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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/12/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice dott.ssa IS BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1403 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. DANIELE COPPOLA Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. La parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze del
[...]
negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 in forza di Controparte_1 contratti a tempo determinato, senza beneficiare della Carta elettronica del docente, chiedeva al Tribunale di:
«accertare e dichiarare, eventualmente previa disapplicazione dei citati provvedimenti contrari in parte qua, il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (cd. carta docente), per i fini di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 co. 121, per gli anni scolastici di cui in narrativa, e quindi l'obbligo di parte convenuta di provvedere in tal senso e per l'effetto, condannare il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere ed attribuire alla CP_1 ricorrente tramite il sistema di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 co. 121, la cd. “carta per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, secondo il sistema proprio di essa, o con le diverse modalità che saranno ritenute opportune, per un valore corrispondente a quello perduto (€ 500,00 annui) e quindi complessivamente €1.500,00 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, di cui al presente ricorso, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, co. 36, della L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
condannare infine la parte convenuta al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio, anche generali, oltre accessori come per Legge, con distrazione nei confronti del procuratore che si dichiara antistatario».
Il ritualmente citato, restava contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Vale premettere che la Carta elettronica del docente è regolamentata dall'art. 1, comma 121 della
Legge n. 107/2015 che, nel testo attualmente vigente stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma individua, dunque, chiaramente la funzione del “bonus” costituito dalla Carta Docente nel sostegno alla formazione continua dei docenti e nella valorizzazione delle competenze professionali, funzioni di rilievo preminente anche alla luce di quanto disposto dall'art 1 comma 124 del medesimo testo normativo, secondo cui “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e, più in generale, dall'art. 282 D.lgs. 16 aprile 1994,
n. 297 a mente del quale “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente.
Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Che si tratti -nel disegno del legislatore- di uno strumento essenziale a supportare l'attività del docente, anche a prescindere dal numero di ore di didattica effettuate nel singolo anno scolastico, si evince anche dal DPCM 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, che ha precisato
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come la Carta Docente spetti ai docenti sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova. Significativa è anche la circostanza che, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”.
3. Così brevemente delineato il quadro normativo di riferimento, non possono nutrirsi dubbi sulla circostanza che il diritto-dovere di formazione e aggiornamento professionale riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche tutti i docenti che svolgono tale funzione in forza di contratti a tempo determinato.
Muovendo da tale considerazione, pur non costituendo la Carta Docente l'unico strumento formativo utilizzabile dai docenti, già il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1842 del 16/03/2022 aveva ritenuto che la normativa primaria – contenuta nell'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 che nella originaria versione menzionava espressamente solo i docenti di ruolo – dovesse essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria (regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio). Ragionando in tali termini, il Giudice Amministrativo era giunto a dichiarare illegittimi gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3,35 e 97 Cost.
4. Successivamente, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
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professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In tale pronuncia – resa in una fattispecie in cui era pacifico che la situazione della parte ricorrente fosse comparabile, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, a quella del personale docente a tempo indeterminato – la Corte di Giustizia UE ha fugato ogni dubbio in ordine alla circostanza che la Carta elettronica del docente debba essere considerata come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della citata clausola 4.
Tanto acclarato, il giudice europeo ha anche chiaramente affermato che il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non può costituire di per sé una ragione oggettiva, tale da giustificare la differenza di trattamento secondo quanto previsto dalla clausola più volte menzionata.
5. Calando nell'ordinamento interno i principi interpretativi del diritto comunitario enunciati dalla
Corte di Giustizia, la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha posto l'accento sulla discrezionale scelta legislativa volta a sostenere, attraverso la concessione della Carta del
Docente, la didattica annua, ritenendo necessario circoscrivere quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Sulla scorta di tale ragionamento, la S.C. ha ritenuto che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015 debba essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soltanto “nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L.
124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2)”.
6. Sennonchè, tenendo conto del diritto vivente formatosi sulla scorta della citata pronuncia della
S.C. (che, come detto, riservava il beneficio della Carta elettronica ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata), la Corte di Giustizia è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
6.1. Ebbene, con sentenza n. 268 del 3/7/2025 dopo aver ribadito che la carta elettronica di cui si tratta deve essere considerata come rientrante nelle condizioni di impiego, ai sensi della clausola 4, punto
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1, dell'accordo quadro, la Corte di Giustizia ha chiarito che nel valutare se i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo e non di ruolo che beneficiano della Carta elettronica, il giudice nazionale deve valutare se il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo vengono chiamati ad effettuare sia tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo.
Ne consegue che, qualora la ridotta durata e la saltuarietà delle supplenze non sia tale da influire sulle funzioni del docente e sulla natura del lavoro, non può escludersi la comparabilità delle situazioni.
6.2. Una volta ravvisata la comparabilità, occorre passare a verificare se sussistano ragioni oggettive tali da giustificare la disparità di trattamento. Anche sotto questo profilo la citata sentenza della Corte di
Giustizia ha offerto elementi fondamentali per comprendere quali sia l'esatta interpretazione del diritto comunitario: muovendo dalla giurisprudenza nazionale secondo la quale la differenza di trattamento controversa troverebbe “la sua ragion d'essere nell'obiettivo perseguito dalla carta elettronica di cui si tratta, il quale consisterebbe, conformemente ad una scelta discrezionale operata dal legislatore italiano, nel sostenere solo la didattica annua
e nel ritenere che gli incarichi per docenza svolti dai docenti non di ruolo titolari di supplenze di breve durata non rientrino in tale contesto”, la Corte di Giustizia ha posto l'attenzione sulla circostanza che “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Non solo. Rileva la Corte che “oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico”. Sicchè, nel caso di specie, qualora i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguano sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, deve essere considerato che tali docenti partecipano anche all'attuazione della fase educativa e di apprendimento, esercitando un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, la Corte conclude che “appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
Ancora, la Corte mette in evidenza che la differenza di trattamento di cui si discute sembra “eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di
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beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua” mentre “i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
6.3. Da ultimo, rammentato che il rispetto dei limiti di bilancio non può giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato, la citata sentenza pone l'accento sulla significativa circostanza che “la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
Tale passaggio motivazionale appare fondamentale per fugare ogni dubbio in ordine alla circostanza che la configurazione da parte del legislatore di un bonus unitario, fisso e predeterminato per ogni anno scolastico, impedisca di procedere da una riparametrazione delle somme sulla base dell'orario lavorativo del docente e/o sulla base della durata della supplenza. Del resto, l'esigenza formativa del docente, volta a sostenere la didattica annua ed a migliorarne la qualità, è la medesima a prescindere dalla durata dell'impegno orario dell'attività di docenza.
7. Alla luce di tali approdi esegetici, occorre procedere al vaglio della domanda formulata nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Parte ricorrente ha allegato di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_1
con contratti a tempo determinato nei seguenti periodi, senza ottenere l'attribuzione della Carta
[...]
Docente: dall'8 settembre 2021 al 30 giugno 2022 per 18 ore settimanali;
dal 12 settembre 2022 al 30 giugno 2023 per 7 ore settimanali sino al 25 settembre 2022 e 12 ore settimanali dal 26 settembre 2022 al termine del contratto;
dall'11 settembre 2022 al 30 giugno 2023 per 18 ore settimanali.
Quanto allegato è stato dimostrato attraverso la produzione dei contratti di lavoro (cfr. doc. n. 3, 4
e 5).
D'altro canto, il non ha dimostrato, come suo onore, di aver Controparte_1 provveduto a corrispondere alla parte ricorrente la Carta Docente negli anni scolastici in relazione ai quali la domanda è svolta.
8. Alla luce della consistenza e della durata degli incarichi di insegnamento espletati dalla parte ricorrente nei suddetti anni scolastici, ed in mancanza di puntuali e specifiche deduzioni da parte del
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volte ad evidenziare differenze di funzioni rispetto ai docenti di Controparte_1 ruolo, deve ritenersi che l'impiego del docente con contratti a tempo determinato non abbia inciso, nel caso concreto, sulle funzioni del docente stesso o sulla natura del lavoro di insegnate ovvero sulle condizioni di esercizio del lavoro stesso.
Di qui la comparabilità delle condizioni di impiego della parte ricorrente rispetto a quelle dei colleghi di ruolo o titolari di incarichi di insegnamento per i quali è prevista l'attribuzione della Carta
Docente.
9. Tanto acclarato, occorre soffermare l'attenzione sulla circostanza che non sono state allegate dalle parti altre specifiche ragioni oggettive (diverse rispetto a quelle già prese in considerazione dalla
Corte di Giustizia e ritenute non idonee a giustificare la disparità di trattamento) che potrebbero, con riferimento alla specifica fattispecie al vaglio, rendere legittima la differenza di trattamento ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
10. Appare, dunque, inevitabile concludere che la mancata attribuzione alla parte ricorrente della
Carta Docente relativamente agli anni scolastici sopra indicati non può dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive.
Pertanto, la norma di diritto interno che esclude il diritto della parte ricorrente alla Carta Docente, risultando nel caso concreto discriminatoria, deve essere disapplicata ed alla parte ricorrente va riconosciuto il medesimo trattamento attribuito ai docenti comparabili.
11. A tal fine, occorre precisare che, come messo in evidenza dalla S.C. nella citata sentenza n.
29961 del 27/10/2023, la circostanza che gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto della parte ricorrente alla Carta Docente siano passati, non rende impossibile l'adempimento essendo la
Carta Docente tuttora esistente come istituto nell'ordinamento giuridico né fa venir meno l'interesse del creditore e del debitore nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Qualora, invece, il docente precario sia fuoriuscito dal sistema scolastico (il che non coincide con l'ultimarsi della supplenza bensì con la cancellazione dalle graduatorie) si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente, residuando solo il diritto al risarcimento del danno.
Ne consegne che, nel caso di specie, avendo parte ricorrente dimostrato il permanente inserimento nel sistema scolastico (cfr. documentazione prodotta in data 11 dicembre 2025), va riconosciuta l'azione
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di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
12. Alla luce delle svolte considerazioni, la domanda attorea è suscettibile di accoglimento nei limiti sopra indicati ed il deve essere condannato Controparte_1 all'attribuzione, in favore della parte ricorrente, della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, con assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e
2023/24.
Avendo la S.C. chiarito, nella sentenza n. 29961 del 27/10/2023, che l'obbligo del di CP_1 attribuire la Carta Docente costituisce una obbligazione di pagamento - avendo nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a CP_1 disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) – tali somme devono essere accreditate unitamente agli interessi legali dalla data della maturazione del diritto a quella dell'accredito (dovendosi escludere la rivalutazione trattandosi di datore di lavoro pubblico).
13. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto della serialità del contenzioso;
la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014
(così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento - vanno poste a Cont carico del , rimasto soccombente. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, condanna il Controparte_1 all'attribuzione, in favore della parte ricorrente, della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge
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107/2015, con assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e
2023/24, oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto a quella dell'accredito.
Condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente della metà delle spese di giudizio, che liquida per l'intero in complessivi € 1.955,00 di cui
€ 1.700,00 per compensi ed € 255,00 per spese generali oltre iva e cpa, da distrarsi.
Civitavecchia, 17 dicembre 2025
GIUDICE
IS BE
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice dott.ssa IS BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1403 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. DANIELE COPPOLA Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. La parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze del
[...]
negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 in forza di Controparte_1 contratti a tempo determinato, senza beneficiare della Carta elettronica del docente, chiedeva al Tribunale di:
«accertare e dichiarare, eventualmente previa disapplicazione dei citati provvedimenti contrari in parte qua, il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (cd. carta docente), per i fini di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 co. 121, per gli anni scolastici di cui in narrativa, e quindi l'obbligo di parte convenuta di provvedere in tal senso e per l'effetto, condannare il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere ed attribuire alla CP_1 ricorrente tramite il sistema di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 co. 121, la cd. “carta per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, secondo il sistema proprio di essa, o con le diverse modalità che saranno ritenute opportune, per un valore corrispondente a quello perduto (€ 500,00 annui) e quindi complessivamente €1.500,00 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, di cui al presente ricorso, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, co. 36, della L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
condannare infine la parte convenuta al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio, anche generali, oltre accessori come per Legge, con distrazione nei confronti del procuratore che si dichiara antistatario».
Il ritualmente citato, restava contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Vale premettere che la Carta elettronica del docente è regolamentata dall'art. 1, comma 121 della
Legge n. 107/2015 che, nel testo attualmente vigente stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma individua, dunque, chiaramente la funzione del “bonus” costituito dalla Carta Docente nel sostegno alla formazione continua dei docenti e nella valorizzazione delle competenze professionali, funzioni di rilievo preminente anche alla luce di quanto disposto dall'art 1 comma 124 del medesimo testo normativo, secondo cui “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e, più in generale, dall'art. 282 D.lgs. 16 aprile 1994,
n. 297 a mente del quale “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente.
Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Che si tratti -nel disegno del legislatore- di uno strumento essenziale a supportare l'attività del docente, anche a prescindere dal numero di ore di didattica effettuate nel singolo anno scolastico, si evince anche dal DPCM 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, che ha precisato
2 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CP_3
come la Carta Docente spetti ai docenti sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova. Significativa è anche la circostanza che, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”.
3. Così brevemente delineato il quadro normativo di riferimento, non possono nutrirsi dubbi sulla circostanza che il diritto-dovere di formazione e aggiornamento professionale riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche tutti i docenti che svolgono tale funzione in forza di contratti a tempo determinato.
Muovendo da tale considerazione, pur non costituendo la Carta Docente l'unico strumento formativo utilizzabile dai docenti, già il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1842 del 16/03/2022 aveva ritenuto che la normativa primaria – contenuta nell'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 che nella originaria versione menzionava espressamente solo i docenti di ruolo – dovesse essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria (regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio). Ragionando in tali termini, il Giudice Amministrativo era giunto a dichiarare illegittimi gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3,35 e 97 Cost.
4. Successivamente, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
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professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In tale pronuncia – resa in una fattispecie in cui era pacifico che la situazione della parte ricorrente fosse comparabile, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, a quella del personale docente a tempo indeterminato – la Corte di Giustizia UE ha fugato ogni dubbio in ordine alla circostanza che la Carta elettronica del docente debba essere considerata come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della citata clausola 4.
Tanto acclarato, il giudice europeo ha anche chiaramente affermato che il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non può costituire di per sé una ragione oggettiva, tale da giustificare la differenza di trattamento secondo quanto previsto dalla clausola più volte menzionata.
5. Calando nell'ordinamento interno i principi interpretativi del diritto comunitario enunciati dalla
Corte di Giustizia, la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha posto l'accento sulla discrezionale scelta legislativa volta a sostenere, attraverso la concessione della Carta del
Docente, la didattica annua, ritenendo necessario circoscrivere quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Sulla scorta di tale ragionamento, la S.C. ha ritenuto che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015 debba essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soltanto “nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L.
124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2)”.
6. Sennonchè, tenendo conto del diritto vivente formatosi sulla scorta della citata pronuncia della
S.C. (che, come detto, riservava il beneficio della Carta elettronica ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata), la Corte di Giustizia è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
6.1. Ebbene, con sentenza n. 268 del 3/7/2025 dopo aver ribadito che la carta elettronica di cui si tratta deve essere considerata come rientrante nelle condizioni di impiego, ai sensi della clausola 4, punto
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1, dell'accordo quadro, la Corte di Giustizia ha chiarito che nel valutare se i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo e non di ruolo che beneficiano della Carta elettronica, il giudice nazionale deve valutare se il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo vengono chiamati ad effettuare sia tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo.
Ne consegue che, qualora la ridotta durata e la saltuarietà delle supplenze non sia tale da influire sulle funzioni del docente e sulla natura del lavoro, non può escludersi la comparabilità delle situazioni.
6.2. Una volta ravvisata la comparabilità, occorre passare a verificare se sussistano ragioni oggettive tali da giustificare la disparità di trattamento. Anche sotto questo profilo la citata sentenza della Corte di
Giustizia ha offerto elementi fondamentali per comprendere quali sia l'esatta interpretazione del diritto comunitario: muovendo dalla giurisprudenza nazionale secondo la quale la differenza di trattamento controversa troverebbe “la sua ragion d'essere nell'obiettivo perseguito dalla carta elettronica di cui si tratta, il quale consisterebbe, conformemente ad una scelta discrezionale operata dal legislatore italiano, nel sostenere solo la didattica annua
e nel ritenere che gli incarichi per docenza svolti dai docenti non di ruolo titolari di supplenze di breve durata non rientrino in tale contesto”, la Corte di Giustizia ha posto l'attenzione sulla circostanza che “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Non solo. Rileva la Corte che “oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico”. Sicchè, nel caso di specie, qualora i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguano sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, deve essere considerato che tali docenti partecipano anche all'attuazione della fase educativa e di apprendimento, esercitando un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, la Corte conclude che “appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
Ancora, la Corte mette in evidenza che la differenza di trattamento di cui si discute sembra “eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di
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beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua” mentre “i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
6.3. Da ultimo, rammentato che il rispetto dei limiti di bilancio non può giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato, la citata sentenza pone l'accento sulla significativa circostanza che “la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
Tale passaggio motivazionale appare fondamentale per fugare ogni dubbio in ordine alla circostanza che la configurazione da parte del legislatore di un bonus unitario, fisso e predeterminato per ogni anno scolastico, impedisca di procedere da una riparametrazione delle somme sulla base dell'orario lavorativo del docente e/o sulla base della durata della supplenza. Del resto, l'esigenza formativa del docente, volta a sostenere la didattica annua ed a migliorarne la qualità, è la medesima a prescindere dalla durata dell'impegno orario dell'attività di docenza.
7. Alla luce di tali approdi esegetici, occorre procedere al vaglio della domanda formulata nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Parte ricorrente ha allegato di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_1
con contratti a tempo determinato nei seguenti periodi, senza ottenere l'attribuzione della Carta
[...]
Docente: dall'8 settembre 2021 al 30 giugno 2022 per 18 ore settimanali;
dal 12 settembre 2022 al 30 giugno 2023 per 7 ore settimanali sino al 25 settembre 2022 e 12 ore settimanali dal 26 settembre 2022 al termine del contratto;
dall'11 settembre 2022 al 30 giugno 2023 per 18 ore settimanali.
Quanto allegato è stato dimostrato attraverso la produzione dei contratti di lavoro (cfr. doc. n. 3, 4
e 5).
D'altro canto, il non ha dimostrato, come suo onore, di aver Controparte_1 provveduto a corrispondere alla parte ricorrente la Carta Docente negli anni scolastici in relazione ai quali la domanda è svolta.
8. Alla luce della consistenza e della durata degli incarichi di insegnamento espletati dalla parte ricorrente nei suddetti anni scolastici, ed in mancanza di puntuali e specifiche deduzioni da parte del
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volte ad evidenziare differenze di funzioni rispetto ai docenti di Controparte_1 ruolo, deve ritenersi che l'impiego del docente con contratti a tempo determinato non abbia inciso, nel caso concreto, sulle funzioni del docente stesso o sulla natura del lavoro di insegnate ovvero sulle condizioni di esercizio del lavoro stesso.
Di qui la comparabilità delle condizioni di impiego della parte ricorrente rispetto a quelle dei colleghi di ruolo o titolari di incarichi di insegnamento per i quali è prevista l'attribuzione della Carta
Docente.
9. Tanto acclarato, occorre soffermare l'attenzione sulla circostanza che non sono state allegate dalle parti altre specifiche ragioni oggettive (diverse rispetto a quelle già prese in considerazione dalla
Corte di Giustizia e ritenute non idonee a giustificare la disparità di trattamento) che potrebbero, con riferimento alla specifica fattispecie al vaglio, rendere legittima la differenza di trattamento ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
10. Appare, dunque, inevitabile concludere che la mancata attribuzione alla parte ricorrente della
Carta Docente relativamente agli anni scolastici sopra indicati non può dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive.
Pertanto, la norma di diritto interno che esclude il diritto della parte ricorrente alla Carta Docente, risultando nel caso concreto discriminatoria, deve essere disapplicata ed alla parte ricorrente va riconosciuto il medesimo trattamento attribuito ai docenti comparabili.
11. A tal fine, occorre precisare che, come messo in evidenza dalla S.C. nella citata sentenza n.
29961 del 27/10/2023, la circostanza che gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto della parte ricorrente alla Carta Docente siano passati, non rende impossibile l'adempimento essendo la
Carta Docente tuttora esistente come istituto nell'ordinamento giuridico né fa venir meno l'interesse del creditore e del debitore nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Qualora, invece, il docente precario sia fuoriuscito dal sistema scolastico (il che non coincide con l'ultimarsi della supplenza bensì con la cancellazione dalle graduatorie) si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente, residuando solo il diritto al risarcimento del danno.
Ne consegne che, nel caso di specie, avendo parte ricorrente dimostrato il permanente inserimento nel sistema scolastico (cfr. documentazione prodotta in data 11 dicembre 2025), va riconosciuta l'azione
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di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
12. Alla luce delle svolte considerazioni, la domanda attorea è suscettibile di accoglimento nei limiti sopra indicati ed il deve essere condannato Controparte_1 all'attribuzione, in favore della parte ricorrente, della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, con assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e
2023/24.
Avendo la S.C. chiarito, nella sentenza n. 29961 del 27/10/2023, che l'obbligo del di CP_1 attribuire la Carta Docente costituisce una obbligazione di pagamento - avendo nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a CP_1 disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) – tali somme devono essere accreditate unitamente agli interessi legali dalla data della maturazione del diritto a quella dell'accredito (dovendosi escludere la rivalutazione trattandosi di datore di lavoro pubblico).
13. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto della serialità del contenzioso;
la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014
(così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento - vanno poste a Cont carico del , rimasto soccombente. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, condanna il Controparte_1 all'attribuzione, in favore della parte ricorrente, della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge
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107/2015, con assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e
2023/24, oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto a quella dell'accredito.
Condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente della metà delle spese di giudizio, che liquida per l'intero in complessivi € 1.955,00 di cui
€ 1.700,00 per compensi ed € 255,00 per spese generali oltre iva e cpa, da distrarsi.
Civitavecchia, 17 dicembre 2025
GIUDICE
IS BE
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