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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa GR IS Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1034/2023 R.G. promossa
DA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Mariagrazia Gianneri;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Testa e Pierluigi Tomaselli;
Appellato
OGGETTO: appello – disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 565/2023 dell'11.7.2023 il Tribunale di Ragusa, in funzione del giudice del lavoro, rigettava il ricorso depositato il 27.10.2017 con cui
, lamentando che l' aveva illegittimamente disconosciuto Parte_1 CP_1
il rapporto di lavoro da lui intrattenuto negli anni 2011-2015 alle dipendenze della ditta agricola “LE NT SA” con conseguente cancellazione delle giornate lavorative, aveva chiesto che venisse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro e che venisse ordinato all' di reiscrivere esso ricorrente CP_1
negli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità sopra indicate, dichiarando il diritto di esso istante al godimento dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare.
Avverso la citata sentenza proponeva appello il soccombente, con atto depositato il 18.12.2023.
L' resisteva al gravame. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di gravame, da intendersi qui richiamato, l'appellante in sintesi censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto non dimostrata l'effettività del rapporto di lavoro subordinato;
deduce che il giudice ha attribuito valore probatorio esclusivamente alle conclusioni del verbale ispettivo, sminuendo le risultanze delle prove testimoniali assunte;
evidenzia che tutti i testi escussi in giudizio, ivi incluso lo stesso datore di lavoro, hanno confermato che aveva lavorato come operaio Parte_1
a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda agricola LE negli anni
2011-2015, con le mansioni di addetto alla raccolta delle olive, delle carrube e delle mandorle, nonchè di addetto alla pulizia delle stalle e alla raccolta della legna ed hanno confermato che era il LE, in qualità di datore di lavoro, a impartire all'odierno appellante, così come a tutti gli altri lavoratori, le direttive sui lavori da eseguire.
L'appellante lamenta che il primo giudice non abbia tenuto conto che le dichiarazioni dei testi sono coincidenti con quelle rese dallo in sede Pt_1
di accertamento ispettivo, nell'immediatezza dei fatti;
in quel frangente aveva risposto in maniera chiara e precisa agli ispettori descrivendo Pt_1
con dovizia di particolari il tipo di attività da lui svolta;
evidenzia inoltre che:
“ …come risulta dal verbale ispettivo in atti, l'azienda agricola in questione era composta da terreni piuttosto estesi, nei quali gli stessi ispettori dichiarano essere coltivati ben 700 alberi di ulivo, 700 di carrubbe e 700 di mandorle: anche a voler ritenere che i frutti dei suddetti alberi non fossero destinati alla vendita, qualcuno doveva pur raccoglierli! Da non sottovalutare, inoltre, il luogo di residenza del ricorrente, che, a differenza della gran parte dei lavoratori oggetto di disconoscimento è in provincia di
Ragusa (Giarratana): anche questo è un elemento di peculiarità della presente vicenda processuale – più volte rilevato da questa difesa – che il
Giudice non ha minimamente valutato …”.
1.2 Con il secondo ed il terzo motivo si censurano, rispettivamente, la statuizione di condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali e la statuizione secondo cui non sarebbe applicabile l'esenzione dalle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. Sostiene che, al contrario di quanto argomentato dal tribunale, l'azione proposta aveva come finalità immediata l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola e di altre prestazioni previdenziali, subordinate alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, rientrando pienamente nell'ambito di applicazione della citata norma.
1.3 L'appello è fondato.
1.4 In tema di riparto dell'onere della prova nell'ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo da parte dell' , va richiamato il consolidato CP_1
orientamento della Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, e che è stato ribadito da Cass. civ. sez. lav. n. 13769 del 2022 (ma si vedano anche Cass. 19 maggio 2003 n.7845, Cass. 12.06.2000 n.7995, Cass. 5 aprile
2000 n.4232, Cass. n. 28716/2011Cass. n. 2739/2016), secondo cui nell'ambito del rapporto di lavoro agricolo, l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria che, però, viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'art.9 del D.lgs. n.375 del 1993).
In tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
La Corte di Cassazione ha altresì precisato (Cass. n. 13877/2012) che:
“...presupposto e giustificazione del diritto dei lavoratori in questione alla iscrizione negli appositi elenchi nominativi previsti dal D.Lgs.Lgt. n. 212 del
1946, come pure del loro diritto alle prestazioni previdenziali è la esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate normativamente previste. Se, ovviamente, di tale esistenza l'interessato deve fornire la prova allorquando sia stato adottato, nei suoi confronti, un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, viceversa, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, la stessa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, di volta in volta richieste in giudizio, salvo che
l'Istituto previdenziale convenuto contesti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto (come, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro (o del suo carattere subordinato). In questo caso il giudice non può limitarsi a risolvere la controversia in base al semplice riscontro della sussistenza del presupposto dell'iscrizione, che resta pur sempre solo un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutandone liberamente e prudentemente la rispondenza a dati obiettivi al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (vedi, Cass. n. 26816 del2008, n. 16585 del 2004) ...”.
Nella specie, ritiene il collegio che l'appellante abbia assolto l'onere della prova su di lui incombente, ricavandosi la prova del rapporto di lavoro dedotto dalle deposizioni dei testi escussi in primo grado.
1.5 In dettaglio, la teste ha riferito di avere lavorato dal 2011 Testimone_1
sino al 2016 presso l'azienda agricola LE NT come operaia agricola addetta alla coltivazione di carrube di mandorle e di olive;
ha riferito che lavorava insieme a lei, da giugno a dicembre di ogni anno, Parte_1
svolgendo le medesime mansioni oltre “ad altre più prettamente maschili come pulire e raccogliere la legna”. Il teste , anche lui Testimone_2
dipendente della ditta LE NT, ha confermato la presenza dello Pt_1
con le mansioni sopra indicate;
analoghe dichiarazioni ha reso il teste anche se quest'ultimo ha dichiarato di lavorare nell'azienda Testimone_3
solo per l'anno 2011, confermando comunque per detto periodo la presenza dello . Pt_1
Tutti i testimoni hanno riferito che era LE NT SA a fornire le direttive ai lavoratori sull'attività da svolgere ed a pagare loro la retribuzione in contanti. È stata inoltre acquisita dal tribunale la testimonianza del datore di lavoro LE NT SA, il quale ha confermato che
[...]
ha lavorato nei terreni di sua proprietà (“posso dire che Parte_1 [...]
ha lavorato per la mia azienda come bracciante agricolo era un Parte_1
tutto fare ma non ricordo il periodo in cui ha lavorato”).
Le dichiarazioni dei testi sono coerenti con quanto dichiarato dallo stesso agli ispettori dell' nel corso dell'accertamento Parte_1 CP_1
ispettivo.
L'odierno appellante, infatti, in data 23.5.2016 aveva riferito agli ispettori dell' di lavorare per l'azienda LE NT dal 2010, di lavorare sia CP_1
nei terreni in contrada Corulla e sia nei terreni in c.da “ , specificando Per_1 che nei terreni in contrada Corulla si occupava di sistemare i muri a secco e la recinzione nonché di governare gli animali, dando agli stessi da mangiare e pulendo le stalle (ha precisato che vi erano tre stalle che contenevano circa tre bovini ciascuna e altresì una stalla più grande con circa 10 bovini).
Ha indicato nominativamente alcuni lavoratori che insieme a lui prestavano la propria attività in c.da Corulla tra cui anche . Testimone_2
Ha aggiunto che (come riferito dai testi escussi nel presente giudizio), nei terreni in C.da Menta gestiti dal LE aveva lavorato soprattutto “…alla raccolta delle carrube a settembre, alla raccolta delle mandorle a ottobre e infine la raccolta delle olive a novembre e dicembre”.
I suddetti elementi, valutati nel loro complesso, dimostrano la sussistenza del rapporto di lavoro intrattenuto da con l'azienda LE NT Pt_1
SA; ritiene il collegio di non condividere la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto “di dubbia attendibilità” le dichiarazioni dei testimoni e in quanto discordanti su alcune circostanze Tes_1 Tes_2
che in sentenza vengono definite essenziali - (avendo la riferito di Tes_1
non avere mai visto mucche in azienda, mentre al contrario il ha Tes_2
detto che l'azienda si occupava anche dell'allevamento di mucche) - ma che,
a ben vedere, non appaiono decisive.
Ed infatti, dallo stesso verbale ispettivo emerge: che l'azienda LE NT era molto estesa e che l'attività agricola e di allevamento degli animali si svolgeva in terreni dislocati su diverse contrade (in Monterosso Almo contrada Corulla e in Ragusa contrada Villa Menta); che l'azienda allevava sia cavalli che mucche anche se quest'ultime erano di proprietà del fratello di LE NT SA;
che nei terreni adibiti a seminativo si raccoglievano carrube, mandorle e olive e si traeva il foraggio per gli animali. Dunque, è ben possibile che, avendo la teste lavorato alle Tes_1
dipendenze di LE NT SA nei terreni in cui si effettuava la raccolta di carrube, mandorle e olive, la stessa non fosse a conoscenza dell'esistenza di mucche che si trovavano in altri terreni;
la teste ha comunque riferito che svolgeva altri lavori, come riferito dallo stesso Pt_1
appellante agli ispettori.
Si osserva inoltre, al contrario di quanto si legge nella sentenza appellata, che la testimonianza di laddove lo stesso ha dichiarato che “a volte Tes_2
il sig. era mandato a lavorare in luoghi diversi e pertanto non so cosa Pt_1
facesse in tali occasioni”, non risulta generica in quanto anche in tal caso la circostanza riferita dal teste trova conferma nelle dichiarazioni rese da Pt_1
lavoratore agli ispettori (che all'evidenza risultano genuine in quanto CP_1
rese nel corso dell'accertamento, ben prima del disconoscimento del rapporto di lavoro e dell'instaurarsi del presente giudizio) secondo cui lo stesso aveva prestava attività tanto nei terreni siti in contrada Corulla che in quelli in contrada Villa Menta.
Anche i periodi lavorativi riferiti dai testi coincidono con quelli indicati dallo stesso agli ispettori, come risulta dal citato verbale di dichiarazioni Pt_1
del 23.5.2016.
In definitiva, sussiste la prova del rapporto di lavoro dedotto nel ricorso introduttivo.
L'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che ha diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori Parte_1
agricoli del Comune di Giarratana per gli anni dal 2011 al 2015 per lo stesso numero di giornate lavorative di cui alla precedente iscrizione e, per l'effetto, va ordinato all' di procedere alla reiscrizione dell'appellante nei CP_1
suddetti elenchi.
Va dichiarato il diritto dell'appellante a percepire l'indennità di disoccupazione agricola relativa agli anni dal 2011 al 2015, comprensiva di assegni per nucleo familiare. Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che
[...]
ha diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli del Parte_1
Comune di Giarratana per gli anni dal 2011 al 2015 per lo stesso numero di giornate lavorative di cui alla precedente iscrizione e, per l'effetto, ordina all' di procedere alla reiscrizione dell'appellante nei suddetti elenchi;
CP_1
dichiara il diritto di a percepire l'indennità di Parte_1
disoccupazione agricola relativa agli anni dal 2011 al 2015, comprensiva di assegni per nucleo familiare;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese CP_1
processuali di entrambi i gradi che liquida, per il primo grado, in € 4.638,00
e per il presente grado in 4.996,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marcella Celesti dott.ssa GR IS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa GR IS Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1034/2023 R.G. promossa
DA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Mariagrazia Gianneri;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Testa e Pierluigi Tomaselli;
Appellato
OGGETTO: appello – disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 565/2023 dell'11.7.2023 il Tribunale di Ragusa, in funzione del giudice del lavoro, rigettava il ricorso depositato il 27.10.2017 con cui
, lamentando che l' aveva illegittimamente disconosciuto Parte_1 CP_1
il rapporto di lavoro da lui intrattenuto negli anni 2011-2015 alle dipendenze della ditta agricola “LE NT SA” con conseguente cancellazione delle giornate lavorative, aveva chiesto che venisse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro e che venisse ordinato all' di reiscrivere esso ricorrente CP_1
negli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità sopra indicate, dichiarando il diritto di esso istante al godimento dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare.
Avverso la citata sentenza proponeva appello il soccombente, con atto depositato il 18.12.2023.
L' resisteva al gravame. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di gravame, da intendersi qui richiamato, l'appellante in sintesi censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto non dimostrata l'effettività del rapporto di lavoro subordinato;
deduce che il giudice ha attribuito valore probatorio esclusivamente alle conclusioni del verbale ispettivo, sminuendo le risultanze delle prove testimoniali assunte;
evidenzia che tutti i testi escussi in giudizio, ivi incluso lo stesso datore di lavoro, hanno confermato che aveva lavorato come operaio Parte_1
a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda agricola LE negli anni
2011-2015, con le mansioni di addetto alla raccolta delle olive, delle carrube e delle mandorle, nonchè di addetto alla pulizia delle stalle e alla raccolta della legna ed hanno confermato che era il LE, in qualità di datore di lavoro, a impartire all'odierno appellante, così come a tutti gli altri lavoratori, le direttive sui lavori da eseguire.
L'appellante lamenta che il primo giudice non abbia tenuto conto che le dichiarazioni dei testi sono coincidenti con quelle rese dallo in sede Pt_1
di accertamento ispettivo, nell'immediatezza dei fatti;
in quel frangente aveva risposto in maniera chiara e precisa agli ispettori descrivendo Pt_1
con dovizia di particolari il tipo di attività da lui svolta;
evidenzia inoltre che:
“ …come risulta dal verbale ispettivo in atti, l'azienda agricola in questione era composta da terreni piuttosto estesi, nei quali gli stessi ispettori dichiarano essere coltivati ben 700 alberi di ulivo, 700 di carrubbe e 700 di mandorle: anche a voler ritenere che i frutti dei suddetti alberi non fossero destinati alla vendita, qualcuno doveva pur raccoglierli! Da non sottovalutare, inoltre, il luogo di residenza del ricorrente, che, a differenza della gran parte dei lavoratori oggetto di disconoscimento è in provincia di
Ragusa (Giarratana): anche questo è un elemento di peculiarità della presente vicenda processuale – più volte rilevato da questa difesa – che il
Giudice non ha minimamente valutato …”.
1.2 Con il secondo ed il terzo motivo si censurano, rispettivamente, la statuizione di condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali e la statuizione secondo cui non sarebbe applicabile l'esenzione dalle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. Sostiene che, al contrario di quanto argomentato dal tribunale, l'azione proposta aveva come finalità immediata l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola e di altre prestazioni previdenziali, subordinate alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, rientrando pienamente nell'ambito di applicazione della citata norma.
1.3 L'appello è fondato.
1.4 In tema di riparto dell'onere della prova nell'ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo da parte dell' , va richiamato il consolidato CP_1
orientamento della Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, e che è stato ribadito da Cass. civ. sez. lav. n. 13769 del 2022 (ma si vedano anche Cass. 19 maggio 2003 n.7845, Cass. 12.06.2000 n.7995, Cass. 5 aprile
2000 n.4232, Cass. n. 28716/2011Cass. n. 2739/2016), secondo cui nell'ambito del rapporto di lavoro agricolo, l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria che, però, viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'art.9 del D.lgs. n.375 del 1993).
In tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
La Corte di Cassazione ha altresì precisato (Cass. n. 13877/2012) che:
“...presupposto e giustificazione del diritto dei lavoratori in questione alla iscrizione negli appositi elenchi nominativi previsti dal D.Lgs.Lgt. n. 212 del
1946, come pure del loro diritto alle prestazioni previdenziali è la esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate normativamente previste. Se, ovviamente, di tale esistenza l'interessato deve fornire la prova allorquando sia stato adottato, nei suoi confronti, un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, viceversa, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, la stessa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, di volta in volta richieste in giudizio, salvo che
l'Istituto previdenziale convenuto contesti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto (come, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro (o del suo carattere subordinato). In questo caso il giudice non può limitarsi a risolvere la controversia in base al semplice riscontro della sussistenza del presupposto dell'iscrizione, che resta pur sempre solo un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutandone liberamente e prudentemente la rispondenza a dati obiettivi al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (vedi, Cass. n. 26816 del2008, n. 16585 del 2004) ...”.
Nella specie, ritiene il collegio che l'appellante abbia assolto l'onere della prova su di lui incombente, ricavandosi la prova del rapporto di lavoro dedotto dalle deposizioni dei testi escussi in primo grado.
1.5 In dettaglio, la teste ha riferito di avere lavorato dal 2011 Testimone_1
sino al 2016 presso l'azienda agricola LE NT come operaia agricola addetta alla coltivazione di carrube di mandorle e di olive;
ha riferito che lavorava insieme a lei, da giugno a dicembre di ogni anno, Parte_1
svolgendo le medesime mansioni oltre “ad altre più prettamente maschili come pulire e raccogliere la legna”. Il teste , anche lui Testimone_2
dipendente della ditta LE NT, ha confermato la presenza dello Pt_1
con le mansioni sopra indicate;
analoghe dichiarazioni ha reso il teste anche se quest'ultimo ha dichiarato di lavorare nell'azienda Testimone_3
solo per l'anno 2011, confermando comunque per detto periodo la presenza dello . Pt_1
Tutti i testimoni hanno riferito che era LE NT SA a fornire le direttive ai lavoratori sull'attività da svolgere ed a pagare loro la retribuzione in contanti. È stata inoltre acquisita dal tribunale la testimonianza del datore di lavoro LE NT SA, il quale ha confermato che
[...]
ha lavorato nei terreni di sua proprietà (“posso dire che Parte_1 [...]
ha lavorato per la mia azienda come bracciante agricolo era un Parte_1
tutto fare ma non ricordo il periodo in cui ha lavorato”).
Le dichiarazioni dei testi sono coerenti con quanto dichiarato dallo stesso agli ispettori dell' nel corso dell'accertamento Parte_1 CP_1
ispettivo.
L'odierno appellante, infatti, in data 23.5.2016 aveva riferito agli ispettori dell' di lavorare per l'azienda LE NT dal 2010, di lavorare sia CP_1
nei terreni in contrada Corulla e sia nei terreni in c.da “ , specificando Per_1 che nei terreni in contrada Corulla si occupava di sistemare i muri a secco e la recinzione nonché di governare gli animali, dando agli stessi da mangiare e pulendo le stalle (ha precisato che vi erano tre stalle che contenevano circa tre bovini ciascuna e altresì una stalla più grande con circa 10 bovini).
Ha indicato nominativamente alcuni lavoratori che insieme a lui prestavano la propria attività in c.da Corulla tra cui anche . Testimone_2
Ha aggiunto che (come riferito dai testi escussi nel presente giudizio), nei terreni in C.da Menta gestiti dal LE aveva lavorato soprattutto “…alla raccolta delle carrube a settembre, alla raccolta delle mandorle a ottobre e infine la raccolta delle olive a novembre e dicembre”.
I suddetti elementi, valutati nel loro complesso, dimostrano la sussistenza del rapporto di lavoro intrattenuto da con l'azienda LE NT Pt_1
SA; ritiene il collegio di non condividere la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto “di dubbia attendibilità” le dichiarazioni dei testimoni e in quanto discordanti su alcune circostanze Tes_1 Tes_2
che in sentenza vengono definite essenziali - (avendo la riferito di Tes_1
non avere mai visto mucche in azienda, mentre al contrario il ha Tes_2
detto che l'azienda si occupava anche dell'allevamento di mucche) - ma che,
a ben vedere, non appaiono decisive.
Ed infatti, dallo stesso verbale ispettivo emerge: che l'azienda LE NT era molto estesa e che l'attività agricola e di allevamento degli animali si svolgeva in terreni dislocati su diverse contrade (in Monterosso Almo contrada Corulla e in Ragusa contrada Villa Menta); che l'azienda allevava sia cavalli che mucche anche se quest'ultime erano di proprietà del fratello di LE NT SA;
che nei terreni adibiti a seminativo si raccoglievano carrube, mandorle e olive e si traeva il foraggio per gli animali. Dunque, è ben possibile che, avendo la teste lavorato alle Tes_1
dipendenze di LE NT SA nei terreni in cui si effettuava la raccolta di carrube, mandorle e olive, la stessa non fosse a conoscenza dell'esistenza di mucche che si trovavano in altri terreni;
la teste ha comunque riferito che svolgeva altri lavori, come riferito dallo stesso Pt_1
appellante agli ispettori.
Si osserva inoltre, al contrario di quanto si legge nella sentenza appellata, che la testimonianza di laddove lo stesso ha dichiarato che “a volte Tes_2
il sig. era mandato a lavorare in luoghi diversi e pertanto non so cosa Pt_1
facesse in tali occasioni”, non risulta generica in quanto anche in tal caso la circostanza riferita dal teste trova conferma nelle dichiarazioni rese da Pt_1
lavoratore agli ispettori (che all'evidenza risultano genuine in quanto CP_1
rese nel corso dell'accertamento, ben prima del disconoscimento del rapporto di lavoro e dell'instaurarsi del presente giudizio) secondo cui lo stesso aveva prestava attività tanto nei terreni siti in contrada Corulla che in quelli in contrada Villa Menta.
Anche i periodi lavorativi riferiti dai testi coincidono con quelli indicati dallo stesso agli ispettori, come risulta dal citato verbale di dichiarazioni Pt_1
del 23.5.2016.
In definitiva, sussiste la prova del rapporto di lavoro dedotto nel ricorso introduttivo.
L'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che ha diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori Parte_1
agricoli del Comune di Giarratana per gli anni dal 2011 al 2015 per lo stesso numero di giornate lavorative di cui alla precedente iscrizione e, per l'effetto, va ordinato all' di procedere alla reiscrizione dell'appellante nei CP_1
suddetti elenchi.
Va dichiarato il diritto dell'appellante a percepire l'indennità di disoccupazione agricola relativa agli anni dal 2011 al 2015, comprensiva di assegni per nucleo familiare. Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che
[...]
ha diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli del Parte_1
Comune di Giarratana per gli anni dal 2011 al 2015 per lo stesso numero di giornate lavorative di cui alla precedente iscrizione e, per l'effetto, ordina all' di procedere alla reiscrizione dell'appellante nei suddetti elenchi;
CP_1
dichiara il diritto di a percepire l'indennità di Parte_1
disoccupazione agricola relativa agli anni dal 2011 al 2015, comprensiva di assegni per nucleo familiare;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese CP_1
processuali di entrambi i gradi che liquida, per il primo grado, in € 4.638,00
e per il presente grado in 4.996,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marcella Celesti dott.ssa GR IS