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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 01/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 726/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti Parisella Piergiorgio e Toninel
Stefania, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle CP_1
liti a rogito del notaio di Roma del 22/03/2024, rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dall'avv. Persona_1
Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del I aprile 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 dicembre 2024 , premettendo che in data 26 novembre 2024 Parte_1 gli era pervenuta la notifica dell'avviso d'addebito n. 38920240000841623000 con cui l' gli CP_1 aveva ingiunto il pagamento di € 7.279,71 a titolo di contributo fisso per collaboratori per il periodo
6-2014/12-2018, si doleva dell'inclusione dei contributi relativi a in violazione del Parte_2 giudicato di cui alla sentenza n. 215/2018 del Tribunale di Fermo che, nel definire il ricorso da lui proposto avverso la sua iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti, quale titolare non attivo con preposto senza obbligo contributivo e quelle di e come collaboratori con obbligo CP_2 Parte_2 contributivo ed il susseguente avviso d'addebito, aveva ritenuto non dovuti i contributi da gennaio del 2016 per . Parte_2
Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Con memoria difensiva depositata il 27 gennaio 2025 si costituiva l' deducendo che, CP_1 sulla base dell'accertamento del 7 dicembre 2015, e erano stati iscritti alla CP_3 Parte_2 gestione Commercianti, quali preposti del titolare nell'ambito della società Mia Calzature Parte_1
S.r.l., e, a seguito della pronuncia della sentenza n. 215/2019, il era stato cancellato dalla Pt_2 gestione commercianti dal 31 dicembre 2015 e che oggetto dell'avviso d'addebito opposto nel presente giudizio era la quarta rata, riferibile agli anni 2014 e 2015 per entrambi i collaboratori ed agli anni 2016/2017/2018 solamente per . CP_3
Rilevava, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, posto che i contributi oggetto dell'avviso opposto – quelli per nel quarto trimestre del 2014 e del 2015 e quelli per Parte_2
per il quarto trimestre degli anni dal 2014 al 2018 – scadevano al 16 febbraio 2024 e, CP_3 tenuto conto della sospensione della prescrizione durante la fase emergenziale da Covid-19, non erano prescritti.
La causa era istruita con le produzioni di parte, previo ordine di esibizione all' in CP_1 relazione alla riferibilità dei contributi oggetto dell'avviso opposto è stata discussa in forma orale all'odierna udienza del I aprile 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni in fatto e diritto a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Premesso che, con l'avviso d'addebito opposto n. 38920240000841623000 è stato ingiunto a il pagamento di contributi IVS relativi ai periodi ottobre-dicembre degli anni 2014-2018 Parte_1 per complessivi € 7.279,71, va osservato che l'obbligo contributivo trae origine dall'accertamento del 7/12/2015, a seguito del quale era stato determinato l'inizio dell'attività della società Mia
Calzature S.r.l. dal I giugno 2014 ed erano stati iscritti alla gestione commerciante e CP_3
collaboratori del legale rappresentante che non si occupava dell'attività Parte_2 Parte_1 aziendale e che, con sentenza irrevocabile n. 215/2019 del Tribunale di Fermo, sono stati dichiarati non dovuti i contributi per successivamente al 31 dicembre 2015. Parte_2
Osservato che l' mediante la produzione documentale ha documentato la riferibilità dei CP_1 contributi relativi al periodo successivo al 31 dicembre 2015 alla sola quanto CP_3 all'eccezione di prescrizione va rilevato che il relativo termine è quinquennale, di natura pubblica e sottratto alla disponibilità delle parti.
La decorrenza va fatta risalire dalla data dell'accertamento per i contributi anteriori e dalla scadenza di versamento per quelli riferibili al periodo successivo, identificabile nel giorno 16 del mese successivo a quello di competenza.
Il precedente avviso d'addebito n. 30820180001862054000, notificato il 23 gennaio 2019, per l'importo di € 9.765,23, è relativo a differenti periodi temporali e non costituisce rilevante atto interruttivo, sicché tenuto conto della sospensione della prescrizione in materia contributiva dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 di cui al decreto Cura Italia ed al decreto Milleproroghe, devono ritenersi prescritti i contributi dal 2014 al 2017 e deve reputarsi l'esigibilità solo per quelli afferenti al 2018 relativi a . CP_3
Limitatamente a tali annualità va accolto in ricorso per intervenuta prescrizione.
L'accoglimento solo parziale della domanda e la reciproca soccombenza fondano pienamente la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento del ricorso annulla l'avviso d'addebito opposto n. 38920240000841623000 limitatamente ai contributi riferibili agli anni dal 2014 al 2017 e, per l'effetto, dichiara che Pt_1
non è soggetto al pagamento delle relative somme.
[...]
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Fermo, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan