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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. nr. 2608/2024
R.g. nr.2609/2024 (Riunito)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI
NAPOLI - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 9 aprile 2025, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2608/2022 R.G. a cui è riunita la causa nr. R.G. 2609/2024
TRA
C.F. Parte_1
nato a [...] il [...], C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 nata a [...] l'[...], rappresentati e difesi dall'avv. Elena Boccanfuso ed elettivamente domiciliati presso il suo domicilio digitale, come da atti
RICORRENTI E
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, c.p.c., dal dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' sito in Controparte_2
Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n.55, come da atti, per il solo procedimento RG 2608\2024
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento della c.d. carta docente per incarichi annuali o incarichi fino al termine dell'attività didattica
FATTO E DIRITTO
-I RICORSI INTRODUTTIVI
I ricorrenti in epigrafe, con separati ricorsi poi riuniti, deducono di avere svolto attività di docente, giusta stipula di plurimi contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche e rivendica il diritto a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. Deduce la discriminazione operata dall'amministrazione resistente tra insegnanti precari e insegnanti di ruolo in ordine al diritto-dovere della formazione continua dei docenti, richiamando la normativa contrattuale collettiva nonché le pronunce della Corte di Giustizia Europea e del
Consiglio di Stato favorevole alla tesi proposta.
Conclude per sentir accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati nei rispettivi ricorsi, o per i diversi anni risultanti dovuti, e per l'effetto condannarsi il Controparte_1 all'assegnazione della predetta carta elettronica con accredito dell'importo nominale accertato e conseguente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
- LA COSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CONVENUTA
Si è costituita l'amministrazione scolastica convenuta per la causa R.g. nr. 2608/2024, resistendo al ricorso ed eccependo, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Giudice adito, in favore dell'autorità giudiziaria amministrativa e la prescrizione parziale della domanda.
Non si è costituita, invece, per la causa R.g. nr. 2609/2024, sicchè ne è dichiarata la contumacia Nel merito, eccepisce l'infondatezza della domanda in fatto e diritto, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE.
Correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti all'udienza del 2 ottobre 2024, viene disposta la riunione dei ricorsi R.g. nr. 2609/2024 e 2610/2024 alla causa R.g. nr. 2610/2024 e il conseguente rinvio per la discussione, ritenuta la causa matura per la decisione. All'esito dell'odierna udienza, disposta la separazione della causa RG 2610\2024, le cause indicate in epigrafe vengono infine decise con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami e nei limiti della seguente motivazione.
- L'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO ADITO L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, sollevata dalla difesa della convenuta, non appare fondata.
Oggetto della domanda è, invero, la richiesta di accertamento del diritto dei ricorrenti, quale docenti a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per come erogato ai docenti a tempo indeterminato. È chiesto, dunque, il riconoscimento di un diritto soggettivo del lavoratore pubblico, inerente il rapporto di pubblico impiego sia pur a tempo determinato, in applicazione della normativa nazionale ed eurounitaria e le censure degli atti amministrativi generali (DPCM) che regolano l'istituto si riferiscono alla mera disapplicazione incidentali di essi perché incidenti illegittimamente sul predetto diritto soggettivo affermato.
La pretesa azionata rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del rapporto di impiego,
(Cass. civ., sez. un., n. 32625/2018; Cass. civ. sez. un.,
12441/2022; Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018).
- IL MERITO DELLA CAUSA Osserva il Tribunale che le questioni da cui dipende la decisione della presente controversia sono state oggetto di pronuncia recente della Suprema corte di Cassazione, n.
29961\2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Ritiene lo Scrivente di doversi uniformare alle statuizioni del giudice di legittimità, che appaiono pienamente condivisibili in punto di interpretazione della normativa nazionale e sovranazionale.
La Corte ricostruisce, invero, il quadro normativo di riferimento del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, nel quale va inserito l'istituto della “Carta Docente” in esame, richiamando le previsioni di cui all'art. 282 del d. lgs. n. 297\1994 nonché di cui agli articoli 63 e
64 del CCNL di comparto che affermano il diritto – dovere del personale ispettivo, direttivo e docente alla formazione e aggiornamento professionale, affermando che l'esigenza di formazione concerne l'intero corpo docente, di ruolo e non, in quanto necessaria per l'erogazione del servizio scolastico, richiamando in tema Consiglio di Stato, sez. VII,
16 marzo 2022, n. 1842. Circa le previsioni di cui alla legge n. 107 del 2015, si richiamano poi le disposizioni dell'art. 1 comma 124 circa gli obblighi di aggiornamento e formazione a carico dell'amministrazione datrice di lavoro, nel cui ambito si colloca l'istituzione, ad opera del comma 121 dell'art. 1, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Corte evidenzia, quindi, che la Carta Docente è espressamente destinata ai soli insegnanti di ruolo ed è collegata al sostegno della didattica su un piano di durata almeno annuale, in conformità con gli strumenti programmatici – in particolare il c.d. PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa – e richiama la decisione della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022, alla cui stregua deve ritenersi che il beneficio in esame attenga all'ambito delle
“condizioni di impiego” e che deve essere escluso che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire “ragione obiettiva” di trattamento differenziato, sicché in presenza di prestazione lavorativa comparabile perché svolta con il medesimo arco temporale non possono ravvisarsi ragioni obiettive che impediscano l'attribuzione del beneficio formativo anche ai docenti precari, senza che, altrimenti, risulti violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva 1999\70\CE.
La Corte di Cassazione individua, quindi, in maniera pienamene condivisa da chi scrive, le tipologie incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche- di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”, sicché si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato alle predette condizioni, riconoscendo il diritto alla Carta Docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In altre parole, “ l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda principale di cui alle conclusioni dei ricorsi introduttivi con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
Si tratta, invero, di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, come tale pienamente ammissibile a differenza di una domanda eventualmente formulata con riferimento all'attribuzione di una somma di denaro liquida che consentirebbe di conseguire un'utilità diversa da quella della legge, vanificando la finalità dell'impianto normativo ad assicurare beni e servizi strumentali alla formazione e all'aggiornamento e non somme in quanto tali.
Ciò premesso, va osservato che risulta allegato e documentato che:
I ricorrenti e Parte_1 Parte_2
hanno prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in forza di “ plurimi contratti annuali o fino Controparte_1 al termine delle attività didattiche”, rispettivamente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, 2019/20 per quanto riguarda il sig. ; per gli anni Parte_1
scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e
2023/24 per quanto riguarda la sig.ra . Parte_2
Inoltre, la ricorrente risulta essere, poi, stata Pt_1
assunta in ruolo a tempo indeterminato con decorrenza dal
1.9.2020
Le predette circostanze risultano dalla documentazione prodotta nel ricorso- vedi contratti di assunzione sino al termine delle attività didattiche, nonché a tempo indeterminato- che deve considerarsi idonea a fornire la prova piena dell'assunto attoreo, in quanto proveniente dall'amministrazione scolastica convenuta e non contestato dalla stessa in giudizio.
La circostanza per cui i ricorrente hanno prestato, in alcune delle “annualità” sopra indicate, la propria attività di lavoro per un numero di ore inferiori alle 18 ore settimanali appare, a parere di chi scrive, irrilevante ai fini della decisione, tenuto conto che anche per il suddetto anno scolastico la supplenza ha avuto la durata “annua”, nel senso sopra indicato e ritenuto sufficiente per equiparare il servizio prestato dal docente precario a quello del personale di ruolo, ai fini del conseguimento dello specifico beneficio in esame.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno. Tale pronuncia si fonda sulla possibilità di adempimento in forma specifica all'attualità, tenuto conto della persistenza dell'istituto in esame, esteso per il 2023 ai supplenti “annuali” dal d.l. n. 69 del 2023, e non sussistendo impedimenti all'esercizio del diritto in quel modo, trattandosi di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica e al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue. Deve inoltre ritenersi sussistere l'interesse rispetto al predetto adempimento dell'obbligazione in forma specifica, ove si tenga conto del fatto che i ricorrenti devono ritenersi ancora inseriti nel sistema scolastico, secondo i dettami della pronuncia della corte di cassazione n. 29961\2023 espressamente richiamata in questa sede, laddove il ricorrente ha depositato in atti copia del contratto Pt_1
a tempo indeterminato, con decorrenza retrodata al
1.09.2020, mentre la ricorrente ha depositato copia Pt_2
del contratto di supplenza sino al 30.6.2025 per l'anno scolastico in corso 2024 -2025, dimostrando la permanenza nel sistema di reclutamento del personale scolastico . Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata per la causa R.g. nr. 2608/2024, si deve ritenere la stessa priva di fondamento, perché è stato depositato atto di diffida del ricorrente, pervenuto in data 17.06.2022 al convenuto, come da avviso di ricevimento CP_1
depositato nel fascicolo di parte ricorrente, idoneo ad interrompere la suddetta prescrizione per tutto il quinquennio ad esso anteriore e, pertanto, per i periodi degli anni scolastici a cui si riferisce la pretesa.
Tanto premesso, in accoglimento del ricorso va dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio di cui alla c.d. Carta docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui sopra, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica per il valore nominale indicato in dispositivo, rispettivamente di euro 1500,00 per il sig.
, di euro 3000,00 per la sig.ra Parte_1
, secondo le specifiche modalità previste Parte_2
per i docenti di ruolo.
La complessità e novità delle questioni esaminate comportano la compensazione delle spese di lite per un terzo, restando le stesse per il resto a carico di parte convenuta, con liquidazione come in dispositivo, che tiene conto del valore della causa, della maggiorazione per il numero dei ricorrenti in cause riunite, nonché della redazione degli atti introduttivi con modalità telematiche e collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il tribunale, in funzione di giudice unico del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio di cui alla Carta Docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui in parte motiva, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo, per il valore nominale rispettivamente di euro 1500,00 per il sig.
[...]
, nonché di euro 3000,00 per la sig.ra Parte_1 [...]
, secondo le specifiche modalità previste per i Parte_2
docenti di ruolo;
condanna la amministrazione convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 49,00 a titolo di rimborso C.U. per le cause R.G. nr. 2608/2024 e in euro 1.350,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, e oltre Iva e
CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Napoli , 9.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo