Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01665/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04143/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4143 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mencarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento: del provvedimento di revoca, emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Napoli in data 2/5/2025 ed in pari data notificato via pec del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore ricorrente in data 02/08/2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. BI AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in esame, l’odierno ricorrente, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) di Napoli ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in suo favore, atto che preclude la regolarizzazione della sua posizione sul territorio nazionale.
La vicenda trae origine dalla richiesta di nulla osta presentata dalla società "Tecnosystem S.r.l." nell'ambito delle procedure del c.d. "decreto flussi". A seguito di tale istanza, il SUI di Napoli rilasciava il nulla osta in data 2 agosto 2022. Munito del conseguente visto d'ingresso, il ricorrente faceva ingresso legale nel territorio nazionale in data 13 giugno 2023, ponendosi a disposizione del datore di lavoro e dell'Amministrazione per il perfezionamento del rapporto.
Parte ricorrente deduce di aver iniziato a lavorare, seppur in modo non formalizzato, per la società richiedente, in attesa della convocazione da parte del SUI per la stipula del contratto di soggiorno, che ai sensi dell'art. 22, comma 6, del D.Lgs. 286/98, avrebbe dovuto avvenire entro otto giorni dall'ingresso.
Tuttavia, tale convocazione non avveniva nei termini di legge, essendo stata disposta solo in data 13 marzo 2025, ovvero a distanza di circa 21 mesi dall'arrivo del lavoratore in Italia, un lasso di tempo abnorme che ha inciso in modo determinante sugli sviluppi successivi. Nel frattempo, infatti, la società datrice di lavoro originaria, "Tecnosystem S.r.l.", entrava in una grave crisi economica e veniva ammessa a una procedura concorsuale nel dicembre 2023. A causa di tale evento, qualificabile come forza maggiore, il rapporto di lavoro di fatto si interrompeva e il ricorrente, per garantirsi il sostentamento e mantenere la propria autonomia, si attivava diligentemente per reperire una nuova occupazione, riuscendo a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un'altra azienda ("D.M. Infissi e Arredamenti S.r.l."), come ampiamente documentato in atti.
Alla tardiva convocazione del marzo 2025, il datore di lavoro originario non si presentava e risultava mancante varia documentazione richiesta. Di conseguenza, il SUI avviava il procedimento di revoca del nulla osta. Nonostante le memorie difensive prodotte dal legale del ricorrente, che evidenziavano sia il ritardo dell'Amministrazione sia la sopravvenuta nuova occupazione, il SUI, con provvedimento del 2 maggio 2025, disponeva la revoca definitiva del nulla osta, motivandola con la mancata presentazione del datore di lavoro e l'assenza di documenti essenziali per la finalizzazione della procedura.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto il presente gravame, affidato a plurimi motivi di censura, riconducibili a vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e palese irragionevolezza. In sintesi, si contesta al SUI di aver adottato un provvedimento basato su una motivazione generica e formalistica, senza condurre un'adeguata istruttoria sulla situazione concreta e, in particolare, senza tenere in alcun conto l'enorme ritardo con cui ha convocato le parti, la causa di forza maggiore che ha impedito al datore di lavoro originario di adempiere e, soprattutto, la circostanza che il ricorrente avesse trovato una nuova e stabile occupazione, dimostrando un pieno inserimento nel tessuto sociale e lavorativo.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione dell'Interno, la quale, con successive memorie, ha difeso la legittimità del provvedimento impugnato, sostenendone la natura vincolata ai sensi dell'art. 22, co. 5-ter, del D.Lgs. 286/98, data la mancata stipula del contratto di soggiorno. Ha inoltre argomentato l'inapplicabilità del permesso per attesa occupazione, in quanto presupporrebbe la cessazione di un rapporto di lavoro già formalmente instaurato, e l'inammissibilità di un "subentro" di un nuovo datore di lavoro al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla normativa.
Con ordinanza n. 4143/2025 del 25 settembre 2025, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato.
All'udienza pubblica del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come già anticipato da questo stesso Collegio in sede cautelare, la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato non può prescindere da una considerazione complessiva della vicenda, che è caratterizzata da due elementi fattuali di decisiva importanza: l'abnorme ritardo con cui l'Amministrazione ha provveduto alla convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno e la condotta del ricorrente, il quale, nelle more, ha reperito una nuova e stabile occupazione.
Con l'ordinanza cautelare n. 4143/2025, questo Tribunale ha infatti ritenuto: "rilevante la circostanza che, nelle more della definizione del procedimento e della adozione del provvedimento di revoca impugnato, il ricorrente - pervenuto legittimamente sul territorio nazionale - ha trovato nuova occasione di lavoro di cui ha dato prova mediante documentazione versata in atti e che tale sopravvenienza avrebbe dovuto essere considerata dall’amministrazione anche ai fini del rilascio di diverso titolo di soggiorno".
Tale valutazione, operata in sede di cognizione sommaria, merita di essere pienamente confermata e sviluppata in questa sede di merito.
L'Amministrazione resistente fonda le proprie difese sulla natura asseritamente vincolata del provvedimento di revoca, quale conseguenza automatica della mancata stipula del contratto di soggiorno. Tale prospettiva, tuttavia, si rivela eccessivamente formalistica e non tiene conto dei principi fondamentali che governano l'azione amministrativa, quali la buona fede, la collaborazione, la proporzionalità e la ragionevolezza, principi che assumono una valenza ancora più pregnante quando vengono in rilievo diritti fondamentali della persona.
Il primo e più evidente vizio che inficia l'operato dell'Amministrazione è l'eccesso di potere per palese irragionevolezza e difetto di istruttoria. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione ha convocato le parti per la stipula del contratto di soggiorno a distanza di 21 mesi dall'ingresso del ricorrente, in palese e ingiustificabile violazione del termine di otto giorni previsto dall'art. 22, comma 6, del D.Lgs. 286/98. Un simile ritardo, non imputabile al ricorrente, ha di fatto vanificato la possibilità di perfezionare il rapporto di lavoro originario, essendo del tutto verosimile e comprensibile che, in un arco temporale così esteso, le condizioni economiche e le esigenze del datore di lavoro possano mutare, come in effetti è accaduto con l'ammissione della società a una procedura concorsuale.
L'Amministrazione, pertanto, non può applicare meccanicamente le conseguenze negative di una situazione che essa stessa ha in larga parte contribuito a determinare con la propria inerzia. Il principio di buona fede e leale collaborazione, positivizzato all'art. 1, comma 2-bis, della L. n. 241/1990, impone alla Pubblica Amministrazione di non aggravare la posizione del privato e di tenere conto delle circostanze sopravvenute, specie se queste sono conseguenza diretta del ritardo procedimentale. Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che: "i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede» (comma aggiunto dall’art. 12, comma 1, legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76). L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha avuto modo di ricordare che «la disposizione ora richiamata ha positivizzato una regola di carattere generale dell’agire pubblicistico dell’amministrazione, che trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) [...] Concepito in questi termini, il dovere di collaborazione e di comportarsi secondo buona fede ha quindi portata bilaterale, perché sorge nell’ambito di una relazione che, sebbene asimmetrica, è nondimeno partecipata ed in ragione di ciò esso si rivolge all’amministrazione e ai soggetti che a vario titolo intervengono nel procedimento» (Cons. St., Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 19)" (TAR Lazio - Roma num. 4803/2025).
A fronte di tale ingiustificabile ritardo, il ricorrente ha tenuto una condotta improntata alla massima diligenza, attivandosi per reperire un nuovo impiego e riuscendo a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale circostanza, debitamente documentata e portata a conoscenza dell'Amministrazione in sede procedimentale, costituisce un elemento sopravvenuto di fondamentale importanza, che il SUI aveva il dovere di valutare. Ignorare tale elemento e procedere alla revoca del nulla osta significa adottare una decisione astratta e avulsa dalla realtà fattuale, in palese contrasto con il principio di proporzionalità e con la stessa ratio della normativa sull'immigrazione, che è quella di favorire l'ingresso e la permanenza regolare di lavoratori stranieri che contribuiscono all'economia del Paese.
La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, si è più volte espressa in senso favorevole alla tutela dello straniero che, in buona fede, si trovi in situazioni analoghe. Si è affermato che: "nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca- e della dimostrazione da parte dello stesso di aver medio tempore conseguito una nuova occasione lavorativa, si determini una particolare condizione soggettiva che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, e ciò considerato anche il lungo lasso di tempo trascorso dopo l’ingresso del lavoratore in Italia sulla base del nulla osta rilasciato e il comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, sent. n. 7577 del 2025).
Ancora, è stato precisato che, in ipotesi in cui non si concretizzi l'assunzione per cause non imputabili allo straniero (come il ritardo dell'amministrazione), assume rilevanza la sua condotta successiva: "In questi casi, l’amministrazione deve valutare la possibilità di rilasciare a favore del lavoratore un diverso titolo di soggiorno che gli consenta una regolare permanenza nel territorio dello stato, in presenza di requisiti soggettivi ed oggettivi in capo allo stesso" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, sent. n. 4909 del 2025).
Le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui mancherebbero i presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione, non sono dirimenti. Sebbene l'art. 22, comma 11, del T.U.I. presupponga formalmente la cessazione di un rapporto di lavoro già instaurato, i principi di ragionevolezza e di effettività impongono di non penalizzare lo straniero che, a causa dell'inerzia dell'Amministrazione, non ha potuto formalizzare il primo rapporto ma si è comunque attivato con successo per reperirne un altro. L'Amministrazione, in sede di riesame, dovrà valutare la posizione del ricorrente alla luce della nuova situazione lavorativa, individuando lo strumento giuridico più idoneo a consentirne la regolarizzazione, che potrebbe essere il permesso per attesa occupazione, interpretato estensivamente, o un altro titolo che tenga conto della sussistenza di un valido contratto di lavoro.
In conclusione, il provvedimento di revoca impugnato è illegittimo per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione, della palese irragionevolezza e della violazione dei principi di buona fede e proporzionalità. L'Amministrazione, nel riesaminare la posizione del ricorrente, dovrà tenere in debita considerazione il proprio ingiustificato ritardo procedimentale e, soprattutto, la circostanza, ampiamente documentata, della sussistenza di un nuovo e stabile rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato annullato.
3.- Le spese di giudizio, in considerazione della complessità e della peculiarità della sottesa vicenda fattuale, possono essere integralmente compensate tra le odierne parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA LL, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
BI AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI AF | SA LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.