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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 118/2024 R.G., promossa da:
(C.F./P.IVA n. - numero R.E.A. Parte_1 P.IVA_1
AQ-114671) con sede alla S.S. 17 di PI (Aq), in persona del Curatore legale r.p.t.
Dott.ssa , giusta decreto di nomina del Tribunale di L'Aquila Parte_2
del 21/4/17 ed autorizzazione del Sig. Giudice Delegato del 10/11/23, elettivamente domiciliata in L'Aquila loc. Coppito alla Piazza Rustici n. 8 presso lo Studio dell'Avv.
Fabrizio Fiore che la rappresenta e difende il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata indicato anche quale domicilio digitale;
Email_1
APPELLANTE
Contro
(P. I.V.A.: ), con sede in PI (AQ), S.S. 17 Km, Controparte_1 P.IVA_2
24.600, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Paganica n. C.F._1
13 presso lo studio degli Avv.ti Maria Teresa Di Rocco (C.F.: ; C.F._2
Fax: 0862.401791; P.E.C.: e Marta Email_2
Di Massimo (C.F.: ; Fax: 0862.401791; P.E.C.: C.F._3
, che lo rappresentano e difendono anche Email_3
disgiuntamente;
APPELLATA per la riforma della sentenza n. 513/2023 resa dal Tribunale di L'Aquila e pubblicata in data 20 luglio 2023.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 11 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la Corte, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con ordinanza del 11 marzo 2025, tratteneva la causa in decisione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 513/2023 pubblicata in data 20 luglio 2023, il Tribunale di L'Aquila accoglieva l'opposizione promossa dalla al decreto ingiuntivo n. 77/20 Controparte_1
emesso dallo stesso Tribunale con il quale le veniva ingiunto il pagamento nei confronti del Fallimento della della somma di euro 117.091,55 oltre interessi Parte_1
come da domanda e le spese della procedura monitoria a titolo di pagamento delle fatture emesse dalla R.C.E. n. 20 del 17.12.2013 di € 60.268,00 (al netto di compensazione con l'importo di € 18.816,45 vantato dalla , n. 2 del 26.5.2014 CP_1 di € 69.540,00 e n. 3 del 26.5.2014 di € 6.100,00 relative alla vendita di beni materiali.
1.1) A sostegno della predetta domanda, l'opponente deduceva l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto sostenendo di aver già corrisposto per intero l'importo derivante dalle fatture azionate in monitorio tramite l'accollo e il relativo pagamento di debiti della R.C.E. sussistenti nei confronti di fornitori e subappaltatori.
pag. 2/11 Eccepiva per tale ragione l'estinzione per compensazione del credito azionato chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
1.2) Si costituiva in giudizio il in persona della curatela Parte_1
nominata, contestando la ricostruzione dei fatti dedotta dall'opponente e la sostenuta estinzione per compensazione del credito, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo emesso con condanna dell'opponente alle spese di lite.
1.3) Istruita la causa tramite la produzione documentale delle parti la causa veniva decisa con sentenza pubblicata il 20 luglio 2023.
2) La sentenza di primo grado: Il Tribunale di L'Aquila accoglieva la domanda proposta dalla società opponente sulla base delle seguenti motivazioni.
Il primo giudice, inquadrato il thema decidendum della controversia nell'esistenza del credito azionato, stante l'ammissione da parte dell'opponente dei rapporti intercorsi con la società opposta in epoca antecedente al fallimento, e richiamata la disciplina relativa al riparto dell'onere probatorio nell'ambito di procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo nonché in materia di responsabilità contrattuale secondo i dettami dei principi sanciti dalla sentenza SS. UU. 13533/01, riteneva assolto dall'opposta l'onere probatorio relativo al titolo fondante il credito azionato, in quanto non contestato dall'opponente, e del pari assolto dall'opponente l'onere probatorio in merito al fatto estintivo dell'obbligazione, accertando l'avvenuto pagamento da parte della stessa dei debiti della società fallita per la maggiore somma di euro 122.975,13.
In particolare, rigettava le eccezioni sollevate dall'opposta in merito alla validità dei pagamenti effettuati di fungere da controcredito del credito azionato, ritenendo ininfluenti ai fini di causa l'assenza di rinvenimento delle operazioni allegate nei registri contabili delle società e la mancata allegazione del titolo contrattuale relativo all'accollo.
In virtù dell'antecedenza dei pagamenti effettuati dall'opponente rispetto alla dichiarazione di fallimento li riteneva inoltre opponibili alla curatela.
Rilevata la prova per tabulas da parte dell'opponente dei pagamenti opposti in compensazione, riteneva, in virtù dell'inversione dell'onere probatorio previsto nell'ipotesi di opposizione di crediti in compensazione, non provata dal Parte_1
pag. 3/11 l'imputabilità di tali pagamenti a rapporti diversi da quelli dedotti dall'opponente, e dunque, dimostrata da quest'ultimo l'estinzione del credito oggetto di causa.
In conclusione, il Tribunale di L'Aquila, accoglieva l'opposizione proposta accertando e dichiarando l'inesistenza del credito azionato dall'opposta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna del fallimento alle spese di lite che liquidava in euro 406,05 per spese materiali e in euro 11.268,00 per compensi, oltre le spese generali al 15% e Iva e C.p.a. come per legge.
3) Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello il in Parte_1
persona della curatela per il motivo di seguito indicato:
3.1) Ingiustizia e/o erroneità della sentenza per errata ricostruzione dei fatti e per violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. e in ogni caso per insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione sul capo della sentenza relativo alle operazioni di accollo ed alla correlata documentazione probatoria versata in atti da Controparte_1
Con unico motivo di gravame l'odierna appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto assolto da parte dell'opponente odierna appellata l'onere probatorio relativo all'eccepita estinzione del credito derivante dalla compensazione tramite accollo dei debiti della società fallita nei confronti dei fornitori e subappaltatori sostenuti in giudizio.
L'appellante ha sostenuto a riguardo che la documentazione prodotta dall'opposta non sarebbe sufficiente a dimostrare la reale compensazione del credito stante l'assenza del contratto di accollo e di riscontri di tali operazioni nella documentazione contabile delle società.
Ha dedotto, inoltre, che la società debitrice non avrebbe dimostrato la riferibilità dei pagamenti effettuati in favore dei terzi al credito derivante dalle fatture azionate.
A sostegno di tale tesi, ha fatto rilevare l'appellante che le due società nel periodo antecedente al fallimento erano amministrate dalla stessa persona Controparte_3
le cui operazioni relative alla gestione delle stesse erano state oggetto di procedimento penale per il reato di bancarotta fraudolenta, concluso nei suoi confronti con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e con condanna in concorso del di lei marito , sicché l'accollo opposto in compensazione del credito in realtà Controparte_2
pag. 4/11 sarebbe inesistente in quanto inserito nell'ambito di tali operazioni distrattive dei beni della società fallita.
A tal fine l'appellante richiamava gli atti di indagine svolti dalla Guardia di Finanza.
L'appellante ha sostenuto in particolare che in tale contesto era stata rilevata, tramite gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, l'emissione di fatture relative alla vendita di beni aziendali che celavano in realtà cessioni a titolo gratuito da parte della in favore Pt_1
della in quanto attestavano il loro pagamento tramite la compensazione di CP_1
crediti non risultanti dalle scritture contabili, e che, dunque, i pagamenti dedotti in compensazione fossero in realtà insussistenti.
Sostiene poi l'appellante che in ogni caso l'appellata non avrebbe fornito adeguata prova dei pagamenti effettuati in accollo a causa dell'assenza di produzione documentale dei contratti di accollo e dall'assenza di riscontri contabili delle operazioni poste in essere dalle società, deducendo inoltre l'assenza di prova circa la riferibilità dei pagamenti prodotti ad obbligazioni della società fallita.
In conclusione, deduce che l'assenza di tali elementi probatori e nello specifico di regolari contratti aventi data certa anteriore al fallimento comprovanti le operazioni di accollo opposte in compensazione sarebbero inopponibili al fallimento.
3.2 Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, impugnando e contestando le avverse censure in quanto infondate in fatto ed in diritto e chiedendo il rigetto dell'appello proposto con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
4. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.1 L'appellante con unico motivo di gravame contesta l'impugnata sentenza per aver ritenuto assolto da parte dell'opponente l'onere probatorio relativo al fatto estintivo dell'obbligazione azionata in monitorio consistente nella compensazione del debito tramite accollo dei debiti della società verso terzi.
La doglianza è priva di fondamento.
4.2 In primo luogo, deve ritenersi infondato il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata avendo il primo giudice puntualmente esposto il ragionamento logico-giuridico fondante il raggiungimento della propria decisione e non rinvenendosi pag. 5/11 profili di contraddittorietà ed illogicità della motivazione esposta in ogni caso non argomentati dall'appellante nel corpo del proprio atto di impugnazione.
La sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila deve ritenersi priva di vizi motivazionali e confermata sul punto con rigetto della relativa doglianza.
4.3 Nel merito della censura proposta, e dunque, relativamente alla ricostruzione dei fatti di causa operata dal primo giudice e all'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opponente del fatto estintivo del credito azionato deve osservarsi quanto segue.
La compensazione, prevista dall'art. 1241 c.c., è un modo di estinzione dell'obbligazione che, quando due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro per la somma corrispondente, si verifica nell'ipotesi in cui i due debiti abbiano entrambi ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e siano entrambi liquidi ed esigibili.
Quale fatto estintivo dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere probatorio è posto a carico della parte che la eccepisce come estinzione del credito azionato in giudizio.
La compensazione opposta dalla società opponente nel caso di specie consiste nell'accollo di debiti della società creditrice verso terzi creditori essendo dunque oggetto di prova l'avvenuto pagamento dei debiti della società fallita da parte della in favore dei creditori. CP_1
A riguardo, l'appellante deduce la necessita di forma scritta ab probationem del contratto di accollo dedotto dall'appellata, sostenendo che in assenza di produzione dello stesso non possa ritenersi dimostrato in giudizio il rapporto opposto in compensazione.
Deve in merito rilevarsi che la disciplina dell'accollo, di cui all'art. 1273 c.c., non prevede la forma scritta ab substantiam dello stesso, dovendosi pertanto applicare il principio generale della libertà delle forme con conseguente validità del rapporto anche se stipulato in forma orale.
La forma scritta, inoltre, non è richiesta neanche ab probationem non essendo lo stesso incluso negli atti per i quali tale forma è prevista ai sensi dell'art. 2725 c.c. e potendo dunque essere dimostrato in giudizio tramite produzioni documentali non necessariamente consistenti nel contratto, ma che può consistere nella prova pag. 6/11 dell'avvenuta esecuzione della prestazione, ossia, nel caso di specie, dall'avvenuto pagamento da parte dell'accollante dei debiti della società accollata.
Quanto all'imputazione di pagamento, nel caso di pagamento estintivo di precedente debito, deve ricordarsi che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale in via generale, in tema di prova del pagamento, se il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo è onere del creditore, il quale sostenga che la somma ricevuta sia da imputare ad un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.
Tuttavia deve osservarsi che, in merito al pagamento tramite assegni o cambiali poi la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel caso in cui il debitore eccepisca l'intervenuto pagamento mediante la produzione di assegni o cambiali: “l'onere probatorio è posto a carico del debitore, il quale deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, se sussiste contestazione da parte del creditore” (ex multiis Cass. civ. n. 31429/2021).
In tale ipotesi è, dunque, onere del debitore dimostrare la riferibilità del pagamento ai crediti azionati e fornire gli elementi idonei a dimostrare che il pagamento sia riferibile a quel determinato credito, potendo il suddetto accertamento essere raggiunto anche tramite la coincidenza degli elementi del pagamento effettuato, come la data e l'importo dell'assegno prodotto con gli estremi del credito azionato.
Deve, inoltre, rilevarsi che il possesso del titolo fondante il credito da parte del debitore comporta la presunzione dell'avvenuto pagamento da parte dello stesso, consistendo la restituzione del titolo ai sensi dell'art. 1237 c.c. presunzione ex lege idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione della relativa obbligazione da parte del soggetto che ne ha il possesso.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che il pagamento dei debiti della società fallita verso i propri creditori in bonis da parte dell'appellata (e dunque l'accollo da parte dell'appellata) e il collegamento dei pagamenti effettuati con i debiti della stessa risulta comprovato dalla documentazione prodotta in atti dall'appellata, avendo l'allora opponente allegato unitamente agli assegni emessi in favore dei terzi creditori della società fallita anche i relativi effetti cambiari emessi dalla stessa in loro favore.
pag. 7/11 Il possesso da parte della degli effetti cambiari emessi dalla in bonis in CP_1 Pt_1
favore dei terzi creditori consente di ritenere dimostrata la riferibilità dei pagamenti effettuati dall'opponente tramite gli assegni prodotti agli indicati debiti della R.c.e e pertanto l'avvenuto accollo dedotto in compensazione, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Nello specifico, dall'esame degli atti di causa emerge che l'odierna appellata ha prodotto la documentazione necessaria a dimostrare l'avvenuto pagamento per debiti della società R.c.e. in favore di terzi per la complessiva somma di euro 122.975,13.
In particolare, i pagamenti effettuati attengono:
- al debito dell'opposta nei confronti dei fratelli della somma di euro Parte_3
15.398,85, per il quale l'opponente ha prodotto in giudizio tre effetti cambiari (doc. n. 5
e 7 del fascicolo di primo grado) sottoscritti dalla odierna società fallita R.C.E. e tre assegni circolari emessi da in favore del Notaio di importo CP_1 Per_1
corrispondente;
- al debito dell'opposta nei confronti di Amedeo Orsolini S.p.a., per il quale sono stati prodotti sei effetti cambiari sottoscritti dalla società fallita per la complessiva somma di euro 16.676,28 (doc. n. 11-16), nonché sei assegni bancari del relativo importo emessi da in favore del Notaio (doc. n. 17-22); CP_1 Persona_2
- al debito dell'opposta nei confronti di per complessivi € Controparte_4
90.900,00 (doc. 24-45), il quale risulta provato stante la dichiarazione della creditrice prodotta in atti che in quanto dichiarazione proveniente dal terzo deve ritenersi idonea in virtù dell'assenza di interesse del terzo a rendere una dichiarazione a sé contraria, dimostrando così l'accollo di esso da parte di CP_1
Stante la sussistenza di elementi idonei a dimostrare la riferibilità dei titoli di pagamento all'operazione di accollo sopra indicata ed ai citati crediti di terzi verso l'appellante, gravava su provare una diversa imputazione, prova non fornita Parte_4
in atti.
Deve infine rilevarsi che il mancato riscontro nelle scritture contabili dei pagamenti innanzi descritti pur assumendo rilevanza penale non è idonea a comprovare l'inesistenza degli stessi non prevedendo la normativa la relativa annotazione ab substantiam.
pag. 8/11 Risulta dunque dimostrato che la società appellata ha effettuato pagamenti per debiti della società fallita per la complessiva somma di euro 122.975,13 e, trattandosi di pagamenti in data antecedente al fallimento, gli stessi risultano opponibili al fallimento in virtù di quanto stabilito dall'art. 56 della legge fallimentare il quale espressamente prevede l'opponibilità dei crediti aventi data antecedente alla dichiarazione di fallimento da parte dei debitori.
4.4 Irrilevante ai fini d'interesse in questa sede e quindi ai fini della asserita mancanza di prova di avvenuta compensazione e di sussistenza di crediti da accollo della CP_1
verso la risulta essere la sentenza emessa dal Tribunale penale dell'Aquila n. Pt_4
231/23 emessa nei confronti di in quanto i fatti accertati con la stessa Controparte_2
non attengono al credito oggetto del presente giudizio.
Parimenti non può ritenersi sussistente la sostenuta ammissione di responsabilità in merito ai fatti oggetto di causa da parte della Amministratrice della che Pt_1 deriverebbe a dire dell'appellante dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa nei confronti dell'Amministratrice della società fallita.
Deve infatti escludersi la rilevanza probatoria della sentenza suddetta circa i fatti oggetto di imputazione essendo espressamente sancita dalla normativa penale l'inefficacia probatoria della sentenza di patteggiamento in sede civile.
L'art. 445 c.p.p., disciplinante gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, al comma 1-bis, espressamente afferma “La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile….Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo
o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.
In virtù della corretta applicazione della disciplina suddetta, deve ritenersi la sentenza penale di patteggiamento allegata inidonea a provare l'inesistenza dei crediti opposti in compensazione dalla né il riconoscimento di tali fatti da parte della CP_1
Amministratrice, atteso che la normativa generale prevede che una sentenza penale possa avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti pag. 9/11 dalla legge, mentre nel caso di specie, trattandosi di sentenza penale di patteggiamento, al contrario, l'art. 445 c.p.p. espressamente ne esclude l'efficacia agli effetti civili.
Né risulta avere rilevanza probatoria dirimente quanto riportato dall'appellante circa le risultanze delle indagini penali svolte a monte dei procedimenti poi conclusisi con le sentenze penali citate, non essendo riferiti in modo specifico ai fatti ed ai crediti oggetto di questo giudizio e non potendo di per sé quindi inficiare la validità probatoria dei documenti sopra elencati e posti a fondamento della dimostrata compensazione con portata estintiva del credito oggetto di ingiunzione di primo grado.
La sentenza emessa dal Tribunale dell'Aquila risulta pertanto priva di censure e deve essere confermata.
3.4 In conclusione, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater D,P,R 30/05/2002 N. 115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 Gennaio 2013 l'appellante sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona della curatela Parte_1
nominata, nei confronti della n persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, avverso la sentenza n. 513/2023, pubblicata in data 20.07.2023 del Tribunale di L'Aquila, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
pag. 10/11 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere, in favore della società appellata, le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00 oltre Iva e C.p.a. e spese generali al 15% come per legge;
3) Dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 4 aprile 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Del Bono
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