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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/07/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 391/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL NA NI Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.765/2024 del Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa Lojacono, pubblicata il 22/10/2024, promossa da:
con l'avv. PAOLO ZINZI, elettivamente domiciliata all'indirizzo Parte_1 telematico Email_1 contro
Controparte_1
,
[...]
, Controparte_2
con l'avv. AVVOCATURA dello STATO di nei cui uffici sono domiciliati in CP_1
, via Freguglia n. 1, CP_1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
Pagina 1 CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
In via principale in riforma della decisione impugnata accogliere la domanda avanzata in primo grado dalla ricorrente condanna l'Amministrazione appellata a mettere a disposizione di
[...] la carta elettronica (o altro equipollente) per l'aggiornamento e la formazione del Parte_1 personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici richiesti in ricorso, nell'importo di euro 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, del doppio grado di giudizio da distarsi in favore dei procuratori che se dichiarano antistatari
Per la PARTE APPELLATA
- rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa confermando in toto la sentenza n. 765/2024 pubbl. il 22/10/2024 RG n. 551/2023;
- con vittoria di spese e competenze anche del presente grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 765 del 2024 il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso con cui la docente , premesso di non aver usufruito della “Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente») avendo ricoperto incarichi annuali quale insegnante dipendente del negli a.s. dal Controparte_2
2019/2020 al 2021/2022, ha chiesto che l'amministrazione convenuta venisse condannata a corrisponderle la somma di € 1.500,00.
Il , ritualmente costituitosi ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Il Tribunale, nel respingere il ricorso, ha in primo luogo rilevato come la ricorrente, pur avendo dedotto di essere ancora interna al sistema scolastico, ha tuttavia chiesto il pagamento di una somma da parte del Di contro, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte con CP_3 la sentenza n. 29961 del 2023 qualora gli insegnanti siano ancora interni al sistema scolastico,
Pagina 2 l'adempimento deve essere effettuato in forma specifica mediante consegna del buono per tutti gli anni in cui l'insegnante non ne ha goduto.
Qualora invece l'insegnate sia fuoriuscito dal sistema potrebbe richiedere il risarcimento del danno, che tuttavia dovrebbe essere allegato e provato, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Il Tribunale ha pertanto rigettato il ricorso, condannando la docente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 400,00.
Con atto depositato in data 15/04/2025 ha proposto appello avverso la suddetta Pt_1 sentenza affidandolo ad un unico articolato motivo.
Difetto di motivazione – Erroneità della sentenza nella parte in cui interpreta le conclusioni del ricorso omettendo di considerare che nelle conclusioni rassegnate è fatto espresso riferimento alla utilizzazione dell'importo richiesto per le finalità espresse dai commi 121-
124 dell'art.1 della legge n. 107/2015.
deduce che dalla lettura complessiva dell'atto oltre che dalle conclusioni si evince Pt_1 chiaramente che la pretesa sostanziale- e quindi la domanda - è finalizzata alla richiesta di fruire dei benefici previsti dai 121-124 dell'art.1 della legge n. 107/2015 e non nella mera attribuzione di una somma di denaro da tale finalità svincolata.
L'odierna appellante lamenta il fatto che il primo giudice abbia letto solo parzialmente le conclusioni del ricorso introduttivo interpretandole in maniera non corretta. La docente evidenzia, infatti, di avere chiesto di “…condannare il , Controparte_2
a corrispondere a parte ricorrente l'importo di Euro 1.500,00 finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali come previsto dai commi
121-124 dell'art 1 della legge n. 107/2015.…” e di non avere domandato, quindi, sic et simpliciter la corresponsione di una somma di denaro pari ad Euro 1500,00.
La lavoratrice rileva altresì di avere utilizzato il termine “corrispondere”, precisando che tuttavia detto importo era finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali come previsto dai commi 121-124 dell'art. 1 l. n. 107/2015.
Non vi era dubbio che l'importo richiesto si pone nell'alveo della previsione normativa al cui soddisfacimento è finalizzato.
Aggiunge, inoltre, che ad avviso di consolidata giurisprudenza di legittimità la domanda deve essere interpretata alla luce della complessiva formulazione dell'atto. (Cass. n. 18653/2004).
Da ultimo, precisa che in caso analogo la Corte d'Appello di Milano aveva accolto la
Pagina 3 domanda ritenendo che dall'interpretazione letterale delle conclusioni e dalla lettura complessiva dell'atto si evinceva chiaramente il contenuto sostanziale della pretesa e la sua conformità al dettato normativo ( sentenza n. 70/2024).
Da ultimo, precisa che, in ogni caso, “è del tutto evidente che la domanda, anche a volerla intendere per come ritenuta dal giudice di primo grado, andava accolta in quanto non vi è dubbio che la stessa fosse tesa ad ottenere un risarcimento per equivalente all'attribuzione del valore economico della diminuzione, domanda in cui è stata inserita- proprio per non snaturare la domanda stessa e far sì che la stessa non si allontanasse dalle finalità previste dalla norma- il correttivo che l'attribuzione patrimoniale richiesta fosse comunque finalizzata ai fini di cui ai commi 121 e 124 dell'art.1 della legge n. 107/2015.”
Con atto depositato in data 20/06/2025 il si è costituito chiedendo il rigetto CP_2 dell'appello avversario e difendendo la sentenza di primo grado.
L'appello è fondato e va accolto sulla base delle osservazioni che di seguito si espongono.
Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la domanda, a suo avviso consistente nella condanna al pagamento di una somma di denaro e quindi – come tale - non accoglibile poiché la prestazione specifica di cui alla norma invocata presenta specifiche finalità (la formazione del docente) e modalità (la carta elettronica) che verrebbero snaturate ove vi fosse la mera attribuzione di una somma di denaro.
Questa Corte si è pronunciata nei termini che di seguito si riportano su identica domanda con sentenza n. 70/2024, che il Collegio integralmente condivide e che qui richiama ai sensi dell'art 118 disp. att cpc. “Ad avviso del Collegio i rilievi dell'appellante, come sopra riassunti, sono fondati. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Sez. Un. n.
10840/2003, Cass. n. 18653/2004, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 3041/2007, Cass. n.
5743/2008 e altre), il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, senza limitarsi a considerare le espressioni letterali utilizzate dalla parte nelle conclusioni dell'atto difensivo. In tale valutazione si devono considerare, oltre al tenore letterale degli atti, la natura delle circostanze e le finalità perseguite dalla parte, considerando quindi l'atto nel suo complesso. Nella specie,
l'originaria ricorrente ha chiaramente enunciato, anche nelle conclusioni, le finalità della domanda (acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali) ed ha richiamato espressamente i commi 121-124 dell'art. 1 della legge n. 107/2015. Il fatto che la domanda sia formalmente configurata come di pagamento di una somma (condannare
Pagina 4 il… a corrispondere a parte ricorrente l'importo di euro 2.500,00) non è sufficiente per intendere che la parte abbia volontariamente inteso escludere l'attribuzione del bonus tramite la messa a disposizione della carta elettronica o di altro idoneo mezzo tecnico.
Pertanto la domanda va correttamente interpretata come domanda di adempimento dell'obbligazione prevista dalla legge)
Nel merito va poi rilevato che l'oggetto del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 ed al
DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM 23.9.2015.
L'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Cassazione (Cass. ordinanza n.
29961 del 27.10.2023) la quale, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha espresso i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
Pagina 5 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
ha richiesto la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Pt_1 nei quali ha prestato servizio in qualità di docente per almeno 180 giorni in ciascun anno per i seguenti periodi: a) anno scolastico 2019/2020 presso l'I. C. D'Adda; b) anno scolastico
Pagina 6 2020/2021presso l'I. C. ST AN IO (MI); c) anno scolastico 2021/2022presso l'I. C.
ST AN IO (MI).
Ha prodotto in giudizio i relativi contratti a tempo determinato (all. 1 fascic di I grado) aventi decorrenza rispettivamente:
dal 23 gennaio 2019 al 30 giugno 2019, per n 12,5 ore settimanali dal 26 ottobre 2020 al 30 giugno 2021, per 25 ore settimanali dal 15 settembre 2021 al 30 giugno 2022, per 25 ore settimanali
Al fine di provare l'inserimento nel sistema scolastico al momento del ricorso (depositato il
2.03.2023) ha poi prodotto il contratto con decorrenza dal 14 settembre 2022 al 30 giugno
2023 per 25 ore settimanali e le graduatorie GPS dell di Controparte_1 CP_1 nelle quali risulta inserita. Pt_1
Alla luce della documentazione in atti sussistono quindi i requisiti per l'accoglimento della domanda, in particolare sussiste il presupposto della permanenza in servizio della docente, sia al momento della proposizione della domanda, sia della sentenza di primo grado, come richiesto dalla pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata.
Per le suesposte ragioni, l'appello deve essere accolto.
In riforma della sentenza impugnata, il appellato deve essere pertanto condannato CP_2 alla corresponsione del bonus nei modi e con le finalità stabilite dalla legge per gli anni richiesti dalla docente, non essendo maturata la prescrizione.
Spettano gli accessori ex art. 22 comma 36 L. n. 724 del 1994 (cfr. Cass. 29961/2023 punto 2, sopra riportato).
Circa le spese di lite, applicato il criterio della soccombenza, il deve essere CP_2 condannato a rimborsare alla parte appellante le spese del doppio grado che si liquidano nella misura di cui al dispositivo ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, in euro € 2.030,00 (€
1.030,00 per il primo grado, € 1.000,00 per l'appello) oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro n.765/2024, condanna l'Amministrazione appellata a mettere a disposizione di Pt_1
Pagina 7 ANNUNZIATA la carta elettronica (o altro equipollente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal
2019/2020 al 2021/2022, nell'importo di euro 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado di CP_2 giudizio, liquidate nell'importo di euro 1030,00 per il primo grado ed € 1000,00 per l'appello, oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Milano, 1/07/2025
Presidente est.
IL NA NI
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REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IL NA NI Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.765/2024 del Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa Lojacono, pubblicata il 22/10/2024, promossa da:
con l'avv. PAOLO ZINZI, elettivamente domiciliata all'indirizzo Parte_1 telematico Email_1 contro
Controparte_1
,
[...]
, Controparte_2
con l'avv. AVVOCATURA dello STATO di nei cui uffici sono domiciliati in CP_1
, via Freguglia n. 1, CP_1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
Pagina 1 CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
In via principale in riforma della decisione impugnata accogliere la domanda avanzata in primo grado dalla ricorrente condanna l'Amministrazione appellata a mettere a disposizione di
[...] la carta elettronica (o altro equipollente) per l'aggiornamento e la formazione del Parte_1 personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici richiesti in ricorso, nell'importo di euro 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, del doppio grado di giudizio da distarsi in favore dei procuratori che se dichiarano antistatari
Per la PARTE APPELLATA
- rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa confermando in toto la sentenza n. 765/2024 pubbl. il 22/10/2024 RG n. 551/2023;
- con vittoria di spese e competenze anche del presente grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 765 del 2024 il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso con cui la docente , premesso di non aver usufruito della “Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente») avendo ricoperto incarichi annuali quale insegnante dipendente del negli a.s. dal Controparte_2
2019/2020 al 2021/2022, ha chiesto che l'amministrazione convenuta venisse condannata a corrisponderle la somma di € 1.500,00.
Il , ritualmente costituitosi ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Il Tribunale, nel respingere il ricorso, ha in primo luogo rilevato come la ricorrente, pur avendo dedotto di essere ancora interna al sistema scolastico, ha tuttavia chiesto il pagamento di una somma da parte del Di contro, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte con CP_3 la sentenza n. 29961 del 2023 qualora gli insegnanti siano ancora interni al sistema scolastico,
Pagina 2 l'adempimento deve essere effettuato in forma specifica mediante consegna del buono per tutti gli anni in cui l'insegnante non ne ha goduto.
Qualora invece l'insegnate sia fuoriuscito dal sistema potrebbe richiedere il risarcimento del danno, che tuttavia dovrebbe essere allegato e provato, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Il Tribunale ha pertanto rigettato il ricorso, condannando la docente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 400,00.
Con atto depositato in data 15/04/2025 ha proposto appello avverso la suddetta Pt_1 sentenza affidandolo ad un unico articolato motivo.
Difetto di motivazione – Erroneità della sentenza nella parte in cui interpreta le conclusioni del ricorso omettendo di considerare che nelle conclusioni rassegnate è fatto espresso riferimento alla utilizzazione dell'importo richiesto per le finalità espresse dai commi 121-
124 dell'art.1 della legge n. 107/2015.
deduce che dalla lettura complessiva dell'atto oltre che dalle conclusioni si evince Pt_1 chiaramente che la pretesa sostanziale- e quindi la domanda - è finalizzata alla richiesta di fruire dei benefici previsti dai 121-124 dell'art.1 della legge n. 107/2015 e non nella mera attribuzione di una somma di denaro da tale finalità svincolata.
L'odierna appellante lamenta il fatto che il primo giudice abbia letto solo parzialmente le conclusioni del ricorso introduttivo interpretandole in maniera non corretta. La docente evidenzia, infatti, di avere chiesto di “…condannare il , Controparte_2
a corrispondere a parte ricorrente l'importo di Euro 1.500,00 finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali come previsto dai commi
121-124 dell'art 1 della legge n. 107/2015.…” e di non avere domandato, quindi, sic et simpliciter la corresponsione di una somma di denaro pari ad Euro 1500,00.
La lavoratrice rileva altresì di avere utilizzato il termine “corrispondere”, precisando che tuttavia detto importo era finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali come previsto dai commi 121-124 dell'art. 1 l. n. 107/2015.
Non vi era dubbio che l'importo richiesto si pone nell'alveo della previsione normativa al cui soddisfacimento è finalizzato.
Aggiunge, inoltre, che ad avviso di consolidata giurisprudenza di legittimità la domanda deve essere interpretata alla luce della complessiva formulazione dell'atto. (Cass. n. 18653/2004).
Da ultimo, precisa che in caso analogo la Corte d'Appello di Milano aveva accolto la
Pagina 3 domanda ritenendo che dall'interpretazione letterale delle conclusioni e dalla lettura complessiva dell'atto si evinceva chiaramente il contenuto sostanziale della pretesa e la sua conformità al dettato normativo ( sentenza n. 70/2024).
Da ultimo, precisa che, in ogni caso, “è del tutto evidente che la domanda, anche a volerla intendere per come ritenuta dal giudice di primo grado, andava accolta in quanto non vi è dubbio che la stessa fosse tesa ad ottenere un risarcimento per equivalente all'attribuzione del valore economico della diminuzione, domanda in cui è stata inserita- proprio per non snaturare la domanda stessa e far sì che la stessa non si allontanasse dalle finalità previste dalla norma- il correttivo che l'attribuzione patrimoniale richiesta fosse comunque finalizzata ai fini di cui ai commi 121 e 124 dell'art.1 della legge n. 107/2015.”
Con atto depositato in data 20/06/2025 il si è costituito chiedendo il rigetto CP_2 dell'appello avversario e difendendo la sentenza di primo grado.
L'appello è fondato e va accolto sulla base delle osservazioni che di seguito si espongono.
Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la domanda, a suo avviso consistente nella condanna al pagamento di una somma di denaro e quindi – come tale - non accoglibile poiché la prestazione specifica di cui alla norma invocata presenta specifiche finalità (la formazione del docente) e modalità (la carta elettronica) che verrebbero snaturate ove vi fosse la mera attribuzione di una somma di denaro.
Questa Corte si è pronunciata nei termini che di seguito si riportano su identica domanda con sentenza n. 70/2024, che il Collegio integralmente condivide e che qui richiama ai sensi dell'art 118 disp. att cpc. “Ad avviso del Collegio i rilievi dell'appellante, come sopra riassunti, sono fondati. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Sez. Un. n.
10840/2003, Cass. n. 18653/2004, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 3041/2007, Cass. n.
5743/2008 e altre), il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, senza limitarsi a considerare le espressioni letterali utilizzate dalla parte nelle conclusioni dell'atto difensivo. In tale valutazione si devono considerare, oltre al tenore letterale degli atti, la natura delle circostanze e le finalità perseguite dalla parte, considerando quindi l'atto nel suo complesso. Nella specie,
l'originaria ricorrente ha chiaramente enunciato, anche nelle conclusioni, le finalità della domanda (acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali) ed ha richiamato espressamente i commi 121-124 dell'art. 1 della legge n. 107/2015. Il fatto che la domanda sia formalmente configurata come di pagamento di una somma (condannare
Pagina 4 il… a corrispondere a parte ricorrente l'importo di euro 2.500,00) non è sufficiente per intendere che la parte abbia volontariamente inteso escludere l'attribuzione del bonus tramite la messa a disposizione della carta elettronica o di altro idoneo mezzo tecnico.
Pertanto la domanda va correttamente interpretata come domanda di adempimento dell'obbligazione prevista dalla legge)
Nel merito va poi rilevato che l'oggetto del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 ed al
DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM 23.9.2015.
L'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Cassazione (Cass. ordinanza n.
29961 del 27.10.2023) la quale, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha espresso i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
Pagina 5 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
ha richiesto la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Pt_1 nei quali ha prestato servizio in qualità di docente per almeno 180 giorni in ciascun anno per i seguenti periodi: a) anno scolastico 2019/2020 presso l'I. C. D'Adda; b) anno scolastico
Pagina 6 2020/2021presso l'I. C. ST AN IO (MI); c) anno scolastico 2021/2022presso l'I. C.
ST AN IO (MI).
Ha prodotto in giudizio i relativi contratti a tempo determinato (all. 1 fascic di I grado) aventi decorrenza rispettivamente:
dal 23 gennaio 2019 al 30 giugno 2019, per n 12,5 ore settimanali dal 26 ottobre 2020 al 30 giugno 2021, per 25 ore settimanali dal 15 settembre 2021 al 30 giugno 2022, per 25 ore settimanali
Al fine di provare l'inserimento nel sistema scolastico al momento del ricorso (depositato il
2.03.2023) ha poi prodotto il contratto con decorrenza dal 14 settembre 2022 al 30 giugno
2023 per 25 ore settimanali e le graduatorie GPS dell di Controparte_1 CP_1 nelle quali risulta inserita. Pt_1
Alla luce della documentazione in atti sussistono quindi i requisiti per l'accoglimento della domanda, in particolare sussiste il presupposto della permanenza in servizio della docente, sia al momento della proposizione della domanda, sia della sentenza di primo grado, come richiesto dalla pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata.
Per le suesposte ragioni, l'appello deve essere accolto.
In riforma della sentenza impugnata, il appellato deve essere pertanto condannato CP_2 alla corresponsione del bonus nei modi e con le finalità stabilite dalla legge per gli anni richiesti dalla docente, non essendo maturata la prescrizione.
Spettano gli accessori ex art. 22 comma 36 L. n. 724 del 1994 (cfr. Cass. 29961/2023 punto 2, sopra riportato).
Circa le spese di lite, applicato il criterio della soccombenza, il deve essere CP_2 condannato a rimborsare alla parte appellante le spese del doppio grado che si liquidano nella misura di cui al dispositivo ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, in euro € 2.030,00 (€
1.030,00 per il primo grado, € 1.000,00 per l'appello) oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro n.765/2024, condanna l'Amministrazione appellata a mettere a disposizione di Pt_1
Pagina 7 ANNUNZIATA la carta elettronica (o altro equipollente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal
2019/2020 al 2021/2022, nell'importo di euro 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado di CP_2 giudizio, liquidate nell'importo di euro 1030,00 per il primo grado ed € 1000,00 per l'appello, oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Milano, 1/07/2025
Presidente est.
IL NA NI
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