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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1063/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.03.2023, promossa da:
(C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Silvana C.F._1
Angelini, presso il cui studio in Lecce (LE), Via Braccio Martello n.
19, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall' avv. Fernando Amoroso, presso il cui studio in Tricase (LE), Via Luigi Cadorna n. 43, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
ha sostenuto di essere stato spogliato del Controparte_1
possesso della servitù di passaggio esercitata sulla strada vicinale
“ ” per accedere alla sua abitazione, ad opera del Parte_2
. Ha poi sostenuto che avrebbe subito Parte_1
due processi penali rispettivamente dinanzi al Giudice di Pace di
Alessano e davanti al Tribunale di Lecce (in grado di appello averso la decisione del Giudice di Pace di Alessano) su iniziativa del
Parte_1
Nel corso degli stessi giudizi penali avrebbe subito…l'onta di epiteti nel corso di pubbliche udienze.
Ha quindi formulato una domanda di risarcimento del danno sia per lo spoglio subito, sia per i processi penali che ha dovuto affrontare e sia per gli …epiteti”
Con sentenza n. 1660/2021, pubblicata il 28.5.2021, il Tribunale di
Lecce, in parziale accoglimento dell'istanza risarcitoria avanzata dal condannava il al pagamento della complessiva CP_1 Parte_1 somma di € 10.000,00, oltre accessori e spese come per legge.
In particolare, delle tre pretese risarcitorie il Giudice riteneva fondata soltanto la domanda di danno per lo spoglio, mentre rigettava le altre due.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
, che ha concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_1
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta:
“Inammissibilità della domanda di danni da lesione del possesso per decadenza e/o per rinuncia all'azione”
L'appellante censura la sentenza di prime cure per due ordini di motivi: sia perché l'istanza risarcitoria si sarebbe dovuta avanzare nello stesso termine annuale decadenziale previsto per l'utile esercizio dell'azione possessoria;
sia perché la stessa domanda risarcitoria doveva ritenersi implicitamente rinunciata, in quanto non solo avrebbe dovuto essere riproposta in sede di reclamo, ma anche reiterata nella fase di merito del giudizio possessorio.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta: “Violazione dell'art.2043 c.c., per aver affermato la responsabilità da fatto illecito senza verificare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, senza aver indagato, in particolare, l'atteggiamento psicologico dello spoliatore ai fini del riconoscimento della responsabilità aquiliana”
Secondo parte appellante, il primo Giudice avrebbe errato nell'affermare la responsabilità aquiliana del senza Parte_1 effettuare alcun tipo di indagine sull'elemento psicologico di questi, ai fini del dolo o della colpa richiesti dall'art. 2043 c.c.
Con il terzo e quarto motivo di gravame l'appellante lamenta “Assenza di danno ingiusto, possesso di mala fede e violazione dell'art. 2043
c.c.; violazione dell'art. 2059 c.c. per inesistenza di danni non patrimoniali risarcibili;
malgoverno delle risultanze istruttorie”;
“Violazione dell'art. 2059 c.c. per assenza di serietà del danno e gravità dell'offesa”
L'appellante lamenta la violazione dell'art. 2059 c.c. per insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per la liquidazione dei danni non patrimoniali e comunque per difetto di quel coefficiente minimo di gravità e serietà necessario per la stessa esistenza di un pregiudizio non patrimoniale risarcibile.
Relativamente alla censura mossa con il primo motivo, si osserva e rileva quanto segue. La censura è infondata.
Invero, è da escludersi che alla cognizione delle eventuali pretese risarcitorie avanzate dal soggetto leso il giudice possa provvedere con l'ordinanza, soggetta a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., con la quale, ai sensi dell'art. 703 c.p.c, comma 3, accoglie o respinge la domanda.
Oggetto di tale ordinanza, infatti, è esclusivamente la domanda di reintegrazione o manutenzione di cui al comma 1 dello stesso articolo, in vista dell'esigenze di speditezza sottese al modello procedimentale approntato in materia dal legislatore.
Il soddisfacimento delle eventuali pretese risarcitorie avanzate dal soggetto leso, al contrario, postulando degli accertamenti pieni e completi, può essere conseguito soltanto attraverso un processo ordinario di cognizione, da definirsi con sentenza.
La natura solo eventuale della bifasicità del procedimento possessorio, pertanto, non esclude che nella fase sommaria il giudice possa pronunciarsi solo sulla domanda di reintegrazione o di manutenzione in senso stretto, potendo ogni questione inerente alle accessorie pretese risarcitorie essere esaminata solo nell'eventuale fase di cognizione piena.
Ne consegue che il soggetto leso che invochi la tutela possessoria, ove intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al
Giudice, nel termine previsto dall'art. 703, comma 4, c.p.c., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, in quanto le questioni inerenti le pretese risarcitorie possono essere esaminate solo in un giudizio a cognizione piena (Cass., S.U., n. 1984/1998; Cass., sez II, n.
1030/1984; Cass. sez. II, n. 20635/2014; Cass. sez. III, n. 19990/2021;
Cass. n. 10869/2023).
Va ricordato, inoltre, che con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non trova applicazione il termine annuale di decadenza di cui all'art.1168 c.c.: trattandosi di illecito extracontrattuale, i diritti del danneggiato sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. (Cass., sez. II, n. 20875/2005; Cass. n. 26985/2013).
Tanto puntualizzato, a prescindere dalla tempestività dell'iniziativa giudiziaria, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Si ritiene che nel caso concreto sia dirimente la questione relativa all'esistenza del danno dedotto, risultando la domanda dell'odierno appellato carente in punto di prova del pregiudizio lamentato.
Il diritto al risarcimento del danno altro non è che il naturale corollario degli ordinari principi relativi al fatto illecito, nel senso che il fondamento del risarcimento, lungi dal derivare direttamente dalla disciplina legislativa in materia di tutela del possesso, soggiace alle regole di cui all'art. 2043 cod. civ. con la conseguenza che da un lato il risarcimento del danno deve essere oggetto di specifica e autonoma domanda;
dall'altro, che per l'accoglimento della domanda occorre dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti specifici richiesti dalla disciplina della tutela aquiliana.
Depone a favore di tale ricostruzione anche il definitivo approdo giurisprudenziale secondo cui nel nostro ordinamento un danno non può ritenersi sussistente in re ipsa, né coincide col mero fatto della lesione (in questo caso) del possesso;
ciò in quanto, la lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno.
Pertanto, il danneggiato che chiede il risarcimento del pregiudizio causato dalla perdita del possesso (o dal diminuito possesso) è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione.
In applicazione dei principi di diritto appena richiamati, assolutamente generica deve ritenersi l'allegazione relativa ai potenziali danni patiti a causa della lesione del possesso, essendosi limitato l'appellato ad evidenziare quale unica conseguenza dello spoglio l'impossibilità di raggiungere con l'auto la propria abitazione, senza tuttavia fornire prova dei predetti disagi.
Oltre a non emergere elementi idonei a configurare in capo all'appellante il dolo o la colpa nella condotta posta in essere, non ritenendosi a tal fine sufficiente l'accertamento del c.d. animus spolinadi, non è stato affatto dimostrato il nesso eziologico tra lo spoglio ed il danno asseritamente subito.
Ed invero, pur avendo causato, la realizzazione del muretto di confine in questione, un restringimento dello spazio di transito dei veicoli, non ha tuttavia impedito l'accesso alla proprietà del poiché il CP_1
passaggio non è stato impedito, ma reso unicamente più disagevole.
L'odierno appellato, non limitando la domanda ad una pronuncia in punto di “an” del risarcimento e chiedendo la sua quantificazione, non ha fornito elementi dai quali desumere l'entità materiale del pregiudizio lamentato in modo da consentite a questa corte di procedere ad una liquidazione equitativa dello stesso nei termini sopra richiamati (Cass. n. 8854/2012).
Difatti, la liquidazione equitativa del danno patrimoniale e non, ammessa allorquando sia impossibile o particolarmente difficoltosa la sua precisa determinazione, richiede in ogni caso la dimostrazione della sua consistenza, che nel caso di specie non è stata fornita, non avendo l'appellato fornito alcun elemento probatorio circa il parametro di riferimento da cui desumere il valore per l'eventuale liquidazione del danno, neppure in via presuntiva, pur essendo gravato del relativo onere.
Si osserva, in conformità all'orientamento della Suprema Corte, che lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni. (Cass. n. 8854/2012; Cass. n.
7871/2019; Cass. n. 31642/2021).
Ne consegue che in difetto di allegazione e prova del danno subito,
l'appello non può che essere accolto.
Tali considerazioni risultano assorbenti e rendono superflua la disamina degli ulteriori motivi.
Conseguentemente l'appellato va condannata alla richiesta restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese processuali del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda;
2) Condanna l'appellato alla restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) Condanna altresì l'appellato al pagamento delle spese processuali, che liquida, per il primo grado, in euro 3.500,00 per compensi, e, per il presente giudizio, in euro 3.500,00 per compensi ed euro 355,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 24.1.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1063/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.03.2023, promossa da:
(C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Silvana C.F._1
Angelini, presso il cui studio in Lecce (LE), Via Braccio Martello n.
19, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall' avv. Fernando Amoroso, presso il cui studio in Tricase (LE), Via Luigi Cadorna n. 43, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
ha sostenuto di essere stato spogliato del Controparte_1
possesso della servitù di passaggio esercitata sulla strada vicinale
“ ” per accedere alla sua abitazione, ad opera del Parte_2
. Ha poi sostenuto che avrebbe subito Parte_1
due processi penali rispettivamente dinanzi al Giudice di Pace di
Alessano e davanti al Tribunale di Lecce (in grado di appello averso la decisione del Giudice di Pace di Alessano) su iniziativa del
Parte_1
Nel corso degli stessi giudizi penali avrebbe subito…l'onta di epiteti nel corso di pubbliche udienze.
Ha quindi formulato una domanda di risarcimento del danno sia per lo spoglio subito, sia per i processi penali che ha dovuto affrontare e sia per gli …epiteti”
Con sentenza n. 1660/2021, pubblicata il 28.5.2021, il Tribunale di
Lecce, in parziale accoglimento dell'istanza risarcitoria avanzata dal condannava il al pagamento della complessiva CP_1 Parte_1 somma di € 10.000,00, oltre accessori e spese come per legge.
In particolare, delle tre pretese risarcitorie il Giudice riteneva fondata soltanto la domanda di danno per lo spoglio, mentre rigettava le altre due.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
, che ha concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_1
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta:
“Inammissibilità della domanda di danni da lesione del possesso per decadenza e/o per rinuncia all'azione”
L'appellante censura la sentenza di prime cure per due ordini di motivi: sia perché l'istanza risarcitoria si sarebbe dovuta avanzare nello stesso termine annuale decadenziale previsto per l'utile esercizio dell'azione possessoria;
sia perché la stessa domanda risarcitoria doveva ritenersi implicitamente rinunciata, in quanto non solo avrebbe dovuto essere riproposta in sede di reclamo, ma anche reiterata nella fase di merito del giudizio possessorio.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta: “Violazione dell'art.2043 c.c., per aver affermato la responsabilità da fatto illecito senza verificare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, senza aver indagato, in particolare, l'atteggiamento psicologico dello spoliatore ai fini del riconoscimento della responsabilità aquiliana”
Secondo parte appellante, il primo Giudice avrebbe errato nell'affermare la responsabilità aquiliana del senza Parte_1 effettuare alcun tipo di indagine sull'elemento psicologico di questi, ai fini del dolo o della colpa richiesti dall'art. 2043 c.c.
Con il terzo e quarto motivo di gravame l'appellante lamenta “Assenza di danno ingiusto, possesso di mala fede e violazione dell'art. 2043
c.c.; violazione dell'art. 2059 c.c. per inesistenza di danni non patrimoniali risarcibili;
malgoverno delle risultanze istruttorie”;
“Violazione dell'art. 2059 c.c. per assenza di serietà del danno e gravità dell'offesa”
L'appellante lamenta la violazione dell'art. 2059 c.c. per insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per la liquidazione dei danni non patrimoniali e comunque per difetto di quel coefficiente minimo di gravità e serietà necessario per la stessa esistenza di un pregiudizio non patrimoniale risarcibile.
Relativamente alla censura mossa con il primo motivo, si osserva e rileva quanto segue. La censura è infondata.
Invero, è da escludersi che alla cognizione delle eventuali pretese risarcitorie avanzate dal soggetto leso il giudice possa provvedere con l'ordinanza, soggetta a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., con la quale, ai sensi dell'art. 703 c.p.c, comma 3, accoglie o respinge la domanda.
Oggetto di tale ordinanza, infatti, è esclusivamente la domanda di reintegrazione o manutenzione di cui al comma 1 dello stesso articolo, in vista dell'esigenze di speditezza sottese al modello procedimentale approntato in materia dal legislatore.
Il soddisfacimento delle eventuali pretese risarcitorie avanzate dal soggetto leso, al contrario, postulando degli accertamenti pieni e completi, può essere conseguito soltanto attraverso un processo ordinario di cognizione, da definirsi con sentenza.
La natura solo eventuale della bifasicità del procedimento possessorio, pertanto, non esclude che nella fase sommaria il giudice possa pronunciarsi solo sulla domanda di reintegrazione o di manutenzione in senso stretto, potendo ogni questione inerente alle accessorie pretese risarcitorie essere esaminata solo nell'eventuale fase di cognizione piena.
Ne consegue che il soggetto leso che invochi la tutela possessoria, ove intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al
Giudice, nel termine previsto dall'art. 703, comma 4, c.p.c., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, in quanto le questioni inerenti le pretese risarcitorie possono essere esaminate solo in un giudizio a cognizione piena (Cass., S.U., n. 1984/1998; Cass., sez II, n.
1030/1984; Cass. sez. II, n. 20635/2014; Cass. sez. III, n. 19990/2021;
Cass. n. 10869/2023).
Va ricordato, inoltre, che con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non trova applicazione il termine annuale di decadenza di cui all'art.1168 c.c.: trattandosi di illecito extracontrattuale, i diritti del danneggiato sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. (Cass., sez. II, n. 20875/2005; Cass. n. 26985/2013).
Tanto puntualizzato, a prescindere dalla tempestività dell'iniziativa giudiziaria, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Si ritiene che nel caso concreto sia dirimente la questione relativa all'esistenza del danno dedotto, risultando la domanda dell'odierno appellato carente in punto di prova del pregiudizio lamentato.
Il diritto al risarcimento del danno altro non è che il naturale corollario degli ordinari principi relativi al fatto illecito, nel senso che il fondamento del risarcimento, lungi dal derivare direttamente dalla disciplina legislativa in materia di tutela del possesso, soggiace alle regole di cui all'art. 2043 cod. civ. con la conseguenza che da un lato il risarcimento del danno deve essere oggetto di specifica e autonoma domanda;
dall'altro, che per l'accoglimento della domanda occorre dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti specifici richiesti dalla disciplina della tutela aquiliana.
Depone a favore di tale ricostruzione anche il definitivo approdo giurisprudenziale secondo cui nel nostro ordinamento un danno non può ritenersi sussistente in re ipsa, né coincide col mero fatto della lesione (in questo caso) del possesso;
ciò in quanto, la lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno.
Pertanto, il danneggiato che chiede il risarcimento del pregiudizio causato dalla perdita del possesso (o dal diminuito possesso) è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione.
In applicazione dei principi di diritto appena richiamati, assolutamente generica deve ritenersi l'allegazione relativa ai potenziali danni patiti a causa della lesione del possesso, essendosi limitato l'appellato ad evidenziare quale unica conseguenza dello spoglio l'impossibilità di raggiungere con l'auto la propria abitazione, senza tuttavia fornire prova dei predetti disagi.
Oltre a non emergere elementi idonei a configurare in capo all'appellante il dolo o la colpa nella condotta posta in essere, non ritenendosi a tal fine sufficiente l'accertamento del c.d. animus spolinadi, non è stato affatto dimostrato il nesso eziologico tra lo spoglio ed il danno asseritamente subito.
Ed invero, pur avendo causato, la realizzazione del muretto di confine in questione, un restringimento dello spazio di transito dei veicoli, non ha tuttavia impedito l'accesso alla proprietà del poiché il CP_1
passaggio non è stato impedito, ma reso unicamente più disagevole.
L'odierno appellato, non limitando la domanda ad una pronuncia in punto di “an” del risarcimento e chiedendo la sua quantificazione, non ha fornito elementi dai quali desumere l'entità materiale del pregiudizio lamentato in modo da consentite a questa corte di procedere ad una liquidazione equitativa dello stesso nei termini sopra richiamati (Cass. n. 8854/2012).
Difatti, la liquidazione equitativa del danno patrimoniale e non, ammessa allorquando sia impossibile o particolarmente difficoltosa la sua precisa determinazione, richiede in ogni caso la dimostrazione della sua consistenza, che nel caso di specie non è stata fornita, non avendo l'appellato fornito alcun elemento probatorio circa il parametro di riferimento da cui desumere il valore per l'eventuale liquidazione del danno, neppure in via presuntiva, pur essendo gravato del relativo onere.
Si osserva, in conformità all'orientamento della Suprema Corte, che lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni. (Cass. n. 8854/2012; Cass. n.
7871/2019; Cass. n. 31642/2021).
Ne consegue che in difetto di allegazione e prova del danno subito,
l'appello non può che essere accolto.
Tali considerazioni risultano assorbenti e rendono superflua la disamina degli ulteriori motivi.
Conseguentemente l'appellato va condannata alla richiesta restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese processuali del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda;
2) Condanna l'appellato alla restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) Condanna altresì l'appellato al pagamento delle spese processuali, che liquida, per il primo grado, in euro 3.500,00 per compensi, e, per il presente giudizio, in euro 3.500,00 per compensi ed euro 355,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 24.1.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)