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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1976/2022 promossa da:
(C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. MATARAZZO MATTIA elettivamente C.F._2 domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. MATARAZZO MATTIA
ATTORE/I contro
(C.F. ) (C.F Controparte_1 C.F._3 CP_2
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 CP_4
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MALATTIA CESARE elettivamente C.F._6 domiciliato in VIA CAVALLOTTI, 1 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. MALATTIA CESARE
CHRIS SENDAI VALVASORI (C.F. ), (C.F. C.F._7 CP_5
) e C.F. ) rappresentato e C.F._8 Parte_3 C.F._9 difeso dall'avv. MERLINO ROBERTO GABRIELE elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR
17 ROMA presso lo studio dell'avv. MERLINO ROBERTO GABRIELE
CONVENUTO/I
(C.F. ) e (C.F. Controparte_6 C.F._10 Controparte_7
) rappresentati e difesi dall'avv. CAMPANILE FRANCESCO elettivamente C.F._11 domiciliati presso l'indirizzo PEC dell'avv. CAMPANILE FRANCESCO
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno agito in giudizio nei confronti Parte_1 Parte_2 di Controparte_1 CP_4 Controparte_3 CP_2
al fine di Parte_3 Controparte_8 sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
pagina 1 di 5 Hanno dedotto, in fatto, di aver riscontrato la presenza di infiltrazioni d'acqua e macchie d'umidità all'interno dell'autorimessa interrata e che la stessa deriverebbe dalle opere di piastrellatura totale e/o parziale dello scoperto delle unità immobiliari di cui i resistenti sarebbero proprietari esclusivi.
Hanno pertanto ritenuto in diritto sussistenti i presupposti della responsabilità civile dei proprietari degli immobili convenuti con conseguente condanna al ripristino dello status quo ante.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_4 proprietari dell'unità 12/6, e Controparte_3 CP_2 proprietari dell'unità 12/5 contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando in particolare che le opere eseguite non hanno alcuna efficienza causale con i pregiudizi lamentati.
Si sono costituiti in giudizio e CP_5 Controparte_8
associandosi alle difese degli altri resistenti. Controparte_9
All'esito dell'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Giudice, si sono costituiti in giudizio e CP_6 Controparte_7 sostenendo l'estraneità della propria posizione processuale dalle vicende oggetto di causa.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata.
L'azione tendente ad ottenere il risarcimento dei danni provocati ad un immobile da infiltrazioni d'acqua causate da difetti di funzionamento o di manutenzione di immobili appartenenti ad un diverso proprietario deve ritenersi disciplinata dall'art. 2051 c.c. in quanto nella categoria generale degli eventi dannosi cagionati da cose in custodia rientrano quelli riconducibili a fattori estranei al comportamento umano che abbiano diretta fonte nelle intrinseche caratteristiche lesive di una parte del fabbricato.
Individuando nel custode il soggetto su cui deve gravare il dovere di manutenzione, e quindi il soggetto responsabile della mancata o errata eliminazione della lesività insita nella cosa, la norma è espressione del principio per cui la responsabilità deve ricadere su chi si trova in una certa relazione di fatto con la cosa, che gli consenta di prevedere e controllare i rischi ad essa inerenti, principio generale ricavabile dal sistema di norme sulla responsabilità civile (artt. 2051, 2053, 2054 c.c.).
A tal fine è però necessario che il danneggiato fornisca la prova dell'esistenza di un rapporto eziologico tra il danno subito ed il bene in custodia, spettando al custode, solo una volta assolto il suddetto onere probatorio, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo, concretato da pagina 2 di 5 quel fattore che, per l'assoluta eccezionalità ed imprevedibilità, sia idoneo ad interrompere il predetto nesso causale (Cass. sent. n. 5031/98).
In applicazione del suddetto principio, a carico del presunto danneggiato istante è, pertanto, richiesta l'allegazione specifica della potenzialità dannosa della res da cui parte attrice intende far discendere la propria pretesa risarcitoria.
Tale onere di allegazione, infatti, deve essere “adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (C. 10527/2011), al fine di garantire, da un lato, il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, e, dall'altro lato, l'operatività del principio di non contestazione, tramite la precisa circoscrizione, fin dalle prime battute processuali, della materia controversa.
Va infatti ulteriormente precisato che in materia di responsabilità civile il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio cd. della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili (v. Cass. n. 16123 del 8.7.2010).
Ciò posto in punto di onere di allegazione di un illecito specificamente delineato da cui far discendere la presunzione di colpa di cui all'art 2051 c.c., parte attrice, nel suo atto introduttivo e dunque entro i limite del maturare delle preclusioni assertive con riferimento agli elementi costitutivi della domanda, prospetta in maniera chiara e specifica la verificazione degli eventi infiltrativi nel proprio immobile in conseguenza della specifica condotta dei resistenti, rappresentata dalle opere di piastrellamento eseguite negli immobili di esclusiva proprietà degli stessi, con ciò circoscrivendo la potenzialità dannosa della res ai suddetti eventi.
Orbene, così circoscritta la potenzialità dannosa dei beni di proprietà dei resistenti come causalmente produttivi degli eventi infiltrativi prospettati, specie ritiene questo giudice che, nel caso di specie, l'attore, sul quale gravava il relativo onere in base al principio di distribuzione dell'onere della prova stabilito dall'articolo 2697 c.c., a fronte della specifica contestazione sul punto, non abbia fornito elementi probatori idonei ad attestare la riconducibilità causale delle lesioni lamentate al contatto ai suddetti profili di pericolosità sociale riscontrati sui beni custoditi dai convenuti (i.e. le proprietà esclusive degli stessi).
E' risultato infatti, all'esito delle risultanze istruttorie in atti, le cui conclusioni si fanno proprie in quanto esenti da vizi logici e motivazionali, che “l'esecuzione della pavimentazione delle terrazze pagina 3 di 5 non hanno comportato alcuna modifica peggiorativa dello stato infiltrativo in atto, semmai hanno migliorato la situazione complessiva, dato che in tali zone la pavimentazione velocizza il deflusso delle acque verso le già presenti bocchette di scarico, oltre ad aumentare l'impermeabilizzazione locale”. È stato infatti riscontrato all'esito dell'incarico peritale, che “le cause delle infiltrazioni che ora si verificano nel piano seminterrato del fabbricato, siano dovuti alla cattiva esecuzione iniziale del sistema di impermeabilizzazione che con il tempo ed l'ammaloramento, sia per naturale vetustà sia per i difetti realizzativi originari”
Ne consegue che non è possibile accertare il nesso di causalità con la specifica potenzialità dannosa prospettata in riferimento agli immobili oggetto di custodia dei convenuti secondo il criterio del
“più probabile che non”.
In questo contesto appare priva di pregio l'ulteriore pretesa, fatta valere solo nella memoria ex art 183 co. 6 n. 1 c.p.c., volta comunque ad addossare a carico dei convenuti i lavori di rifacimento dell'autorimessa sul presupposto che il bene in questione rappresenterebbe cosa comune ai sensi dell'art 1117 c.c.
Va richiamato e ribadito il principio per il quale si ha una non consentita mutatio libelli quando si avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (così, da ultimo, Cass. 19957/2013, Cass. 12621/2012, n. 17457/09).
Alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, con riferimento all'ipotesi di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, si ha mutatio libelli allorquando sia prospettato un presupposto applicativo fondante l'illecito lamentato del tutto diverso da quello posto a fondamento dell'iniziale domanda.
In tale caso infatti si introduce un nuovo tema di indagine e di decisione, concretando, per l'effetto, tale deduzione, un'autonoma domanda che, sotto il profilo dell'individualità ontologica, è ancorata nell'allegazione di fatti nuovi e nell'allegazione di un nesso di derivazione causale del tutto differente dalla situazione giuridica dedotta nell'atto di citazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, deve pertanto ritenersi che la domanda formulata solo con la memoria ex art 183 co 6 n. 1 c.p.c. da pagina 4 di 5 parte attrice costituisca domanda nuova in quanto fondata su presupposti applicativi del tutto distinti da quelli prospettati nel proprio atto introduttivo, ossia non già le opere realizzate su beni di proprietà esclusiva dei convenuti ma l'attrazione dell'autorimessa nell'ambito dei beni in comunione tra loro secondo le specifiche previsioni normative applicabili in materia di condominio.
Ne consegue che è da ritenersi inammissibile la domanda prospettata in via subordinata e ulteriormente ribadita in sede di memorie conclusive.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
Tuttavia, le spese in favore dei convenuti e del terzo interventore devono essere rimborsate in via unitaria.
L'identica posizione processuale degli stessi (resa evidente dalle medesime argomentazioni difensive e dalla prospettata riconducibilità causale degli eventi pregiudizievoli dal medesimo operato posto in essere dai resistenti sui beni di proprietà esclusiva degli stessi) giustifica l'unicità del compenso nei confronti degli stessi, senza che rilevi la circostanza che siano stati presentati atti difensivi distinti né che le parti abbiano nominato legali diversi (C. 23729/2017).
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
- Condanna parte attrice a rifondere ai convenuti e al terzo chiamato in causa le spese di lite che liquida complessivamente in euro 12.500,00, tenuto conto dell'aumento previsto dall'art 4 co. 2 DM 55/2014, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1976/2022 promossa da:
(C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. MATARAZZO MATTIA elettivamente C.F._2 domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. MATARAZZO MATTIA
ATTORE/I contro
(C.F. ) (C.F Controparte_1 C.F._3 CP_2
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 CP_4
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MALATTIA CESARE elettivamente C.F._6 domiciliato in VIA CAVALLOTTI, 1 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. MALATTIA CESARE
CHRIS SENDAI VALVASORI (C.F. ), (C.F. C.F._7 CP_5
) e C.F. ) rappresentato e C.F._8 Parte_3 C.F._9 difeso dall'avv. MERLINO ROBERTO GABRIELE elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR
17 ROMA presso lo studio dell'avv. MERLINO ROBERTO GABRIELE
CONVENUTO/I
(C.F. ) e (C.F. Controparte_6 C.F._10 Controparte_7
) rappresentati e difesi dall'avv. CAMPANILE FRANCESCO elettivamente C.F._11 domiciliati presso l'indirizzo PEC dell'avv. CAMPANILE FRANCESCO
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno agito in giudizio nei confronti Parte_1 Parte_2 di Controparte_1 CP_4 Controparte_3 CP_2
al fine di Parte_3 Controparte_8 sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
pagina 1 di 5 Hanno dedotto, in fatto, di aver riscontrato la presenza di infiltrazioni d'acqua e macchie d'umidità all'interno dell'autorimessa interrata e che la stessa deriverebbe dalle opere di piastrellatura totale e/o parziale dello scoperto delle unità immobiliari di cui i resistenti sarebbero proprietari esclusivi.
Hanno pertanto ritenuto in diritto sussistenti i presupposti della responsabilità civile dei proprietari degli immobili convenuti con conseguente condanna al ripristino dello status quo ante.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_4 proprietari dell'unità 12/6, e Controparte_3 CP_2 proprietari dell'unità 12/5 contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando in particolare che le opere eseguite non hanno alcuna efficienza causale con i pregiudizi lamentati.
Si sono costituiti in giudizio e CP_5 Controparte_8
associandosi alle difese degli altri resistenti. Controparte_9
All'esito dell'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Giudice, si sono costituiti in giudizio e CP_6 Controparte_7 sostenendo l'estraneità della propria posizione processuale dalle vicende oggetto di causa.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata.
L'azione tendente ad ottenere il risarcimento dei danni provocati ad un immobile da infiltrazioni d'acqua causate da difetti di funzionamento o di manutenzione di immobili appartenenti ad un diverso proprietario deve ritenersi disciplinata dall'art. 2051 c.c. in quanto nella categoria generale degli eventi dannosi cagionati da cose in custodia rientrano quelli riconducibili a fattori estranei al comportamento umano che abbiano diretta fonte nelle intrinseche caratteristiche lesive di una parte del fabbricato.
Individuando nel custode il soggetto su cui deve gravare il dovere di manutenzione, e quindi il soggetto responsabile della mancata o errata eliminazione della lesività insita nella cosa, la norma è espressione del principio per cui la responsabilità deve ricadere su chi si trova in una certa relazione di fatto con la cosa, che gli consenta di prevedere e controllare i rischi ad essa inerenti, principio generale ricavabile dal sistema di norme sulla responsabilità civile (artt. 2051, 2053, 2054 c.c.).
A tal fine è però necessario che il danneggiato fornisca la prova dell'esistenza di un rapporto eziologico tra il danno subito ed il bene in custodia, spettando al custode, solo una volta assolto il suddetto onere probatorio, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo, concretato da pagina 2 di 5 quel fattore che, per l'assoluta eccezionalità ed imprevedibilità, sia idoneo ad interrompere il predetto nesso causale (Cass. sent. n. 5031/98).
In applicazione del suddetto principio, a carico del presunto danneggiato istante è, pertanto, richiesta l'allegazione specifica della potenzialità dannosa della res da cui parte attrice intende far discendere la propria pretesa risarcitoria.
Tale onere di allegazione, infatti, deve essere “adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (C. 10527/2011), al fine di garantire, da un lato, il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, e, dall'altro lato, l'operatività del principio di non contestazione, tramite la precisa circoscrizione, fin dalle prime battute processuali, della materia controversa.
Va infatti ulteriormente precisato che in materia di responsabilità civile il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio cd. della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili (v. Cass. n. 16123 del 8.7.2010).
Ciò posto in punto di onere di allegazione di un illecito specificamente delineato da cui far discendere la presunzione di colpa di cui all'art 2051 c.c., parte attrice, nel suo atto introduttivo e dunque entro i limite del maturare delle preclusioni assertive con riferimento agli elementi costitutivi della domanda, prospetta in maniera chiara e specifica la verificazione degli eventi infiltrativi nel proprio immobile in conseguenza della specifica condotta dei resistenti, rappresentata dalle opere di piastrellamento eseguite negli immobili di esclusiva proprietà degli stessi, con ciò circoscrivendo la potenzialità dannosa della res ai suddetti eventi.
Orbene, così circoscritta la potenzialità dannosa dei beni di proprietà dei resistenti come causalmente produttivi degli eventi infiltrativi prospettati, specie ritiene questo giudice che, nel caso di specie, l'attore, sul quale gravava il relativo onere in base al principio di distribuzione dell'onere della prova stabilito dall'articolo 2697 c.c., a fronte della specifica contestazione sul punto, non abbia fornito elementi probatori idonei ad attestare la riconducibilità causale delle lesioni lamentate al contatto ai suddetti profili di pericolosità sociale riscontrati sui beni custoditi dai convenuti (i.e. le proprietà esclusive degli stessi).
E' risultato infatti, all'esito delle risultanze istruttorie in atti, le cui conclusioni si fanno proprie in quanto esenti da vizi logici e motivazionali, che “l'esecuzione della pavimentazione delle terrazze pagina 3 di 5 non hanno comportato alcuna modifica peggiorativa dello stato infiltrativo in atto, semmai hanno migliorato la situazione complessiva, dato che in tali zone la pavimentazione velocizza il deflusso delle acque verso le già presenti bocchette di scarico, oltre ad aumentare l'impermeabilizzazione locale”. È stato infatti riscontrato all'esito dell'incarico peritale, che “le cause delle infiltrazioni che ora si verificano nel piano seminterrato del fabbricato, siano dovuti alla cattiva esecuzione iniziale del sistema di impermeabilizzazione che con il tempo ed l'ammaloramento, sia per naturale vetustà sia per i difetti realizzativi originari”
Ne consegue che non è possibile accertare il nesso di causalità con la specifica potenzialità dannosa prospettata in riferimento agli immobili oggetto di custodia dei convenuti secondo il criterio del
“più probabile che non”.
In questo contesto appare priva di pregio l'ulteriore pretesa, fatta valere solo nella memoria ex art 183 co. 6 n. 1 c.p.c., volta comunque ad addossare a carico dei convenuti i lavori di rifacimento dell'autorimessa sul presupposto che il bene in questione rappresenterebbe cosa comune ai sensi dell'art 1117 c.c.
Va richiamato e ribadito il principio per il quale si ha una non consentita mutatio libelli quando si avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (così, da ultimo, Cass. 19957/2013, Cass. 12621/2012, n. 17457/09).
Alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, con riferimento all'ipotesi di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, si ha mutatio libelli allorquando sia prospettato un presupposto applicativo fondante l'illecito lamentato del tutto diverso da quello posto a fondamento dell'iniziale domanda.
In tale caso infatti si introduce un nuovo tema di indagine e di decisione, concretando, per l'effetto, tale deduzione, un'autonoma domanda che, sotto il profilo dell'individualità ontologica, è ancorata nell'allegazione di fatti nuovi e nell'allegazione di un nesso di derivazione causale del tutto differente dalla situazione giuridica dedotta nell'atto di citazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, deve pertanto ritenersi che la domanda formulata solo con la memoria ex art 183 co 6 n. 1 c.p.c. da pagina 4 di 5 parte attrice costituisca domanda nuova in quanto fondata su presupposti applicativi del tutto distinti da quelli prospettati nel proprio atto introduttivo, ossia non già le opere realizzate su beni di proprietà esclusiva dei convenuti ma l'attrazione dell'autorimessa nell'ambito dei beni in comunione tra loro secondo le specifiche previsioni normative applicabili in materia di condominio.
Ne consegue che è da ritenersi inammissibile la domanda prospettata in via subordinata e ulteriormente ribadita in sede di memorie conclusive.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
Tuttavia, le spese in favore dei convenuti e del terzo interventore devono essere rimborsate in via unitaria.
L'identica posizione processuale degli stessi (resa evidente dalle medesime argomentazioni difensive e dalla prospettata riconducibilità causale degli eventi pregiudizievoli dal medesimo operato posto in essere dai resistenti sui beni di proprietà esclusiva degli stessi) giustifica l'unicità del compenso nei confronti degli stessi, senza che rilevi la circostanza che siano stati presentati atti difensivi distinti né che le parti abbiano nominato legali diversi (C. 23729/2017).
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
- Condanna parte attrice a rifondere ai convenuti e al terzo chiamato in causa le spese di lite che liquida complessivamente in euro 12.500,00, tenuto conto dell'aumento previsto dall'art 4 co. 2 DM 55/2014, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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