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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 8030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8030 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 32779/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 07/09/2022, rimessa al Collegio con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10.9.2025 e discussa nella camera di consiglio del 22.10.2025 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Armanini Barbara e Simone Vullo Elise, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte attrice-
nei confronti di
(C.F. ) nata negli STATI UNITI Controparte_1 C.F._2
D'AMERICA il 10/03/1975, rappresentata e difesa dall'avv. D'AGOSTINO ANNA, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte convenuta -
(2.3.2011) e (4.3.2014) in persona del Controparte_2 Controparte_3 curatore speciale avv. in proprio ex art. 86 c.p.c. Controparte_4
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni rassegnate con note conclusive del 30.7.2025 Per : Parte_1
In ossequio all'Ordinanza resa dall'Ill.mo Giudice, Dott.ssa Maderna in data 3.06.2025, che fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 8 settembre 2025, disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
il ricorrente, chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., nonché, riportandosi integralmente ai propri atti introduttivi e alle successive memorie ex art. 183 c.p.c., insiste nelle conclusioni che qui integralmente si riportano: Nel merito:
1. Pronunciare la separazione personale, giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...] dando atto della reciproca rinunci dei coniugi alla domanda di addebito. Controparte_5
2. Revocare l'affidamento al di Milano dando atto che ad esito dell'udienza di comparizione CP_6 parti in data 27 maggio 2025, avanti al GOT, emergeva una maggiore capacità comunicativa fra i genitori tanto che, allo stato, oltre al giorno di competenza paterna individuato in tre domeniche ed un sabato al mese (cfr. verbale in data 7 marzo 2024) il padre sta con i figli anche infrasettimanalmente nei giorni in cui la stessa moglie gli chiede di occuparsi di loro perché presa da impegni di lavoro e/o personali e lo stesso Giudice invitava le parti “a valutare seriamente e con impegno soluzioni condivise nell'esclusivo interesse dei figli minori, a titolo esemplificativo muovendo dalla possibilità di prevedere l'affido condiviso con limitazione di entrambe le parti con esclusivo riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni padre/figli e prosecuzione di tutti i supporti attivati in favore del nucleo e in specie dei minori (in particolare presa in carico e monitoraggio , addivenendo, con l'aiuto del CP_7 curatore ad un accordo anche in punto economico” (cfr. ordinanza in data 3 giugno 2025).
3. Dare atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di affido esclusivo dei figli minori alla medesima, stante la non reiterata richiesta in sede di costituzione innanzi al Giudice Istruttore.
4. Affidare esclusivamente i figli minori e al padre che vivrà̀ con gli stessi CP_2 Controparte_3 presso l'abitazione di via Settembrini, ovvero in altra dimora all'uopo reperita;
a) in via alternativa, qualora l'Ill.mo Tribunale non ravvisasse nel comportamento della ricorrente gli estremi per la sua esclusione dall'affidamento ai sensi dell'art. 155 bis secondo comma, si chiede, comunque ai sensi del medesimo articolo e comma, che venga disposto di affidare congiuntamente i figli minori e ai genitori, con esercizio separato della responsabilità e con CP_2 Controparte_3 residenza presso il padre nella l'abitazione di via Settembrini 3 ovvero in altra dimora all'uopo reperita, con facoltà̀ della madre di tenere i figli presso di sé a week end alternati dal venerdì̀ all'uscita della scuola al lunedì̀ mattina con riaccompagnamento a scuola, oltre ad una sera infrasettimanale dall'uscita della scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola;
b) in via ulteriormente alternativa, disporre di affidare congiuntamente i figli minori e CP_2 [...]
con esercizio separato della potestà e con residenza presso la madre nella l'abitazione di CP_3 via Settembrini 3, che sarà̀ a quest'ultima assegnata sino all'indipendenza economica dei figli;
con facoltà̀ del padre di tenere i figli presso di sé a week end alternati dal venerdì̀ all'uscita della scuola al lunedì̀ mattina con riaccompagnamento a scuola, oltre a una sera a settimana con pernottamento nelle settimane in cui li terrà per il week end e due sere settimanali dall'uscita della scuola con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva nelle settimane in cui non li avrà per il week end.
5. disporre che nel corso delle vacanze estive i minori trascorrano con il padre due settimane consecutive dal 1 al 15 agosto o dal 15 al 31 di agosto, ad anni alterni, periodi da concordare congiuntamente entro il 31 maggio di ogni anno.
6. disporre con riferimento alle vacanze di Natale che i genitori stiano con i figli dalla sospensione delle lezioni al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola ad anni alterni;
ovvero, previ specifici accordi fra i genitori, l'intera vacanza con un genitore ad anni alterni;
7. disporre con riferimento alle vacanze di Pasqua e di Carnevale le intere vacanze scolastiche ad anni alterni alternando la Pasqua con il carnevale;
8. disporre con riferimento ai ponti scolastici che questi siano di pertinenza del genitore a cui spetta il week end a questi collegato;
9. disporre, con riferimento all'eventuale contribuzione paterna che il sig. versi un CP_3 contributo al mantenimento dei figli solo nelle denegata e non creduta ipotesi che questi vengano affidati alla madre, con residenza privilegiata presso di lei, per un importo mensile complessivo per entrambi non superiore ad € 1.000,00 (euro cinquecento per ciascun figlio) a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT delle famiglie operai a partire dal secondo anno di corresponsione.
10. disporre con riferimento alle spese straordinarie dei figli, che i genitori contribuiscano nella percentuale del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie per i figli, così come individuate e disciplinate dalle linee guida della Corte d'Appello di Milano, aggiornate al giugno 2025: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi d'urgenza; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti da SSN;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali, fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente compreso il supporto psicologica;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi i corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività̀ sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (es. pc/tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzato da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario do lavoro dei genitori;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività̀ sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scautisismo, etc. ; f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1, lettera A D.LGS 62/2024: Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2 comma 1 lettera A D.LGS 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario, d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo i) patente, bollo e assicurazione se obbligatorie per tali veicoli;
l) corsi privati dei cani guida;
il tutto salve eventuali statuizione più favorevoli per la prole. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà̀ manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà̀ inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà̀ avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
11. disporre che i passaporti dei figli vengano conservati dal padre presso la propria abitazione, stante l'elevato rischio che la madre parta con i bambini per gli Stati Uniti e non faccia più ritorno.
12. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre VA e CPA. In via istruttoria: Respingere tutte le istanze istruttorie formulate da controparte ai n.ri 1), 2), 3) e 4) della comparsa di costituzione e reiterate nelle successive memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 in quanto aventi natura meramente esplorativa. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. VI° com. n. 2) in data 27 settembre 2024 ed alla memoria ex art. 183 c.p.c. VI° com. n. 3) in data 18 ottobre 2024 che qui integralmente si riportano:
1. Vero che ni data 2agosto 202 al Sig.ra si è allontanata per diversi giorni con i Controparte_5 minori senza avvisare il marito (Cfr. doc. :3denuncia ni data 11/08/22);
2. Vero che mentre i minori soggiornavano a Pordenone li padre non li ha visti per diversi mesi (cfr. doc.
3);
3. Vero che dopo quattro mesi dal trasferimento a Pordenone della famiglia, il sig. si è recato CP_3 afar visita ai figli assieme al sig. ; Persona_1
4. Vero che, ben prima della crisi coniugale, al Sig.ra ha riferito al Sig. , di volersi CP_5 Parte_2 separare dal marito poiché li medesimo era ni difficoltà economica;
5. Vero che la Sig.ra parla correttamente inglese, francese e italiano;
Controparte_5
6. Vero che ni data 13/11/2023 li marito ha procurato alla signora un colloquio di lavoro presso CP_5 al stilista che ha avuto esito negativo;
CP_8
7. Vero che durante quell'incontro le era stato offerto un lavoro full time come vicedirettore nella boutique ni Galleria Vittorio Emanuela ni Milano con una retribuzione mensile di circa €. 1.800/2.000,00;
8. Vero che al tempo del matrimonio, li marito aveva donato alla signora alcune quote della CP_5 società Alfa s.r.l. che poi venne quotata ni borsa creando un incremento di capitale ala resistente di
€160.000,00 al netto delle tasse;
9. Vero che al resistente negli Stati Uniti ha un fratello, li sig. che vive a Spring Valley, in Per_2
California, oltre ad uno zio, li sig. con la moglie (doc. 25); Per_3 CP_9 Pt_3
10. Vero che i bambini si sono recati a trovare li Sig. zio della signora in Persona_4 CP_5
California, andando a far visita nella tenuta di quest'ultimo come da foto che si producono (doc. 26); 11. Vero che li sig. spende li tempo che ha a disposizione coi figli per portarli al parco o CP_3 comunque a fare ciò che gli chiedono;
12. Vero che per queste vacanze estive i figli sono stati per sette giorni consecutivi con il padre ospiti dal Sig. in montagna;
Pt_4
13. Vero che in detta circostanza i bambini hanno trascorso dei giorni sereni col papà;
14. Vero che l'ultimo compleanno dei figli sono stati trascorsi assieme genitori e figli;
15. Vero che in quest'ultima occasione, non appena li sig. ha salutato la moglie ed è tornato CP_3
a casa, quest'ultima ha espresso giudizi su di lui con l'amico comune Avv. Lorenzo Cavajoni;
16. Vero che entrambi i figli hanno molte difficoltà a comprendere la lingua italiana e al madre parla loro principalmente in inglese;
17. Vero che all'inizio del matrimonio quando l'odierno ricorrente lavorava per godeva CP_10 di diversi benefit, quali l'abitazione, l'auto e la carta di credito aziendale;
18. Vero che quando nel 2014 li figlio si ammalava gravemente il padre smise di lavorare per CP_2 dedicarsi al figlio;
19. Vero che dopo il fallimento di li sig. costituiva, assieme ad un amico, la CP_10 CP_3 società Sereno S.r.l. che si occupa di piattaforme digitali;
20. Vero che, nel 2018, per sopperire ai mancati guadagni e alle esigenze della famiglia li marito iniziava a vendere i propri beni personali come quadri, francobolli (cfr. doc. 91 e 20);
21. Vero che i ricavati di queste vendite venivano utilizzati dal padre per pagare le scuole private ed esigenze della famiglia;
22. Vero che nel 2020 il sig. lavorava anche per la rivista "migrazione e caccia" come CP_3 direttore responsabile (doc 30);
23. Vero che quest'anno li sig. ha perso l'incarico di direttore della suddetta testata CP_3 giornalistica (doc 31) con una conseguente riduzione patrimoniale annua fra i 15.600,00 euro dell'anno 2020 e di €8.000,00 nell'anno 2023;
24. Vero che nell'anno 2024 per il 2023 li sig. ha presentato una dichiarazione dei redditi CP_3 con un importo lordo di €7.892,00. (doc. 32);
25. Vero che rientrando ni una fascia di reddito molto bassa, nell'anno 2024 il di Milano ha CP_6 provveduto a versare al ricorrente un importo di € 500,00 da destinarsi per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità (doc. 33) che li medesimo ha utilizzato per l'acquisto di libri e cartoleria scolastica e indumenti (tra cui la divisa scolastica e grembiule) per i figli, recandosi a fare acquisti anche assieme alla moglie (doc 34);
26. Vero che li sig. non appena percepisce un po' di denaro lo utilizza per la famiglia;
CP_3
27. Vero che li sig. dovrà sostenere anche l'esborso mensile di €. 800,00 per una casa in CP_3 locazione, sita ni Lomazzo (CO), di proprietà della signora;
Parte_5
28. Vero che li sig. sino ad ora ha vissuto ospite dal cugino, che lo ha CP_3 Persona_5 aiutato economicamente e lo ha ospitato presso la propria abitazione;
29. Vero che presso l'abitazione della signora la signora ha litigato violentemente CP_11 CP_5 con la propria madre;
30. Vero che la signora dopo aver discusso con la signora madre di due amichetti CP_5 CP_11 dei propri figli, ha impedito la frequentazione fra i bambini;
Indicando i seguenti testi anche a prova contraria:
, Via VI Novembre, Cantù (CO) sui capitoli 6 e 7 Avv. Lorenzo Cavajoni, Via Marco Testimone_1
Polo n. 1, Milano, sui capitoli 5; 14; 15; 16; Via Archimede n. 16, Milano, sui capitoli Persona_5
1; 2; 5; 8; 9; 10; 11; 17; 21; 26; 28; Dott. Via Ferdinando Marescalchi n. 19, Milano, Testimone_2 sul capitolo 18; , Via Crema n. 15, Milano, sui capitoli 3; 19; 2; 23; Persona_1
Dot. Via Don RZ ,4Vedano al RO (MB), sui capitoli 20; 23; 24; 25; Testimone_3
, Via P. Mascagni n. 20, Milano, sul capitolo 16; , Frazione Castellengo. Testimone_4 Parte_2
n 30, Cossato, Biela, sui capitoli 4 5; 9; , Vai Volterrana n. 7, Impruneta, (FI), sui capitoli 5; 1; 12; 13; Testimone_5
, Vai VI novembre, Cantù (CO), sul capitolo 72; Testimone_6
via. F Petrarca n. 5 Verano (MB) sul capitolo 11. Testimone_7 residente in [...] CP_11
Conclusioni rassegnate con note conclusive dell'8.9.2025 Per : Controparte_1
In ossequio all'ordinanza del 03.06.2025, in cui il Giudice Istruttore ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, assegnando termine sino all'08.09.2025 per il deposito di note scritte, la resistente:
- si riporta integralmente ai propri atti introduttivi, alle successive memorie ed alle dichiarazioni, contestazioni e richieste rese nel corso delle varie udienze;
- insiste nelle conclusioni qui di seguito riportate:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, IN VIA PRELIMINARE Escludere il doc. 15 depositato dal signor per le ragioni dedotte nella memoria Parte_1 difensiva e nella comparsa di costituzione innanzi al GI della resistente (= documento acquisito in violazione di un diritto costituzionalmente tutelato, diritto alla riservatezza). NEL MERITO 1) pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ed Controparte_1 Parte_1
dando atto della reciproca rinuncia alla domanda di addebito;
[...]
2) preso atto che con relazione datata 08.05.2025 i Servizi Sociali hanno ritenuto che “sussistano le condizioni favorevoli per un affidamento condiviso dei minori, con funzioni di monitoraggio al Servizio Sociale” – conclusione cui la signora ha aderito in occasione dell'udienza del 27.05.2025 – CP_3 revocare l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali e disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con incarico ai Servizi Sociali di monitoraggio per un periodo non inferiore ad un anno;
3) confermare il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
4) preso atto di quanto dichiarato dalla signora all'udienza del 27.05.2025 (“per quanto CP_3 riguarda le frequentazioni padre/figli, non ritengo opportuno introdurre i pernottamenti dal momento che vive ancora a Milano, presso il cugino e l'abitazione è priva di spazi adeguati. Faccio Parte_1 presente che e hanno espresso la volontà di proseguire le frequentazioni come già si CP_2 CP_3 stanno verificando: con il padre durante i miei impegni lavorativi ed il sabato o la domenica, in base ai nostri accordi”) e tenuto conto della volontà (ossia rifiuto di trascorrere ampi tempi di frequentazione ed il pernotto con il padre) del secondogenito – il quale nell'estate 2025 si è rifiutato Controparte_3 di trascorrere cinque giorni di vacanza in Toscana con il padre, il fratello ed un'altra Controparte_2 famiglia, e a Milano incontra il padre per cena o per un gelato una volta alla settimana o una volta ogni due settimane con una certa ritrosia e fatica – disporre che le visite padre-figli avvengano durante i pomeriggi in cui la madre dovesse essere impegnata al lavoro (qualora dovesse reperirne uno in futuro, essendo ora priva di occupazione) e durante tutti i weekend, o il sabato o la domenica come allo stato attuale, con esclusione del pernotto fin tanto che il padre non disporrà di un'abitazione con spazi idonei ad accogliere i figli e comunque previo percorso di supporto psicologico per il secondogenito Controparte_3
5) dare atto che la signora è favorevole alla prosecuzione della presa in carico CP_3 neuropsichiatrica dei figli;
6) confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Milano, via Settembrini n. 3, alla signora affinché vi abiti con i figli;
Controparte_1
7) porre a carico del signor un assegno di mantenimento per i figli non inferiore Parte_1
a € 4.000,00 (= € 2.000,00 per ciascun figlio), con rivalutazione ex indici Istat-costo della vita, da versarsi a favore della signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 oltre al 70% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche-farmaceutiche, sportive-ricreative); 8) preso atto che il 14 luglio 2025 è cessato il contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente con Pt_6
(come da doc. 78 di parte resistente, allegato con note di deposito del 30.04.2025), che non è stato più rinnovato, e preso altresì atto che, nonostante le plurime ricerche di lavoro, la signora
[...]
è allo stato priva di occupazione lavorativa e quindi priva di reddito personale, Controparte_1 porre a carico del signor un assegno di mantenimento per la moglie non inferiore Parte_1
a € 1.800,00, con rivalutazione ex indici Istat-costo della vita, da versarsi a favore della signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
Controparte_1
9) disporre che l'GN CO venga percepito integralmente dalla madre;
10) preso atto che il signor ha dichiarato di percepire l'GN CO erogato Parte_1 dall'INPS per i figli per l'importo di € 5.640,00 sia nell'anno 2024 che nell'anno 2023 (doc. 46 di parte ricorrente) e che trattasi di importi che spettano alla madre, in quanto collocataria prevalente/esclusiva dei figli atteso che il padre non li tiene mai presso di sé non avendo un alloggio idoneo, anche in ragione dell'orientamento espresso dalla Corte di legittimità (Cass. n. 4672/2025), disporre che il signor corrisponda alla signora entro 30 Parte_1 Controparte_1 giorni dalla pubblicazione della emananda sentenza di separazione, l'importo complessivo di €
11.280,00, dal medesimo incassato negli anni 2024 e 2023 dall'INPS, e le somme successivamente incassate;
11) tenuto conto che, a dispetto della disponibilità fornita all'udienza del 06.02.2025 (“Il signor si rende disponibile fin da ora a rilasciare l'assenso per la carta d'identità valida per CP_3
l'espatrio come già dichiarato in precedenza e si rende disponibile a valutare anche la possibilità di richiesta di emissione di passaporto italiano come richiesto dalla madre e dal curatore speciale”), il padre non ha provveduto a revocare il proprio precedente dissenso ed a rilasciare il proprio consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli, autorizzare il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio, del passaporto italiano e del passaporto americano a favore dei minori
[...]
e autorizzando la madre a compiere tutti gli Controparte_2 Controparte_3 adempimenti necessari, anche in assenza del consenso paterno;
12) condannare il signor alla rifusione delle spese legali della resistente;
Parte_1
13) condannare il signor al pagamento dei compensi (se dovuti) del Curatore Parte_1 speciale dei minori nominato nella persona dell'avv. Controparte_4
14) condannare il signor al pagamento del compenso liquidato a favore della Parte_1
CTU e del compenso della CTP dott.ssa (nella misura che ci si riserva di documentare); Persona_6
IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per il rigetto delle richieste probatorie avversarie in quanto inammissibili e/o meramente esplorative. Si insiste per l'ammissione delle istanze di prova testimoniale di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 30.09.2024 ed alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. del 18.10.2024 che qui integralmente si riportano: 1) vero che si è rivolta a Lei il 3 marzo 2022 rappresentandole il proprio Controparte_1 stato ansioso, a causa dei comportamenti del marito, e le ha prescritto l'antidepressivo Samyr 400 (come da doc. 06 che si rammostra al teste) – dott. Testimone_8
[...] 2) vero che si è rivolta a Lei l'11 agosto 2022 rappresentandole il Controparte_1 proprio stato ansioso e di timore per l'incolumità propria e dei propri figli, a causa dei comportamenti del marito, e le ha prescritto alcuni esami di laboratorio ed alcuni integratori (come da doc. 07 che si rammostra al teste) – dott.ssa , Persona_7
3) vero che nel 2022 ha inserito nelle borse della moglie, tagliandone la fodera Parte_1 interna (come da doc. 14 che si rammostra al teste), dei dispositivi GPS per il controllo degli spostamenti
– (residente a[...] Persona_9
4) vero che ha installato nell'autovettura Toyota Prius di proprietà della suocera Parte_1 ma utilizzata dalla moglie, un dispositivo di geo-localizzazione – ; Persona_8 Persona_9
5) vero che, a partire da gennaio 2022, ha realizzato che il marito conosceva i suoi spostamenti. CP_1
Ad esempio la chiamava al cellulare, rimproverandola perché si trovava in un certo luogo o perché stava percorrendo una certa strada – ; Persona_8 Persona_9
6) vero che nel corso del 2021 e del 2022 rivolgeva alla moglie epiteti quali Parte_1
“zoccola”, “puttana”, in presenza della madre di lei ed anche in pubblico, ad esempio all'ingresso del supermercato vicino a casa – CP_12 Persona_8 Persona_10 Persona_11
(tutti residenti ad Aviano, PN);
[...] Persona_9
7) vero che il 20 febbraio 2022, durante una cena in compagnia di e Persona_10 [...]
ha ricevuto una telefonata da SU IG , che piangeva perché il marito le Persona_11 CP_1 aveva rivolto parole offensive ed era stato aggressivo verso di lei alla presenza dei bambini – Persona_8
[...]
8) vero che nel dicembre 2021, L'ha contattata raccontandole di essere stata Controparte_1 spinta a terra dal marito, in casa, alla presenza dei figli il giorno 8 dicembre – ; Persona_9
9) vero che, a partire da gennaio 2022 e sino a luglio 2022, L'ha contattata Controparte_1 telefonicamente più volte per ricevere aiuto in quanto impossibilitata a comprendere come il marito potesse monitorarla e conoscere i suoi spostamenti;
10) vero che il 20 febbraio 2022, durante una cena in compagnia di avete assistito Persona_8 alla telefonata della IG alla madre e avete sentito che piangeva perché il marito Controparte_1 le aveva rivolto parole offensive ed era stato aggressivo verso di lei alla presenza dei loro due bambini – Persona_10 Persona_11
11) vero che è stata contattata altre volte, oltre al 20 febbraio 2022, dalla IG che Persona_8 piangeva a causa del comportamento del marito – Persona_10 Persona_11
12) vero che nel 2022 ha detto alla mamma, ed anche alla nonna materna in un momento di CP_2 confidenza, “I wanna kill myself” – Persona_8
13) vero che in data 11 febbraio 2022, all'interno dell'appartamento di via Settembrini, alla presenza SU ( e dei figli, ha spinto la moglie contro una porta a vetri, Persona_8 Parte_1 che infrangendosi le feriva la schiena – Persona_8
14) vero che nella serata del 3 agosto 2022 davanti alla suocera ed ai figli, ha Parte_1 urlato contro la moglie, rivolgendole insulti, sbattendo oggetti contro il muro e tenendo la musica ad alto volume – ; Persona_8 Persona_9
15) vero che, nella notte tra il 3 ed il 4 agosto 2022, dopo l'episodio di cui al capitolo che precede, uscendo dalla camera in cui si era rifugiata con i bambini e la madre, è inciampata su una CP_1 trappola di corda creata dal marito ed è caduta a terra – ; Persona_8 Persona_9
16) vero che, dopo il trasferimento nell'appartamento di via Settembrini, si è accorta che di CP_1 notte il marito guardava video porno sul tablet;
lo stesso tablet che durante il giorno veniva utilizzato anche dal figlio – CP_2 Persona_8
17) vero che in data 4 agosto 2022 si è recata, assieme a Lei ed ai figli e , a CP_1 CP_2 CP_3
Monza presso l'Agriturismo Camilla e poi ha fornito l'indirizzo dell'alloggio al marito (come da messaggio al doc. 01 che si rammostra al teste), che vi ha raggiunti lì nella mattina del successivo 6 agosto – Persona_8
18) vero che in data 6 agosto 2022 ed i bambini, assieme a Lei, sono andati in direzione Aviano CP_1
(PN) e hanno alloggiato all'Agriturismo Al Cavaliere, di cui è stato fornito l'indirizzo al signor (come da messaggio al doc. 01 che si rammostra al teste) – Parte_1 Persona_8
19) vero che il 14 ed il 19 agosto 2022 ha comunicato al marito di trovarsi ancora nello stesso CP_1 posto (come da messaggi al doc. 02 e al doc. 03 che si rammostrano al teste) – Persona_8
20) vero che ha raggiunto la moglie ed i figli, dopo il loro arrivo in Friuli Venezia Parte_1
Giulia il 6 agosto 2022, per la prima volta sabato 8 ottobre 2022 – Persona_8
21) vero che, durante la permanenza di e in provincia di Pordenone, la madre ha CP_2 CP_3 consentito i contatti telefonici dei minori (anche con videochiamate) con il padre, ma i minori si rifiutavano di parlarci – Persona_8
CP_ 22) vero che l'ultima volta in cui ha visto e ha parlato con il fratello è stata Controparte_1 nell'estate 2016 – teste: Persona_8
23) vero che l'indirizzo “32250 River Island Dr, Springiville CA 93265” era quello della madre della signora che è morta 10 anni fa – teste: Persona_8 Persona_8
Preso atto che nel doc. 46 il ricorrente ha dichiarato di aver incassato nel 2024 € 4.670,00 di redditi da pensione e € 10.555,00 di redditi da lavoro autonomo/libero professionale, senza tuttavia allegare la dichiarazione dei redditi 2025 anno d'imposta 2024 o altra documentazione giustificativa, per cui non è possibile verificare la correttezza di quanto indicato, e preso atto che nella tabella dei redditi dell'ultimo triennio è stata indicata l'imposta lorda in luogo dell'imposta netta, si insiste nella richiesta di ordinare al signor ex art. 210 c.p.c. di depositare/produrre: Parte_1 il modello RPF 2025 relativo all'anno di imposta 2024 i movimenti dei suoi conti correnti i cedolini della pensione (domanda presentata all'INPS a dicembre 2024, come dichiarato all'udienza del 06.02.2025 dal ricorrente) la documentazione aggiornata relativa alle consulenze rese ed alla vendita dei francobolli (come dichiarato dal ricorrente all'ultima udienza). Si insiste altresì nella richiesta di disporre approfondite indagini tributario-fiscali tramite il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali del signor nonché sul suo tenore di vita, in Parte_1 particolare incaricando la Polizia Tributaria, Nucleo di Milano, di porre in essere tutti gli accertamenti necessari alla determinazione dei redditi, del patrimonio e del tenore di vita goduto dalla famiglia e attualmente dal signor nonché sui rapporti economici e finanziari riconducibili Parte_1 alla SERENO S.R.L. (P.VA con sede in Milano, via Crema n. 15 – di cui il signor P.VA_1
è socio) ed alla P. VA , con sede in Milano, Parte_1 Controparte_14 P.VA_2 viale Sarca n. 322 – con cui il signor intrattiene rapporti di stretta Parte_1 collaborazione). La resistente chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni rassegnate con note conclusive del 4.9.2025 Per e , in Controparte_2 Controparte_3 persona del curatore speciale avv. : Controparte_4 REVOCARE l'affido dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Milano. DISPORRE l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. CONFERMARE le attuali modalità di frequentazione padre / figli, con incarico ai Servizi di introdurre i pernottamenti qualora ritenuto opportuno e quando il padre disporrà di un'abitazione idonea ad accogliere i figli anche la notte e di riformulare conseguentemente il calendario delle visite. DISPORRE che i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Controparte_15
, ognuno per quanto di rispettiva competenza, mantengano un'efficace presa in carico del
[...] nucleo familiare dei minori, attivando o proseguendo tutti i percorsi necessari o anche solo opportuni socio - educativi e/o di supporto psicologico per i minori, con attento monitoraggio e segnalazione di eventuali situazioni di pregiudizio per i medesimi all'Autorità Giudiziaria. CONFERMARE l'assegnazione dell'abitazione di Milano, Via Settembrini alla madre che vi abiterà con i figli.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in ROMA il 21/06/2008, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di ROMA al n. 465, parte II, serie A, anno 2008. Dall'unione sono nati i figli (2.3.2011) e Controparte_2 Controparte_3
(4.3.2014).
con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato il 06/09/2022, in via d'urgenza, Parte_1 anche inaudita altera parte, ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, il collocamento degli stessi presso e con il padre e frequentazione madre/figli alla presenza del padre o di terzi, nonché disporre che i minori, e vengano iscritti Controparte_2 Controparte_3 all'anno scolastico 2022/2023 presso l'Istituto ICS MILAN International School di Milano;
ha, altresì, domandato di pronunciare i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
▪ autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
▪ affidare e in via esclusiva al padre, con Controparte_2 Controparte_3 collocamento presso il medesimo. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori potranno essere prese dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
▪ disporre, sin dalla fase presidenziale, CTU psicologica sulla Signora Controparte_5 al fine di verificare l'effettivo stato di salute materno e accertare l'idoneità genitoriale,
[...] individuando - fermo il collocamento dei minori presso il padre - i tempi e le modalità del diritto di visita madre-figli;
▪ disporre l'obbligo a carico della Signora a far data dal Controparte_5 deposito del ricorso, di contribuire al mantenimento dei figli versando in via anticipata entro il 5 di ogni mese al padre collocatario un importo mensile non inferiore a € 1.000,00 (€ 500,00 cadauno), da rivalutarsi annualmente ex indice ISTAT costo della vita, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie previamente da Protocollo del Tribunale di Milano. Parte resistente si è costituita in giudizio in data 28.10.2022 e ha domandato di pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito alla moglie;
di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento degli stessi presso e con la madre in provincia di Pordenone o di Treviso e frequentazioni padre/figli secondo le modalità ritenute opportune dal Tribunale;
di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre dell'importo di euro 3.200,00 (1.600,00 euro per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie;
di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di euro 1.300,00 mensili;
ovvero, in via subordinata, laddove – all'esito della richiesta CTU psicologica – venisse considerato nell'interesse dei minori fare rientro a Milano, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre dell'importo di euro 3.700,00 (1.850,00 euro per ciascun figlio), nonché di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di euro 1.800,00 mensili. I coniugi sono comparsi davanti al Presidente f.f. in data 8.11.2022, rendendo dichiarazioni da intendersi qui integralmente trascritte. Il Presidente f.f. ha, quindi, assegnato a parte attrice termine per la produzione in pct della documentazione esibita in udienza (missiva del 7.10.2022, copia di uno scritto di pugno della resistente in cui racconta di una relazione extraconiugale;
copia di un appunto manoscritto dalla resistente su carta intestata studio legale Brancato relativo alla separazione dei coniugi;
copia della pec inoltrata in data 25.10.2022 ai Servizi Sociali di Pordenone con richiesta di intervento per la ripresa degli incontri padre/figli) e a parte convenuta per depositare breve memoria di replica in ordine alle produzioni avversarie, riservando la decisione all'esito. Con provvedimento del 2.12.2022 il Presidente f.f., rilevata la necessità, alla luce della complessità della vicenda familiare che, tra le altre cose, vedeva i due coniugi rispettivamente coinvolti da procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia (il ricorrente) e sottrazione di minore (la resistente), di nominare nell'interesse di e un curatore speciale e Controparte_2 Controparte_3 ritenuta, inoltre, l'opportunità, prima di assumere ogni provvedimento, di disporre una nuova comparizione delle parti avanti il Presidente f.f. , ha nominato in favore dei due minori un curatore speciale individuato nell'Avv. e ha rinviato la causa per la prosecuzione della fase Controparte_4 presidenziale all'udienza del 21.12.2022. A tale udienza il Presidente f.f., sentite le parti, si è riservato e con ordinanza del 23.12.2022, a scioglimento della riserva assunta, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: Il Presidente f.f. Dott.ssa Valentina Maderna, letti gli atti introduttivi del giudizio ed esaminata la documentazione di causa;
sentite le parti nel corso delle udienze celebrate in data 8.11.2022 e in data 21.12.2022; richiamata integralmente l'ordinanza 2.12.2022 con la quale il Presidente f.f, alla luce della complessità della vicenda familiare che, tra le altre cose, vede i due coniugi rispettivamente coinvolti da procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia (il ricorrente) e sottrazione di minore (la resistente), ha nominato ai figli minori della coppia nato [...], e Controparte_2 Controparte_3
nato il [...], un curatore speciale individuato nell'Avv.
[...] Controparte_4 letta la costituzione del curatore speciale che, sentito all'udienza del 21.12.2022, ha ribadito le conclusioni provvisorie nella stessa rassegnate, che di seguito si trascrivono: AFFIDARE i minori e al Comune di Milano con Controparte_2 Controparte_3 limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di maggiore importanza per i minori inerenti la salute psicofisica, l'istruzione e l'educazione degli stessi. ORDINARE a di fare immediatamente rientro nella casa coniugale sita Parte_7 in Milano, Via Settembrini 3, unitamente ai figli minori. DISPORRE il collocamento dei minori unitamente alla madre presso la casa coniugale in Milano, Via Settembrini 3, con facoltà per il padre di vedere e tenere i figli a fine settimana alternati prelevandoli all'uscita di scuola il venerdì pomeriggio e riconducendoveli il lunedì mattina oltre a un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento (indicativamente il mercoledì), prelevandoli all'uscita da scuola e ri- conducendoveli la mattina successiva;
per metà della vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;
per tutte le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
per una settimana durante il periodo di Carnevale;
per tre settimane di cui almeno due consecutive durante le vacanze scolastiche estive, periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. ASSEGNARE la casa coniugale sita in Milano, Via Settembrini 3 con quanto l'arreda alla moglie che vi abiterà con i figli minori, autorizzando il marito ad asportare i propri beni ed effetti personali. DARE INCARICO ai Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST territorialmente competenti, di prendere in carico l'intero nucleo familiare, con monitoraggio delle condizioni psicofisiche di entrambi i genitori e dei minori e dello sviluppo psicoaffettivo dei medesimi, oltre che della qualità della relazione tra i genitori e tra ciascuno di essi e i figli minori, nonché con avvio nel prioritario interesse dei minori di tutti gli interventi di sostegno psicologico, psicoterapico, alla genitorialità ed educativi ritenuti necessari o anche solo opportuni. In particolare: sostegno psicologico per entrambi i genitori, intervento di educativa domiciliare sia in contesto paterno che materno e sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori. Osservato che nel corso dell'udienza celebrata in data 21.12.2022 il ricorrente, pur sottolineando di ritenersi idoneo ad avere l'affido esclusivo dei figli minori, non si è opposto alle indicazioni fornite dal curatore speciale, insistendo per l'immediato rientro di e a Milano e per la ripresa delle CP_2 CP_3 frequentazioni dei propri figli, che di fatto non vede (tolto qualche occasionale episodio) dall'agosto 2022. Il ricorrente si è inoltre dichiarato disponibile a lasciare a disposizione della moglie e dei figli l'ex casa familiare – immobile di proprietà di un amico del (sig. ) e fino ad agosto CP_3 Persona_1 occupato dal nucleo a titolo di comodato gratuito -nonché a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario per i figli minori la somma di € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio) oltre al 100% delle spese straordinarie e a titolo di mantenimento della moglie la somma di € 400,00 mensili. Quanto alla scuola dei minori, il ricorrente si è dichiarato disponibile a sostenere integralmente (come ha sempre fatto) il costo della retta della scuola privata internazionale già frequentata dai minori (ICS di Milano), che alla luce della documentazione versata in atti dalla resistente ammonta a circa € 14.000,00 (comprensiva del servizio mensa) per la scuola primaria e circa € 20.000,00 per la scuola secondaria (comprensiva del servizio mensa). Rilevato che la resistente, per il tramite del proprio difensore, si è opposta all'affido temporaneo dei minori all'ente insistendo per l'affido esclusivo a sé, dichiarandosi disponibile a far rientro con i minori a Milano e a collocarsi solo temporaneamente nella ex casa familiare, ritenuta inidonea ad accogliere i figli sia perché eccessivamente piccola (dispone di una sola camera da letto) sia perché luogo di dolorosi ricordi e sia per la precarietà del titolo di detenzione della stessa, manifestando l'intenzione di reperire altra casa in locazione a Milano (allo stato avrebbe individuato un trilocali in zona City Life al canone mensili comprensivo di spese di € 2.600,00 mensili). Quanto alle frequentazioni dei minori con il padre la resistente, ribadendo la necessità che il recupero della relazione sia graduale avendo i minori manifestato resistenze ad incontrare il papà, ha aderito alle indicazioni fornite dal curatore circa il fatto che la regolamentazione delle stesse sia demandata ai Servizi sociali nonché al suggerimento – espresso dall'Avv. in udienza – che nell'attesa dell'intervento effettivo dei Servizi le parti incarichino un CP_4 educatore professionale privato (il cui nominativo verrà indicato dal curatore stesso) con costi ad integrale carico del ricorrente. La resistente, quindi, ha chiesto che il sia obbligato a CP_3 contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento della somma mensile di € 3.200,00 (€ 1.600,00 per ciascun figlio) oltre al 100% delle spese straordinarie e al proprio mantenimento mediante versamento della somma di € 1.800,00 mensili, nonché sia posto a suo integrale carico corrispettivo del canone di locazione dell'immobile che verrà individuato dalla signora, il 100% delle spese condominiali e delle utenze. Quanto alla scuola dei minori la resistente, pur ribadendo la volontà espressa dai minori di essere iscritti all'istituto privato internazionale, American School, ha acconsentito in via provvisoria all'iscrizione presso l'ICS già frequentato dai figli. osservato che la totale assenza di comunicazione esistente all'interno della coppia genitoriale, le dinamiche disfunzionali che connotano la loro relazione e l'incapacità – allo stato – delle parti di focalizzarsi in maniera autentica sull'esclusivo interesse dei minori, circostanze tutte emerse chiaramente non solo dalla lettura degli atti ma anche nel corso delle udienze celebrate avanti il Tribunale, unitamente alla complessa vicenda familiare che al momento vede i due coniugi rispettivamente coinvolti da procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia (il ricorrente, proc. pen n. 4732/2022 RGNR PM Dott.ssa Gentilini) e sottrazione di minore (la resistente, N. 25909/2022 PM Dott.ssa Mannella) entrambi pendenti avanti il Tribunale ordinario di Milano, rendono impossibile proseguire nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, non sussistendo i presupposti minimi per l'effettuazione di un giudizio prognostico positivo in ordine alla capacità delle parti di confrontarsi in maniera costruttiva in ordine alle principali scelte relative alla vita dei minori, né di garantire agli stessi il pieno e sereno accesso alla figura dell'altro genitore, senza che sia possibile allo stato ritenere uno solo dei due genitori idoneo ad esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
rilevata la necessità di disporre CTU genitoriale al fine di approfondire ogni aspetto relativo alla personalità e alle competenze genitoriali delle parti, nonché in ordine alla qualità della relazione che lega le stesse ai figli minori;
ritenuto, nell'attesa dell'espletamento delle operazioni peritali necessario, disporre l'affido di
[...] nato [...] e nato il [...] ai Servizi Controparte_2 Controparte_3
Sociali del Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza dei minori nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative a e CP_2
(iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc). Le CP_3 decisioni di maggior interesse per i figli relative alle questioni sopra indicate ex art. 337ter comma 3 c.c. saranno pertanto ad essere assunte, sentiti entrambi i genitori e il curatore speciale dei minori, dall'Ente Affidatario, con la precisazione che in caso di insanabile contrasto tra le parti la decisione finale dovrà essere assunta dall'Ente, tenuto esclusivamente in considerazione l'interesse primario dei minori e il loro benessere psico fisico. I Servizi Sociali dell'Ente affidatario manterranno allo stato collocati i minori presso e con la mamma, presso l'abitazione di Milano Via Settembrini n. 3, che viene assegnata alla resistente, abitazione presso la quale la stessa dovrà far rientro unitamente ai minori entro e non oltre il termine del 30.12.2022. Resta inteso che è facoltà della resistente trasferirsi in altra abitazione sul territorio di Milano, previa comunicazione ai Servizi Sociali e al curatore speciale, i quali informeranno tempestivamente il ricorrente. ritenuto, altresì, assolutamente necessario e urgente che i Servizi Sociali dell'ente affidatario, se opportuno anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, senza ritardo:
-avviino un percorso di supporto psicologico individuale in favore di entrambi i genitori, anche al fine di rielaborare il proprio vissuto in specie connesso alle dinamiche relative alla separazione, di lavorare seriamente sulle proprie fragilità e paure nonché di ampliare le proprie competenze genitoriali e ritornare a sintonizzarsi pienamente sui reali bisogni dei figli minori e sui loro diritti, ivi compreso quello alla bi genitorialità;
-avviino un percorso di supporto alla genitorialità individuale;
-attivino una massiccia educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, possibilmente facendo ricorso a figure professionali comuni, al fine, di armonizzare il più possibile nell'interesse dei minori abitudini e stili educativi ed osservare la relazione di ciascun genitore con i figli minori;
-effettuino visite domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori ed assumano informazioni dalle insegnanti e dal pediatra di e Controparte_2 Controparte_3 Ritenuto che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario debbano essere espressamente delegati a regolamentare, nelle modalità ritenute più opportune, sentiti i genitori, il curatore speciale, i tempi di permanenza dei minori presso e con ciascun genitore, ferma restando la necessità di adoperarsi per immediatamente ripristinare la relazione padre figli, prevedendo in una prima fase – in assenza di riscontrato pregiudizio per i minori – che e trascorrano con il papà due pomeriggi alla CP_2 CP_3 settimana (dalle ore 16.30 alle ore 19.30) alla presenza dell'educatore, nonché a fine settimana alternati il sabato dalle ore 10 alle ore 20.30 dopo cena e la domenica dalla ore 10 alle ore 19.30. Con espressa delega a diversamente regolamentare in senso ampliativo (anche introducendo il pernottamento) o restrittivo i tempi e modalità delle frequentazioni dei minori con il papà, tenuto conto dell'andamento di tutti i percorsi effettuati dalle parti e delle indicazioni del curatore speciale. osservato quanto ai profili economici della vicenda che, alla luce della documentazione allo stato versata in atti e delle dichiarazioni rese dalle parti, risulta che la resistente, classe 1975, è priva di occupazione lavorativa e, in costanza di matrimonio, non ha mai svolto alcuna attività. La stessa, come riferito anche dal ricorrente, si è sempre occupata dei figli e delle sue passioni (danza, yoga etc). Il ricorrente, al contrario, secondo quanto dallo stesso dichiarato nel modello Disclosure versato in atti, è un libero professionista nel settore dell'editoria e del giornalismo;
lo stesso nell'anno 2022 ha dichiarato un reddito lordo annuo pari ad € 27.919,00, non ha risparmi, non ha proprietà immobiliare o mobiliari e non detiene alcuna quota di partecipazione in alcuna società. Orbene, appare di tutta evidenza che la situazione reddituale/patrimoniale rappresentata dal ricorrente non può che considerarsi del tutto inattendibile laddove si consideri che, solo di retta scolastica per i figli minori, il sostiene CP_3 un esborso annuo pari a circa € 35.000,00. A ciò deve aggiungersi che, per sua stessa ammissione, il ricorrente ha sempre provveduto al mantenimento integrale della moglie e dei due figli, al pagamento delle spese condominiali e delle utenze dell'abitazione di Via Settembrini, ha assecondato tutti i desideri della resistente, pagandole i corsi di danza, yoga e ogni altra attività che volesse svolgere, si è regolarmente recato in vacanza con moglie e figli, sostenendone integralmente i costi. Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'età dei figli minori, degli attuali tempi di permanenza dei bambini presso e con il papà, delle esigenze anche abitative degli stessi, appare congruo determinare il contributo ordinario al mantenimento dei figli minori (comprensivo del contributo abitativo per i figli, locazione + spese vive) nella misura di € 2.000,00 mensili (€ 1.000,00 per ciascun figlio) oltre al 100% delle spese di istruzioni scolastica e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e all'80% delle restanti spese straordinarie individuate come da linnee Guida del Tribunale di Milano. Quanto al mantenimento della resistente, ferma restando la necessità che la stessa si attivi fattivamente per la ricerca di un'occupazione lavorativa, tenuto conto della durata del matrimonio (14 anni preceduti da altri 7 di convivenza) e della circostanza incontestata che la donna non ha mai svolto alcuna attività lavorativa nel corso del matrimonio con l'assenso del marito, della necessità di reperire un immobile in locazione sul territorio di Milano, si ritiene congruo determinare l'obbligo contributivo a carico del ricorrente nella misura di € 1.800,00 mensili.
P.Q.M.
Il Presidente f.f. adotta i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse dei minori e delle parti:
1. AUTORIZZA i coniugi a vivere separarti con l'obbligo del reciproco rispetto
2. AFFIDA ex art. 333 c.c. nato [...] e Controparte_2 Controparte_3 nato il [...] al Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale di
[...] entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza dei minori nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative a e (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche CP_2 CP_3 validi per l'espatrio, etc). Le decisioni di maggior interesse per i figli relative alle questioni sopra indicate ex art. 337ter comma 3 c.c saranno pertanto ad essere assunte, sentiti entrambi i genitori e il curatore speciale dei minori, dall'Ente Affidatario, con la precisazione che in caso di insanabile contrasto tra le parti la decisione finale dovrà essere assunta dall'Ente, tenuto esclusivamente in considerazione l'interesse primario dei minori e il loro benessere psico fisico.
3. DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga i minori collocati presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione di Milano Via Settembrini n. 3, abitazione presso la quale la stessa dovrà far rientro unitamente ai minori entro e non oltre il termine del 30.12.2022.
4. ASSEGNA la casa coniugale di Milano Via Settembrini n. 3 alla resistente che vi abiterà unitamente ai figli minori fin tanto che non reperirà sul territorio di Milano, altra abitazione presso la quale trasferirsi unitamente ai minori, previa comunicazione ai Servizi Sociali e al curatore speciale i quali informeranno tempestivamente il ricorrente.
5. INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Milano se opportuno anche per il tramite sei servizi specialistici sul territorio, senza ritardo:
-avviino un percorso di supporto psicologico individuale in favore di entrambi i genitori, anche al fine di rielaborare il proprio vissuto in specie connesso alle dinamiche relative alla separazione, di lavorare seriamente sulle proprie fragilità e paure nonché di ampliare le proprie competenze genitoriali e ritornare a sintonizzarsi pienamente sui reali bisogni dei figli minori e sui loro diritti, ivi compreso quello alla bi genitorialità;
-avviino un percorso di supporto alla genitorialità individuale
-attivino una massiccia educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, possibilmente facendo ricorso a figure professionali comuni, al fine, armonizzare il più possibile nell'interesse dei minori abitudini e stili educativi ed osservare la relazione di ciascun genitore con i figli minori;
-effettuino visite domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori ed assumano informazioni dalle insegnanti e dal pediatra di e Controparte_2 Controparte_3
6. INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Milano regolamentare, nelle modalità ritenute più opportune, sentiti i genitori, il curatore speciale, i tempi di permanenza dei minori presso e con ciascun genitore, ferma restando la necessità di adoperarsi per immediatamente ripristinare la relazione padre figli, prevedendo in una prima fase – in assenza di riscontrato pregiudizio per i minori – che e CP_2
trascorrano con il papà due pomeriggi alla settimana (dalle ore 16.30 alle ore 19.30) alla CP_3 presenza dell'educatore, nonché a fine settimana alternati il sabato dalle ore 10 alle ore 20.30 dopo cena e la domenica dalla ore 10 alle ore 19.30. Con espressa delega a diversamente regolamentare in senso ampliativo (anche introducendo il pernottamento) o restrittivi tempi e modalità delle frequentazioni dei minori con il papà, tenuto conto dell'andamento di tutti i percorsi effettuati dalle parti e delle indicazioni del curatore speciale.
7. DISPONE sull'accordo delle parti che, per il tempo necessario all'effettivo intervento dei Servizi Sociali il papà potrà vedere i figli minori alla presenza di un educatore professionale privato, individuato dal curatore speciale con costi ad integrale carico del ricorrente, secondo il calendario stabilito dall'educatore di concerto con il curatore speciale, sentiti i genitori.
8. DISPONE sull'accordo delle parti, che i genitori provvedano all'immediata iscrizione di
[...] nato [...] e nato il [...] presso Controparte_2 Controparte_3
l'istituto scolastico ICS Milano, già frequentato dai minori durante lo scorso anno scolastico 9. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Parte_1 mediante versamento il favore di in via anticipata entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese la somma di € 1.000,00 per ciascun figlio (somma soggetta a rivalutazione ISTAT) con decorrenza dalla domanda giudiziale, oltre al 100% delle spese di istruzioni scolastica e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e all'80% delle restanti spese straordinarie individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1 mediante versamento il favore di in via anticipata entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda giudiziale, la somma di € 1.800,00 (somma soggetta a rivalutazione ISTAT); Manda alla Cancelleria –ove i coniugi siano anche ad oggi in regime di comunione legale- di comunicare l'odierna ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 191, II comma, c.c. come modificato dalla Legge del 06 maggio 2015 n. 55, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
11.DISPONE CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e sul minore per le finalità sopra indicate e nomina quale consulente tecnico di ufficio la dott.ssa formulando sin d'ora il Persona_12 seguente quesito da sottoporre al consulente tecnico: 1. "Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminati i documenti, sentite le parti, i figli minori Controparte_2 nato [...] e nato il [...] nelle forme ritenute
[...] Controparte_3 più opportune nonché eventuali compagni delle parti e altre figure di riferimento anche nell'ambito del nucleo familiare originario di ciascun genitore e nell'ambito scolastico, esperito ogni accertamento ritenuto necessario o anche solo opportuno - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità e segnalando all'AG con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
1) Quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando un'accurata diagnosi funzionale del loro assetto attuale, con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza, eventuali aree di fragilità, ed evidenziandone l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) Quali siano le caratteristiche di personalità delle parti e le loro qualità genitoriali con particolare riguardo alla funzione di cura e protezione, educazione, capacità di leggere i comportamenti e i bisogni manifestati dalla IG, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la funzione agli occhi del figlio, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
3) Quale sia la situazione psicofisica attuale dei minori e quale sia la relazione empatica ed affettiva intercorrente tra gli stessi e ciascuna delle figure genitoriali, indicandone qualità, aspetti positivi e eventuali aspetti di fragilità o disfunzionali, indicando se vi siano elementi tali da comportare per il minore uno specifico ostacolo alla relazione con uno o entrambi i genitori;
4) Se vi siano elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso, fornendo tutti gli elementi utili al fine di consentire al Tribunale di valutare il miglior regime di affidamento dei minori nell'attualità e nella prospettiva di un loro adeguato progredire nella crescita, in considerazione dei bisogni di accudimento e di graduale acquisizione di autonomia.;
5) Quali siano gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore e quali le migliori modalità;
6) Fornisca il CTU elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie “evolutive” della situazione familiare in rapporto alle prospettate diverse conclusioni delle parti e, nel caso di esiti sfavorevoli, quali potrebbero essere percorsi o soluzioni alternative realisticamente attuabili;
7) Fornisca indicazioni, laddove necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi del minore. “
8) Autorizza il CTU ad eventualmente diversamente regolamentare, nel corso delle operazioni peritali tempi e modalità di permanenza dei minori presso e con ciascun genitore attualmente vigenti, rispetto a quanto nel corso delle operazioni verrà attuato;
2. DISPONE che il CTU presti il proprio giuramento in forma telematica, secondo il modello trascritto in calce, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente almeno dieci giorni prima della data di seguito indicata;
3. DISPONE che la cancelleria abiliti il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
4. RINVIA la causa avanti il Giudice delegato Dott.ssa Valentina Maderna all'udienza del 24.01.2023 per il conferimento dell'incarico e per il giuramento del CTU, disponendo che l'udienza si svolga secondo le modalità previste dall' art. 221 c. 4 e 8 L 77/2020 e quindi con contraddittorio unicamente scritto, mediante il deposito telematico di note ad opera dei difensori;
5. ASSEGNA a tal fine alle parti termine sino al 19.01.2023 per il deposito telematico di sintetiche note scritte, con eventuale nomina dei CTP. All'udienza del 24.1.2023 il Presidente f.f., dato atto che il CTU nominato con nota depositata in via telematica nel termine assegnato aveva accettato l'incarico e aveva prestato giuramento e che i procuratori delle parti avevano depositato note contenenti la nomina dei propri consulenti di parte, ha fissato i termini per la trasmissione della relazione ai CTP e/o ai difensori delle parti, per la trasmissione delle osservazioni al CTU e per il deposito della relazione del CTU e ha rinviato per l'esame dell'elaborato peritale nel contraddittorio delle parti all'udienza del 28.6.2023. Espletata la CTU, all'udienza del 28.6.2023 le parti hanno manifestato piena adesione al progetto elaborato dal CTU, e il Presidente f.f. si è riservato. Con ordinanza del 22.10.2023 il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta, ha così provveduto: Letti gli atti del procedimento ed esaminata la documentazione di causa;
richiamati provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del 23.12.2022 visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 3.10.2023 nel corso della quale è stata esaminata nel contraddittorio delle parti la relazione peritale depositata in data dal CTU Dott.ssa Persona_12 dato preliminarmente atto che entrambe le parti, interrogate sul punto, hanno dichiarato di non aver alcuna osservazione o contestazione in ordine alla metodologia utilizzata dal CTU osservato che il CTU, a conclusione delle valutazioni effettuate, ha elaborato il seguente progetto per il nucleo famigliare:
1.conferma dell'affido dei minori all'Ente con collocamento degli stessi presso e con la mamma;
2.regolamentazioni delle frequentazioni padre/figlio alla presenza di un educatore professionale
3.attivazione dell'educativa domiciliare anche presso il domicilio materno
4.presa in carico neuropsichiatrica dei minori
5.attivazione di un supporto psico educativo per i genitori Osservato in particolare, che il CTU ha motivato le conclusioni raggiunte nei seguenti termini: quanto alla limitazione della capacità genitoriale di entrambi genitori: la dott.ssa ha riscontrato Per_12 significative fragilità genitoriali in entrambe le parti, sebbene qualitativamente differenti. In particolare, con riferimento al padre, il CTU ha rilevato come le capacità genitoriali che appaiono nel complesso particolarmente compromesse sia sul piano dell'accudimento concreto sia sul piano della capacità riflessiva, di mentalizzazione ed empatica e ciò in ragione del funzionamento psichico dell'odierno egosintonica orientata ad una rivisitazione in chiave grandiosa ed idealizzata di sé … presenta un funzionamento scarsamente evoluto, caratterizzato da una fragilità strutturale primaria, che lo rende vulnerabile alla disorganizzazione quando si confronta con situazioni per lui troppo sollecitanti o complesse (è presente un deficit di coping). Per questo si dichiara non interessato a scoprirsi e capirsi e preferisce chiudersi in un assetto di equilibrio apparente, ma fragile e non passibile di messa in discussione di sé … La sua immaturità comporta dunque un funzionamento primitivo, caratterizzato da dipendenza e difficoltà a sperimentare contatto intimo, reciprocità ed empatia. La sua rappresentazione del contatto primario ha a che fare con esperienze di vuoto/mancanza molto concrete, che si alternano ad altre di aggressività e durezza: esse sembrano averlo lasciato alle prese con intensi (e angoscianti) bisogni di dipendenza e nutrimento che, molto concreti, potrebbe portare nelle relazioni attuali, aspettandosi semplicemente che vengano soddisfatti. Con riferimento alla madre il CTU ha evidenziato come anche l'assetto della signora presenta delle criticità che non riguardano in modo specifico CP_5 le capacità accuditive tout cort, sebbene la madre, evidentemente sopraffatta dalla vicenda e dal suo personale malessere, ha permesso che i figli stessero in un ambiente non adeguato e abbia, fino ad oggi, fatto leva su una sua attitudine alla dipendenza e alla passività che non ha consentito un intervento tempestivo in protezione dei minori. La donna si è mostrata cordiale al contatto, propensa al rapporto con l'altro e collaborativa rispetto al campo di indagine, tuttavia, sul piano clinico, è parsa presentarsi con un umore a tratti deflesso, un flusso ideativo accompagnato da pause e rallentamenti espressione di un sostrato interno piuttosto vacuo e svuotato sul piano affettivo… Sul piano emotivo la signora mostra una propensione a comprendere e sostenere i figli, cionondimeno è possibile che le fragilità emerse a carico del suo funzionamento incidano sulla reale possibilità per i figli di sentirsi protetti e riconosciuti;
la inoltre presenta un assetto chiuso e ritirato, difficilmente scalfibile, che la impermeabilizza a CP_5 qualsiasi fonte di stress e che inaridisce i canali emotivi di espressione delle difficoltà, nonché la possibilità di stare in contatto affettivo con il prossimo (complicando anche gli aspetti relazionali della sua vita). Questo, altresì, la mette nella condizione di covare rabbia, “carica” ed energia, con il rischio (anche se non di impulsività) che possa esprimersi in modalità meno modulate;
quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori con il papà: la Dott.ssa ha Per_12 ritenuto che il padre e i figli al momento non siano in grado di avere uno spazio di incontro libero che possa prevedere i pernottamenti sia per le questioni concrete rappresentate – il padre non dispone di un ambiente idoneo ad accogliere i figli dal momento che vive ospite presso il cugino -, sia per via delle limitazioni insite in un rapporto tutt'altro che consolidato. Il padre infatti riconduce la fatica dei figli solamente ai possibili condizionamenti materni senza soffermarsi, in chiave critica, sulla quota di responsabilità che appartiene al suo assetto. Quanto alla necessità di presa in carico neuropsichiatrica dei minori: il CTU descrive come CP_3 un bimbo di 9 anni adeguato nello sviluppo fisico e curato nell'aspetto, che di fronte all'impossibilità di trovare contenitori per le emozioni negative e positive, sembra pertanto addentrarsi in un circuito emotivo in cui cerca sollievo attraverso l'oppositività, l'aggressività – anche di matrice distruttiva, provocatoria e talvolta incongrua –, l'evitamento e l'isolamento, dove sullo sfondo abitano fantasie distruttive – soffusamente di natura socio-psico-patica – che lo illudono di avere il controllo sull'altro e sull'esterno. è un ragazzino di 12 anni che presenta un approccio relazionale è pacato, associato ad un eloquio CP_2
a tratti decisamente impoverito e rallentato, ad una tonalità timica ipotonica, ad uno sguardo sfuggente che denuncia un marcato bisogno di ritiro dalla relazione… risponde in modo estremamente laconico alle sollecitazioni fornite dall'interlocutore con poca energia, motivazione, investimento soggettivo, rivelando da un lato un suo profondo e radicato bisogno di distanziamento dal contesto (peritale ma anche in quanto simbolo delle dinamiche familiari conflittuali), ma dall'altro un'altrettanta profonda matrice di sofferenza attorno a cui la sua personalità ha trovato costituzione … aderisce al contesto in modo formale mandando in avanscoperta un funzionamento marcatamente evitante. Il mondo interno è parso piuttosto sguarnito e organizzato sulla base dell'evitamento e di un funzionamento ideativo piuttosto impoverito… questo assetto non ha una natura transitoria, anzi ha assunto caratteristiche profonde e strutturate;
osservato che le parti e il curatore speciale dei minori Avv. hanno aderito al progetto elaborato CP_4 dal CTU;
dato atto che, quanto ai profili economici della vicenda, la resistente ha rappresentato di aver di recente reperito lavoro presso un'azienda di moda, presso la quale è in prova fino alla fine del mese di ottobre 2023 evidenziando di aver percepito nei tre mesi di prova ancora in corso circa € 800,00 al mese e di non conoscere ancora i termini definitivi del contratto, nonché di aver provveduto ad iscrivere – come da indicazioni del CTU – i minori presso la scuola pubblica di Milano Via Del Gesù. Il difensore della signora, quindi, ha chiesto un aumento del contributo paterno al mantenimento dei minori atteso che il papà non deve più pagare la retta della scuola privata dei figli, che ammontava ad € 35.000,00 annue circa, posta suo integrale carico con ordinanza presidenziale del dicembre 2022. Il difensore del ricorrente si opposto all'aumento e anzi ha chiesto la riduzione del contributo paterno al mantenimento dei figli atteso il reperimento di attività lavorativa da parte della signora ritenuto di dover condividere le conclusioni raggiunte dal CTU che ha effettuato approfondite valutazioni sul nucleo e sui minori e che, peraltro, in parte confermano l'opportunità dei provvedimenti già assunti nell'interesse dei minori e di dover altresì invitare le parti, che in via assolutamente provvisoria si erano a ciò dichiarate disponibili all'udienza del 21.12.2023, a rivolgersi, stante la delicatezza della situazione, ad un educatore professionale e professionisti privati per la presa in carico neuropsichiatrica dei minori, che possano lavorare in rete tra loro e con i SS, professionisti da individuarsi sentito il curatore speciale ed eventualmente anche il CTU osservato quanto i profili economici della vicenda, che il ricorrente – per effetto dell'iscrizione minori alla scuola pubblica – può beneficiare di un risparmio di circa € 3.000,00 mensili (su 12 mensilità). Il padre, inoltre, in attuazione del progetto elaborato dal CTU, non avrà oneri di mantenimento diretto neppure nei termini limitati ipotizzati nell'ordinanza presidenziale del 23.12.2022. Tale situazione in termini qualitativi e quantitativi è idonea ad incidere sul contributo al mantenimento dei figli;
osservato altresì che la resistente ha reperito attività lavorativa rispetto alla quale ancora non si conoscono i dettagli della retribuzione ma che quantomeno le ha consentito negli ultimi tre mesi di percepire un compenso di circa € 800,00 mensile;
la stessa inoltre percepisce dal marito un contributo al proprio mantenimento di € 1.800,00 mensili. La nuova situazione della resistente se da un lato può e deve determinare un diverso concorso della madre nelle spese straordinarie dei figli, dall'altro non ha consistenza quantitativa tale da incidere, nel senso richiesta dal ricorrente, né sul contributo paterno al mantenimento dei figli né sulla determinazione del contributo in proprio favore;
ritenuto, pertanto, equo rideterminare allo stato e in via provvisoria, ferma la rivalutazione una volta stabilizzati i tempi di permanenza dei minori e i redditi della resistente, il concorso dei genitori al mantenimento dei minori nella misura che segue: il contribuirà al mantenimento dei figli CP_3 minori mediante versamento in favore della madre della somma di € 2.000,00 per ciascun figlio (comprensivo del contributo abitativo) oltre al 70% di tutte le spese straordinarie individuate come da protocollo del Tribunale di Milano. Si precisa che tale rideterminazione si rivela altresì funzionale al reperimento da parte della resistente di nuova soluzione abitativa, questione emersa anche in sede di CTU.
PQM
Il Presidente f.f. a parziale modifica dei provvedimenti provisori assunti con ordinanza del 23.12.2022 così provvede:
1.conferma l'affido di nato [...] e Controparte_2 Controparte_3 nato il [...] al Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza dei minori nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative a e (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc). CP_2 CP_3
Le decisioni di maggior interesse per i figli relative alle questioni sopra indicate ex art. 337ter comma 3 c.c saranno pertanto ad essere assunte, sentiti entrambi i genitori e il curatore speciale dei minori, dall'Ente Affidatario, con la precisazione che in caso di insanabile contrasto tra le parti la decisione finale dovrà essere assunta dall'Ente, tenuto esclusivamente in considerazione l'interesse primario dei minori e il loro benessere psico fisico.
2.conferma il collocamento prevalente dei minori presso e con la mamma
3.conferma l'assegnazione della casa coniugale alla resistente
4.incarica i SS dell'Ente affidatario di regolamentare le frequentazioni padre/figli alla presenza di un educatore, predisponendo un calendario di incontri sentite le parti e il curatore speciale, con espressa delega – qualora ne ricorrano i presupposti alla luce dei percorsi di supporto attivati in favore delle parti dei minori (in specie il supporto neuropsichiatrico) – a progressivamente introdurre spazi di libero incontro;
5.conferma l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
6.dispone che, qualora le parti confermino la disponibilità manifestata in via provvisoria all'udienza del 21.12.2022 a fare ricorso ad un educatore professionale privato, individuato dal curatore speciale anche sentito il CTU Dott.ssa i SS monitorino l'andamento degli incontri acquisendo una relazione dal Per_12 professionista e che i relativi costi siano suddivisi tra i genitori in ragione del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
7. incarica i SS dell'Ente affidatario di curare l'immediata presa in carico neuropischiatrica di e CP_2
, disponendo che nel caso le parti -sentito il curatore speciale – decidano di rivolgersi ad un CP_3 professionista privato i SS monitorino l'andamento del percorso acquisendo una relazione dal professionista e che i costi siano suddivisi tra i genitori in ragione del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
8.conferma l'incarico già conferito ai SS del Comune di Milano di attivare in favore delle parti un percorso di supporto psicologico e alla genitorialità, eventualmente monitorando quello autonomamente intrapreso dalle parti;
9.incarica i SS dell'Ente affidatario di acquisire informazioni dalle insegnanti dei minori per valutare l'inserimento nella nuova scuola sia sotto il profilo didattico che sotto il profilo della relazione con i pari e con gli adulti;
10.pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Parte_1 mediante versamento il favore di in via anticipata entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese la somma di € 2.000,00 per ciascun figlio (somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT), oltre al 70% delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
11.conferma nel resto per quanto non diversamente stabilito i provvedimenti assunti con ordinanza del 23.12.2022 Il Presidente f.f. ha, quindi, nominato sé stesso Giudice istruttore e ha fissato udienza di comparizione e trattazione per il giorno 07.03.2024. A tale udienza i difensori di entrambe le parti, dato atto che non era stata depositata la relazione di aggiornamento richiesta ai SS incaricati, messa a disposizione del Tribunale da parte dal curatore speciale e letta nel contraddittorio delle parti, hanno chiesto un rinvio dell'udienza per verificare l'evoluzione della situazione. Il Giudice istruttore ha dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine: all'avvio del supporto compiti/linguistico per con suddivisione del costo mensile (pari ad € 100,00) in ragione del 50% CP_3 tra i genitori, al rilascio per entrambi i minori della carta di identità valida per l'espatrio, alla prosecuzione del supporto alla genitorialità e all'ampliamento dei tempi di permanenza dei minori con il papà, così come proposto dal curatore speciale (3 domeniche e 1 sabato pomeriggio al mese), e, confermate nel resto le statuizioni vigenti tra le parti, ha rinviato il procedimento per l'esame della relazione di aggiornamento dei SS al 26.06.2024. A tale udienza, esaminata nel contraddittorio delle parti la relazione dei SS depositata in data 18.6.2024, i difensori di entrambe le parti hanno domandato la concessione dei termini ex art. 183 co 6 c.p.c. Il Giudice ha, dunque, assegnato alle parti i predetti termini, ha confermato tutte le statuizioni vigenti tra le parti, invitando i SS dell'Ente affidatario a provvedere con la massima urgenza ad acquisire la relazione dell' relativa ai minori, ad avviare un percorso di supporto psicologico individuale in favore CP_7 delle parti e a proseguire il supporto alla genitorialità, e ha rinviato il procedimento all'udienza del 31.10.2024, assegnando ai SS termine fino al 20.10.2024 per trasmettere una relazione aggiornata. All'udienza del 31.10.2024, esaminate le relazioni dei Servizi sociali depositate in data 23.7.2024, in data 17.10.2024 e in data 23.10.2024 nel contraddittorio delle parti, le stesse hanno insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti. Il Giudice ha assegnato a parte ricorrente termine per il deposito della rivista “obiettivo caccia” (di cui ha dichiarato di non essere più il direttore) e a parte convenuta per il deposito delle ulteriori candidature inviate dalla signora e non andate a buon fine, riservando alla scadenza del termine del 5.11.2024 la decisione in ordine alle istanze istruttorie. Con provvedimento del 18.11.2024 il Giudice istruttore, lette le note depositate dalle parti nel termine assegnato (5.11.2024) e dato atto che parte resistente ha dichiarato di essere disponibile, a condizioni di reciprocità, a rinunciare alla domanda di addebito e che parte ricorrente ha chiesto di disporre di un ulteriore breve periodo per valutare la rinuncia alla domanda di addebito, ha rinviato la causa disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 28.11.2024. Con ordinanza del 3.12.2024 il Giudice istruttore, lette le note in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nel termine assegnato (28.11.2024), osservato che parte ricorrente con le note depositate in data 27.11.2024 ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito, ha fissato udienza avanti al GOT, dott.ssa De Giacomi, per il giorno 6.2.2025 al fine di permettere alle parti di verbalizzare le reciproche determinazioni in ordine alla rinuncia alla domanda di addebito formulata in atti e di esperire il tentativo di conciliazione quanto ai profili economici della vicenda, riservando all'esito la decisone sulle istanze istruttorie. All'udienza del 6.2.2025, celebrata dinnanzi al GOT, dott.ssa De Giacomi, sentite le parti, le quali hanno confermato di rinunciare reciprocamente alle rispettive domande di addebito formulate in atti e dichiarato di accettare le reciproche rinunce, ha rimesso gli atti al Giudice istruttore, dott.ssa Valentina Maderna. Con ordinanza del 26.2.2025 il Giudice istruttore ha così provveduto: letti gli atti e i documenti di causa;
visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 06.02.2025 avanti il GOT Dott.ssa De Giacomi all'esito della quale le parti hanno dichiarato di reciprocamente rinunciare alla domanda di addebito della separazione formulata negli atti introduttivi;
lette le memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c. depositate dalle parti nei termini;
ritenuto in via preliminare che tutte le parti espositive e valutative contenute nelle suddette memorie devono considerarsi non rispondenti al dettato normativo e pertanto non saranno considerate ai fini nè della presente decisione nè della pronuncia finale di merito;
ritenuto che
le produzioni documentali di entrambe le parti devono ritenersi ammissibili salva ogni valutazione delle stesse ai fini della decisione di merito;
rilevato preliminarmente che tutte le istanze di prova formulate dalle parti con riferimento alla domanda di addebito originariamente formulata e successivamente reciprocamente rinunciata devono intendersi parimenti tacitamente rinunciate e, in ogni caso, essere rigettate essendo venuta meno la richiesta che miravano a supportare dal punto di vista probatorio;
ritenuto, quante alle istanze di prova orale formulate da entrambe le parti, sia a prova diretta che a prova contraria, che le stesse devono essere rigettate in quanto superflue ai fini della decisone anche alla luce degli interventi effettuati sul nucleo nel corso del procedimento e all'attuale situazione relazionale sia tra i coniugi che tra i genitori e i documentali o da provarsi documentalmente;
ritenuto, quanto alle istanze ex art. 210 cpc formulate dalle parti e alla richiesta di indagini tributarie formulate dalla resistente che le stesse debbano essere rigettate in quanto genericamente formulate e pertanto esplorative, fermo il principio di cui all'art. 116 c.p.c. e il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535); ritenuto di ordinare ad entrambe e parti di produrre in giudizio il nuovo modello relativo alle informazioni economiche e reddituali (disponibile sul sito del Tribunale di Milano-sezione Cartabia) fedelmente e di integralmente compilato nonché le dichiarazioni dei redditi- non ancora versate in atti presentate dal 2020 alla data del deposito
PQM
- acquisisce tutte le produzioni documentali delle parti;
- rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti;
- ordina ad entrambe le parti di produrre in giudizio il nuovo modello relativo alle informazioni economiche e reddituali (disponibile sul sito del Tribunale di Milano-sezione Cartabia) fedelmente e di integralmente compilato nonché le dichiarazioni dei redditi- non ancora versate in atti presentate dal 2020 alla data del deposito, assegnando termine fino al 30.04.2025;
- assegna ai SS del Comune di Milano termine fino al 30.04.2025 per depositare in atti una relazione conclusiva che dia conto dell'attuale stato di benessere psico fisico dei minori, della qualità della relazione tra i genitori (andamento supporto alla genitorialità) e tra i minori e i genitori (indicando espressamente l'attuale calendario e l'opportunità di apportarvi modifiche), fornendo elementi concreti al fine di valutare la possibilità di reintegrare uno o entrambi i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
- fissa l'udienza del 27.05.2025 ore 9.30 avanti il GOT Dott.ssa Serpico per l'esame della relazione. A tale udienza, celebrata dinnanzi al GOT, dott.ssa Serpico, esaminate nel contraddittorio delle parti le relazioni depositate dai Servizi sociali del in data 9.5.2025 ed in data 27.5.2025, sono Controparte_16 stati rimessi gli atti al Giudice istruttore, dott.ssa Valentina Maderna. Con provvedimento del 3.6.2025 il Giudice istruttore, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dai SS incaricati e delle osservazioni svolte dal curatore speciale, ribadito con forza l'invito alle parti a valutare seriamente e con impegno soluzioni condivise nell'esclusivo interesse dei figli minori, ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 08.09.2025. Con ordinanza del 10.9.2025 il Giudice, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti e dato atto che le parti hanno precisato le proprie conclusioni formulando richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio alla scadenza dell'ultimo termine concesso.
***** Sulla domanda di separazione. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'addebito della separazione. Il Collegio dà atto che le parti hanno rinunciato alle reciproche domande di addebito.
Sulla responsabilità genitoriale. Deve, innanzitutto, premettersi che, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, la situazione familiare appariva particolarmente complessa, in considerazione delle dinamiche disfunzionali esistenti tra le parti, della totale assenza di comunicazione all'interno della coppia genitoriale e della difficoltà dei genitori a focalizzarsi in modo autentico sull'interesse dei minori. Ciò ha condotto il Tribunale a disporre l'affido dei minori e all'Ente Comune di Milano CP_2 CP_3
e l'espletamento di una CTU genitoriale. Anche nel corso del procedimento, i genitori hanno continuato a manifestare significative fragilità personali e relazionali, nonché una marcata conflittualità, dimostrando di non riuscire a raggiungere un equilibrio funzionale all'interesse dei figli minori. Invero, la CTU psicodiagnostica a firma della dott.ssa (depositata in data 31.7.2023) Persona_12 aveva evidenziato, quanto alla madre, che, pur essendo la stessa il punto di riferimento affettivo dei figli,
“il ruolo genitoriale per come vissuto dalla signora appare inconsapevolmente ancorato ad CP_5 un'immagine piuttosto epurata dei figli, così come della funzione genitoriale, con uno scarso approfondimento dei bisogni emotivi dei figli e una reale capacità di aiutarli” e, quanto al padre, che
“pur essendo lo stesso legato ai figli, si mostra non in grado di sintonizzarsi con la componente emotiva dell'altro, poco recettivo a trovare altre modalità di interazione, in difficoltà ad uscire dai binari del proprio pensiero autoreferenziale, a tratti apertamente reattivo soprattutto nel disconfermare e screditare in maniera incongrua la madre”. Inoltre, con riferimento al padre, il CTU aveva rilevato come “le capacità genitoriali appaiono nel complesso particolarmente compromesse sia sul piano dell'accudimento concreto sia sul piano della capacità riflessiva, di mentalizzazione ed empatica” e, con riferimento alla madre, come “l'assetto della signora presenta delle criticità che non riguardano in modo specifico le capacità accuditive CP_5 tout cort, sebbene la madre, evidentemente sopraffatta dalla vicenda e dal suo personale malessere, ha permesso che i figli stessero in un ambiente non adeguato e abbia, fino ad oggi, fatto leva su una sua attitudine alla dipendenza e alla passività che non ha consentito un intervento tempestivo in protezione dei minori”. Pertanto, il CTU, a conclusione delle valutazioni effettuate, aveva suggerito di disporre la conferma dell'affido dei minori all'Ente con collocamento degli stessi presso e con la mamma ed elaborato il seguente progetto, a cui le parti, all'udienza del 3.10.2023, avevano concordemente chiesto di dare attuazione:
- regolamentazioni delle frequentazioni padre/figlio alla presenza di un educatore professionale;
- attivazione dell'educativa domiciliare anche presso il domicilio materno;
- presa in carico neuropsichiatrica dei minori;
- attivazione di un supporto psico educativo per i genitori. Inoltre, dalla lettura delle relazioni dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario — — datate Controparte_16
18.6.2024, 17.10.2024, 23.10.2024 e 13.3.2024, è emerso che, nel corso del 2023 e del 2024, la coppia genitoriale ha continuato a manifestare persistenti difficoltà comunicative ed un elevato livello di conflittualità, con scarsa cooperazione nell'assunzione delle decisioni riguardanti i figli e frequenti atteggiamenti reciprocamente svalutanti. Tali dinamiche hanno inciso negativamente sui minori, che hanno mostrato evidenti segni di sofferenza e un significativo sovraccarico emotivo legato al conflitto genitoriale: in particolare, reagendo CP_2 mediante l'evitamento, mentre manifestando atteggiamenti fortemente rabbiosi nei confronti dei CP_3 membri del nucleo familiare, in particolar modo della madre e del fratello CP_2
Tuttavia, all'udienza del 6.2.2025 il curatore speciale ha riportato che i SS avevano rilevato un netto miglioramento dei rapporti tra i genitori. Tale valutazione ha trovato conferma nelle relazioni depositate in data 9.5.2025 ed in data 13.5.2025, nelle quali i Servizi sociali hanno evidenziato una evoluzione positiva della situazione famigliare, sottolineando, in particolare, che negli ultimi mesi:
- “entrambi i genitori hanno manifestato una maggiore disponibilità al confronto e all'ascolto reciproco, nonché una maggiore volontà di cooperazione per il bene dei figli”;
-“anche nei momenti di confronto su tematiche delicate (come l'organizzazione delle attività per i figli e le questioni educative) riguardanti i minori i signori sono apparsi più propensi a collaborare e il tono delle comunicazioni è apparso più rispettoso e orientato alla ricerca di soluzioni condivise nell'interesse dei figli”;
- le parti sono riuscite ad organizzarsi autonomamente nella gestione dei figli senza la mediazione da parte di terzi (anche i genitori all'udienza del 6.2.2025 hanno riferito che sulle visite padre/figli riescono a mettersi d'accordo autonomamente);
- i genitori hanno anche trascorso momenti significativi insieme, come il pranzo di Pasqua;
- i genitori appaiono attenti ai bisogni dei figli e in grado di esercitare adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, motivo per cui è stato interrotto il percorso di supporto alla genitorialità attivato in favore di entrambi i genitori;
- i minori sembrano giovare del clima di maggiore serenità che si è instaurato tra i genitori, hanno riferito di stare bene e non si ravvedono elementi di criticità. Ciò posto, alla luce del miglioramento delle relazione tra i genitori e della loro attuale capacità di gestire in modo collaborativo la cura dei figli, il Collegio ritiene di valorizzare l'impegno dimostrato dalle parti in questi ultimi mesi, considerato che – pur non essendo sufficienti pochi mesi per risolvere le criticità che si sono trascinate nel corso di questi anni di giudizio – i genitori ad oggi appaiono maggiormente consapevoli delle rispettive fragilità e orientati nel voler ristabilire una efficace comunicazione nell'interesse dei figli. Pertanto, in adesione alle conclusioni dei SS, il Collegio ritiene rispondente all'interesse dei minori,
e revocare l'affidamento degli stessi all'Ente Comune di Milano e disporre l'affido CP_3 CP_2 condiviso degli stessi ad entrambi i genitori. Fermo quanto sopra, tenuto conto che la madre è il punto di riferimento principale per i minori – che vivono stabilmente con lei dal 2022 –, il Collegio ritiene che debba essere confermato il collocamento dei minori presso la madre. Quanto alle frequentazioni padre/figli considerato che dalla lettura delle ultime relazioni depositate in atti e da quanto riferito dai genitori e dal curatore speciale alle ultime udienze emerge che la relazione padre/figli si è consolidata, che il padre partecipa attivamente alla organizzazione quotidiana dei figli, che attualmente vede i minori, tendenzialmente, il sabato o la domenica, oltre a qualche pomeriggio infrasettimanale (in base agli impegni lavorativi della madre) e che i genitori riescono ad organizzare gli incontri autonomamente senza la mediazione del SS, il Collegio ritiene di confermare il calendario allo stato in essere, delegando il Servizio Sociale del Comune di Milano a verificare l'andamento degli incontri
, con facoltà di introdurre i pernottamenti presso il padre solo nel momento in cui questi reperirà una abitazione idonea ad accogliere i minori durante la notte, tenuto conto dell'interesse degli stessi e dell'evoluzione degli interventi supportivi delegati. Infine, considerato che, seppur i minori appaiono maggiormente sereni e tranquilli rispetto al passato, sono comunque state riscontrate importanti fragilità in loro ed è stato evidenziato dai SS - nella relazione depositata in data 23.10.2024 - il rischio che la difficoltà evolutiva manifestata da e si CP_2 CP_3 possa trasformare in una psicopatologia in periodo adolescenziale, considerato che tale situazione di maggior equilibrio familiare non risulta ancora del tutto consolidata, il Collegio ritiene di incaricare i Servizi sociali di Milano di proseguire una attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, con particolare riguardo all'andamento dei rapporti genitori-figli e agli incontri padre/figli, avviando e/o proseguendo ogni intervento di supporto se ritenuto opportuno per il benessere dei minori (in particolare, la presa in carico di e all e i Controparte_2 Controparte_3 CP_7 percorsi di supporto psicologico individuale in favore di entrambi i genitori), segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali di situazioni di pregiudizio per gli stessi.
Sull'assegnazione della casa familiare. Deve essere confermato, anche sull'accordo delle parti, il provvedimento attualmente vigente di assegnazione della casa coniugale sita in Milano, via Settembrini, 9, alla resistente, in quanto genitore collocatario prevalente dei figli minori e Controparte_2 Controparte_3
Sul contributo nel mantenimento dei figli. Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273). Parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto di porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento dell'importo mensile di euro 1.000,00 (500,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte convenuta, invece, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento dell'importo mensile di euro 4.000,00 (2.000,00 euro per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie. Ciò detto, dalla documentazione versata in atti e da quanto riferito dalle parti emerge che: La madre, che in costanza di matrimonio non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, fino ad ottobre 2023 ha lavorato (in prova) presso un'azienda di moda con uno stipendio netto mensile nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2023 pari a circa € 800,00 al mese e da novembre 2024 ha reperito un nuovo lavoro in qualità di commessa in un negozio di abbigliamento (Arlettie) presso il quale è stata assunta con contratto a tempo determinato a chiamata (cfr. contratto di assunzione, doc. 76 parte convenuta) e uno stipendio netto nel 2024 (novembre/dicembre 2024) pari a euro 1069,52 e a febbraio 2025 pari a euro 263,60 (cfr. CUD 2025 e doc. 79 parte convenuta, cedolino febbraio 2025); nelle note conclusive del 8.9.2025 la madre ha dichiarato di aver cessato, a decorrere dal 14 luglio 2025, il proprio rapporto di lavoro con Arlettie. La donna è titolare di un conto corrente MEDIO BANCA il cui saldo al 31.12.2022 risulta essere pari a euro 0, al 31.12.2023 pari a euro 208,5 e al 31.12.2024 pari a euro 770,52. Tuttavia, non sono stati depositati in atti gli estratti conto e i saldi relativi all'anno 2022; vive nella casa coniugale di Milano, via Settembrini, n. 9, non gravata da mutuo e concessa in comodato d'uso gratuito da Per_1
.
[...]
Il padre continua a lavorare nel settore dell'editoria e del giornalismo ed è proprietario e socio al 33% della Sereno s.r.l. (di cui è amministratore unico e i cui utili – non distribuiti – nel 2020 Persona_1 risultano essere pari a euro 420,00 e nel 2021 pari a euro 1.545,00) e direttore della rivista Migrazione e Caccia;
nell'anno 2022 ha dichiarato di guadagnare un reddito annuo pari a euro 14.208,00 netti (cfr. PF 2023), nel 2023 pari a euro 7.261,00 netti (cfr. PF 2024) e nel 2024 pari a euro 10.555,00 lordi (cfr. disclosure depositata da parte attrice in data 17.4.2025. Tuttavia, non è stato depositato il PF 2025); ha, altresì, dichiarato che nel 2024 ha percepito un reddito da pensione pari a euro 4.670 lordi (cfr. disclosure depositata da parte convenuta in data 17.4.2025); percepisce l'AUU pari a euro 470,00 al mese (cfr. disclosure depositata in data 17.4.2025); è titolare di un conto corrente CHE BANCA il cui saldo (negativo) al 31.12.2022 risulta essere pari a euro – 37,61 e nel 2023 pari a euro – 6,00 e di un conto corrente WISE il cui saldo attivo nel 2024 risulta essere pari a euro 1.152,61 e di un conto corrente il cui saldo attivo nel 2023 risulta essere pari a euro 534,17 (cfr. disclosure CP_17 depositata da parte convenuta in data 17.4.2025). Tuttavia, non sono stati depositati in atti gli estratti conto e i saldi di nessuno dei conti correnti indicati;
continua a vivere ospite da un cugino in attesa di trasferirsi in un'abitazione in locazione sita in Lomazzo (CO). Considerato quanto sin qui esposto e tenuto conto che da un lato le parti non hanno fornito al Tribunale elementi sufficienti a delineare con precisione le rispettive condizioni economiche e patrimoniali e dall'altro la ricostruzione fornita da parte ricorrente è assolutamente inattendibile laddove si consideri che anche volersi limitare alla somma offerta a titolo di mantenimento dei minori, tenuto conto delle spese allegate, è già di per sé superiore a quanto l'uomo dichiara di percepire mensilmente;
tenuto, altresì, conto della disposta assegnazione della casa coniugale alla signora che non deve, dunque, Controparte_5 sostenere spese abitative, non essendo l'immobile gravato da alcun onere di mutuo, degli attuali tempi di permanenza presso il padre, diminuiti rispetto a quelli previsti con l'ordinanza del 23.12.2022 e aumentati rispetto a quelli previsti dall'ordinanza del 22.10.2023, e che il padre – per effetto dell'iscrizione dei minori alla scuola pubblica - non è più tenuto al pagamento della retta della scuola privata frequentata dai figli, pari a circa € 35.000,00 annui, posta integralmente a suo carico dall'ordinanza presidenziale del dicembre 2022, il Collegio ritiene congruo ed equo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e pari ad euro 1.300,00 mensili per ciascun figlio (somma CP_2 CP_3 soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2026), oltre al 70% delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
Sull'assegno di mantenimento in favore del coniuge. La ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un contributo al mantenimento da porsi a carico del resistente, quantificato in euro 1.800,00. Il resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato il rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente. Osserva il Collegio che come noto, a mente dell'art. 156 c.c., il coniuge cui non sia addebitabile la separazione che sia sprovvisto di adeguati redditi propri - da intendersi come redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio – può chiedere ed ottenere di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario per il suo mantenimento, nel limite quantitativo determinato dal Tribunale avuto riguardo ai redditi dell'obbligato e alle altre circostanze rilevanti. Questo Tribunale ritiene che la domanda di parte convenuta di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore debba essere accolta, considerata la disparità economico/reddituale tra le parti e posto che è indubbio che, il ricorrente, per sua stessa ammissione, in costanza di matrimonio ha sempre provveduto al mantenimento integrale della moglie e dei due figli, al pagamento delle spese condominiali e delle utenze della abitazione di Via Settembrini, ha assecondato tutti i desideri della resistente, pagandole i corsi di danza, yoga e ogni altra attività che volesse svolgere e si è regolarmente recato in vacanza con moglie e figli, sostenendone integralmente i costi. In sede di ordinanza presidenziale del 22.10.2023 è stato confermato a carico di parte ricorrente l'obbligo di versare alla moglie l'importo di euro 1.800,00 quale assegno di mantenimento. Alla luce della complessiva condizione economico/reddituale delle parti come emersa, e tenuto, in particolare, conto che dal 2022 al 2025 la resistente, pur non avendo mai lavorato durante il matrimonio, ha svolto, a partire dal 2023 e fino al 2025, una attività lavorativa retribuita, dimostrando, così di possedere piena capacità lavorativa e di potersi utilmente reinserire nel mondo del lavoro con una retribuzione mensile compresa tra gli 800,00 e i 1.000,00 euro;
considerato, inoltre, che – anche qualora, come allegato ma non documentato, la signora fosse attualmente priva di occupazione – essa Controparte_5 dispone, in ragione della giovane età e delle pregresse esperienze lavorative, di concrete possibilità di reperire una nuova occupazione, il Collegio ritiene congruo ed equo porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie a titolo di contributo nel suo mantenimento la somma di euro 1.200,00 mensili. Sulle spese di lite. Vista la soccombenza di parte attrice in ordine alla responsabilità genitoriale e la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande sul contributo al mantenimento de figli minori e sul contributo al mantenimento del coniuge, le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i criteri stabiliti dal DM 55/2014 e dal DM 37/2018, devono essere per 1/3 a carico di parte ricorrente e compensate per i restanti 2/3. Entrambi i genitori devono essere condannati a rifondere allo Stato nella misura del 50% ciascuno la somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto successivamente al deposito dell'istanza di liquidazione e della nota spese da parte del curatore speciale, all'avv. Controparte_4
Curatrice Speciale dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 32779/2022 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in ROMA il 21/06/2008, atto trascritto nei Controparte_1
Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di ROMA al n. 465, parte II, serie A, anno 2008;
2. Dà atto che le parti hanno rinunciato alle reciproche domande di addebito;
3. Revoca l'affidamento dei minori (2.3.2011) e Controparte_2 Controparte_3
(4.3.2014) al Comune di Milano;
[...]
4. Affida i figli minori, (2.3.2011) e Controparte_2 Controparte_3
(4.3.2014), in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalente collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la madre;
5. Dispone, fatti salvi diversi e migliori accordi raggiunti dalle parti, che e frequentino il CP_2 CP_3 papà secondo il calendario allo stato in essere (tutti i fine settimana, il sabato o la domenica, nonché alcuni pomeriggi infrasettimanali da individuarsi mediante accordi tra i genitori). Delega il Servizio Sociale del Comune di Milano a verificare lo svolgimento degli incontri, con facoltà di introdurre i pernottamenti presso il padre solo nel momento in cui questi reperirà un'abitazione idonea ad accogliere i minori durante la notte, tenuto conto dell'interesse degli stessi e dell'evoluzione degli interventi supportivi delegati.
6. Incarica i Servizi sociali di Milano di proseguire attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, con particolare riguardo all'andamento dei rapporti genitori/figli e degli incontri padre/figli, avviando ogni intervento di supporto (in particolare, la presa in carico di
[...]
e all' e i percorsi di supporto psicologico individuale in favore CP_2 Controparte_3 CP_7 di entrambi i genitori), se ritenuto opportuno per il benessere dei minori, segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali di situazioni di pregiudizio per gli stessi.
7. Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, via Settembrini, n. 9, con tutto quanto l'arreda, alla mamma, che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli minori;
8. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 minori mediante versamento in favore di in via anticipata Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 1.300,00 per ciascun figlio (somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, prima rivalutazione ottobre 2026), oltre al 70% delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, di seguito riportate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
9. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1 moglie mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della stessa, della somma di € 1.200,00 mensili, soggetta a rivalutazione automatica annuale ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2026);
10. Liquida le spese del presente giudizio nella somma di € 7.200,00 oltre 15% di rimborso spese, VA e CPA, disponendo che le stesse vengano poste in ragione di 1/3 a carico del ricorrente e compensate per il restante 2/3 tra le parti;
11. Condanna entrambe le parti in solido tra loro a rifondere allo Stato nella misura del 50% ciascuno la somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto all'avv. Curatrice Controparte_4
Speciale dei minori ammessa al patrocinio a spese dello Stato . Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1) al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROMA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Si comunichi alle parti, al curatore speciale e ai Servizi sociali del Comune di Milano. Così deciso, in Milano il 22.10.2025 Il Giudice est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato