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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/04/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del
23.4.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 8033 del 2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, alla Via San Giuseppe, n. 42, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dagli avv.ti Oreste Cardillo e Manuela Malagoli, presso i quali elett.te domicilia, in Napoli, alla Via Santa Lucia, n. 29
RICORRENTE CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2023, la ricorrente in epigrafe esponeva di essere stata riconosciuta invalida totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere atti quotidiani, come da verbale di visita medica del 18.03.2020; che, a seguito di visita di revisione del 24.02.2022, veniva riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, con conferma della prestazione economica;
che, a seguito di ulteriore visita di revisione del 16.06.2023, veniva riconosciuta
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88 – 75%”; CP_ che l' con un primo provvedimento del 23.12.2022, faceva la seguente comunicazione: “Gentile Signora, la sua pensione n. 07395921 cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1febbraio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende: - la rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della Legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione). Pertanto, da gennaio 2022 a dicembre 2022 sulla CP_ pensione 07395921 cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 862,59”; (cfr. doc. all.) CP_ che, con successivo provvedimento del 2.10.2023, l' comunicava: “Gentile Signora, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/07/2023 al
30/09/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07395921 per un importo complessivo di euro 1.887,39 per i seguenti motivi: ricalcolo pensione n. 044-
1 510107395921 cat. INVCIV, a decorrere dal 01 gennaio 2023 comprendente la rideterminazione sociale e la rideterminazione della maggiorazione sociale prevista per l'art 38 della legge 448/2001 e la titolarità di altra pensione. È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; CP_
che, con un'ultima comunicazione del 27.10.2023, l' comunicava: “la informo che la pensione n. 044-510107395921 cat INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata, a decorrere dal 1marzo 2022, il ricalcolo comprende la: - rideterminazione della maggiorazione sociale;
la rideterminazione della maggiorazione sociale dell'art 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione); titolarità di altra pensione. Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 novembre 2023 un debito a suo carico di € 7.832,58” (cfr. doc. all.). Tanto premesso, dedotta la illegittimità del recupero, per tutte le ragioni esposte in ricorso, adiva questo Tribunale chiedendo annullarsi gli indebiti, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo, per tutti i CP_1 profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione.
Alla odierna udienza, uditi i procuratori, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
*****
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, ai fini di una miglior comprensione della vicenda al vaglio è necessario chiarire che nel ricorso in esame si controverte in ordine a tre distinte comunicazioni di indebito.
Invero, la ricorrente, già invalida civile totale con indennità di accompagnamento, è stata riconosciuta invalida totale al 100% alla visita di revisione del 24.2.2022, senza indennità di accompagnamento (doc. 1) e invalida civile parziale al 75% alla visita di revisione del 16.6.2023 (doc. 2). Con lettera del 24.3.2022 (doc. 3), l' riconosceva alla ricorrente, a decorrere CP_1 dall'1.2.2020, la pensione di inabilità ordinaria IOCOM, ponendola in pagamento corrente e liquidandole arretrati pari a € 9.832,02 per il periodo dal 2/2020 al 3/2022, e poi, come da lettera del 17.10.2022 (doc. 4), a decorrere dall'1.10.2022, l'assegno ordinario di invalidità IOCOM. Come da lettera del 23.12.2022 (doc. 5), l' procedeva alla rideterminazione a CP_1 livello centrale della pensione di invalidità civile 044-510107395921 della ricorrente all'1.2.2020 in relazione ai suoi redditi da pensione ordinaria di inabilità IOCOM, pari per il 2022 a complessivi € 10.414,00: dal ricalcolo derivava a carico della ricorrente: un debito di euro 1.515,46 per l'anno 2022 per maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione), non spettante per superamento del limite di reddito, e un credito di euro 652,90 per il periodo 7-12/2020 per maggiorazione sociale e maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (cd. incremento al milione), riconosciuta d'ufficio a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, con un conguaglio a debito di euro 862,56 – indebito n.
17397598. L' , con successiva missiva del 22.8.2023 (doc. 6), procedeva alla riliquidazione CP_1 della pensione 044-510107395921, dall'1.1.2023, in relazione all'esito della visita di revisione del 16.6.2023, in cui la ricorrente veniva riconosciuta invalida parziale e della precedente visita di revisione del 24.2.2022, in cui la ricorrente veniva riconosciuta invalida civile totale, senza indennità di accompagnamento;
dal ricalcolo derivava a carico della
2 ricorrente: un debito di euro 2.461,23, pari alla somma di euro 879,75 per conguaglio della pensione (pari alla somma tra differenze a credito dell'importo della pensione per euro 61,98 per il periodo 1-6/2023 e pensione a debito per euro 941,73 non spettante nel periodo 7- 9/2023 a seguito della revisione del 16.6.2023 per superamento del limite di reddito in relazione alla titolarità di altra pensione e di altri redditi) e di euro 1.581,48 per indennità di accompagnamento non spettante per il periodo 7-9/2023, a seguito della revisione del
24.2.2022, e un credito di euro 573,84 per conguaglio della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) (pari alla somma tra le differenze a credito pari a euro 952,20 per il periodo 1-6/2023 e le differenze a debito pari a euro 378,36 per il periodo 7-9/2023 a seguito della revisione del 16.6.2023), con un conguaglio a debito di euro 1.887,39 – indebito n. 18018964. L' con lettera del 2.10.2023 (cfr. doc. 3 avv.) chiedeva alla ricorrente il CP_1 pagamento della somma predetta. Infine, l' , come da lettera del 27.10.2023 (doc. 7), procedeva alla riliquidazione CP_1 della pensione 044-510107395921 dall'1.3.2022, in relazione all'esito della visita di revisione del 24.2.2022, in cui la ricorrente veniva riconosciuta invalida totale, senza indennità di accompagnamento: dal ricalcolo derivava a carico della ricorrente: un credito di euro 571,98, pari alla somma di euro 14,04 per conguaglio della pensione e di euro 557,94 per conguaglio della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) per il periodo 1-6/2023, e un debito di euro 8.404,56 per indennità di accompagnamento non spettante per il periodo 3/2022-6/2023, a seguito della revisione del 24.2.2022, con un conguaglio a debito di euro 7.832,58 – indebito n.
18195824. Ciò posto, quanto agli indebiti relativi alla maggiorazione sociale, va rilevato che l'indebito assistenziale, per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (v. Cass. n. 26036/2019) Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del 20/05/2021). Nella ipotesi al vaglio l' resistente, attraverso una semplice consultazione degli CP_2 archivi informatici, avrebbe potuto effettuare, in automatico, le opportune verifiche onde
3 accertare la permanenza dei requisiti in capo alla ricorrente fini del diritto della stessa a beneficiare della maggiorazione sociale. La ricorrente non aveva altri redditi, oltre alla pensione ordinaria erogata dall' , CP_1 che, pertanto, era bene a conoscenza della situazione patrimoniale dell' istante.
Pertanto, le richieste di restituzione relative al riconoscimento della maggiorazione sociale devono reputarsi illegittime.
Quanto alla indennità di accompagnamento, va rilevato che trattasi di indebito da pagamento di somme corrisposte, in difetto del requisito sanitario. La ricorrente, già invalida civile totale con indennità di accompagnamento, è stata riconosciuta invalida totale al 100% alla visita di revisione del 24.2.2022 senza indennità di accompagnamento (doc. 1) e invalida civile parziale al 75% alla visita di revisione del
16.6.2023.
Detto AL è stato regolarmente notificato, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente in atti e come comprovato dalla documentazione, allegata al fascicolo . CP_1
Avverso detto AL non è stato presentato ricorso nel termine di sei mesi di cui al comma 3, dell'art. 42, del D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003. Nel contempo la ricorrente ha continuato a percepire i ratei dell'indennità di accompagnamento. Ebbene, i dati di fatto risultano pacifici, l'indebito è scaturito all'esito della revoca dei benefici assistenziali, in conseguenza della visita di revisione.
Si verte, dunque, in ipotesi di indebito assistenziale.
Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni
(pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatoli, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un. , 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass.
256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio
2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall' CP_3 nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni).
4 E' pacifico nella ipotesi al vaglio che l'azione di recupero dell'indebito sia fondata sulla revoca dell'indennità di accompagnamento, a seguito della visita, che ne aveva accertato l'insussistenza. Deve, dunque, richiamarsi il principio reiteratamente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Ord. 12 luglio 2017 n.17216) secondo cui “in materia di ripetizione dell'indebito nell'ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la disciplina generale nell'art. 2033 c.c. (non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale) e solo in via eventuale quella derogatoria di dettaglio in specifiche disposizioni di legge (cfr. Cass. 23.1.2008 n.1446; si vedano anche Cass. 28.3.2006, n. 7048; Cass. 17.4.2014, n. 8970); quando manca radicalmente il diritto alla prestazione l'indebito è così pienamente ripetibile ex art. 2033 c.c., non sussistendo la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita”. Tuttavia, il superiore orientamento riconosce altrettanto pacificamente l'irripetibilità dei ratei indebitamente erogati anteriormente alla data del provvedimento, che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.
Invero, già nelle sentenze n. 20992 del 29.10.2004 e n. 18299 del 24.12.2002 la
Cassazione affermava il principio della retrodatazione della perdita del beneficio al momento della verifica del requisito sanitario, essendo meramente ordinatorio il termine di novanta giorni per l'emanazione del provvedimento di revoca. Inoltre, nella sentenza n. 16260 del 20.10.2003, che comunque trattava di indebito assistenziale, la Corte aggiungeva, poi, che "la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro limiti prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”. Pertanto, il ricorso non merita accoglimento nella parte relativa all'indebito n.
18018964, di cui alla lettera del 22.8.2023, quanto alla parte di debito di euro 1.581,80, per indennità di accompagnamento dal luglio al settembre 2023 e per quanto concerne la parte relativa all'indebito n. 18195824, di cui alla lettera del 27.10.2023, di euro 7.832,58 per indennità di accompagnamento dal marzo 2022 al giugno 2023, atteso che a marzo 2022 (cfr. produzione ) era stato notificato alla parte ricorrente il verbale di visita negativo. CP_1
La notifica del verbale del 24.2.2022 alla ricorrente (avvenuta il 9.3.2022) comprova che era a conoscenza del suo esito – e di ciò dà atto in ricorso - e ciò esclude la asserita buona fede nella percezione della prestazione non spettante, sebbene non l'abbia CP_1 sospesa ed abbia continuato ad erogarla, pur dopo la visita di revisione.
Ne deriva che non opera alcuna sanatoria.
Pertanto, essendo venuto meno ogni affidamento da parte della ricorrente, con la notifica del verbale negativo, legittimamente è stata richiesta la restituzione di quanto è stato percepito senza averne diritto, pari ad € 9.414,38 ( 7.832,58, ratei accomp. da marzo 2022 a giugno 2023 e € 1.581,80 ratei accomp. da luglio 2023 a settembre 2023). Tenuto conto dell'esito del giudizio e della sussistenza di una ipotesi di reciproca soccombenza, le spese devono essere integralmente compensate.
PQM
5 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la richiesta di ripetizione degli importi a titolo di maggiorazione sociale per € 862,56 ed € 305,59; rigetta per il resto il ricorso, in relazione alla richiesta di restituzione di € 9.414,38; compensa le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 23.4.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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