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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8166 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita
N. R.G. 15808/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23 aprile 2025 da 1) Parte_1 nata CO (Romania) il 26/08/1984 cittadina: rumena Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giacoma Maimone e l'Avv. Filomena Fusco presso quest'ultima ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: rumeno Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Roberta Scordo e l'Avv. Licia Giovanna Gianfaldone presso quest'ultima ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Siziano (PV) in data 12/03/2018 (anno 2018 atto n. 2 reg. parte 1 serie) pagina 1 di 4 X separati consensualmente avanti il tribunale di Milano con verbale (RG 28736/2023) in data 9 novembre 2023 - omologato con decreto del 14 novembre 2023
□ separati con sentenza n. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadino rumeno Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, seppure la causa sia stata introdotta con rito giudiziale da Parte_1 in data 23 aprile 2025 con successiva costituzione in giudizio di
[...] Controparte_1 avventa il 15 settembre 2025, all'udienza del 7 ottobre 2025 avanti al Got delegato, raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio, dopo avere depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 12.3.2018 tra il signor CP_1
e la signora ordinando all'Ufficio di Stato Civile del Comune di
[...] Parte_1
Siziano a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza su pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei Comuni di residenza di entrambe le parti;
2. Disporre che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la residenza anagrafica in Pieve Emanuele (MI), Via Verdi 4/A, ove vivrà con la madre;
3. Disporre che le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori che, a tal fine, si impegnano a consultarsi tra di loro e ad informarsi vicendevolmente di ogni necessità del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4. Disporre l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla signora in qualità di Parte_1 genitore collocatario sino all'autosufficienza del figlio. Con l'autosufficienza del figlio i genitori si impegnano a valutare l'esito dell'immobile in proprietà.
5. Sulle frequentazioni padre e figlio minore: weekend alternati dal venerdì alle 18 sino alla domenica dopo cena alle ore 20;
pagina 2 di 4 sulle vacanze natalizie a settimane alternate suddivise in due periodi dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alle 17 del 30/12 e dal 30/12 al giorno della befana ore 17. Il primo periodo di vacanza di spettanza paterna sarà per l'anno 2026.
Per le vancanze di Pasqua ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Pasqua 2026 spetterà
alla madre.
I ponti che si avvicenderanno nel corso dell'anno saranno suddivisi in maniera alternata tra i genitori. Il primo ponte di novembre spetterà alla madre e così a seguire. In caso di coincidenza del ponte con il fine settimana di spettanza lo stesso spetterà al genitore che deve trascorrere il fine settimana con il figlio:
Sulle vacanze estive: per due settimane nel mese di agosto con ciascun genitore da alternarsi di anno in anno. Dal 31/7 alle ore 17 sino alle 17 del 15/8 e dalle 17 del 15/8 sino alle 17 del 31/8.
Per l'anno 2026 il primo periodo spetterà al padre.
I genitori si comunicheranno i rispettivi periodi di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diverso e miglior accordo.
6. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio minore, l'importo mensile indicizzato di euro 513.00 da corrispondersi entro il 20 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione Istat come per legge;
7. Le spese straordinarie come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano saranno suddivise al 50% tra i genitori.
8. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre dal presente accordo;
9. Le parti si danno il reciproco assenso al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio e del passaporto per sé e per il figlio minore;
10. La signora dichiara di rinunciare all'assegno divorzile;
Parte_1
11. La signora rinuncia alla richiesta di affido esclusivo precedentemente Parte_1 proposta nel ricorso introduttivo;
12. Nel libretto postale intestato al minore verranno accantonati gli importi relativi all'indennità percepita dal minore e i genitori di comune accordo ne concorderanno l'utilizzo nell'interesse del minore;
13. Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. La difesa di ha Controparte_1
pagina 3 di 4 depositato il verbale dell'udienza del 7 ottobre 2025, sottoscritto da quest'ultimo, per confermare le condizioni concordate ed ha rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Siziano (PV) il 12/03/2018 tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siziano (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Pieve Emanuele (MI) e CA (PV) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
N. R.G. 15808/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23 aprile 2025 da 1) Parte_1 nata CO (Romania) il 26/08/1984 cittadina: rumena Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giacoma Maimone e l'Avv. Filomena Fusco presso quest'ultima ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: rumeno Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Roberta Scordo e l'Avv. Licia Giovanna Gianfaldone presso quest'ultima ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Siziano (PV) in data 12/03/2018 (anno 2018 atto n. 2 reg. parte 1 serie) pagina 1 di 4 X separati consensualmente avanti il tribunale di Milano con verbale (RG 28736/2023) in data 9 novembre 2023 - omologato con decreto del 14 novembre 2023
□ separati con sentenza n. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadino rumeno Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, seppure la causa sia stata introdotta con rito giudiziale da Parte_1 in data 23 aprile 2025 con successiva costituzione in giudizio di
[...] Controparte_1 avventa il 15 settembre 2025, all'udienza del 7 ottobre 2025 avanti al Got delegato, raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio, dopo avere depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 12.3.2018 tra il signor CP_1
e la signora ordinando all'Ufficio di Stato Civile del Comune di
[...] Parte_1
Siziano a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza su pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei Comuni di residenza di entrambe le parti;
2. Disporre che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la residenza anagrafica in Pieve Emanuele (MI), Via Verdi 4/A, ove vivrà con la madre;
3. Disporre che le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori che, a tal fine, si impegnano a consultarsi tra di loro e ad informarsi vicendevolmente di ogni necessità del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4. Disporre l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla signora in qualità di Parte_1 genitore collocatario sino all'autosufficienza del figlio. Con l'autosufficienza del figlio i genitori si impegnano a valutare l'esito dell'immobile in proprietà.
5. Sulle frequentazioni padre e figlio minore: weekend alternati dal venerdì alle 18 sino alla domenica dopo cena alle ore 20;
pagina 2 di 4 sulle vacanze natalizie a settimane alternate suddivise in due periodi dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alle 17 del 30/12 e dal 30/12 al giorno della befana ore 17. Il primo periodo di vacanza di spettanza paterna sarà per l'anno 2026.
Per le vancanze di Pasqua ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Pasqua 2026 spetterà
alla madre.
I ponti che si avvicenderanno nel corso dell'anno saranno suddivisi in maniera alternata tra i genitori. Il primo ponte di novembre spetterà alla madre e così a seguire. In caso di coincidenza del ponte con il fine settimana di spettanza lo stesso spetterà al genitore che deve trascorrere il fine settimana con il figlio:
Sulle vacanze estive: per due settimane nel mese di agosto con ciascun genitore da alternarsi di anno in anno. Dal 31/7 alle ore 17 sino alle 17 del 15/8 e dalle 17 del 15/8 sino alle 17 del 31/8.
Per l'anno 2026 il primo periodo spetterà al padre.
I genitori si comunicheranno i rispettivi periodi di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diverso e miglior accordo.
6. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio minore, l'importo mensile indicizzato di euro 513.00 da corrispondersi entro il 20 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione Istat come per legge;
7. Le spese straordinarie come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano saranno suddivise al 50% tra i genitori.
8. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre dal presente accordo;
9. Le parti si danno il reciproco assenso al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio e del passaporto per sé e per il figlio minore;
10. La signora dichiara di rinunciare all'assegno divorzile;
Parte_1
11. La signora rinuncia alla richiesta di affido esclusivo precedentemente Parte_1 proposta nel ricorso introduttivo;
12. Nel libretto postale intestato al minore verranno accantonati gli importi relativi all'indennità percepita dal minore e i genitori di comune accordo ne concorderanno l'utilizzo nell'interesse del minore;
13. Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. La difesa di ha Controparte_1
pagina 3 di 4 depositato il verbale dell'udienza del 7 ottobre 2025, sottoscritto da quest'ultimo, per confermare le condizioni concordate ed ha rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Siziano (PV) il 12/03/2018 tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siziano (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Pieve Emanuele (MI) e CA (PV) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
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