Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. 24204/2021 R.G.Cont.
, ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli alla via Melisurgo n.54, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via del Parco
Margherita n.8, presso lo studio dell'Avv. Mario Manzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
( ), nato a [...] il [...] ed Controparte_1 CodiceFiscale_2
ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Anna Mugnano del
Foro di Napoli, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via dei Fiorentini n. 61,
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.10.2021, l'odierno attore conveniva in giudizio l'ing. ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 64 c.p.c. con Controparte_1
riferimento “alla redazione della CTU depositata il 17.03.2001 nel giudizio di reintegra
n. 1006/2018, per lo spoglio subito dal 1998 al 2003, chiedendo altresì la riunione dei giudizi.
A tal fine l'attore riferiva essenzialmente che:
• Nel 1998 alcuni condomini del Napoli, Parte_2
instauravano un giudizio di reintegra nel possesso contro lo stesso condominio, contro l'ing. nella qualità di direttore dei lavori e, infine, contro l'impresa Parte_1 CP_3
, che aveva materialmente eseguito i lavori di restauro e risanamento conservativo del fabbricato, sul quale gravava l'ordine di sgombero da parte del post Parte_3
terremoto del 1980;
• nel giudizio di reintegra nel possesso veniva nominato, nel mese di dicembre 1999, in qualità di CTU l'Ing. il quale veniva incaricato di stabilire se i lavori Controparte_1
di risanamento del fabbricato, di cui al contratto di appalto, fossero ultimati e se vi fosse l'agibilità e l'abitabilità del fabbricato medesimo;
• nel 2002, in virtù della consulenza del Bramante - che attestava la completezza dei lavori, nonchè l'agibilità e l'abitabilità del condominio e che, per tali conclusioni, veniva censurata dai consulenti di parte - Il Tribunale riteneva perpetrato lo spoglio e, conseguentemente, ordinava la reintegra nel possesso;
• dopo diversi anni, precisamente nel mese di aprile del 2018, uno dei condomini del fabbricato di Napoli, citava in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Parte_2
il ed il direttore dei lavori, ing. Controparte_4 Parte_1
rispettivamente quale autore morale e autore materiale del perpetrato spoglio, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento del danno da perdita del possesso del proprio immobile a far data dal luglio 1998 e sino al mese di febbraio 2003, data di effettiva entrata in possesso del proprio appartamento. Ritualmente citato, si costituiva l'ing. che sollevava, in primo luogo, eccezioni CP_1
di inammissibilità e di prescrizione della domanda, e successivamente, chiedeva il rigetto della stessa nel merito poiché infondata.
All'udienza di trattazione, tenutasi in data 16.06.2022 il Giudicante, rilevata l'insussistenza di identità oggettiva o soggettiva con il giudizio di risarcimento del danno, nrg 10608/2018, rigettava l'istanza di riunione formulata dall'attore;
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 20.1.22024 il giudice riservava la causa a decisione.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda avanzata dall'odierno resistente.
Nello specifico, l'eccezione in questione è stata articolata sotto un duplice profilo, il primo concernente l'insindacabilità della consulenza dell'Ing. in CP_1
considerazione della formazione del giudicato con riferimento al giudizio in cui la stessa è stata redatta, e l'altro relativo all'insussistenza del diritto dell'ing. a Pt_1
essere tenuto indenne per quanto tenuto a corrispondere al sig. CP_2
nell'ipotesi di accertamento della responsabilità dello stesso attore nel giudizio incardinato al R.G. n. 1006/2018, attesa principalmente l'insussistenza di alcun rapporto tra il consulente e l'odierno attore.
Con riferimento al primo profilo, il Tribunale ritiene che l'eccezione non coglie nel segno nella misura in cui:
• in primo luogo, il giudicato formatosi tra le parti ha ad oggetto non tanto la consulenza posta in essere, bensì la motivazione del giudicante così come emergente dalla sentenza, dalla quale è possibile appurare che l'elaborato peritale è stato solo uno dei diversi elementi presi in considerazione ai fini del provvedimento finale sul quale è caduto il giudicato.
• In secondo luogo, si evidenzia che l'odierno ricorrente non mira tanto a rimettere in discussione quanto statuito dal ctu, ma piuttosto a evidenziare che nell'ambito della condotta redazionale lo stesso consulente abbia agito in maniera negligente, di guisa da ritenersi integrata la responsabilità del medesimo.
Alla luce di tali considerazioni, non risultando violato in alcun modo il pregresso giudicato, la domanda deve ritenersi ammissibile con riferimento a siffatta eccezione.
Per quanto concerne, invece, la prospettata inammissibilità della richiesta dell'Ing.
di essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti Parte_1
dall'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria promossa dal sig.
[...]
, Il Tribunale evidenzia che la questione non rileva in termini di ammissibilità CP_2
della domanda ma, essendo intimamente connessa all'accertamento della responsabilità dell'odierno resistente, afferisce al merito e, pertanto, sarà vagliata con lo stesso.
Ciò acclarato con riferimento all'eccezione di inammissibilità della domanda, occorre ora vagliare l'eccezione di prescrizione avanzata da parte resistente nella propria comparsa di costituzione.
A tal uopo si evidenzia che parte attrice ha invocato la responsabilità civile del convenuto sulla scorta della ritenuta condotta colposa dello stesso nell'espletamento dell'incarico ricevuto dal giudicante nell'ambito di un processo civile volto ad appurare la sussistenza di uno spoglio da parte dell'odierno attore e di altri convenuti nel medesimo giudizio.
Tanto premesso, occorre innanzitutto stabilire il regime giuridico sotteso all'odierna fattispecie.
Alla luce del dato normativo è possibile affermare che i consulenti tecnici d'ufficio e i periti che redigono una consulenza contravvenendo agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, sono soggetti a responsabilità sia civile che penale, potendo incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 64 c.p.c., 314 e segg., 366, 373, 377 e segg.
c.p.
Ciò evidenziato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità civile è dirimente l'esame dell'art. 64 c.p.c., il quale prevede che, in disparte la responsabilità penale che si configura nelle ipotesi di violazioni perpetrate con colpa grave, “in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”.
L'ausiliare del giudice deve, dunque, risarcire i danni che ha cagionato alle parti con la sua condotta colposa, e ciò si giustifica alla luce del fatto che il consulente tecnico svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia.
Per quel che concerne la natura di tale responsabilità - alla luce della posizione del ctu nell'ambito del processo, che è ausiliario del giudice e non controparte contrattuale dell'attore o del resistente - si è tendenzialmente concordi nel ritenere che la stessa sia inquadrabile nella responsabilità aquiliana, ex art. 2043 c.c. (ex multis, Cass. civ. Sez. III, 01-12-2004, n. 22587; Sez. I, 21-10-1992, n. 11474).
Alla luce di tale inquadramento, dunque, compete al danneggiato l'onere di provare non solo la colpa, ma anche il danno conseguenza, il danno evento e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta del danneggiante, nel caso di specie identificabile nel consulente.
Ciò esposto circa gli elementi essenziali della responsabilità dell'ausiliario, e qualificata come extracontrattuale la responsabilità dello stesso, per la relativa richiesta di risarcimento non può che operare il regime prescrizionale quinquennale.
Evidenziato, dunque, che l'attore lamenta una responsabilità civile del CTU ai sensi del combinato disposto dell'art. 64 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., e che nella specie opera il regime di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c., l'eccezione di prescrizione avanzata dal convenuto risulta fondata.
A tal riguardo rileva l'orientamento della SC, secondo il quale “la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947 c.c. deve essere individuata non tanto dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile“(cfr. Cass. civ. n. 11119/2013). Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, e atteso che la pronuncia in esame si riferisce al danno evento e non al danno conseguenza, coerentemente con quanto previsto ex art.2947 che fa riferimento al “giorno in cui il fatto si è verificato”, la decorrenza del relativo termine nel caso di specie non può rinvenirsi, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, nel momento in cui è domandato il danno da spoglio, e cioè a partire dal 2018, ma deve individuarsi nel momento in cui la perizia
è stata effettivamente valorizzata dal Tribunale adito al fine di ritenere sussistente lo spoglio medesimo. Effettivamente, è la pronuncia del giudicante a rappresentare il momento in cui si sarebbe cristallizzata l'asserita lesione, la successiva domanda di risarcimento rappresentando null'altro che una delle possibili conseguenze della stessa.
Alla luce di ciò, dunque, il termine di decorrenza va ancorato alla data di deposito della sentenza, nel 2002, o tuttalpiù alla data in cui la medesima è divenuta irrevocabile, e cioè a seguito della pronuncia della SC, intervenuta nel 2013.
In entrambi i casi, essendo spirato il termine prescrizionale di cinque anni valevole nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale, risulta prescritto il prospettato diritto al risarcimento in capo all'odierno attore.
In virtù di quanto esposto consegue il rigetto della domanda.
Ad abundantiam, si osserva che la domanda risulta in ogni caso infondata nel merito.
In tal senso si evidenzia che l'art. 64 c.p.c., che come già esposto è stato richiamato dall'attore a sostegno della propria pretesa risarcitoria, si fonda, tra le altre cose, sull'accertamento di una condotta colposa del consulente nell'ambito della redazione del proprio elaborato peritale, dal quale sarebbe derivata la successiva azione di risarcimento danni avanzata nel 2018.
Ebbene, con riferimento alla colpa del consulente si evidenzia che la stessa è concepita in termini particolarmente rigorosi dalla , secondo la quale la stessa “si configura non in caso di semplici errori od omissioni, ma laddove il consulente abbia computo errori macroscopici giungendo a conclusioni caratterizzate da palesi vizi logici, integrando così il profilo della colpa grave. Va infatti ribadito che il perito nominato dal Giudice può essere chiamato a rispondere del proprio elaborato solo laddove ne sia accertato il comportamento doloso o gravemente colposo nello svolgimento dell'incarico” (ex multis, Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2016, n.
13010).
Ciò posto, l'odierno attore ravvisa profili di colpa nella condotta del CP_1
evidenziando come l'elaborato peritale fosse viziato da errori tecnici e che lo stesso fosse stato redatto con negligenza, imperizia, e approssimazione;
l'attore afferma, inoltre, che le predette circostanze fossero evincibili anche alla luce della successiva perizia depositata dall' ing. , il quale accertava che, alla data del Persona_1
luglio 1998 l'impresa appaltatrice aveva abbandonato il cantiere e che i lavori non erano affatto terminati, in quanto molte opere importanti non risultavano ancora eseguite dall'impresa 73. CP_3
Ciò evidenziato, Il Tribunale ritiene che nello svolgimento dell'incarico ricevuto dal non sia ravvisabile alcun profilo di colpa a carico del convenuto, il quale CP_1
ha svolto i propri accertamenti mediante analitica esposizione delle risultanze documentali dallo stesso acquisite in conformità al quesito postogli, giungendo al termine delle operazioni a conclusioni le quali non paiono affatto viziate da errori macroscopici e gravi vizi logici.
Sono infatti emersi plurimi elementi che inducono a ritenere insussistente la condotta colposa del consulente;
nello specifico, rilevano i seguenti elementi:
• La relazione peritale dell'odierno resistente si è soffermata non tanto sulla valutazione circa la realizzazione dei lavori conformemente a quanto previsto dal contratto di appalto, bensì sulla completezza degli stessi nell' ottica dell'abitabilità e dell'agibilità dei fabbricati.
Alla luce di ciò, la circostanza che la relazione dell'ing sugli inadempimenti Per_1
della ditta rispetto all'accordo originario – su incarico conferito in diversa causa finalizzata proprio a valutare la sussistenza di un inadempimento contrattuale da parte della ditta resistente - non si ripercuote sulla bontà dell'operato dell'Ing. che, come evidenziato, ha valutato la completezza dei lavori nell'ottica CP_1
della valutazione dell' agibilità dei fabbricati e non in quella dell'adempimento delle pregresse obbligazioni.
In sintesi, non sussiste correlazione tra l'attività di indagine posta in essere dai due consulenti, atteso che l'odierno resistente esperiva la propria attività nell'ambito del giudizio possessorio, mentre l'ing. redigeva il proprio elaborato nel'ambito Per_1
di un giudizio volto ad appurare la sussistenza o meno di un adempimento contrattuale, con la conseguenza che non risulta possibile ritenere, così come sostenuto dall'attore, che l'accertamento peritale condotto dall'Ing. Persona_1
abbia sconfessato le conclusioni peritali rassegnate dall'ing. acclarandone CP_1
la erroneità. Né, vale rilevare, vi sono elementi offerti al Tribunale per poter considerare quali delle due prospettive ( qualora discordanti) possa essere ritenuta corretta.
In disparte quanto appena evidenziato è il caso di sottolineare come L'ing. CP_1
pur avendo concluso la propria relazione ravvisando la completezza dei lavori nell'ottica della agibilità del fabbricato, non perde l'occasione di evidenziare in diverse parti dell'elaborato peritale che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte o che comunque residuavano “minute opere che però non inficiavano la funzionalità
e l'abitabilità”, così ponendosi in una posizione di raccordo – o comunque di non totale disaccordo – con quanto affermato dall'ing e dai consulenti di parte, Per_1
che propendevano per l'incompletezza dei lavori.
Ancora, è opportuno evidenziare come le conclusioni del ctu in merito all'abitabilità
e all'agibilità del fabbricato risultavano avvalorate dalla circostanza, dalla stesso consulente appurata, che una certa quantità di unità immobiliari, tra l'altro dislocate in zone diverse del fabbricato, era stata riconsegnata ai rispettivi proprietari e da questi concretamente utilizzate.
Infine, non può sottacersi la circostanza che la sentenza di primo grado, emanata alla luce del complessivo quadro probatorio, nell'ambito del quale va annoverato l'elaborato peritale, sia stata confermata tanto in appello quanto in cassazione, così fornendo ulteriore prova della coerenza e della logicità di tutti gli elementi emersi nel giudizio, compreso lo stesso elaborato tecnico.
Alla luce delle suesposte circostanze, ritiene il Tribunale di non ravvisare elemento alcuno circa la sussistenza di una condotta colposa del consulente, il cui elaborato, oltre a risultare intrinsecamente logico e rispondente all'incarico attribuito, risulta fortemente coerente con il concreto utilizzo che in quegli anni veniva fatto di una quota degli appartamenti facenti parte del fabbricato.
Tanto esposto con riferimento all'assenza di colpa nell'ambito dell'attività posta in essere dall'odierno resistente, si ritiene insussistente anche lo stesso nesso eziologico tra la condotta posta in essere dal consulente e il prospettato danno ravvisabile nella successiva richiesta di risarcimento danni.
Sul punto è il caso di evidenziare che l'operato del C.T.U. è pur sempre sottoposto al vaglio critico del Giudice, nel caso di specie finanche di legittimità, con la conseguenza che è la sentenza del giudice, emanata alla luce di tutti gli elementi probatori emersi nel corso del giudizio – tra i quali rilevano (i) una lettera raccomandata con la quale la ditta esecutrice dei lavori asseriva di aver ultimato i medesime e (ii) il contegno difensivo degli allora convenuti, i quali non fornivano spiegazione alcuna sul perché parte del fabbricato fosse abitato - a porsi in rapporto di causalità con la successiva richiesta di risarcimento del danno e non l'elaborato peritale.
Ne consegue che le prospettate inesattezze dell'elaborato, e la conseguente rinnovazione della perizia, avrebbero dovuto essere fatte valere mediante apposito e specifico motivo di gravame ai sensi dell'articolo 342 c.p.c., non potendo essere
“recuperate” nella qualità di antecedenti causali di una successiva domanda di risarcimento del danno.
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda dell'odierno attore va rigettata;
ne consegue che va parimenti rigettata la richiesta dell'Ing. di essere tenuto Parte_1 indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria promossa dal sig. . CP_2
Quanto alla domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, il quale postula la soccombenza dell'avversario e la prova della colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, oltre alla prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Nel caso di specie, sebbene la domanda attorea sia risultata manifestamente infondata nel merito, non v'è prova, come noto gravante sul convenuto affermatosi danneggiato del danno sofferto per il solo fatto di aver resistito in giudizio.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) individuata sulla base del deductum (cfr. Cassazione, ordinanza 12 giugno 2019, n. 15857) del decreto ministeriale n. 55/2014, in considerazione del valore medio dello scaglione “indeterminabile complessità bassa”, come da domanda attorea.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Rigetta la domanda dell'attore, , nei confronti di parte resistente, Parte_1 CP_1
[...]
B) Condanna parte attrice, , al pagamento delle spese processuali, in favore degli Parte_1
odierni ricorrenti che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa se dovute come per legge.
Napoli, 13/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio Il presente provvedimento è stato realizzato con la collaborazione del Mot, dott. Giuliano Ferraro