Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2910/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 19/02/2025, alle ore 9.21 nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
CP_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. Maria Chiara MORETTI, per delega dell'Avv. MADONNA GIANLUCA, per l'attore il quale deduce che tra le parti è intervenuto un accordo transattivo e, quindi, chiede darsi atto della cessata materia del contendere con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, con spese compensate.
l'Avv. VALENTINI CRISTINA si associa.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere a spese compensate e rilevano che la trascrizione della domanda ha i seguenti estremi: reg. gen. 15453 e reg. part. 11389 del
9.6.2021.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2910/2021 tra
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. dall' Avv. Gianluca Madonna del Foro di Bergamo (cod. fisc. , indirizzo pec: CodiceFiscale_1 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bergamo, via Palma il Vecchio n.
45, giusta delega in atti;
Attore
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. dall' Avv. Cristina Valentini del Foro di Perugia (cod. fisc.
, indirizzo pec: ed CodiceFiscale_2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, via Francesco Briganti n. 73,, giusta delega in atti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La sig.ra si è rivolta al Tribunale di Perugia onde ottenere, in Parte_1 contraddittorio con la società convenuta, l'accertamento della proprietà comune dei beni meglio descritti in citazione nonché la declaratoria, previo accertamento della indivisibilità dei beni, o comunque della non comoda divisibilità degli stessi, di scioglimento della comunione per il tramite della vendita e la condanna della società ai sensi dell'art. 723 c.c. per l'occupazione esclusiva o tramite terzi degli immobili.
2
In punto di fatto, aveva rappresentato l'attrice di essere comproprietaria, nella misura di
½ dei beni immobili descritti in citazione, che gli stessi costituiscono un'unica unità immobiliare di fatto indivisibili, che altro comproprietario è la società , che CP_1 tale società è divenuta comproprietaria in forza di atto di acquisto concluso con il fratello dell'attrice, che, peraltro, quest'ultimo occuperebbe materialmente l'immobile per l'intero, rendendo non fruibile da parte della sorella.
Da qui, dunque, le richieste di cui all'atto di citazione sopra compendiate.
2. Si è costituita la società svolgendo una serie di eccezioni in rito e, nel CP_1 merito, concludendo per lo scioglimento della comunione, ma previo accertamento della comoda divisibilità del bene, salvo conguagli, con rigetto della domanda relativa all'indennità ex art. 723 c.c.
3. All'udienza del 19.1.2022, tenutasi in modalità cartolare, sono state superate alcune delle questioni pregiudiziali e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
3.1. La causa è stata, quindi, trattata con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183
c.p.c. ed istruita mediante prove orali ed accertamento tecnico.
3.2. Il procedimento è, quindi, giunto all'udienza odierna ove le parti hanno dato atto dell'intervenuta composizione bonaria della lite, concludendo per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite sicché lo scrivente ha, pertanto, invitato le stesse a precisare le conclusioni, disponendone lo svolgimento ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
4. Così ricostruiti gli elementi di fatto, il Tribunale non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere, dovendosi, tuttavia, svolgere alcune notazioni in punto di diritto, derivanti dalla stessa modalità con cui è intervenuta la richiesta di cessazione della materia del contendere.
Al riguardo è solo il caso di chiarire come, con riferimento alla c.d. rinuncia alla domanda, a differenza che nella rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c., non sia necessaria l'accettazione della controparte.
In questo senso d'altronde si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 c.p.c. (e 420 c.p.c. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia
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agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (Cass. n. 1439 del 2002).
4.1. Per il vero, la cessazione della materia del contendere non equivale a rinuncia ma ne costituisce – piuttosto – l'effetto.
Infatti per potersi configurare rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta
- occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima.
Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte – che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio – l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2267 del 19/03/1990, Rv. 466036; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 12844 del 03/09/2003, Rv. 566523; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4505 del
28/03/2001, Rv. 545257; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1442 del 16/03/1981, Rv. 412092).
Ne consegue, ad esempio, che “…non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando il riconoscimento che il convenuto abbia fatto della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio dall'attore sia subordinato all'accertamento di un diverso assetto dei rapporti tra le medesime parti, sia pure con riguardo ad un distinto periodo di tempo, dovendo in tal caso il giudice, anche se ritenga che tale ultimo accertamento sia estraneo a quanto forma oggetto della causa, pronunciare sul merito della domanda dell'attore…” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del 09/10/1995, Rv. 494189); ovvero quando una delle parti abbia “…dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia…” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 622 del
22/01/1997, Rv. 501935; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6395 del 01/04/2004, Rv. 571708; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 27460 del 22/12/2006, Rv. 594039); o ancora quando, pur essendo sopravvenuta nel corso del processo una situazione astrattamente idonea ad eliminare completamente la posizione di contrasto fra le parti in causa, facendo venir meno la necessità della decisione, persista comunque l'interesse di una di esse ad un accertamento giudiziale del diritto azionato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14144 del 16/12/1999, Rv. 532268)
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o sussista comunque opposizione di una delle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1950 del
10/02/2003, Rv. 560353).
In definitiva “…la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo,
l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice…” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del
08/07/2010, Rv. 613959).
Va inoltre considerato che “…la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate…” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4837 del 19/02/2019, Rv. 652581; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28146 del
17/12/2013, Rv. 629194; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 04/02/2002, Rv.
552063, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3734 del 10/04/1998, Rv. 514440 e Cass. Sez. L,
Sentenza n. 2572 del 07/03/1998, Rv. 513476).
Ciò de resto, è logica conseguenza del fatto che, ove la rinuncia cada sull'intera domanda originariamente proposta la sua formulazione dovrebbe seguire i termini rigorosi previsti dall'art. 306 c.p.c., in quanto la disposizione del diritto controverso non rientra tra i poteri del procuratore di scegliere la più opportuna strategia di difesa.
4.2. La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 23289/07, Cass. n. 2567/2007 secondo cui “…la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto…”).
Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/07 - n. 6909/09 -
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n.10553/2009 secondo cui “…la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese…”).
4.3. Ebbene, nella specie l'intervenuta definizione transattiva della controversia di cui le parti danno atto implica l'inequivoca manifestazione dell'intenzione delle parti di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso, e, per l'effetto, deve essere dichiara la cessazione della materia del contendere,
5. Come da richiesta, le spese sono integralmente compensate.
6. Alla definizione del giudizio, di poi, consegue la cancellazione della trascrizione della domanda.
Deve, infatti, essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, ovvero perché il processo si estingue per rinuncia o inattività delle parti potendo essere disposta nel giudizio di legittimità solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 2668 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattività delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2896 del 12/02/2016, Rv.
638854 - 01).
Nel caso in esame, in ragione della intervenuta transazione, deve rilevarsi, dunque, la sopravvenuta perdita di interesse dovuta alla cessazione della materia del contendere.
A ciò segue l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda originaria.
La S.C. ha già avuto modo di precisare che (anche nel giudizio di legittimità), tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma secondo dell'art. 2668 cod. civ. (Cass. n. 5587 del
09/03/2007; Cass. civ. sez. II, 3 aprile 2024, n. 8759).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione della materia del contendere;
➢ compensa le spese.
➢ Ordina, visto l'art. 2668 c.c., la cancellazione della domanda giudiziale trascritta al reg. gen. 15453 e reg. part. 11389 del 9.6.2021.
Perugia, li 19 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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