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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/07/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4828/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4828/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Luciano Carbonaro
e
C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Luciano Carbonaro con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/12/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 27/04/1985.
Esponevano in particolare i coniugi: pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data
27/04/1985 nel Comune di ADRANO
- che dall'unione nascevano quattro figli, tutti oggi maggiorenni ed indipendenti.
- di essersi separati consensualmente con decreto n. 332/2004 del
03/09/2004, divenuto efficace il 27/09/2004.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 19/05/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti. pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 27/04/1985 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di ADRANO dell'anno 1985 (Atto n. 55,
Parte II, Serie A)
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di ADRANO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 19.6.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4828/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Luciano Carbonaro
e
C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Luciano Carbonaro con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/12/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 27/04/1985.
Esponevano in particolare i coniugi: pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data
27/04/1985 nel Comune di ADRANO
- che dall'unione nascevano quattro figli, tutti oggi maggiorenni ed indipendenti.
- di essersi separati consensualmente con decreto n. 332/2004 del
03/09/2004, divenuto efficace il 27/09/2004.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 19/05/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti. pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 27/04/1985 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di ADRANO dell'anno 1985 (Atto n. 55,
Parte II, Serie A)
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di ADRANO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 19.6.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3