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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 06/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 184 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 5/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difesa dall'Avv. SANTANGELO CARMELA
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PATTERI ANTONELLA verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “vista la relazione del Parte_1 dr. che ha riconosciuto l'indennità di accompagnamento dal giorno della presentazione Per_1
della domanda in fase di ATP (04/11/2022), vista la relazione positiva della dott.ssa che Per_2 ha riconosciuto l'handicap grave legge 104 art3 comma 3 dal giorno della presentazione della domanda ossia 04/11/2022 si insiste nel riconoscimento a favore della ricorrente dell'indennità di accompagnamento e della Legge 104 art.3 comma 3 dal giorno della presentazione della domanda amministrativa (04/11/2022).
Con vittoria di spese, competenze professionali e rimborso spese forfettarie di entrambi i giudizi, oltre ad Iva e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di non aver ricevuto anticipi e da porre a carico come per legge. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ si riporta a tutto quanto già dedotto nella comparsa di
[...]
costituzione ed insiste nel chiedere il rigetto del ricorso. oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
07/02/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_1
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“ESITI DI K COLON-RETTO A SVILUPPO VEGETANTE OPERATO E TRATTATO CON RADIO
E CHEMIO TERAPIA CON ESITI DI SECONDARISMI IN AMBITO POLMONARE OPERATO E
IN TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO
IPERTENSIONE ARTERIOSA
POLIARTOSI
A nostro avviso, la perizianda signora è soggetto PORTATORE DI Parte_1
HANDICAP ART.3 COMMA 3 della legge 104/92 dal 04.11.2022 epoca di presentazione della domanda amministrativa. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 con decorrenza dal 04.11.2022.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il Parte_1
riconoscimento dello status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 con decorrenza dal 04.11.2022
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_1
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 06/03/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 5/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difesa dall'Avv. SANTANGELO CARMELA
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PATTERI ANTONELLA verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “vista la relazione del Parte_1 dr. che ha riconosciuto l'indennità di accompagnamento dal giorno della presentazione Per_1
della domanda in fase di ATP (04/11/2022), vista la relazione positiva della dott.ssa che Per_2 ha riconosciuto l'handicap grave legge 104 art3 comma 3 dal giorno della presentazione della domanda ossia 04/11/2022 si insiste nel riconoscimento a favore della ricorrente dell'indennità di accompagnamento e della Legge 104 art.3 comma 3 dal giorno della presentazione della domanda amministrativa (04/11/2022).
Con vittoria di spese, competenze professionali e rimborso spese forfettarie di entrambi i giudizi, oltre ad Iva e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di non aver ricevuto anticipi e da porre a carico come per legge. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ si riporta a tutto quanto già dedotto nella comparsa di
[...]
costituzione ed insiste nel chiedere il rigetto del ricorso. oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
07/02/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_1
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“ESITI DI K COLON-RETTO A SVILUPPO VEGETANTE OPERATO E TRATTATO CON RADIO
E CHEMIO TERAPIA CON ESITI DI SECONDARISMI IN AMBITO POLMONARE OPERATO E
IN TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO
IPERTENSIONE ARTERIOSA
POLIARTOSI
A nostro avviso, la perizianda signora è soggetto PORTATORE DI Parte_1
HANDICAP ART.3 COMMA 3 della legge 104/92 dal 04.11.2022 epoca di presentazione della domanda amministrativa. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 con decorrenza dal 04.11.2022.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il Parte_1
riconoscimento dello status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 con decorrenza dal 04.11.2022
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_1
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 06/03/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini