Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
24 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4625 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Donata Finocchiaro come da procura Parte_1 in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro TR tempore rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Salvo come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 10/05/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l' intimazione di pagamento n. 293/2024/9011757878 riferita, tra l'altro, alla cartella di pagamento n. 293/2013/0002254606,asseritamente notificata in data 16/08/2013, relativa a ruolo emesso dall' per contributi assicurativi riferiti agli anni 2011 e 2012, per l'importo di € CP_2
3.065.97 (compresi oneri esattoriali accessori).
16/02/2023, passata in giudicato, emessa dal Tribunale del Lavoro di Catania.
In ragione di quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo: “ di volere dichiarare nulla o comunque annullare la intimazione di pagamento n. 293/2024/9011757878 impugnata, limitatamente all'importo relativo alla presupposta cartella esattoriale n.
293/2013/0002254606. Con vittoria di spese di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio deducendo TR di avere proceduto alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non essendo a conoscenza della suddetta sentenza, con la quale era stata annullata la cartella di pagamento in essa indicata, essendo rimasta contumace nel relativo giudizio.
L'Agente della Riscossione, preso atto dell'avvenuto annullamento del carico oggetto di causa con la suddetta sentenza, a seguito della notifica del ricorso dichiarava di avere immediatamente provveduto ad annullare l'intimazione di pagamento impugnata in relazione alla cartella menzionata. Chiedeva, pertanto: “ Reietta ogni contraria domanda, eccezione e difesa;
dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
Parte ricorrente, tuttavia, rilevando come nessuna prova documentale dell'avvenuto sgravio fosse stata versata in atti dichiarava a sua volta di non aderire alla chiesta cessata materia del contendere, insistendo per l'accoglimento del ricorso con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite ( note del 13/11/2024, del 28/01/2025 e del 19/06/2025).
Invitata a produrre documentazione a supporto della intervenuta cessata materia del contendere,
deduceva che lo sgravio fosse di competenza dell'ente impositore TR
( note del 29/01/2025) ribadendo di avere provveduto a sospendere l'esecuzione con CP_2 riferimento alla cartella oggetto della sentenza passata in giudicato.
Fissata apposita udienza per interloquire sulla questione controversa, peraltro, TR non compariva e il procuratore di parte ricorrente insisteva per la decisione della causa ribadendo l'assenza di prova in ordine all'avvenuto annullamento dell'atto impugnato.
Sostituita l'udienza del 24 giugno 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
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1.L' oggetto della presente opposizione riguarda esclusivamente la sussistenza di un valido titolo per l'emissione dell'intimazione di pagamento non essendo stato articolato alcun motivo concernente il merito della pretesa creditoria. Deduce, infatti, l'opponente che l'intimazione di pagamento opposta è illegittima nella parte in cui preannuncia l'esecuzione anche relativamente al credito portato dalla cartella di pagamento n.
293/2013/0002254606 annullata con sentenza del Tribunale del lavoro di Catania n. 597/2023 del
16/02/2023 ( all. 2 ricorso) che come incontestato è passata in giudicato .
L'azione di recupero coatto è dunque illegittima nella parte in cui la stessa è riferita alla cartella , essendo venuto meno il titolo esecutivo.
Parte resistente nel costituirsi in giudizio ha riconosciuto tale circostanza e ha dichiarato di avere provveduto all'annullamento della intimazione di pagamento opposta con riferimento alla predetta cartella chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
La stessa parte, tuttavia, non ha versato in atti, seppure richiesto, alcun provvedimento volto a documentare che l'atto impugnato sia stato effettivamente sgravato relativamente alle somme portate dalla cartella di cui si discute .
Non appare rilevante che lo sgravio dovesse ritenersi di competenza dell'ente creditore che non è parte del presente giudizio, atteso che avrebbe ben potuto, TR eventualmente, attivarsi per reperire la documentazione richiesta e comprovate l'avvenuta cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.
In ogni caso, preme rilevare che neppure è stata prodotta documentazione proveniente da AD in qualche modo volta a supportare l'affermazione di avere disposto la sospensione dell'atto impugnato con riferimento alla cartella oggetto della sentenza passata in giudicato.
Tale circostanza, unitamente ai rilievi di parte ricorrente che si è opposta alla declaratoria di cessata materia del contendere, impediscono di ritenere insussistente un interesse dell'opponente ad una decisione nel merito della lite.
Deve infatti ricordarsi che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio..
Ciò posto la causa deve decidersi con accoglimento del ricorso. Va, pertanto, va dichiarato insussistente il diritto di ER di procedere all'esecuzione forzata con riferimento ai crediti portati dalla cartella n. 293/2013/0002254606 e, per l'effetto, l'intimazione di pagamento opposta va, in parte qua, annullata.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non vi sono, infatti, ragioni per disporre la compensazione delle spese chiesta da AD e, le stesse, neppure avrebbero potuto configurarsi nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di pronunciare in ordine alla cessata materia del contendere. E infatti, come espressamente dichiarato dall' in Controparte_3 memoria, l'intimazione di pagamento è stata emessa nonostante l'avvenuto annullamento della cartella oggetto di causa e, solo dopo la notifica del presente ricorso, AD ha riconosciuto l'insussistenza del titolo, a nulla rilevando la contumacia nel giudizio definito con sentenza n.
597/2023 del 16/02/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa;
dichiara insussistente il diritto di ER di procedere all'esecuzione forzata con riferimento ai crediti portati dalla cartella n. 293/2013/0002254606 e, per l'effetto ,annulla in parte qua l'intimazione di pagamento opposta ; condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di TR lite che liquida, complessivamente, in euro 884,50 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre ex art. 93 c.p.c in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Catania 25/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Federica Amoroso