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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/02/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8764/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES COMMA 3 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8764/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILIOTI MAURA Parte_1 C.F._1
TINDARA, elettivamente domiciliata tramite PEC Email_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUTTI ANTONELLA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Milano, VIA ANDREANI, 6 presso il suddetto difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
INGEGNERI GABRIELLA MARIA, elettivamente domiciliata tramite PEC
Email_2
CONVENUTE
Nonché contro la
PROCURA DELLA RESPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO litisconsorte necessaria
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Parte attrice ha concluso come da citazione e da memorie depositate ex art. 171ter c.p.c.
Per CP_1
- rigettare in toto le domande dell'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre spese generali 15% c.p.a. 4% ed iva 22%.
Per Controparte_3 pagina 1 di 7 - in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ed estromettere Controparte_3 dal presente giudizio;
Controparte_3
- dichiarare inammissibile per motivi di fatto e di diritto la querela di falso;
- respingere tutte le domande proposte nei confronti di , perché inammissibili in fatto e CP_3 diritto;
- rigettare la richiesta di CTU formulata dall'attrice, per le ragioni in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 [...]
allegando che: Controparte_3
- l'attrice era proprietaria dell'immobile sito in Milano via degli Umiliati n. 26, acquistato per successione a causa di morte dalla madre Persona_1
- in data 16.11.2023, nel corso di un altro giudizio, aveva ottenuto copia delle seguenti missive, con cui avrebbe inteso interrompere il corso della prescrizione relativa al canone dovuto per l'utenza CP_1
idrica del predetto immobile:
o atto di diffida e costituzione in mora datato 4 Giugno 2014 con raccomandata n°.
151243500333 inviato a da ricevuto da soggetto con firma illeggibile in Parte_1 CP_1
data 28 Febbraio 2014;
o sollecito e costituzione in mora inviato a da presuntivamente dalla stessa Parte_1 CP_1
ricevuto in data 21 Luglio 2015;
o sollecito e costituzione in mora inviato a da M.M. con raccomandata a.r. n°. Parte_1
15252987207 spedita il 20 Ottobre 2016 e ricevuta da soggetto con firma illeggibile in data 27
Ottobre 2016;
o sollecito inviato da AT Advacing Trade s.p.a per conto di on racc. a.r. n°. 66580122152- CP_1
5 in data 20 Maggio 2019 a ricevuto da soggetto con firma illeggibile in data Parte_1
non specificata;
- tali atti, inviati a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r., erano stati recapitati a soggetti diversi dalla destinataria e dalla stessa non autorizzati a riceverli;
- molte delle firme apposte sulle raccomandate de quibus non apparivano nemmeno intellegibili.
Così ricostruiti i motivi della presente querela di falso, in sede di citazione l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 2 di 7 a) dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti meglio indicati alle premesse
e in parte narrativa del presente atto di citazione;
b) ordinare la cancellazione di tali sottoscrizioni dall'originale dei documenti impugnati (che, pertanto, abbiasi per mai ricevuti);
c) escludere i documenti contraffatti dalle fonti probatorie utilizzabili nei confronti di in Parte_1
qualsivoglia giudizio e/o ai fini interruttivi della prescrizione.
In via istruttoria:
- ammettersi la produzione dei documenti allegati alla presente;
- disporsi consulenza grafologica al fine di verificare ed accertare la denunciata falsità delle sottoscrizioni relative alle ricevute di ritorno di:
o atto di diffida e costituzione in mora datato 4 Giugno 2014 con raccomandata n°.
151243500333 inviato a da ricevuto da soggetto con firma illeggibile in Parte_1 CP_1
data 28 Febbraio 2014;
o sollecito e costituzione in mora inviato a da presuntivamente dalla stessa Parte_1 CP_1
ricevuto in data 21 Luglio 2015;
o sollecito e costituzione in mora inviato a da M.M. con raccomandata a.r. n°. Parte_1
15252987207 spedita il 20 Ottobre 2016 e ricevuta da soggetto con firma illeggibile in data 27
Ottobre 2016;
o sollecito inviato da AT Advacing Trade s.p.a per conto di on racc. a.r. n°. 66580122152- CP_1
5 in data 20 Maggio 2019 a , ricevuto da soggetto con firma illeggibile in data Parte_1
non specificata.
Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
1).1 Si sono costituite le società convenute, contestando in fatto e in diritto la ricostruzione operata dall'attrice. In particolare, ha chiesto rigettarsi le domande attoree in quanto infondate;
CP_1 [...]
in via preliminare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, con Controparte_3
conseguente estromissione dal presente giudizio, e, nel merito, ha chiesto dichiararsi inammissibile la querela di falso, ovvero, in subordine, respingersi le domande proposte nei suoi confronti.
1).2 Il Giudice istruttore, comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano la pendenza della lite ex art. 71 c.p.c., ha fissato l'udienza per la prima comparizione delle parti e trattazione, da cui sono decorsi i termini di cui all'art. 171ter c.p.c. All'esito dell'udienza del pagina 3 di 7 5.11.2024, il Giudice ha rimesso la causa in decisione, fissando, altresì, l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. All'udienza del 4.02.2025, il Giudice ha stabilito doversi provvedere ai sensi dell'art. 281sexies co. 3 c.p.c..
2) In via preliminare, deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della convenuta
[...]
Controparte_3
Al riguardo, appare opportuno richiamare brevemente il concetto di legittimazione passiva, al fine di individuare i presupposti necessari alla corretta identificazione del convenuto rispetto alla domanda di querela di falso.
La nozione di legittimazione passiva si desume, a contrario, dall'art. 81 c.p.c., in base a cui “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui". Dalla predetta disposizione si evince che il convenuto coincide, di regola, con il soggetto destinato a subire gli effetti della pronuncia giurisdizionale.
Nell'ambito del giudizio di falso, alla luce della funzione dell'azione, esperita allo scopo di “togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti” (Cass. civ., Sez. I, n. 18323 del 2007), la legittimazione passiva si configura in capo al soggetto che intende servirsi del documento per agire, ovvero difendersi, in giudizio.
In particolare, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (Cass. civ., Sez. VI - II, Ordinanza n. 19281 del 2019).
Pertanto, nel caso di specie, mancando qualsivoglia interesse, da parte di ad Controparte_3
avvalersi dei documenti oggetto di causa, non può che rilevarsene la carenza di legittimazione passiva,
a nulla rilevando l'eventuale responsabilità della stessa in ordine alla pretesa falsità di detti atti.
La querela di falso proposta da nei confronti di in relazione alle sottoscrizioni Parte_1 CP_1
apposte in calce alle raccomandate n. 151243500333 del 28.02.2014, n. 10203909785 del 21.07.2015,
n. 15252987207 del 27.10.2016 e n. 66580122152-5, spedita il 20.05.2019, è, invece, inammissibile.
La domanda de qua è stata spiegata avverso i predetti avvisi di ricevimento sulla base della asserita falsità della firma apposta sui medesimi.
pagina 4 di 7 Al fine di meglio chiarire le ragioni sottese alla decisione, si rende opportuno delineare la natura giuridica dei documenti impugnati, onde individuare correttamente la disciplina applicabile al caso di specie.
Le missive oggetto della querela proposta dall'attrice sono raccomandate ordinarie con avviso di ricevimento postale.
In quanto tali, rinvengono la propria disciplina nel D.P.R. n. 655/1982 e nel D.M. 9 aprile 2001, essendo invece sottratte alle disposizioni di cui alla L. 890/1982, che riguardano esclusivamente le notifiche attinenti alle procedure giudiziarie e ai procedimenti amministrativi eseguite a mezzo posta.
Il predetto decreto ministeriale, all'art. 32, qualifica espressamente l'agente postale come “incaricato di pubblico servizio” e non pone, in capo allo stesso, alcun obbligo giuridico di attestare chi, materialmente, riceva l'atto.
In altri termini, perché la raccomandata semplice risulti correttamente recapitata, è sufficiente che sia stata consegnata all'indirizzo del destinatario, in mani proprie ovvero ai soggetti specificamente individuati dalla normativa (quali i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere), senza che l'incaricato alla consegna sia tenuto ad attestare la consegna a mani del destinatario ovvero a certificare l'identità del ricevente con dichiarazione fidefacente.
Del medesimo avviso appare la Suprema Corte, che in una recente pronuncia resa in una fattispecie analoga a quella in esame e relativa all'avviso di accertamento della raccomandata di notifica della cartella Esattoriale ha chiarito come “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi del
D.P.R. n. 603 del 1972, art. 26, - in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del
1982 - l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270 del 2012, 4895 del 2014, 14501 del 2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura "meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari" - la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della L. n. 890 del 1982 - alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
(Cass. 11708 del 2011)” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 1686 del 2023).
pagina 5 di 7 Alla luce di ciò, deve ritenersi che la raccomandata semplice non costituisca né un atto pubblico – in quanto non redatta da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirle fidefacenza – né una scrittura privata riconosciuta o legalmente considerata come tale e, pertanto, alla luce del combinato disposto degli artt. 2699, 2700 e 2702 c.c., non può essere impugnata mediante querela di falso.
La stessa giurisprudenza di legittimità, nel provvedimento già richiamato, ha evidenziato che “solo all'interno del regime notificatorio di cui alla L. n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario
(qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente (…) la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto
a indicarne le generalità. In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente - che ai sensi del D.M. n. 9 aprile 2001, art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che
l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità - non opera la presunzione di consegna
a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”.
Sulla base delle predette considerazioni, appare evidente che, nel caso di specie, l'istituto della querela di falso non possa trovare applicazione.
Deve, infatti, osservarsi che le contestazioni dell'attrice rispetto alle missive impugnate afferiscono a circostanze non coperte da fede privilegiata, sollevando, al più, profili di prova circa la impossibilità di effettiva conoscenza del documento contestato, soggetta agli ordinari mezzi probatori offerti dall'ordinamento giuridico.
Negli avvisi di consegna in atti, l'addetto alla consegna si è – in conformità alla disciplina del servizio postale ut supra – limitato a far apporre al soggetto ricevente la propria sottoscrizione sull'avviso di pagina 6 di 7 ricevimento, senza certificarne l'identità ovvero attestare che si trattasse della destinataria. Infatti,
l'indicazione “firma per esteso del ricevente” non identifica espressamente né l'attrice né altri soggetti e l'illeggibilità della firma impugnata di falso impedisce l'inequivoca individuazione della persona fisica a cui l'atto è stato materialmente consegnato.
I documenti impugnati non contengono, dunque, alcuna dichiarazione da parte dell'agente postale circa l'identificazione del ricevente, rispettivamente, con l'attrice ovvero, ancor prima, con la di lei madre.
Pertanto, posto che l'avviso di ricevimento non fa piena prova fino a querela di falso della consegna del plico a mani della destinataria – ovvero, in precedenza, –, la domanda Parte_1 Persona_1 tesa a confutare l'autenticità della firma ivi apposta è inammissibile.
La soccombenza implica la condanna dell'attrice al pagamento in favore delle convenute delle spese processuali, che si liquidano, rispettivamente, per in euro 3.809,00 per compensi Controparte_3
(valore della causa indeterminabile, complessità bassa: euro 851,00 per studio;
euro 602.00 per la fase introduttiva;
euro 903,00 per la fase istruttoria;
euro 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, e per in euro 5.261,00 per compensi (valore della causa CP_1
indeterminabile, complessità bassa: euro 1.701,00 per studio;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
euro 903,00 per la fase istruttoria;
euro 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_3
2) dichiara inammissibile la querela di falso proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
2) condanna a rifondere a le spese processuali, che si liquidano in Parte_1 Controparte_3
euro 3.809,00, per compensi, oltre 15% per spese generali ed oneri di legge;
3) condanna a rifondere a le spese processuali, che si liquidano in euro Parte_1 CP_1
5.261,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed oneri di legge.
Così deciso in Milano, 8 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Nicola FASCILLA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES COMMA 3 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8764/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILIOTI MAURA Parte_1 C.F._1
TINDARA, elettivamente domiciliata tramite PEC Email_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUTTI ANTONELLA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Milano, VIA ANDREANI, 6 presso il suddetto difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
INGEGNERI GABRIELLA MARIA, elettivamente domiciliata tramite PEC
Email_2
CONVENUTE
Nonché contro la
PROCURA DELLA RESPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO litisconsorte necessaria
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Parte attrice ha concluso come da citazione e da memorie depositate ex art. 171ter c.p.c.
Per CP_1
- rigettare in toto le domande dell'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre spese generali 15% c.p.a. 4% ed iva 22%.
Per Controparte_3 pagina 1 di 7 - in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ed estromettere Controparte_3 dal presente giudizio;
Controparte_3
- dichiarare inammissibile per motivi di fatto e di diritto la querela di falso;
- respingere tutte le domande proposte nei confronti di , perché inammissibili in fatto e CP_3 diritto;
- rigettare la richiesta di CTU formulata dall'attrice, per le ragioni in atti;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 [...]
allegando che: Controparte_3
- l'attrice era proprietaria dell'immobile sito in Milano via degli Umiliati n. 26, acquistato per successione a causa di morte dalla madre Persona_1
- in data 16.11.2023, nel corso di un altro giudizio, aveva ottenuto copia delle seguenti missive, con cui avrebbe inteso interrompere il corso della prescrizione relativa al canone dovuto per l'utenza CP_1
idrica del predetto immobile:
o atto di diffida e costituzione in mora datato 4 Giugno 2014 con raccomandata n°.
151243500333 inviato a da ricevuto da soggetto con firma illeggibile in Parte_1 CP_1
data 28 Febbraio 2014;
o sollecito e costituzione in mora inviato a da presuntivamente dalla stessa Parte_1 CP_1
ricevuto in data 21 Luglio 2015;
o sollecito e costituzione in mora inviato a da M.M. con raccomandata a.r. n°. Parte_1
15252987207 spedita il 20 Ottobre 2016 e ricevuta da soggetto con firma illeggibile in data 27
Ottobre 2016;
o sollecito inviato da AT Advacing Trade s.p.a per conto di on racc. a.r. n°. 66580122152- CP_1
5 in data 20 Maggio 2019 a ricevuto da soggetto con firma illeggibile in data Parte_1
non specificata;
- tali atti, inviati a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r., erano stati recapitati a soggetti diversi dalla destinataria e dalla stessa non autorizzati a riceverli;
- molte delle firme apposte sulle raccomandate de quibus non apparivano nemmeno intellegibili.
Così ricostruiti i motivi della presente querela di falso, in sede di citazione l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 2 di 7 a) dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti meglio indicati alle premesse
e in parte narrativa del presente atto di citazione;
b) ordinare la cancellazione di tali sottoscrizioni dall'originale dei documenti impugnati (che, pertanto, abbiasi per mai ricevuti);
c) escludere i documenti contraffatti dalle fonti probatorie utilizzabili nei confronti di in Parte_1
qualsivoglia giudizio e/o ai fini interruttivi della prescrizione.
In via istruttoria:
- ammettersi la produzione dei documenti allegati alla presente;
- disporsi consulenza grafologica al fine di verificare ed accertare la denunciata falsità delle sottoscrizioni relative alle ricevute di ritorno di:
o atto di diffida e costituzione in mora datato 4 Giugno 2014 con raccomandata n°.
151243500333 inviato a da ricevuto da soggetto con firma illeggibile in Parte_1 CP_1
data 28 Febbraio 2014;
o sollecito e costituzione in mora inviato a da presuntivamente dalla stessa Parte_1 CP_1
ricevuto in data 21 Luglio 2015;
o sollecito e costituzione in mora inviato a da M.M. con raccomandata a.r. n°. Parte_1
15252987207 spedita il 20 Ottobre 2016 e ricevuta da soggetto con firma illeggibile in data 27
Ottobre 2016;
o sollecito inviato da AT Advacing Trade s.p.a per conto di on racc. a.r. n°. 66580122152- CP_1
5 in data 20 Maggio 2019 a , ricevuto da soggetto con firma illeggibile in data Parte_1
non specificata.
Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
1).1 Si sono costituite le società convenute, contestando in fatto e in diritto la ricostruzione operata dall'attrice. In particolare, ha chiesto rigettarsi le domande attoree in quanto infondate;
CP_1 [...]
in via preliminare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, con Controparte_3
conseguente estromissione dal presente giudizio, e, nel merito, ha chiesto dichiararsi inammissibile la querela di falso, ovvero, in subordine, respingersi le domande proposte nei suoi confronti.
1).2 Il Giudice istruttore, comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano la pendenza della lite ex art. 71 c.p.c., ha fissato l'udienza per la prima comparizione delle parti e trattazione, da cui sono decorsi i termini di cui all'art. 171ter c.p.c. All'esito dell'udienza del pagina 3 di 7 5.11.2024, il Giudice ha rimesso la causa in decisione, fissando, altresì, l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. All'udienza del 4.02.2025, il Giudice ha stabilito doversi provvedere ai sensi dell'art. 281sexies co. 3 c.p.c..
2) In via preliminare, deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della convenuta
[...]
Controparte_3
Al riguardo, appare opportuno richiamare brevemente il concetto di legittimazione passiva, al fine di individuare i presupposti necessari alla corretta identificazione del convenuto rispetto alla domanda di querela di falso.
La nozione di legittimazione passiva si desume, a contrario, dall'art. 81 c.p.c., in base a cui “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui". Dalla predetta disposizione si evince che il convenuto coincide, di regola, con il soggetto destinato a subire gli effetti della pronuncia giurisdizionale.
Nell'ambito del giudizio di falso, alla luce della funzione dell'azione, esperita allo scopo di “togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti” (Cass. civ., Sez. I, n. 18323 del 2007), la legittimazione passiva si configura in capo al soggetto che intende servirsi del documento per agire, ovvero difendersi, in giudizio.
In particolare, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (Cass. civ., Sez. VI - II, Ordinanza n. 19281 del 2019).
Pertanto, nel caso di specie, mancando qualsivoglia interesse, da parte di ad Controparte_3
avvalersi dei documenti oggetto di causa, non può che rilevarsene la carenza di legittimazione passiva,
a nulla rilevando l'eventuale responsabilità della stessa in ordine alla pretesa falsità di detti atti.
La querela di falso proposta da nei confronti di in relazione alle sottoscrizioni Parte_1 CP_1
apposte in calce alle raccomandate n. 151243500333 del 28.02.2014, n. 10203909785 del 21.07.2015,
n. 15252987207 del 27.10.2016 e n. 66580122152-5, spedita il 20.05.2019, è, invece, inammissibile.
La domanda de qua è stata spiegata avverso i predetti avvisi di ricevimento sulla base della asserita falsità della firma apposta sui medesimi.
pagina 4 di 7 Al fine di meglio chiarire le ragioni sottese alla decisione, si rende opportuno delineare la natura giuridica dei documenti impugnati, onde individuare correttamente la disciplina applicabile al caso di specie.
Le missive oggetto della querela proposta dall'attrice sono raccomandate ordinarie con avviso di ricevimento postale.
In quanto tali, rinvengono la propria disciplina nel D.P.R. n. 655/1982 e nel D.M. 9 aprile 2001, essendo invece sottratte alle disposizioni di cui alla L. 890/1982, che riguardano esclusivamente le notifiche attinenti alle procedure giudiziarie e ai procedimenti amministrativi eseguite a mezzo posta.
Il predetto decreto ministeriale, all'art. 32, qualifica espressamente l'agente postale come “incaricato di pubblico servizio” e non pone, in capo allo stesso, alcun obbligo giuridico di attestare chi, materialmente, riceva l'atto.
In altri termini, perché la raccomandata semplice risulti correttamente recapitata, è sufficiente che sia stata consegnata all'indirizzo del destinatario, in mani proprie ovvero ai soggetti specificamente individuati dalla normativa (quali i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere), senza che l'incaricato alla consegna sia tenuto ad attestare la consegna a mani del destinatario ovvero a certificare l'identità del ricevente con dichiarazione fidefacente.
Del medesimo avviso appare la Suprema Corte, che in una recente pronuncia resa in una fattispecie analoga a quella in esame e relativa all'avviso di accertamento della raccomandata di notifica della cartella Esattoriale ha chiarito come “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi del
D.P.R. n. 603 del 1972, art. 26, - in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del
1982 - l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270 del 2012, 4895 del 2014, 14501 del 2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura "meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari" - la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della L. n. 890 del 1982 - alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
(Cass. 11708 del 2011)” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 1686 del 2023).
pagina 5 di 7 Alla luce di ciò, deve ritenersi che la raccomandata semplice non costituisca né un atto pubblico – in quanto non redatta da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirle fidefacenza – né una scrittura privata riconosciuta o legalmente considerata come tale e, pertanto, alla luce del combinato disposto degli artt. 2699, 2700 e 2702 c.c., non può essere impugnata mediante querela di falso.
La stessa giurisprudenza di legittimità, nel provvedimento già richiamato, ha evidenziato che “solo all'interno del regime notificatorio di cui alla L. n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario
(qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente (…) la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto
a indicarne le generalità. In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente - che ai sensi del D.M. n. 9 aprile 2001, art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che
l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità - non opera la presunzione di consegna
a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”.
Sulla base delle predette considerazioni, appare evidente che, nel caso di specie, l'istituto della querela di falso non possa trovare applicazione.
Deve, infatti, osservarsi che le contestazioni dell'attrice rispetto alle missive impugnate afferiscono a circostanze non coperte da fede privilegiata, sollevando, al più, profili di prova circa la impossibilità di effettiva conoscenza del documento contestato, soggetta agli ordinari mezzi probatori offerti dall'ordinamento giuridico.
Negli avvisi di consegna in atti, l'addetto alla consegna si è – in conformità alla disciplina del servizio postale ut supra – limitato a far apporre al soggetto ricevente la propria sottoscrizione sull'avviso di pagina 6 di 7 ricevimento, senza certificarne l'identità ovvero attestare che si trattasse della destinataria. Infatti,
l'indicazione “firma per esteso del ricevente” non identifica espressamente né l'attrice né altri soggetti e l'illeggibilità della firma impugnata di falso impedisce l'inequivoca individuazione della persona fisica a cui l'atto è stato materialmente consegnato.
I documenti impugnati non contengono, dunque, alcuna dichiarazione da parte dell'agente postale circa l'identificazione del ricevente, rispettivamente, con l'attrice ovvero, ancor prima, con la di lei madre.
Pertanto, posto che l'avviso di ricevimento non fa piena prova fino a querela di falso della consegna del plico a mani della destinataria – ovvero, in precedenza, –, la domanda Parte_1 Persona_1 tesa a confutare l'autenticità della firma ivi apposta è inammissibile.
La soccombenza implica la condanna dell'attrice al pagamento in favore delle convenute delle spese processuali, che si liquidano, rispettivamente, per in euro 3.809,00 per compensi Controparte_3
(valore della causa indeterminabile, complessità bassa: euro 851,00 per studio;
euro 602.00 per la fase introduttiva;
euro 903,00 per la fase istruttoria;
euro 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, e per in euro 5.261,00 per compensi (valore della causa CP_1
indeterminabile, complessità bassa: euro 1.701,00 per studio;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
euro 903,00 per la fase istruttoria;
euro 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_3
2) dichiara inammissibile la querela di falso proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
2) condanna a rifondere a le spese processuali, che si liquidano in Parte_1 Controparte_3
euro 3.809,00, per compensi, oltre 15% per spese generali ed oneri di legge;
3) condanna a rifondere a le spese processuali, che si liquidano in euro Parte_1 CP_1
5.261,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed oneri di legge.
Così deciso in Milano, 8 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Nicola FASCILLA
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