TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 30/09/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 30/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 447/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”
e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Scorza Parte_1 C.F._1
giusta mandato in atti ricorrente
E
( ), in persona del Presidente legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosaria Morrone in virtù di procura in atti Resistente
NONCHE'
( ) in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato in virtù di procura allegata alla comparsa del 13.3.2023
Resistente
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.3.2022, , nel contestare la intimazione di Parte_1 pagamento nr. 10020219004530892000 comunicata in data 24.2.2022, adiva il presente
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire annullare detto provvedimento per intervenuta prescrizione dei crediti contributi di cui ai punti n. f) ( anno 2014) e g) ( anno 2015) dell'indicata intimazione di pagamento, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , la quale contrastava il Controparte_3 ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
in particolare, deduceva la infondatezza della spiegata eccezione di prescrizione, essendo stati gli atti prodromici all'avviso di pagamento impugnato rispettivamente notificati alla ricorrente in data
28.10.2015 e 22.11.2016.
In ogni caso, la resistente deduceva che, nel caso di specie, il decorso del termine CP_2 prescrizionale sarebbe comunque stato sottoposto alla sospensione dell'attività di recupero esattoriale previsto dalla disciplina dettata dal D.L. 18/2020, come modificato e integrato, per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ancora, si costituiva l' che pure contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato CP_2 inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
in particolare, deduceva la infondatezza della spiegata eccezione di prescrizione, essendo stati gli atti prodromici all'avviso di pagamento impugnato rispettivamente notificati alla ricorrente in data 28.10.2015 e 22.11.2016, nonché in data 12.12.2028.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
È noto, invero, che, secondo il giudice di legittimità ( v. Cass. ord. 13691/2024), in materia di cartelle esattoriali, l'onere della prova della notifica spetta all'Agente Riscossione, CP_4
che deve fornire prova della corretta esecuzione del procedimento notificatorio mediante la produzione della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento della raccomandata, o l'attestazione di conformità all'originale di copia fotostatica.
Ciò premesso, deve dirsi che, nel caso di specie, la parte resistente ha dato prova CP_2
documentale dell'avvenuta tempestiva notifica degli atti prodromici all'avviso di pagamento, tale da interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale (
2 sulla natura quinquennale del relativo termine prescrizionale v. Trib. Catania, 1752/2016;
Trib. Roma, 4549/2015): in particolare, quanto all'avviso di addebito n.400 2015 00028040
35 000 ( contributi anno 2014), lo stesso è stato notificato in data 28.10.2015 ( v. relata di notifica in atti), quanto all'avviso di addebito n.400 2016 00060038 24 000 ( contributi anno 2015), lo stesso è stato notificato in data 22.11.2016 ( v. relata di notifica in atti).
Orbene, ciò detto, non può non rilevarsi come, effettivamente, tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020 ( il quale dispone al comma 1 che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78… Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159), il termine di prescrizione quinquennale non sia affatto spirato, stante l'avvenuta notifica dell'avviso impugnato in data 24.2.2022 ( v. in tal senso, Trib. Venezia, sent. n. 3973/2025).
In particolare, l'art. 68, al comma 1, si occupa della sospensione dei termini dei versamenti
“in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (spostato in avanti a più riprese), derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito, ribadendo che “i versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, e aggiungendo che “si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Di contro, per quanto in questa sede di interesse, il comma 4 bis, correlativamente, si occupa dei termini di prescrizione e decadenza a carico dell'agente della riscossione “che scadono” entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, prescrivendo che i detti termini sono “prorogati”, in deroga all'art. 3, comma
3, della legge 212/200, “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; è quanto ravvisabile nel caso di specie, in cui, in ragione dell'avvenuta notifica degli avvisi di pagamento, rispettivamente, in data 28.10.2015 e
22.11.2016, i termini di prescrizione quinquennali sarebbero scaduti proprio entro il
31.12.2020 e il 31.12.2021.
In conclusione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020 e dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 519/2015, si deve, dunque, concludere che, per gli atti della riscossione indicati nell'art. 68 i cui termini di decadenza o di prescrizione
3 “scadevano” entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, è stata stabilita una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo;
ne discende che la notifica della intimazione di pagamento, avvenuta in data 24.2.2022, ha interrotto validamente il decorso di un termine prescrizionale non ancora spirato.
Deve aggiungersi, per esigenze di completezza, che, secondo recente avviso del giudice di legittimità, tutta la fattispecie della prescrizione risulta devoluta al giudice, compreso l'aspetto della decorrenza del dies a quo e della sospensione del termine prescrizionale ( v.
Cass. Sez. Lavoro, 32682/2022).
In ragione di tutto quanto detto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza;
quanto ai compensi, essi, in ragione del principio del decisum, si calcolano, ex DM 147/2022, in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), tenuto conto della non complessità della materia trattata, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente , Controparte_3
delle spese di lite, che si liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 1.865,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
3) Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente delle spese di lite, CP_2
che si liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 1.865,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Vallo della Lucania, così deciso il 30/09/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
4