TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1665
TAR
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
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Sentenza 10 marzo 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione ha agito in modo eccessivamente formalistico, non considerando i principi di buona fede, collaborazione, proporzionalità e ragionevolezza. L'enorme ritardo dell'amministrazione (21 mesi) nel convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno, non imputabile al ricorrente, ha vanificato la possibilità di perfezionare il rapporto di lavoro originario. La nuova occupazione trovata dal ricorrente, debitamente documentata, avrebbe dovuto essere valutata dall'amministrazione. Il provvedimento di revoca è stato quindi ritenuto illegittimo per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione, della palese irragionevolezza e della violazione dei principi di buona fede e proporzionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1665
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1665
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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