CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.29/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 30/4/24 e promossa DA
elettivamente domiciliata in Sannicola (LE) Parte_1 alla Via Vittorio Emanuele II n.33 presso gli avv.ti Alessandro DE MATTEIS e Antonio BUCCARELLA del Foro di Lecce, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Appellante CONTRO
Avv. Lara, rappr.ta e difesa pro domo sua, elett.te dom.ta in CP_1 VIA A. MANZONI N. 9 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME presso lo studio della stessa. Appellata AVVERSO la sentenza n. 608/2022 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 24/11/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-Con ricorso ex artt.633 e ss. c.p.c. depositato il 14/05/2021 l'Avv. chiedeva al Tribunale di Ravenna l'emissione di CP_2 un decreto ingiuntivo nei confronti di per il Parte_1 pagamento della somma di €10.763,93 ritenuta dovuta a titolo di diritti, onorari e spese per l'attività professionale espletata dalla medesima nel procedimento per separazione coniugale della
, definito dal Tribunale di Bologna con sentenza Pt_1 n.2911/2013, pronunciata l'08/10/2013 e pubblicata il 14/10/2013.
-Avverso il decreto la proponeva avanti al Tribunale di Pt_1 Ravenna opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. deducendo la nullità della notifica e la conseguente mancata tempestiva conoscenza del titolo monitorio da parte dell'ingiunta; l'invalidità dell'atto di ricognizione di debito e di promessa di pagamento ai sensi dell'art.428 c.c.; gli effetti meramente processuali ascrivibili al negozio ricognitivo e promissorio;
l'errata individuazione delle tariffe professionali applicabili;
l'avvenuto pagamento del credito professionale. -La convenuta contestava la proposta opposizione, eccependo l'inammissibilità della opposizione tardiva in quanto proposta oltre i termini di 10 gg previsti dalla norma, deducendo altresì la correttezza della notifica e chiedendo per il resto l'accoglimento della domanda di credito professionale in quanto fondata sul riconoscimento di debito espresso dalla medesima
. Pt_1
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale dichiarava l'opposizione inammissibile per essere stata asseritamente proposta dopo il termine di 10 gg. dal primo atto di esecuzione ex art.650, c.3, c.p.c.
-Avverso tale decisione proponeva appello per Parte_1 i seguenti motivi.
1) Con il primo motivo, lamentava la nullità della sentenza perché emessa in violazione dell'art. 101 c.2 cpc, del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto la questione della inammissibilità per violazione del termine era stata ritenuta d'ufficio dal primo decidente, senza che venisse posta nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
2) Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 650 c.3 e 155 c.4 cpc, per esser incorso il primo giudice in errore, non essendosi avveduto che il decimo giorno dal primo atto di esecuzione, pacificamente il pignoramento, notificato alla debitrice opponente il 9/2/22, ovvero il 19/2/22, spirava di sabato e, pertanto, in forza dell'art. 155 cpc, la relativa scadenza era prorogata al successivo giorno feriale, ovvero lunedì 21/2, giorno in cui l'opposizione era stata notificata.
3) Con il terzo motivo, evidenziava l'appellante che con decreto del 26/09/2018, pubblicato il 27/09/2018, il Giudice Tutelare revocava l'Amministrazione di Sostegno precedentemente aperta nel 2015 nei confronti della sicchè, dal momento che dal Pt_1 2018 - tre anni prima della notifica del decreto ingiuntivo - il non era dunque più Amministratore di Sostegno Controparte_3 della madre e l'abitazione di questi non poteva in alcun modo considerarsi né giuridicamente, né di fatto, abitazione della ove potesse notificarsi validamente alcun atto Pt_1 giudiziario. 4) Con il quarto, lamenta l'appellante la nullità della notifica e la legittimazione all'opposizione tardiva. Il provvedimento monitorio era stato notificato il giorno 24/05/2021 in Massa Lombarda alla Via Dosso n.2, e cioè presso quella che era la residenza della nel 2015 e che oggi è Pt_1 solo la residenza del figlio ed ex Amministratore di Sostegno, mentre a decorrere dall'anno 2015 l'esponente aveva cambiato residenza più volte sino a quando, per tabulas, alla data del 24/5/21 in cui è stata effettuata la contestata notifica del decreto, la aveva la residenza anagrafica, ed anche Pt_1 effettiva, in forza della documentazione prodotta (tra gli altri, contratto di locazione, bollette Enel ed altro) in Tuglie (LE) e non più in Massa Lombarda.
-5) Con il quinto motivo, si duole poi la nel merito, Pt_1 della invalidità dell'atto di ricognizione di debito e promessa di pagamento ai sensi dell'art. 428 cc. Evidenzia l'appellante una serie di circostanze, dalle quali dedurre che, seppure non fosse stata dichiarata civilmente incapace o interdetta, all'epoca della contestata promessa unilaterale era in cura presso il CSM di Lugo;
nel novembre 2014 era trattata con antipsicotici, benzodiazepine e antidepressivi;
i memoriali clinici nel periodo 2013-2015 certificavano la manifestazione di idee deliranti;
nel 2014 era stata inoltre espletata la perizia in sede penale che aveva accertato il disturbo psichiatrico della stessa e che ha poi Pt_1 giustificava la sentenza di assoluzione;
infine nel 2015 la era stata sottoposta ad Amministrazione di Sostegno, Pt_1 circostanze tutte che inducevano a ritenere che al tempo della dichiarazione di riconoscimento del credito, posto dall'avv. CP_1 a base del proprio credito, la non fosse sostanzialmente Pt_1 in grado di rappresentarsi e manifestare i propri interessi e la propria volontà con consapevolezza e lucidità.
-6) Con i restanti motivi sub.6), 7),8),9) e 10), la Pt_1 contesta in vario modo l'ammontare del credito, l'applicazione errata delle Tariffe professionali, l'inversione dell'onere della prova, la violazione dell'art. 183 c.6 Cpc per omessa assegnazione dei termini per produzione documentale e richieste istruttorie.
-Si costituiva NERI Avv. Lara contestando totalmente la proposta impugnazione, chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
-A) Il primo motivo è fondato atteso che la statuizione di inammissibilità è erronea, dovendo radicarsi il presente giudizio su altro percorso logico-giuridico processuale. Invero, ai sensi dell' art.650 c.3, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo deve essere proposta entro il termine di 10 gg. dal primo atto di esecuzione, ma è altrettanto vero che, per effetto di quanto stabilito dal comma quarto dell'art.155 c.p.c., se detto termine spira in un giorno festivo – e tale è il sabato – è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Nel nostro caso, l'atto di pignoramento, e cioè -pacificamente- il primo atto di esecuzione, è stato notificato alla debitrice esecutata il 09/02/2022, ed il decimo giorno successivo a tale data cadeva sabato 19/02/2022. Per effetto dell'applicazione di quanto sancito dall'art. 155 c.p.c., la scadenza va prorogata al successivo lunedì 21/02/2022 sicchè, avendo l'opponente notificato a mezzo PEC la citazione introduttiva del primo grado di giudizio proprio il 21/02/2022, la notifica è stata eseguita nell'ultimo giorno utile. Pertanto, l'opposizione è stata proposta dalla nel pieno Pt_1 rispetto dei termini di legge. -B) Il riconoscimento della tempestività della notifica comporta che questo Collegio di appello deve entrare nel merito della controversia ed affrontare lo “step” successivo, ovvero del primo e fondamentale motivo della opponente concernente la invalidità della notifica del decreto ingiuntivo oggetto della opposizione tardiva. Il punto di doglianza è che la notifica veniva effettuata in luogo diverso dalla residenza anagrafica ed effettiva dell'intimata, esponendo l'appellante di non esser residente, a far tempo dal lontano 22.5.2015, all'indirizzo presso cui l'Avv. CP_1 notificava il decreto ingiuntivo, avendo in data 22.5.2015 stabilito la propria residenza alla Via Gian Battista Bassi n.65 in Massa Lombarda ed essendo il successivo 03.03.2020 migrata in Melendugno – fraz. Borgagne (LE) alla via Kennedy n.41, per poi trasferirsi il 26.10.2020 a Tuglie (LE) alla via Arco Spiriti n.13, essendo così questa la residenza dell'ingiunta al tempo della notifica ed essendo lì pertanto che il decreto ingiuntivo doveva essere recapitato. Inoltre, rimarcava l'appellante che a seguito di decreto del Tribunale di Ravenna pubblicato il 27.9.2018, Controparte_3 non era più Amministratore di Sostegno della sicché al Pt_1 tempo della (tentata) notifica egli non era più abilitato a ricevere gli atti destinati alla madre. Orbene, a fronte dell'apparente decisività dell'argomento oggetto di censura, occorre osservare che il decreto ingiuntivo risulta consegnato in data 26.05.2021 - come da relata di notifica e cartolina, mai contestate o impugnate, ad (nuora Controparte_4 della in quanto moglie del , Pt_1 Controparte_3 qualificatasi come “persona al servizio del destinatario”, il tutto come attestato sull'avviso di ricevimento dall'Agente Postale di cui si è avvalso il P.U. per la notificazione dell'atto. Anzi, le notifiche sono state effettuate sia alla “in Pt_1 persona dell'amministratore di sostegno , che Controparte_3 alla “ personalmente, ed in entrambi i casi la Parte_1
ha recepito il plico qualificandosi “persona al servizio CP_4 del destinatario”. L'avviso di ricevimento, atto pubblico, costituisce prova dell'eseguita regolare notificazione del decreto ingiuntivo n. 525/2021 anche direttamente all'odierna appellante. Ad abundantiam, può ulteriormente osservarsi come l'apparenza della residenza sostanziale ritenuta dal creditore notificante sussistere ancora nella V. Dosso,2 in Massa Lombarda, è avvalorata altresì anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, compreso il riscontro che l'Avv. Casari Alessandra, precedente difensore della , forniva alla missiva di messa in mora Pt_1 pervenuta all'odierna appellante all'indirizzo di Massa Lombarda, Via Dosso n. 2, successivamente all'assunta modifica della residenza anagrafica;
ed anche la circostanza che il contratto portante data 19.10.2020 reca, quale residenza della
[...]
, quella di Massa Lombarda (RA) Via Dosso n. 2 (doc. Parte_1 avv. n. 5), diversamente da quanto riportato nell'illustrazione del gravame, così come per il contratto di locazione con tale del 22.02.2022. Persona_1 Ne consegue pertanto che il decreto ingiuntivo è stato notificato regolarmente presso quella che ancora appariva essere la residenza
“effettiva” della debitrice. Quanto precede non può esser superato neanche dall'argomento secondo cui non potrebbe sostenersi che la notifica effettuata a mezzo posta in via Dosso n.2 al possa valere a Controparte_3 sanare la invocata nullità, e ciò per il fatto di non esser più il
Amministratore di Sostegno della madre a far tempo dal CP_3 27/09/2018, proprio per il rilievo assorbente della ricezione del decreto, notificato alla anche personalmente, dalla Pt_1
“persona al servizio del destinatario”. CP_4 Come pure rimane suggestivo l'ulteriore argomento della irrilevanza, nell'interesse della destinataria, del fatto che il provvedimento di revoca non sia stato annotato a margine dell'atto di nascita, in quanto, in tesi, la eventuale negligenza dell'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania non potrebbe
“condannare” la ad avere un recapito diverso dalla sua Pt_1 residenza effettiva. E' pacifico che la revoca dell'A.D.S. non risulta nell'estratto riassunto dell'atto di nascita e che, per l'effetto, la revoca in questione non è conoscibile, né in ogni caso opponibile all'avv.
. CP_1 E' incontroverso che l'apertura e la chiusura dell'Amministrazione di Sostegno, come ogni provvedimento che incide sulla capacità di agire delle persone, devono essere annotati dall'Ufficiale dello Stato Civile a margine dell'atto di nascita entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione compiuta dalla Cancelleria del Giudice Tutelare;
e, non solo, sempre a fini pubblicitari ne è richiesta l'iscrizione nel casellario giudiziale, come previsto dal D.P.R. 3131 del 2012 novellato per effetto dell'art. 18 della Legge n. 6 del 2004.
-C) Venendo ai contestati punti in ordine alla quantificazione del credito, da un lato, il quantum dei compensi professionali richiesti deriva dall'accordo tra le parti come assunto e provato, pure, per effetto del negozio del 28.03.2014, ove è espressamente pattuito in euro 10.059,85 oltre I.V.A. e C.P.A. Nell'accordo in questione la ne ha accettato e Pt_1 riconosciuto l'importo e la debenza, impegnandosi a corrisponderlo entro e non oltre la data del 31.12.2014, ma con la precisazione e specifica, dall'altro lato, nello stesso scritto del 28.03.2014, che il predetto importo è riconosciuto dalla quale Pt_1 portato e risultato della “nota analitica delle spese e prestazioni professionali relative alla causa civile” N. 3958/08 R.G., in punto a separazione giudiziale definita con Sentenza n. 2911/2013, in allegato al medesimo atto “da farne parte integrante”. La non mai ha contestato le prestazioni professionali Pt_1 rese in Suo favore dal professionista, anche diverse e ulteriori rispetto a quelle oggetto di causa civile n. 3958/08 R.G., nè il quantum debeatur. Né appaiono aspetti censurabili in ordine alla corretta imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c., delle somme ricevute dalla Pt_1 Al riguardo, specificamente in ordine al motivo sub.5) e 6), è fondata la contestazione dell'appellata sulla asserita circostanza che la fosse "in fase di scompenso nell'anno 2014", come Pt_1 meramente supposto da parte appellante, ma del che, effettivamente, non vi è prova alcuna. Al contrario, proprio dalla documentazione prodotta dalla stessa
, emerge chiaramente che la stessa non palesava scompensi Pt_1 psico-comportamentali tali da inficiare la capacità naturale. Dalla disamina della Cartella Sanitaria della (v. doc n. Pt_1 17, Diario Clinico), avendo riguardo al periodo qui di rilievo e, quindi, ai primi mesi dell'anno 2014, non si rinviene alcun elemento a supporto della tesi avanzata. Nel diario, il 6 febbraio 2014 semplicemente è annotato dal C.S.M. che la non si presentava, mentre il 24 aprile 2014 si Pt_1 presentava con un'ora di ritardo e veniva dato atto dell'assunzione di terapia omeopatica / erboristica e della circostanza che era "sempre focalizzata sul presunto complotto del marito col CSM di Imola", ma nessun trattamento farmacologico veniva prescritto alla paziente, né altro era ivi annotato. Anche al successivo incontro del 25 maggio 2014 era dato atto dal C.S.M. che la si presentava con il figlio "che ridimensiona le Pt_1 ossessioni della P. con informazioni più esatte. Sempre focalizzata sul “complotto” contro di lei", ma ancora alcun trattamento veniva prescritto. Dunque, viene da arguire che se la fosse stata in Pt_1 condizioni di gravissimo disturbo e di scompenso nel marzo 2014, è indubbio che il C.S.M. di Lugo sarebbe intervenuto adeguatamente e certamente avrebbe prescritto farmaci adeguati e non certo ritenuto sufficiente un trattamento omeopatico – erboristico, il che, semmai, prova, quanto meno, la fase di compensazione della paziente all'epoca della sottoscrizione dell'atto 28.03.2014. Priva di rilievo, poi, è la nomina dell'A.D.S., se non per corroborare l'eccezione difensiva dell'appellata, essendo la nomina intervenuta il 25-28.05.2015 a fronte di ricorso proposto in data 16.03.2015.
-D) Anche i restanti profili oggetto di censura rimangono privi di fondamento. Deve ritenersi corretta la nota delle spese e dei compensi per come redatta dallo studio del professionista anche per le quantificazioni ivi esposte. Senza con ciò volere invertire l'onere di cui all'art. 2797 c.c., rimanendo a carico del creditore istante la prova sostanziale del proprio credito, atteso che, notoriamente, l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione, la quantificazione dei compensi professionali deriva dall'accordo tra le parti, come assunto e provato anche per effetto della scrittura del 28.03.2014, ove è espressamente pattuito in € 10.059,85 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, e che la ha accettato e Pt_1 riconosciuto come dovuto in tale misura, con impegno a corrisponderlo entro la data del 31.12.2014. Di talchè, tale somma promana da una convenzione tra le parti, che ne cristallizza la volontà e supera, in quanto tale, l'applicazione dei Parametri Forensi e ne prescinde, il tutto anche come da messa in mora, mai contestata dall'appellante. Perciò, sul punto, in via assorbente, anche sulla questione delle Tariffe applicabili. Nondimeno su tutti gli altri profili, recessivi a fronte di quelli trattati, di cui ai restanti motivi.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, in modifica della impugnata sentenza, condanna a Parte_1 corrispondere all'avv. la somma di €10.763,93 per sorte CP_2 capitale, nonchè le spese del procedimento monitorio per €933,42, oltre agli interessi moratori, al tasso ex D. Lgs. 231/02, dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellato del doppio grado di giudizio che liquida per il primo in complessivi €2.540,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge, e per il secondo in complessivi €2.906,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge;
C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 18/3/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.29/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 30/4/24 e promossa DA
elettivamente domiciliata in Sannicola (LE) Parte_1 alla Via Vittorio Emanuele II n.33 presso gli avv.ti Alessandro DE MATTEIS e Antonio BUCCARELLA del Foro di Lecce, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Appellante CONTRO
Avv. Lara, rappr.ta e difesa pro domo sua, elett.te dom.ta in CP_1 VIA A. MANZONI N. 9 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME presso lo studio della stessa. Appellata AVVERSO la sentenza n. 608/2022 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 24/11/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-Con ricorso ex artt.633 e ss. c.p.c. depositato il 14/05/2021 l'Avv. chiedeva al Tribunale di Ravenna l'emissione di CP_2 un decreto ingiuntivo nei confronti di per il Parte_1 pagamento della somma di €10.763,93 ritenuta dovuta a titolo di diritti, onorari e spese per l'attività professionale espletata dalla medesima nel procedimento per separazione coniugale della
, definito dal Tribunale di Bologna con sentenza Pt_1 n.2911/2013, pronunciata l'08/10/2013 e pubblicata il 14/10/2013.
-Avverso il decreto la proponeva avanti al Tribunale di Pt_1 Ravenna opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. deducendo la nullità della notifica e la conseguente mancata tempestiva conoscenza del titolo monitorio da parte dell'ingiunta; l'invalidità dell'atto di ricognizione di debito e di promessa di pagamento ai sensi dell'art.428 c.c.; gli effetti meramente processuali ascrivibili al negozio ricognitivo e promissorio;
l'errata individuazione delle tariffe professionali applicabili;
l'avvenuto pagamento del credito professionale. -La convenuta contestava la proposta opposizione, eccependo l'inammissibilità della opposizione tardiva in quanto proposta oltre i termini di 10 gg previsti dalla norma, deducendo altresì la correttezza della notifica e chiedendo per il resto l'accoglimento della domanda di credito professionale in quanto fondata sul riconoscimento di debito espresso dalla medesima
. Pt_1
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale dichiarava l'opposizione inammissibile per essere stata asseritamente proposta dopo il termine di 10 gg. dal primo atto di esecuzione ex art.650, c.3, c.p.c.
-Avverso tale decisione proponeva appello per Parte_1 i seguenti motivi.
1) Con il primo motivo, lamentava la nullità della sentenza perché emessa in violazione dell'art. 101 c.2 cpc, del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto la questione della inammissibilità per violazione del termine era stata ritenuta d'ufficio dal primo decidente, senza che venisse posta nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
2) Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 650 c.3 e 155 c.4 cpc, per esser incorso il primo giudice in errore, non essendosi avveduto che il decimo giorno dal primo atto di esecuzione, pacificamente il pignoramento, notificato alla debitrice opponente il 9/2/22, ovvero il 19/2/22, spirava di sabato e, pertanto, in forza dell'art. 155 cpc, la relativa scadenza era prorogata al successivo giorno feriale, ovvero lunedì 21/2, giorno in cui l'opposizione era stata notificata.
3) Con il terzo motivo, evidenziava l'appellante che con decreto del 26/09/2018, pubblicato il 27/09/2018, il Giudice Tutelare revocava l'Amministrazione di Sostegno precedentemente aperta nel 2015 nei confronti della sicchè, dal momento che dal Pt_1 2018 - tre anni prima della notifica del decreto ingiuntivo - il non era dunque più Amministratore di Sostegno Controparte_3 della madre e l'abitazione di questi non poteva in alcun modo considerarsi né giuridicamente, né di fatto, abitazione della ove potesse notificarsi validamente alcun atto Pt_1 giudiziario. 4) Con il quarto, lamenta l'appellante la nullità della notifica e la legittimazione all'opposizione tardiva. Il provvedimento monitorio era stato notificato il giorno 24/05/2021 in Massa Lombarda alla Via Dosso n.2, e cioè presso quella che era la residenza della nel 2015 e che oggi è Pt_1 solo la residenza del figlio ed ex Amministratore di Sostegno, mentre a decorrere dall'anno 2015 l'esponente aveva cambiato residenza più volte sino a quando, per tabulas, alla data del 24/5/21 in cui è stata effettuata la contestata notifica del decreto, la aveva la residenza anagrafica, ed anche Pt_1 effettiva, in forza della documentazione prodotta (tra gli altri, contratto di locazione, bollette Enel ed altro) in Tuglie (LE) e non più in Massa Lombarda.
-5) Con il quinto motivo, si duole poi la nel merito, Pt_1 della invalidità dell'atto di ricognizione di debito e promessa di pagamento ai sensi dell'art. 428 cc. Evidenzia l'appellante una serie di circostanze, dalle quali dedurre che, seppure non fosse stata dichiarata civilmente incapace o interdetta, all'epoca della contestata promessa unilaterale era in cura presso il CSM di Lugo;
nel novembre 2014 era trattata con antipsicotici, benzodiazepine e antidepressivi;
i memoriali clinici nel periodo 2013-2015 certificavano la manifestazione di idee deliranti;
nel 2014 era stata inoltre espletata la perizia in sede penale che aveva accertato il disturbo psichiatrico della stessa e che ha poi Pt_1 giustificava la sentenza di assoluzione;
infine nel 2015 la era stata sottoposta ad Amministrazione di Sostegno, Pt_1 circostanze tutte che inducevano a ritenere che al tempo della dichiarazione di riconoscimento del credito, posto dall'avv. CP_1 a base del proprio credito, la non fosse sostanzialmente Pt_1 in grado di rappresentarsi e manifestare i propri interessi e la propria volontà con consapevolezza e lucidità.
-6) Con i restanti motivi sub.6), 7),8),9) e 10), la Pt_1 contesta in vario modo l'ammontare del credito, l'applicazione errata delle Tariffe professionali, l'inversione dell'onere della prova, la violazione dell'art. 183 c.6 Cpc per omessa assegnazione dei termini per produzione documentale e richieste istruttorie.
-Si costituiva NERI Avv. Lara contestando totalmente la proposta impugnazione, chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
-A) Il primo motivo è fondato atteso che la statuizione di inammissibilità è erronea, dovendo radicarsi il presente giudizio su altro percorso logico-giuridico processuale. Invero, ai sensi dell' art.650 c.3, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo deve essere proposta entro il termine di 10 gg. dal primo atto di esecuzione, ma è altrettanto vero che, per effetto di quanto stabilito dal comma quarto dell'art.155 c.p.c., se detto termine spira in un giorno festivo – e tale è il sabato – è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Nel nostro caso, l'atto di pignoramento, e cioè -pacificamente- il primo atto di esecuzione, è stato notificato alla debitrice esecutata il 09/02/2022, ed il decimo giorno successivo a tale data cadeva sabato 19/02/2022. Per effetto dell'applicazione di quanto sancito dall'art. 155 c.p.c., la scadenza va prorogata al successivo lunedì 21/02/2022 sicchè, avendo l'opponente notificato a mezzo PEC la citazione introduttiva del primo grado di giudizio proprio il 21/02/2022, la notifica è stata eseguita nell'ultimo giorno utile. Pertanto, l'opposizione è stata proposta dalla nel pieno Pt_1 rispetto dei termini di legge. -B) Il riconoscimento della tempestività della notifica comporta che questo Collegio di appello deve entrare nel merito della controversia ed affrontare lo “step” successivo, ovvero del primo e fondamentale motivo della opponente concernente la invalidità della notifica del decreto ingiuntivo oggetto della opposizione tardiva. Il punto di doglianza è che la notifica veniva effettuata in luogo diverso dalla residenza anagrafica ed effettiva dell'intimata, esponendo l'appellante di non esser residente, a far tempo dal lontano 22.5.2015, all'indirizzo presso cui l'Avv. CP_1 notificava il decreto ingiuntivo, avendo in data 22.5.2015 stabilito la propria residenza alla Via Gian Battista Bassi n.65 in Massa Lombarda ed essendo il successivo 03.03.2020 migrata in Melendugno – fraz. Borgagne (LE) alla via Kennedy n.41, per poi trasferirsi il 26.10.2020 a Tuglie (LE) alla via Arco Spiriti n.13, essendo così questa la residenza dell'ingiunta al tempo della notifica ed essendo lì pertanto che il decreto ingiuntivo doveva essere recapitato. Inoltre, rimarcava l'appellante che a seguito di decreto del Tribunale di Ravenna pubblicato il 27.9.2018, Controparte_3 non era più Amministratore di Sostegno della sicché al Pt_1 tempo della (tentata) notifica egli non era più abilitato a ricevere gli atti destinati alla madre. Orbene, a fronte dell'apparente decisività dell'argomento oggetto di censura, occorre osservare che il decreto ingiuntivo risulta consegnato in data 26.05.2021 - come da relata di notifica e cartolina, mai contestate o impugnate, ad (nuora Controparte_4 della in quanto moglie del , Pt_1 Controparte_3 qualificatasi come “persona al servizio del destinatario”, il tutto come attestato sull'avviso di ricevimento dall'Agente Postale di cui si è avvalso il P.U. per la notificazione dell'atto. Anzi, le notifiche sono state effettuate sia alla “in Pt_1 persona dell'amministratore di sostegno , che Controparte_3 alla “ personalmente, ed in entrambi i casi la Parte_1
ha recepito il plico qualificandosi “persona al servizio CP_4 del destinatario”. L'avviso di ricevimento, atto pubblico, costituisce prova dell'eseguita regolare notificazione del decreto ingiuntivo n. 525/2021 anche direttamente all'odierna appellante. Ad abundantiam, può ulteriormente osservarsi come l'apparenza della residenza sostanziale ritenuta dal creditore notificante sussistere ancora nella V. Dosso,2 in Massa Lombarda, è avvalorata altresì anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, compreso il riscontro che l'Avv. Casari Alessandra, precedente difensore della , forniva alla missiva di messa in mora Pt_1 pervenuta all'odierna appellante all'indirizzo di Massa Lombarda, Via Dosso n. 2, successivamente all'assunta modifica della residenza anagrafica;
ed anche la circostanza che il contratto portante data 19.10.2020 reca, quale residenza della
[...]
, quella di Massa Lombarda (RA) Via Dosso n. 2 (doc. Parte_1 avv. n. 5), diversamente da quanto riportato nell'illustrazione del gravame, così come per il contratto di locazione con tale del 22.02.2022. Persona_1 Ne consegue pertanto che il decreto ingiuntivo è stato notificato regolarmente presso quella che ancora appariva essere la residenza
“effettiva” della debitrice. Quanto precede non può esser superato neanche dall'argomento secondo cui non potrebbe sostenersi che la notifica effettuata a mezzo posta in via Dosso n.2 al possa valere a Controparte_3 sanare la invocata nullità, e ciò per il fatto di non esser più il
Amministratore di Sostegno della madre a far tempo dal CP_3 27/09/2018, proprio per il rilievo assorbente della ricezione del decreto, notificato alla anche personalmente, dalla Pt_1
“persona al servizio del destinatario”. CP_4 Come pure rimane suggestivo l'ulteriore argomento della irrilevanza, nell'interesse della destinataria, del fatto che il provvedimento di revoca non sia stato annotato a margine dell'atto di nascita, in quanto, in tesi, la eventuale negligenza dell'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania non potrebbe
“condannare” la ad avere un recapito diverso dalla sua Pt_1 residenza effettiva. E' pacifico che la revoca dell'A.D.S. non risulta nell'estratto riassunto dell'atto di nascita e che, per l'effetto, la revoca in questione non è conoscibile, né in ogni caso opponibile all'avv.
. CP_1 E' incontroverso che l'apertura e la chiusura dell'Amministrazione di Sostegno, come ogni provvedimento che incide sulla capacità di agire delle persone, devono essere annotati dall'Ufficiale dello Stato Civile a margine dell'atto di nascita entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione compiuta dalla Cancelleria del Giudice Tutelare;
e, non solo, sempre a fini pubblicitari ne è richiesta l'iscrizione nel casellario giudiziale, come previsto dal D.P.R. 3131 del 2012 novellato per effetto dell'art. 18 della Legge n. 6 del 2004.
-C) Venendo ai contestati punti in ordine alla quantificazione del credito, da un lato, il quantum dei compensi professionali richiesti deriva dall'accordo tra le parti come assunto e provato, pure, per effetto del negozio del 28.03.2014, ove è espressamente pattuito in euro 10.059,85 oltre I.V.A. e C.P.A. Nell'accordo in questione la ne ha accettato e Pt_1 riconosciuto l'importo e la debenza, impegnandosi a corrisponderlo entro e non oltre la data del 31.12.2014, ma con la precisazione e specifica, dall'altro lato, nello stesso scritto del 28.03.2014, che il predetto importo è riconosciuto dalla quale Pt_1 portato e risultato della “nota analitica delle spese e prestazioni professionali relative alla causa civile” N. 3958/08 R.G., in punto a separazione giudiziale definita con Sentenza n. 2911/2013, in allegato al medesimo atto “da farne parte integrante”. La non mai ha contestato le prestazioni professionali Pt_1 rese in Suo favore dal professionista, anche diverse e ulteriori rispetto a quelle oggetto di causa civile n. 3958/08 R.G., nè il quantum debeatur. Né appaiono aspetti censurabili in ordine alla corretta imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c., delle somme ricevute dalla Pt_1 Al riguardo, specificamente in ordine al motivo sub.5) e 6), è fondata la contestazione dell'appellata sulla asserita circostanza che la fosse "in fase di scompenso nell'anno 2014", come Pt_1 meramente supposto da parte appellante, ma del che, effettivamente, non vi è prova alcuna. Al contrario, proprio dalla documentazione prodotta dalla stessa
, emerge chiaramente che la stessa non palesava scompensi Pt_1 psico-comportamentali tali da inficiare la capacità naturale. Dalla disamina della Cartella Sanitaria della (v. doc n. Pt_1 17, Diario Clinico), avendo riguardo al periodo qui di rilievo e, quindi, ai primi mesi dell'anno 2014, non si rinviene alcun elemento a supporto della tesi avanzata. Nel diario, il 6 febbraio 2014 semplicemente è annotato dal C.S.M. che la non si presentava, mentre il 24 aprile 2014 si Pt_1 presentava con un'ora di ritardo e veniva dato atto dell'assunzione di terapia omeopatica / erboristica e della circostanza che era "sempre focalizzata sul presunto complotto del marito col CSM di Imola", ma nessun trattamento farmacologico veniva prescritto alla paziente, né altro era ivi annotato. Anche al successivo incontro del 25 maggio 2014 era dato atto dal C.S.M. che la si presentava con il figlio "che ridimensiona le Pt_1 ossessioni della P. con informazioni più esatte. Sempre focalizzata sul “complotto” contro di lei", ma ancora alcun trattamento veniva prescritto. Dunque, viene da arguire che se la fosse stata in Pt_1 condizioni di gravissimo disturbo e di scompenso nel marzo 2014, è indubbio che il C.S.M. di Lugo sarebbe intervenuto adeguatamente e certamente avrebbe prescritto farmaci adeguati e non certo ritenuto sufficiente un trattamento omeopatico – erboristico, il che, semmai, prova, quanto meno, la fase di compensazione della paziente all'epoca della sottoscrizione dell'atto 28.03.2014. Priva di rilievo, poi, è la nomina dell'A.D.S., se non per corroborare l'eccezione difensiva dell'appellata, essendo la nomina intervenuta il 25-28.05.2015 a fronte di ricorso proposto in data 16.03.2015.
-D) Anche i restanti profili oggetto di censura rimangono privi di fondamento. Deve ritenersi corretta la nota delle spese e dei compensi per come redatta dallo studio del professionista anche per le quantificazioni ivi esposte. Senza con ciò volere invertire l'onere di cui all'art. 2797 c.c., rimanendo a carico del creditore istante la prova sostanziale del proprio credito, atteso che, notoriamente, l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione, la quantificazione dei compensi professionali deriva dall'accordo tra le parti, come assunto e provato anche per effetto della scrittura del 28.03.2014, ove è espressamente pattuito in € 10.059,85 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, e che la ha accettato e Pt_1 riconosciuto come dovuto in tale misura, con impegno a corrisponderlo entro la data del 31.12.2014. Di talchè, tale somma promana da una convenzione tra le parti, che ne cristallizza la volontà e supera, in quanto tale, l'applicazione dei Parametri Forensi e ne prescinde, il tutto anche come da messa in mora, mai contestata dall'appellante. Perciò, sul punto, in via assorbente, anche sulla questione delle Tariffe applicabili. Nondimeno su tutti gli altri profili, recessivi a fronte di quelli trattati, di cui ai restanti motivi.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, in modifica della impugnata sentenza, condanna a Parte_1 corrispondere all'avv. la somma di €10.763,93 per sorte CP_2 capitale, nonchè le spese del procedimento monitorio per €933,42, oltre agli interessi moratori, al tasso ex D. Lgs. 231/02, dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellato del doppio grado di giudizio che liquida per il primo in complessivi €2.540,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge, e per il secondo in complessivi €2.906,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge;
C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 18/3/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)