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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/07/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 424/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CC
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 424/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 GIANLUCA PIEMONTE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Milano, Via Vincenzo Monti n. 8, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CC (C.F.
); P.IVA_1 CONVENUTO
Oggetto: giudizio di rettificazione di attribuzione di sesso
CONCLUSIONI
Come precisate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 04.06.2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito il Tribunale di CA al fine di ottenere l'autorizzazione alla rettificazione anagrafica del sesso da maschile a femminile e del nome da a Pt_1 CP_1 deducendo: di essere cittadino italiano e di essere nato il [...] a [...] con pagina 1 di 3 caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, ma di identificarsi nel genere femminile, rappresentandosi come tale in ogni rapporto sociale;
di seguire terapia ormonale per la femminilizzazione dell'aspetto, essendogli stata diagnosticata una disforia di genere;
di avere già ottenuto la rettifica richiesta all'anagrafe colombiana, a seguito di dichiarazione resa con atto pubblico notarile del 29.03.2022, con ciò ottenendo nuovi documenti di identità recanti il nuovo nome e il nuovo genere.
All'esito dell'udienza del 04.06.2025, celebrata con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Il percorso psicologico e terapeutico seguito da parte ricorrente è documentato agli atti di causa.
Difatti, in data 26/04/2023, si è sottoposta ad una consulenza psichiatrica con la dott.ssa
[...]
, la quale gli ha diagnosticato una “disforia sessuale”, osservando che “fa terapia Persona_1 ormonale da quando ha 16 anni ma ora vuole farla con un endocrinologo…si identifica come donna” certificando, pertanto, l'assenza di impedimenti all'intrapresa della terapia ormonale sostitutiva endocrinologica (doc. 5 e 6). Sulla base di tale consulenza, il ricorrente ha iniziato l'assunzione della terapia ormonale sostitutiva (nella fattispecie, “estrogeni coniugati”), come risulta dal certificato relativo alla visita endocrinologica di controllo effettuata con il dott.
[...]
il 30.05.2023 (doc. 7 e 8). Persona_2
All'udienza del 07.05.2025 egli si è presentato davanti al Giudice delegato con sembianze ed atteggiamenti femminili, sia per quanto riguarda l'aspetto fisico, sia con riferimento al portamento e le dichiarazioni rilasciate confermano sia le deduzioni del ricorso, sia il contenuto della documentazione sanitaria prodotta (“Dall'età di 16 anni assumo la terapia ormonale, ho già fatto il cambio del nome in tutti i miei documenti, anche nel diploma di laurea, tutti mi conoscono come , sto seguendo un trattamento endocrinologico e psicologico e sto CP_1 iniziando una terapia per l'innalzamento del tono della voce”).
Alla luce di tali rilievi clinici, emerge che l'identità di genere femminile manifestatasi nel ricorrente si è consolidata in maniera lucida, stabile e senza anomalie nel suo evolversi, giungendo a far maturare la volontà di adeguare in toto la sua identità sessuale a quella biologica ed anagrafica, avendo peraltro egli già ottenuto la rettifica del sesso e del nome nel Paese
d'origine.
pagina 2 di 3 Sussistono quindi i presupposti per dare esito favorevole alla domanda.
Il diritto vivente ha ormai riconosciuto il diritto all'identità di genere. La Corte Costituzionale con sentenza n. 221 del 21 ottobre 2015 e la Corte di Cassazione intervenuta con sentenza n.
15138 del 20 luglio 2015 hanno condivisibilmente ritenuto, alla luce della tutela offerta dalla
Carta Costituzionale ai diritti della personalità e sulla base delle Convenzioni Internazionali, che l'art. 1 comma 1 legge 164/1982, laddove prevede la necessità, ai fini della rettificazione del sesso, di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, non impone affatto – come ritenuto a lungo dalla giurisprudenza – la necessità del previo trattamento chirurgico, dovendo essere rimessa al singolo la scelta delle modalità con cui condurre il proprio percorso di realizzazione della personalità e identificazione sessuale, purché ne sia valutata la serietà ed univocità di approdo. Da segnalarsi che, con sentenza n. 143 del 23.07.2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione.
Alla luce di quanto sopra osservato e rilevato va, pertanto, autorizzata la rettificazione del sesso anagrafico e del nome come da dispositivo.
Non si fa luogo a statuire sulle spese processuali, in assenza di natura concretamente contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di CA, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Autorizza la rettificazione anagrafica del sesso di , nato a [...], Parte_1
Colombia, il 19/04/2002, da maschile a femminile, nonché del nome, da a Pt_1 CP_1
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Coreglia Antelminelli di procedere alla rettificazione del relativo registro - Atto N. 27 parte 2 serie B, anno 2012;
- Nulla sulle spese.
Così deciso a CA nella camera di consiglio del 29/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CC
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 424/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 GIANLUCA PIEMONTE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Milano, Via Vincenzo Monti n. 8, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CC (C.F.
); P.IVA_1 CONVENUTO
Oggetto: giudizio di rettificazione di attribuzione di sesso
CONCLUSIONI
Come precisate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 04.06.2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito il Tribunale di CA al fine di ottenere l'autorizzazione alla rettificazione anagrafica del sesso da maschile a femminile e del nome da a Pt_1 CP_1 deducendo: di essere cittadino italiano e di essere nato il [...] a [...] con pagina 1 di 3 caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, ma di identificarsi nel genere femminile, rappresentandosi come tale in ogni rapporto sociale;
di seguire terapia ormonale per la femminilizzazione dell'aspetto, essendogli stata diagnosticata una disforia di genere;
di avere già ottenuto la rettifica richiesta all'anagrafe colombiana, a seguito di dichiarazione resa con atto pubblico notarile del 29.03.2022, con ciò ottenendo nuovi documenti di identità recanti il nuovo nome e il nuovo genere.
All'esito dell'udienza del 04.06.2025, celebrata con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Il percorso psicologico e terapeutico seguito da parte ricorrente è documentato agli atti di causa.
Difatti, in data 26/04/2023, si è sottoposta ad una consulenza psichiatrica con la dott.ssa
[...]
, la quale gli ha diagnosticato una “disforia sessuale”, osservando che “fa terapia Persona_1 ormonale da quando ha 16 anni ma ora vuole farla con un endocrinologo…si identifica come donna” certificando, pertanto, l'assenza di impedimenti all'intrapresa della terapia ormonale sostitutiva endocrinologica (doc. 5 e 6). Sulla base di tale consulenza, il ricorrente ha iniziato l'assunzione della terapia ormonale sostitutiva (nella fattispecie, “estrogeni coniugati”), come risulta dal certificato relativo alla visita endocrinologica di controllo effettuata con il dott.
[...]
il 30.05.2023 (doc. 7 e 8). Persona_2
All'udienza del 07.05.2025 egli si è presentato davanti al Giudice delegato con sembianze ed atteggiamenti femminili, sia per quanto riguarda l'aspetto fisico, sia con riferimento al portamento e le dichiarazioni rilasciate confermano sia le deduzioni del ricorso, sia il contenuto della documentazione sanitaria prodotta (“Dall'età di 16 anni assumo la terapia ormonale, ho già fatto il cambio del nome in tutti i miei documenti, anche nel diploma di laurea, tutti mi conoscono come , sto seguendo un trattamento endocrinologico e psicologico e sto CP_1 iniziando una terapia per l'innalzamento del tono della voce”).
Alla luce di tali rilievi clinici, emerge che l'identità di genere femminile manifestatasi nel ricorrente si è consolidata in maniera lucida, stabile e senza anomalie nel suo evolversi, giungendo a far maturare la volontà di adeguare in toto la sua identità sessuale a quella biologica ed anagrafica, avendo peraltro egli già ottenuto la rettifica del sesso e del nome nel Paese
d'origine.
pagina 2 di 3 Sussistono quindi i presupposti per dare esito favorevole alla domanda.
Il diritto vivente ha ormai riconosciuto il diritto all'identità di genere. La Corte Costituzionale con sentenza n. 221 del 21 ottobre 2015 e la Corte di Cassazione intervenuta con sentenza n.
15138 del 20 luglio 2015 hanno condivisibilmente ritenuto, alla luce della tutela offerta dalla
Carta Costituzionale ai diritti della personalità e sulla base delle Convenzioni Internazionali, che l'art. 1 comma 1 legge 164/1982, laddove prevede la necessità, ai fini della rettificazione del sesso, di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, non impone affatto – come ritenuto a lungo dalla giurisprudenza – la necessità del previo trattamento chirurgico, dovendo essere rimessa al singolo la scelta delle modalità con cui condurre il proprio percorso di realizzazione della personalità e identificazione sessuale, purché ne sia valutata la serietà ed univocità di approdo. Da segnalarsi che, con sentenza n. 143 del 23.07.2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione.
Alla luce di quanto sopra osservato e rilevato va, pertanto, autorizzata la rettificazione del sesso anagrafico e del nome come da dispositivo.
Non si fa luogo a statuire sulle spese processuali, in assenza di natura concretamente contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di CA, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Autorizza la rettificazione anagrafica del sesso di , nato a [...], Parte_1
Colombia, il 19/04/2002, da maschile a femminile, nonché del nome, da a Pt_1 CP_1
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Coreglia Antelminelli di procedere alla rettificazione del relativo registro - Atto N. 27 parte 2 serie B, anno 2012;
- Nulla sulle spese.
Così deciso a CA nella camera di consiglio del 29/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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