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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. VI OL Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa SA D'AP Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 425/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 203/2023 emessa e depositata il 16/1/2023
TRA
rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Rossini e Raffaele Parte_1
Carrano – Appellante
E
e per essa la mandataria rappresentata e Controparte_1 CP_2
difesa dall'avv. Fabio Forino – Appellata
E
Controparte_3
– Appellata contumace
[...]
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 22/10/2018 adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno al fine di ottenere la declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario da lui stipulato con la Controparte_4
, di poi
[...] [...]
, con atto per Notaio Controparte_3 [...]
del 10/8/2010, in ragione del superamento del limite massimo di Per_1
finanziabilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, T.U.B. e dell'art. 1 della delibera CICR del 22/4/1995 (attuativa del provvedimento della
Banca d'Italia del 26/6/1995).
1.1 La Controparte_3
costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda poiché
[...]
inammissibile e, comunque, infondata;
nel contempo, sostenendo che la controversia imponesse un'istruttoria non sommaria, chiedeva la fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..
1.2. Il Tribunale con ordinanza depositata il 4/4/2019 fissava l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 c.p.c..
1.3. Nel corso del giudizio interveniva, ex art. 111 c.p.c., la società
[...]
tramite la mandataria in qualità di cessionaria del credito CP_1 CP_2
derivante dal contratto dedotto in giudizio, aderendo alle ragioni della convenuta.
1.4 Il Tribunale con sentenza depositata il 16/1/2023 rigettava la domanda,
argomentando che il limite di finanziabilità non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, bensì un elemento di specificazione dell'oggetto contrattuale, in forza di una norma di natura non imperativa sicchè la violazione del suddetto limite non è causa di nullità del contratto. 1.4 Avverso la predetta sentenza proponeva appello con atto di Parte_1
citazione notificato il 13/4/2023 alla Controparte_3
e in data 14/4/2023 alla società
[...] [...]
; prospettava la nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 112 CP_1
c.p.c. a causa dell'omessa pronuncia da parte del Giudice a quo sul capo della domanda relativo alla nullità del contratto sub iudice per difetto di causa ex art. 1418 c.c., trattandosi di mutuo solutorio.
L'appellante concludeva per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
1.5. La società costituitasi in giudizio tramite la mandataria Controparte_1
resisteva, contestando le critiche poste a sostegno CP_2
dell'impugnazione; chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali.
1.6 La Controparte_3
invece, non si costituiva in giudizio.
[...]
1.7. Il Consigliere Istruttore con ordinanza depositata il 6/11/2025, all'esito della celebrazione in forma scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c., riservava la causa in decisione al Collegio.
2. In primis va dichiarata la contumacia della
[...]
in quanto l'appellata, Controparte_3
regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che il gravame è infondato e, pertanto, va rigettato.
4. L'appellante con il primo motivo di gravame ha prospettato la violazione dell'art. relativo alla nullità del mutuo per difetto di causa ex art. 1418 c.c. In particolare ha evidenziato che, in realtà, il contratto di mutuo – oggetto della Parte_1
controversia – era finalizzato non già ad ottenere un finanziamento, ma una ristrutturazione della sua posizione debitoria nei confronti dell' istituto di credito mutuante ed alla contestuale costituzione di un'ipoteca a garanzia del debito preesistente. Sulla scorta di tale premessa, l'appellante, richiamando alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, ha dedotto la nullità del contratto de
quo per difetto di causa, atteso che l'intera operazione economica altro non sarebbe se non una mera operazione contabile, la quale – lungi dal realizzare spostamenti di danaro, trasferimenti patrimoniali e consegne – avrebbe quale unico obiettivo quello di ripianare un debito preesistente mediante “un nuovo credito”, sostituendo all'originario credito chirografario della banca mutuante un credito garantito da ipoteca.
La censura è priva di pregio.
Il Collegio rileva che la domanda finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità
del contratto di mutuo perché ritenuto privo di causa è stata proposta da
[...]
per la prima volta con la memoria ex art. 183 comma 6 n 1 c.p.c., in Pt_1
aggiunta all'originaria domanda articolata nell'atto introduttivo e volta, invece, ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto de quo in ragione del superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB (cfr. conclusioni della suindicata memoria ex art. 183 comma 6 n 1 c.p.c. depositata il 14/10/2019).
Acquista, pertanto, rilievo il principio di diritto in forza del quale la modifica della domanda originaria (e, dunque, di uno dei suoi elementi costitutivi) è ammissibile solo se la domanda modificata (non si aggiunge ma) si sostituisce a quella iniziale.
Da un punto di vista pratico, quindi, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda, mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. Sezioni
Unite n. 12310/2015 anche in motivazione;
in particolare in tale pronuncia le
Sezioni Unite hanno affermato: << La vera differenza tra le domande "nuove"
implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse
- e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che
in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi,
bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove"
nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande
iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si
vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le
sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di
alternatività >> ; cfr. anche Cass. n. 20898/2020 in motivazione).
E allora poiché la domanda in esame non è stata proposta in sostituzione ma in aggiunta alla domanda originaria, la stessa, costituendo una domanda nuova, è da ritenersi inammissibile.
Da ciò discende l'infondatezza della censura articolata dall' appellante, giacché
l'omessa pronuncia, ove abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza in quanto, alla proposizione di una tale domanda,
non consegue l'obbligo del Giudice di pronunciarsi nel merito (cfr. Cass. n.
20363/2021).
Ad ogni buon conto, la problematica relativa alla validità del contratto di mutuo stipulato al fine di ripianare una pregressa posizione debitoria (cd. mutuo solutorio)
è stata oggetto di molteplici indirizzi interpretativi che hanno trovato composizione in un recente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui è valido il contratto di mutuo solutorio il quale si perfeziona , con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata,
ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 5841/2025).
Applicando tale principio di diritto alla fattispecie in esame deve concludersi per la validità del contratto di mutuo dedotto in giudizio giacché - quandanche la somma di danaro posta dalla banca nella disponibilità giuridica del mutuatario fosse stata impiegata da quest'ultimo per risanare una preesistente esposizione debitoria nei confronti della mutuante – tale circostanza non determinerebbe la nullità del contratto.
5. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto dell'appello ed alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
Passando al governo delle spese processuali, il Collegio osserva che, in applicazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., Parte_1
va condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della società e per essa della mandataria Controparte_1 CP_2
tali spese vanno liquidate come in dispositivo, in base alla tariffa
[...]
professionale vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività
professionale espletata.
Con riferimento, invece, al rapporto processuale tra e la Parte_1 [...]
non Controparte_3 va addotta alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese processuali giacchè l'appellata, essendo rimasta contumace, non ha articolato alcuna difesa.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di della Parte_1 Controparte_1
Controparte_3 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 203/2023 emessa e
[...]
depositata il 16/1/2023, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_3
;
[...]
2. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3. condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio Parte_1
di appello in favore della società spese che liquida in euro Controparte_5
4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 18/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SA D'AP VI OL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
112 c.p.c. per l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sul capo della domanda