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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'udienza del 21/03/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 3914/2017 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata, in Brolo via Ferrara n.99, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Rifici, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Pensione di inabilità-assegno mensile di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto delle domande è costituito dal riconoscimento dei benefici assistenziali della pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa ”; in subordine, dell'assegno mensile di invalidità.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
La domanda va accolta per quanto riguarda l'assegno mensile di invalidità, mentre va rigettata per la pensione di inabilità.
Nel merito, il CTU, con l'integrazione alla consulenza del 24/02/2025, ha infatti chiaramente illustrato la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui si fa integrale rinvio, le patologie riscontrate, precisando come le stesse hanno determinato, nel loro complesso, un grado di inabilità pari al 74%, con la relazione definitiva, a seguito di rilievi e nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente, con la decorrenza dalla data dell'01/12/2024.
Le conclusioni dei c.t.u. meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, sorretto dai necessari approfondimenti specialistici e da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nelle relazioni, e non consentono di retrodatare la decorrenza indicata dal CTU.
Pertanto, sussiste la percentuale invalidante del 74%, necessaria per l'ottenimento della domanda subordinata (assegno mensile di invalidità), con la decorrenza dalla data dell'01/12/2024, mentre non sussiste la percentuale invalidante necessaria per l'ottenimento della prestazione principale (pensione di inabilità).
CP_ Tale statuizione per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario - non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto,
dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione richiesta e sul
CP_ conseguente obbligo dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez.
Lav. 27.04.2015 n. 8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass.
Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale
di Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali vista la data di decorrenza, successiva ai vari ricorsi, vanno interamente compensate.
CP_ Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1
così provvede:
1)Riconosce e dichiara che parte ricorrente , ha una percentuale invalidante del 74%, utile Parte_1 ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità, a decorrere dall'01/12/2024;
2)Rigetta ogni altra domanda;
3)Compensa le spese del giudizio;
CP_ 4)Pone definitivamente a carico dell' provvedimento;
Così deciso in Patti, 21/03/2025
le spese relative alla C.T.U., liquidate con separato
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'udienza del 21/03/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 3914/2017 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata, in Brolo via Ferrara n.99, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Rifici, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Pensione di inabilità-assegno mensile di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto delle domande è costituito dal riconoscimento dei benefici assistenziali della pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa ”; in subordine, dell'assegno mensile di invalidità.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
La domanda va accolta per quanto riguarda l'assegno mensile di invalidità, mentre va rigettata per la pensione di inabilità.
Nel merito, il CTU, con l'integrazione alla consulenza del 24/02/2025, ha infatti chiaramente illustrato la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui si fa integrale rinvio, le patologie riscontrate, precisando come le stesse hanno determinato, nel loro complesso, un grado di inabilità pari al 74%, con la relazione definitiva, a seguito di rilievi e nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente, con la decorrenza dalla data dell'01/12/2024.
Le conclusioni dei c.t.u. meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, sorretto dai necessari approfondimenti specialistici e da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nelle relazioni, e non consentono di retrodatare la decorrenza indicata dal CTU.
Pertanto, sussiste la percentuale invalidante del 74%, necessaria per l'ottenimento della domanda subordinata (assegno mensile di invalidità), con la decorrenza dalla data dell'01/12/2024, mentre non sussiste la percentuale invalidante necessaria per l'ottenimento della prestazione principale (pensione di inabilità).
CP_ Tale statuizione per costante giurisprudenza non comporta una esplicita condanna del resistente in quanto la eventuale fase contenziosa che si apre, a mente del sesto comma dell'art. 445bis c.p.c., a seguito della contestazione delle risultanze peritali dell'Accertamento Tecnico Preventivo, è sempre limitata alla sola discussione circa la sussistenza o meno del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
La sentenza, che conclude tale fase contenziosa - così come già il decreto di omologa del requisito sanitario - non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto,
dal momento che non statuisce e non può statuire sulla spettanza della prestazione richiesta e sul
CP_ conseguente obbligo dell' di erogarla (cfr. Cass. civ., sez. Lav. 02.07.2015 n. 13550, Cass. Civ., sez.
Lav. 27.04.2015 n. 8533, Cass. civ., ord. 6, 17.03.2014 n. 6085, Cass. Civ., 14.03.2014 n. 6010, Cass.
Civ. 3373/2021).
In conformità sul punto anche i Tribunali di merito si sono espressi in questo senso. (Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sentenza del 23.05.2017, il Tribunale di Roma sentenza del 4/04/2017, il Tribunale
di Catania sentenza 2/03/2017, Trib. Modena 233/2021, Trib. Roma 6085/2020, e la stessa sezione di questo Tribunale con diverse pronunzie.
Le spese processuali vista la data di decorrenza, successiva ai vari ricorsi, vanno interamente compensate.
CP_ Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1
così provvede:
1)Riconosce e dichiara che parte ricorrente , ha una percentuale invalidante del 74%, utile Parte_1 ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità, a decorrere dall'01/12/2024;
2)Rigetta ogni altra domanda;
3)Compensa le spese del giudizio;
CP_ 4)Pone definitivamente a carico dell' provvedimento;
Così deciso in Patti, 21/03/2025
le spese relative alla C.T.U., liquidate con separato
Il Giudice on.
Antonino Casdia