TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 08/07/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 441/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 441/2025 promosso da:
, nato il [...] ad [...], e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
RADUCCI NICOLA;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Gissi (CH) in Via
Rosario nr.9 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata provvisoriamente alla Sig.ra fino alla Parte_2 scadenza naturale del contratto di locazione previsto per il mese di novembre 2025.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, Persona_1
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la crescita psico-fisica del figlio in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturo e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna anche quando, dopo la scadenza del contratto di locazione, avverrà il cambio del domicilio;
il padre potrà esercitare il diritto di visita, anche tenendo in considerazione le particolari esigenze del figlio secondo le seguenti cadenze: 4/a) dal sabato mattina Per_1 dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando riporterà il figlio presso la dimora materna e comunque Per_1 entro le ore 21:00 con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali da concordare di volta;
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il genitore non collocatario durante il periodo feriale per un periodo di 5 giorni, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti.
5. il Sig. verserà alla Sig.ra tramite Parte_1 Parte_2 accredito in c/c o Postepay, entro e non oltre il giorno venticinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per Euro 100,00mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre agli assegni famigliari versati dal datore di lavoro calcolati dall'INPS e che variano di mese in mese per un importo attuale di circa Euro 300,00 (somma soggetta a variazione);
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i criteri previsti dalla Legge.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente agli assegni di mantenimento;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio al fine della validità per l'espatrio;
9. La Sig.ra gestirà la pensione di invalidità del Parte_2 figlio minorenne pari ad Euro 540,00 che l'INPS versa mensilmente sul conto corrente nr.2440296 cointestato al figlio CP_1 Per_1
10. Il veicolo Ford Fiesta Tg. CL161EV, verrà consegnato alla Sig.ra che effettuerà il passaggio di proprietà a proprie Parte_2 spese, così come saranno a suo cario il e l'assicurazione della CP_2 macchina successive alla consegna del veicolo.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
, che si sono sposati a Montenero di Bisaccia il 30/04/2009, Pt_2 hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio a Montenero di Bisaccia il
30/04/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Gissi al n.3, parte II, serie B Ufifcio 1 dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gissi di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 08/07/2025 .
IL PRESIDENTE EST. dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 441/2025 promosso da:
, nato il [...] ad [...], e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
RADUCCI NICOLA;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Gissi (CH) in Via
Rosario nr.9 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata provvisoriamente alla Sig.ra fino alla Parte_2 scadenza naturale del contratto di locazione previsto per il mese di novembre 2025.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, Persona_1
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la crescita psico-fisica del figlio in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturo e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna anche quando, dopo la scadenza del contratto di locazione, avverrà il cambio del domicilio;
il padre potrà esercitare il diritto di visita, anche tenendo in considerazione le particolari esigenze del figlio secondo le seguenti cadenze: 4/a) dal sabato mattina Per_1 dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando riporterà il figlio presso la dimora materna e comunque Per_1 entro le ore 21:00 con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali da concordare di volta;
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il genitore non collocatario durante il periodo feriale per un periodo di 5 giorni, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti.
5. il Sig. verserà alla Sig.ra tramite Parte_1 Parte_2 accredito in c/c o Postepay, entro e non oltre il giorno venticinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per Euro 100,00mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre agli assegni famigliari versati dal datore di lavoro calcolati dall'INPS e che variano di mese in mese per un importo attuale di circa Euro 300,00 (somma soggetta a variazione);
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i criteri previsti dalla Legge.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente agli assegni di mantenimento;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio al fine della validità per l'espatrio;
9. La Sig.ra gestirà la pensione di invalidità del Parte_2 figlio minorenne pari ad Euro 540,00 che l'INPS versa mensilmente sul conto corrente nr.2440296 cointestato al figlio CP_1 Per_1
10. Il veicolo Ford Fiesta Tg. CL161EV, verrà consegnato alla Sig.ra che effettuerà il passaggio di proprietà a proprie Parte_2 spese, così come saranno a suo cario il e l'assicurazione della CP_2 macchina successive alla consegna del veicolo.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
, che si sono sposati a Montenero di Bisaccia il 30/04/2009, Pt_2 hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio a Montenero di Bisaccia il
30/04/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Gissi al n.3, parte II, serie B Ufifcio 1 dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gissi di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 08/07/2025 .
IL PRESIDENTE EST. dott.ssa Stefania Izzi