Versione
11 aprile 1981
11 aprile 1981
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi negli stati di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per gli anni finanziari dal 1980 al 1984, al fine di realizzare opere di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione, nonche' studi, indagini, allestimenti museali, attivita' didattiche e di promozione culturale, del patrimonio archeologico di Roma, come pure per acquisti ed espropri di beni mobili ed immobili di interesse pubblico e di importanza storico monumentale archeologica ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni.
La somma di lire 180 miliardi di cui al comma precedente va assegnata in ragione di lire 168 miliardi, 2 miliardi e 10 miliardi rispettivamente alla soprintendenza archeologica di Roma, alla soprintendenza archeologica di Ostia e alla soprintendenza archeologica dell'Etruria meridionale.
Il Ministro per i beni culturali ed ambientali puo' con proprio decreto, sentiti i competenti comitati di settore, in rapporto a programmi determinati, variare la ripartizione di cui al comma precedente.
L'autorizzazione di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 e' determinata rispettivamente in lire 10 miliardi ed in lire 40 miliardi.
Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la legge finanziaria di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
E' autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi negli stati di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per gli anni finanziari dal 1980 al 1984, al fine di realizzare opere di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione, nonche' studi, indagini, allestimenti museali, attivita' didattiche e di promozione culturale, del patrimonio archeologico di Roma, come pure per acquisti ed espropri di beni mobili ed immobili di interesse pubblico e di importanza storico monumentale archeologica ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni.
La somma di lire 180 miliardi di cui al comma precedente va assegnata in ragione di lire 168 miliardi, 2 miliardi e 10 miliardi rispettivamente alla soprintendenza archeologica di Roma, alla soprintendenza archeologica di Ostia e alla soprintendenza archeologica dell'Etruria meridionale.
Il Ministro per i beni culturali ed ambientali puo' con proprio decreto, sentiti i competenti comitati di settore, in rapporto a programmi determinati, variare la ripartizione di cui al comma precedente.
L'autorizzazione di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 e' determinata rispettivamente in lire 10 miliardi ed in lire 40 miliardi.
Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la legge finanziaria di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Giurisprudenza • 6
- 1. CGUE, n. T-50/06, Sentenza del Tribunale, Irlanda e a. contro Commissione europea, 21/03/2012Provvedimento: SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) 21 marzo 2012 ( *1 ) «Aiuti di Stato — Direttiva 92/81/CEE — Accise sugli oli minerali — Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina — Esenzione dALaccisa — Conformità dell'esenzione a una decisione di autorizzazione del Consiglio in forza dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 — Presunzione di legittimità degli atti dell'Unione — Certezza del diritto — Buona amministrazione» Nelle cause riunite T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV e T-69/06 RENV, DA, rappresentata inizialmente da D. O'Hagan, successivamente da E. Creedon, in qualità di agenti, assistiti da P. McGarry, …Leggi di più...
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- principio certezza del diritto·
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