Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14919/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14919/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SAVINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIRICA 43 48124 RAVENNA presso il difensore avv. SAVINI GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per : <> Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha convenuto in giudizio Parte_2 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, CP_1
- ritenuta la esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro verificatosi Controparte_1 in in data 10/7/2010 tra lo stesso e , dichiarare tenuto e conseguentemente Pt_1 CP_2 condannare il predetto - ex art. 2043 c.c. in ragione della sua responsabilità Controparte_1 extra contrattuale - a corrispondere all' di la somma di € 10.079,43= a titolo di Parte_2 Pt_1 rimborso delle spese di spedalità sostenute dalla predetta a seguito del ricovero e Parte_1 delle cure prestate in favore di , oltre interessi al tasso legale dal termine del ricovero CP_2 alla presente domanda giudiziale ed interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, C.C. dalla domanda giudiziale al saldo.
-Con vittoria di spese e compenso di lite, oltre il rimborso del 15 % nonché IVA e CPA come per legge.”. pagina 1 di 6
1) Il giorno 10/7/2010 alle ore 8,15 circa in Imola Ruscelli Rina procedeva alla guida del proprio velocipede lungo la via Pambera con direzione centro – periferia allorché, giunta all'intersezione con la via Marconi regolata da impianto semaforico, proseguiva diritto in quanto il predetto semaforo proiettava luce verde;
2) nella circostanza veniva investita da un velocipede da corsa proveniente da sinistra lungo la via
Marconi (con direzione Bologna – Forlì) condotto da che impegnava Controparte_1
l'intersezione pur avendo il semaforo di colore rosso;
3) nell'occorso cadeva a terra riportando gravi lesioni fratturative (femore e omero CP_2 sinistri) per le quali è stata trasportata presso l'Ospedale Civile di Pt_1
4) il sinistro è stato rilevato dalla polizia Municipale di che ha ricostruito la dinamica nei termini Pt_1 sopra esposti;
5) a seguito dell'investimento è rimasta ricoverata presso l'Unità Operativa di Ortopedia CP_2 dell'Ospedale Civile di dal 10/7/2010 al 26/7/2010; Pt_1
6) in relazione a tale ricovero l' attrice ha sostenuto costi quantificati in € 10.079,43= Parte_2 sulla base dei criteri e delle tariffe definite dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 69 del 24/01/2011;
7) detta somma è stata quindi richiesta in forza del disposto di cui all'art. 2043 c.c. (ovvero anche a titolo di regresso) al responsabile del fatto illecito ma a tutt'oggi, nonostante i Controparte_1 ripetuti inviti, senza esito;
8) l'assicuratore della responsabilità civile del convenuto (oggi CP_1 Controparte_3
, aveva a suo tempo proposto un pagamento al 50% che l' di Controparte_4 Parte_2 era disponibile ad accettare a mero titolo di acconto stante la totale responsabilità dell'assicurato Pt_1 nella causazione del sinistro;
9) ad oggi nessun pagamento è stato effettuato;
10) stante quanto sopra, l' di con lettera raccomandata a.r. inviata a mezzo di Parte_2 Pt_1 legale in data 22/09/2023, ha invitato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai CP_1 sensi degli artt. 2 e 3 D.L. n. 132/2014;
11) la missiva è stata consegnata al destinatario in data 28/09/2023 ma il destinatario non ha aderito all'invito per cui, decorso il termine di legge, l' di si è vista costretta ad adire le vie Parte_2 Pt_1 giudiziarie per ottenere il rimborso delle spese di spedalità sostenute nei confronti di ed CP_2 ascrivibili a fatto illecito di un terzo.
non si è costituito nel presente giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia con Controparte_1 decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 15.02.2024. La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione dei testimoni indotti da parte attrice.
All'udienza in data 04.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il diritto della struttura sanitaria al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza sanitaria e cure in favore di un soggetto dovute ad un fatto illecito di terzi appare certamente fondato sotto il profilo generale di cui all'art. 2043 c.c. La Suprema Corte con due decisioni gemelle (n. 24289 e 24290 del 16/10/2017) ha in effetti confermato la validità dell'assunto e conseguentemente l'esperibilità della relativa azione: <com noto l di un fatto illecito da cui sia derivato a terzi danno alla salute ha risarcire tutte le conseguenze dirette del compresa la refusione costo delle eventuali cure>pagina 2 di 6 mediche e dell'assistenza sanitaria (ex plurimis: Sez. 3, Sentenza n. 10616 del 26/06/2012, Rv. 624916;
Sez. 3, Sentenza n. 712 del 19/01/2010, Rv. 611107; Sez. 3, Sentenza n. 5504 del 08/04/2003, Rv.
561970).
Il SSN è un sistema costituzionalizzato di tutela della salute collettiva, che assicura a qualsiasi infortunato le necessarie cure mediche e l'assistenza sanitaria, qualora quest'ultimo non ricorra a prestazioni sanitarie erogate in regime privatistico.
Consegue che nel perimetro delle conseguenze dirette - e quindi risarcibili - del fatto illecito rientrano anche le prestazioni sanitarie eventualmente erogate dal SSN al danneggiato e il loro relativo il costo. Si tratta, infatti, di un danno prevedibile (art. 1225 c.c.), giacchè il danneggiante non può non sapere che il danneggiato sarà curato (quantomeno) dal SSN, essendo quest'ultimo un sistema generalizzato di tutela della salute di qualsiasi infortunato.
Nel quadro così delineato non assume alcun rilievo la circostanza che il SSN eroghi al bisognevole le cure in regime di gratuità. Sebbene l'infortunato non debba sostenere alcun esborso, ciò non toglie nè che le prestazioni medico-sanitarie rese abbiano un costo oggettivo, nè che di tale costo possa essere chiamato a rispondere, secondo la clausola generale della responsabilità aquiliana, il danneggiante.
La gratuità delle prestazioni, infatti, è assicurata a chi ne ha bisogno, non anche a chi, con la propria condotta illecita, abbia determinato la lesione alla salute di terzi che necessitano dell'intervento del SSN. Consegue che i costi dell'assistenza medica e delle prestazioni sanitarie eventualmente erogate dal SSN al danneggiato devono essere risarcite dall'autore del fatto illecito, quali conseguenze dirette e prevedibili, al pari di come lo sarebbero le spese sostenute dal danneggiato per ricevere le cure necessarie in regime privatistico.
Non assume rilievo la circostanza che il danneggiato si sia rivolto, per ottenere la necessaria assistenza medico-sanitaria, a strutture private pubbliche. Nel primo caso, il danneggiante dovrà rimborsare al danneggiato gli esborsi sostenuti;
nell'altro, nonostante il danneggiato non abbia sostenuto alcun esborso, il danneggiante sarà comunque tenuto a rifondere il costo delle prestazioni mediche e dell'assistenza sanitaria, in favore in tal caso - dell'Ente che le ha erogate.
L'erogazione gratuita delle prestazioni medico-sanitarie in favore dell'infortunato, del malato o del ferito, infatti, non comporta l'irresponsabilità del danneggiante.
Viceversa, a ragionare diversamente si perverrebbe all'affermazione dell'assoluta irresponsabilità del danneggiante, che, "garantito" dalla gratuità delle prestazioni che il SSN renderà al danneggiato, si sottrarrebbe all'obbligo della refusione delle cure mediche e delle prestazioni sanitarie resesi necessarie quale conseguenza diretta del suo fatto illecito.
Ciò, chiaramente, non vale per le ipotesi in cui le prestazioni erogate dal SSN siano già altrimenti finanziate. Così avviene, in particolare, nel caso dei danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il cui finanziamento è previsto un contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile, a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 334, "Codice delle assicurazioni private" (tale modalità di finanziamento, peraltro, era già prevista dalla L. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 11 bis, dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 38, e dalla L. 23 dicembre 2000, n.
388, art. 89, oggi abrogati). Tale contributo espressamente dichiarato dalla legge come "sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale".
pagina 3 di 6 Ovviamente, in tali ipotesi non vi è spazio neppure per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.. Da un lato, si pone l'evidente omnicomprensività della dicitura "sostitutivo delle azioni", cioè di "tutte" le azioni;
espressione più appropriata, per le ragioni illustrate nelle pagine precedenti, di quella che era contenuta nella L. n. 499 del 1997, abrogato art. 38, ("Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa") e indicativa dell'intenzione di comprendere anche le azioni recuperatorie diverse da quella di rivalsa e quelle risarcitorie. Dall'altro, della responsabilità aquiliana difetta pure l'elemento del danno, poichè le prestazioni medico-sanitarie sono già compensate secondo il meccanismo del prelievo legale sui premi assicurativi innanzi descritto.
Occorre aggiungere che la L. n. 449 del 1997, menzionato art. 38, concerneva anche le prestazioni erogate da SSN a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali e rinviava ad un emandando decreto ministeriale per la disciplina concernente il rimborso. Tale disposizione, tuttavia, è stata abrogata e sostituita dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 89, comma 1, che ha limitato l'operatività del finanziamento attuato mediante un contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile, alle sole prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti. Consegue che, a decorrere dal 10 gennaio 2001 (data di entrata in vigore della L. n. 388 del 2000), il contributo assicurativo "sostitutivo delle azioni" (originariamente previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 38) non riguarda più le prestazioni medico-sanitarie erogate dal SSN in caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali.
Pertanto, è possibile affermare che, in relazione alle prestazioni medico-sanitarie erogate gratuitamente dal SSN, si possono distinguere quattro ipotesi:
- malattia danno alla salute non addebitabile a colpa o dolo di terzi: al SSN non è consentita alcuna rivalsa nei confronti del degente o di altri;
- danno da circolazione stradale e dei natanti: la legge esclude espressamente l'azione di rivalsa, poichè i costi delle prestazioni erogate a tale titolo vengono finanziati mediante un prelievo sulle polizze assicurative;
in tali ipotesi al SSN non è consentita neppure l'azione extracontrattuale di risarcimento dei danni, in quanto si tratta di prestazioni già compensate mediante un contributo sostitutivo sui premi delle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile;
- infortuni sul lavoro e malattie professionali: dal 10 gennaio 2001 il caso non è più regolato dalla legge, poichè la L. n. 449 del 1997, art. 38, (che, a sua volta, rinviava ad un decreto ministeriale per la regolamentazione del settore) è stato abrogato e sostituito da previsioni analoghe, ma valevoli solo per il danno da circolazione stradale e dei natanti;
- danno derivante da altre ipotesi di fatto illecito: le cure sono gratuite nel rapporto SSN-degente, ma il primo, che subisce una perdita patrimoniale a causa del fatto illecito di un terzo, ha diritto ad essere risarcito da quest'ultimo ai sensi dell'art. 2043 c.c.>>.
In ragione di tale motivazione è stato quindi enunciato il seguente principio di diritto applicabile alla fattispecie che ci occupa:
"In caso di cure mediche e prestazioni sanitarie rese dal SSN in favore del danneggiato da fatto illecito altrui, all'Ente non compete l'azione di rivalsa prevista dall'art. 1916 c.c., nè l'azione surrogatoria di cui all'art. 1203 c.c., n. 3, difettando in entrambi i casi di presupposti di legge. Non compete neppure l'azione speciale prevista dalla L. 3 dicembre 1931, n. 1580, art. 1, poichè tale disposizione è stata abrogata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 122.
pagina 4 di 6 Tuttavia, per recuperare i costi delle prestazioni rese in favore del danneggiato, il SSN può agire per responsabilità extracontrattuale, nei confronti dell'autore del fatto illecito, a ciò non ostando la gratuità delle prestazioni medesime. Tale gratuità, infatti, opera solo nei rapporti fra SSN e degente, ma non esclude la responsabilità aquiliana del danneggiante per i costi effettivamente sostenuti dal
SSN, a causa della sua condotta illecita.
Il SSN non ha titolo ad agire in sede extracontrattuale nei confronti del responsabile per recuperare i costi delle prestazioni sanitarie rese in favore della vittima di un sinistro derivante dalla circolazione stradale o di natanti, poichè tali prestazioni sono già compensate ex lege mediante il contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile previsto dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 334, (Codice delle assicurazioni private), espressamente indicato dalla legge come sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale".
Si rammenta che l'art. 334 D. Lgs. n. 209/2005 fa espresso riferimento alla responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ipotesi che non ricorre nel caso di specie essendo il sinistro stato cagionato dalla circolazione di un velocipede da corsa.
Ciò posto, nel caso in esame, deve essere affermata l'esclusiva responsabilità di Controparte_1 nella causazione del sinistro per grave violazione delle norme regolanti la circolazione stradale e segnatamente della norma di cui all'art. 146 comma 3 C.d.S. per avere proseguito nella marcia con il velocipede da corsa nonostante il semaforo regolante l'incrocio segnalasse luce rossa. Tanto emerge sia dal Rapporto di incidente stradale redatto dal Corpo di Polizia Locale del Nuovo
Circondario Imolese (N. 0202/10 del 10.07.2010) sia dalle dichiarazioni del testimone _1
, sentito all'udienza del 22.01.2025, il quale aveva assistito all'incidente stradale (v. doc. 20 e
[...] verbale di udienza del 22.01.2025).
Lo stesso peraltro, sentito dalla Polizia Locale, aveva dichiarato di essersi distratto, di non aver CP_1 visto il colore del semaforo e di aver attraversato l'intersezione finendo così per scontrarsi con l'anziana signora in bicicletta che proveniva da destra.
Nessun dubbio quindi può sussistere in ordine alla responsabilità di per fatto Controparte_1 illecito tale da giustificare l'attuale pretesa da parte dell'odierna attrice ex art. 2043 c.c. per il recupero delle spese ospedaliere in relazione alle prestazioni erogate in favore della vittima del sinistro CP_2
[...]
Con riguardo al quantum risarcitorio, si osserva che la domanda è basata sul presupposto dell'avvenuto ricovero di (nata a [...] [...]) presso il nosocomio imolese dal 10.07.2010 al CP_2 Pt_1
26.07.2010 per frattura femore e omero sinistri a seguito del sinistro verificatosi in in data Pt_1
10.07.2010. Parte attrice ha documentato (doc. 6, 7, 8) che le prestazioni ospedaliere erogate sono ascrivibili al DRG 544 "Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori" la cui tariffa è definita dalla Giunta Regionale Emilia Romagna con deliberazione n. 69 del 24.01.2011. Le prestazioni di assistenza ospedaliera in questione rientrano nella categoria di prestazioni per acuti erogate in regime di degenza ordinaria dalla struttura sanitaria ASL di classificata, nell'allora Pt_1 tipologia, di Fascia A.
Le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in tale regime, vengono classificate secondo il sistema DRG (Diagnosis Related Group). Tale sistema di classificazione dei ricoveri ospedalieri per acuti, individua dei raggruppamenti omogenei di diagnosi per i quali, durante l'episodio di ricovero, si realizza un consumo medio delle risorse impiegate (intendendo per risorse i trattamenti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, ecc.).
pagina 5 di 6 Pertanto la tariffa associata a ciascun DRG rappresenta la remunerazione media del costo complessivo dell'assistenza, comprensiva di tutti i servizi alberghieri, clinici e assistenziali forniti durante la degenza.
Nel caso del DRG 544, l'allora vigente Delibera della Regione ER, prevedeva una tariffa omnicomprensiva pari ad € 10.079,43 (per tutti i ricoveri ordinari con degenza tra 1 e 18 giorni). Nel caso del ricovero della poiché sono state registrate 16 giornate di degenza, questa è CP_2 correttamente la tariffa attribuita al ricovero di cui parte attrice ha chiesto il pagamento.
Tali circostanze, oltre che di evidenza documentale, sono state confermate dalle dichiarazioni testimoniali di dirigente medico dell' Controparte_5 Parte_3
(cfr. verbale di udienza del 22.01.2025).
[...]
Per quanto esposto, le domande di parte attrice devono essere accolte.
Sulla somma riconosciuta in rivalsa a parte attrice competono pure gli interessi al tasso legale dal termine del ricovero alla presente domanda giudiziale e gli interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, come liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del Controparte_1 sinistro verificatosi in in data 10.07.2010 tra lo stesso e e, per l'effetto, Pt_1 CP_2 condanna , per i titoli di cui in motivazione, a corrispondere all' Controparte_1 Pt_2 di la somma di € 10.079,43 a titolo di rimborso delle spese di spedalità sostenute
[...] Pt_1 dalla predetta a seguito del ricovero e delle cure prestate in favore di Parte_1 CP_2
oltre interessi al tasso legale dal termine del ricovero alla presente domanda giudiziale ed
[...] interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. 2) Condanna al pagamento, in favore dell' di delle Controparte_1 Parte_2 Pt_1 spese del presente procedimento, liquidate in €2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 11.03.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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