuno alle spese di vitto e delle spese straordinarie di sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_1 quest'ultimo;
7. DÀ ATTO che i coniugi concordano sin d'ora che, in caso di vendita dell'immobile dimora coniugale, il corrispettivo sarà attribuito ai ragazzi, nella misura del 50% ciascuno;
8. DÀ ATTO che il IG. ha lasciato euro 23.000,00 alla moglie: quest'ultima tratterrà Pt_1
l'intera somma e salderà il dovuto, pari ad euro 23.000,00 per l'acquisto della vettura alla medesima intestata acquistata per esigenze della famiglia, tg. GP193BK, che la IG.ra a verbalmente venduto al figlio in data 17/06/2025 come da dichiarazione CP_1 Per_2 unilaterale di vendita avanti all'ACI; 9. DÀ ATTO che il IG. è intestatario del ciclomotore e del motociclo Pt_1 CP_2
Honda Italia;
10. DÀ ATTO che la IG.ra è cointestataria con il IG. del conto corrente n. CP_1 Pt_1
10734 presso Biver Banca, come da estratti conto degli ultimi 3 anni;
11. DÀ ATTO che il IG. è intestatario del conto corrente 02734 presso Biver Banca Pt_1 di Borgosesia aperto nel mese di febbraio 2025;
12. DÀ ATTO che la IG.ra a altresì aperto il conto corrente n.003787 presso la BNL CP_1
Filiale di Borgosesia appositamente dedicato ai versamenti relativi alle spese per i figli su cui i genitori verseranno ciascuno il 50% delle spese straordinarie per il ragazzo;
13. DÀ ATTO che i separandi si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo nel darsi vicendevole assenso all'espatrio dichiarano sin d'ora di nulla avere in contrario ai fini del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi (carta d'identità, passaporto, ecc.).
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/09/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
Sezione Civile
N. R.G. VG 2319/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Guzzon Paola del Foro di Vercelli E
(C.F. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Scolari Ester del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 30/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Borgosesia (VC) il 02/04/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte I, Anno 2002.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e oggi maggiorenni, solo il secondo economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito civile/concordatario in Borgosesia (VC) il 02/04/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte I, Anno 2002 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento;
2. DÀ ATTO che il IG. si è già trasferito a vivere altrove e non appena reperito un Pt_1 idoneo alloggio sposterà la residenza, tuttora presso la dimora coniugale;
3. DÀ ATTO che IG.ra in seguito alla separazione di fatto ha preso la decisione di CP_1 lasciare l'Italia per recarsi a lavorare e vivere in Lussemburgo dove potrà raggiungere la sorella e le nipoti;
in data 06/06/2025 ha rassegnato le dimissioni dalla Ditta Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. con ultimo giorno di lavoro il 18/07/2025 per, quindi trasferirsi definitivamente all'estero;
4. ASSEGNA la dimora coniugale, dove i figli e resteranno a vivere, al IG. Per_2 Per_1
il sig. e la IG.ra i impegnano, qualora uno dei due intendesse Pt_1 Pt_1 CP_1 trasferirvisi, con espresso accordo, tra le parti, che ivi, non ospiteranno eventuali compagni;
5. DÀ ATTO che Il IG. e la IG.ra i impegnano a sostenere il 50% di tutte Pt_1 CP_1 le spese inerenti all'immobile ex dimora coniugale quali, a mero titolo esemplificativo, tasse, utenze, manutenzioni che saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_1
pagina 2 di 3 6. DISPONE che i genitori contribuiscano nella quota del 50% ciascuno alle spese di vitto e delle spese straordinarie di sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_1 quest'ultimo;
7. DÀ ATTO che i coniugi concordano sin d'ora che, in caso di vendita dell'immobile dimora coniugale, il corrispettivo sarà attribuito ai ragazzi, nella misura del 50% ciascuno;
8. DÀ ATTO che il IG. ha lasciato euro 23.000,00 alla moglie: quest'ultima tratterrà Pt_1
l'intera somma e salderà il dovuto, pari ad euro 23.000,00 per l'acquisto della vettura alla medesima intestata acquistata per esigenze della famiglia, tg. GP193BK, che la IG.ra a verbalmente venduto al figlio in data 17/06/2025 come da dichiarazione CP_1 Per_2 unilaterale di vendita avanti all'ACI; 9. DÀ ATTO che il IG. è intestatario del ciclomotore e del motociclo Pt_1 CP_2
Honda Italia;
10. DÀ ATTO che la IG.ra è cointestataria con il IG. del conto corrente n. CP_1 Pt_1
10734 presso Biver Banca, come da estratti conto degli ultimi 3 anni;
11. DÀ ATTO che il IG. è intestatario del conto corrente 02734 presso Biver Banca Pt_1 di Borgosesia aperto nel mese di febbraio 2025;
12. DÀ ATTO che la IG.ra a altresì aperto il conto corrente n.003787 presso la BNL CP_1
Filiale di Borgosesia appositamente dedicato ai versamenti relativi alle spese per i figli su cui i genitori verseranno ciascuno il 50% delle spese straordinarie per il ragazzo;
13. DÀ ATTO che i separandi si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo nel darsi vicendevole assenso all'espatrio dichiarano sin d'ora di nulla avere in contrario ai fini del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi (carta d'identità, passaporto, ecc.).
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/09/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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