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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2480/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2480/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. Parte_1
SULLI RENATA
e
, nata a [...] il [...], assistito e Controparte_1 difeso dall'avv. CICCONETTI MARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/12/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 18/06/2011 avevano contratto matrimonio
[...]
con rito civile, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
06.06.2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in SPOLTORE il 18/06/2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 5 SPOLTORE, nell'anno 2011 atto numero 6 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A) affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e, conseguentemente, assegnazione della casa coniugale, sita in Spoltore alla Via Pescara n. 3, alla sig.ra , affinché la Controparte_1
stessa possa viverci insieme alla prole;
B) il diritto di visita del padre, sarà disciplinato, salvo diversi e migliori accordi fra i genitori, secondo il seguente calendario di frequentazione:
a) a weekend alternati, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle 20:00;
b) un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, da concordarsi ogni settimana tra i genitori, dall'uscita da scuola fino all'indomani, quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
c) durante le vacanze scolastiche natalizie alternando negli anni il periodo dal 23.12 al 31.12 e dal 31.12 al 06.01, alternando in ogni caso, di anno in anno, la cena del
24.12 ed il pranzo del 25.12;
d) durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, dalla fine della scuola alla ripresa della scuola;
e) i ponti (Ponte dei Santi, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno Persona_1
ecc.) in via alternata, anche di anno in anno, al fine di permettere ai figli di trascorre con ciascun genitore, ad anni alterni, ogni festività;
f) durante le vacanze scolastiche estive il padre terrà con sé i figli per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30.04 di ogni anno;
g) il compleanno dei figli verrà trascorso, ove possibile, con entrambi i genitori
(diversamente, in via alternata, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alterni) i quali si impegnano altresì che i figli trascorrano con ciascun di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni, così come la Festa della Mamma e la Festa del Papà;
pagina 3 di 5 h) qualora il padre, per comprovati impegni di lavoro, anche all'estero, da comunicare con un preavviso di almeno 24 ore, non potesse trascorrere con i figli le giornate sopra indicate, avrà il diritto di recuperare, previo accordo con la madre, i giorni di mancata frequentazione entro il mese successivo, includendo nelle giornate di recupero anche quelle che potrebbero rientrare nei weekend di competenza materna;
i) in ogni caso, i genitori, nei periodi di propria competenza, avranno l'obbligo di controllare il regolare svolgimento dei compiti assegnati dall'Istituto scolastico;
di scambiarsi tempestivamente qualsiasi informazione relativa ai figli;
di riferire i luoghi nei quali risiederanno durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana, se diversi dai rispettivi luoghi di residenza/domicilio, nonché di garantire all'altro genitore contatti telefonici giornalieri, stabilendo orari in linea con i ritmi e le abitudini dei figli;
C) il sig. concorrerà al mantenimento ordinario dei figli nella misura Parte_1 di € 2.250,00 (euro duemiliaduecentocinquanta/00) mensili, € 750 per ciascun figlio, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione nella misura dell'80 % alle spese straordinarie, ad eccezione delle spese mediche e di istruzione che saranno a carico del padre al
100%, così come regolate dal Protocollo del Tribunale di Pescara;
D) il sig. verserà in favore di la somma Parte_1 Controparte_1
mensile, a titolo di assegno divorzile, di euro 750,00 (settecentocinquanta), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con la precisazione che detto assegno divorzile non sarà dovuto fino a quando la sig.ra sarà titolare, a seguito del licenziamento CP_1 CP_1 intimato da dell'indennità di disoccupazione e per tutto il periodo Parte_2 in cui sarà titolare di detta indennità di disoccupazione;
l'obbligo di versamento dell'assegno divorzile riprenderà a decorrere dalla data di cessazione della pagina 4 di 5 percezione dell'indennità di disoccupazione, sempre e fino a che la sig.ra CP_1
non abbia reperito altra attività lavorativa e/o non abbia intrapreso una nuova convivenza o contratto matrimonio, sempreché il sig. non abbia avuto Pt_1
riduzioni del suo reddito e, in tale ultima evenienza, l'assegno divorzile a carico del
Sig. ed in favore della sig.ra andrà ridiscusso ed eventualmente Pt_1 CP_1
rideterminato;
E) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
F) l'autovettura FORD Galaxy tg. FB194VX di proprietà del sig. rimarrà in Pt_1
utilizzo alla sig.ra fino al conseguimento della maggiore età del figlio più CP_1 piccolo. L'assicurazione, il bollo ed i tagliandi dell'autovettura rimarranno fino a tale data a carico del sig. Pt_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2480/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. Parte_1
SULLI RENATA
e
, nata a [...] il [...], assistito e Controparte_1 difeso dall'avv. CICCONETTI MARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/12/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 18/06/2011 avevano contratto matrimonio
[...]
con rito civile, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
06.06.2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in SPOLTORE il 18/06/2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 5 SPOLTORE, nell'anno 2011 atto numero 6 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A) affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e, conseguentemente, assegnazione della casa coniugale, sita in Spoltore alla Via Pescara n. 3, alla sig.ra , affinché la Controparte_1
stessa possa viverci insieme alla prole;
B) il diritto di visita del padre, sarà disciplinato, salvo diversi e migliori accordi fra i genitori, secondo il seguente calendario di frequentazione:
a) a weekend alternati, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle 20:00;
b) un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, da concordarsi ogni settimana tra i genitori, dall'uscita da scuola fino all'indomani, quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
c) durante le vacanze scolastiche natalizie alternando negli anni il periodo dal 23.12 al 31.12 e dal 31.12 al 06.01, alternando in ogni caso, di anno in anno, la cena del
24.12 ed il pranzo del 25.12;
d) durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, dalla fine della scuola alla ripresa della scuola;
e) i ponti (Ponte dei Santi, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno Persona_1
ecc.) in via alternata, anche di anno in anno, al fine di permettere ai figli di trascorre con ciascun genitore, ad anni alterni, ogni festività;
f) durante le vacanze scolastiche estive il padre terrà con sé i figli per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30.04 di ogni anno;
g) il compleanno dei figli verrà trascorso, ove possibile, con entrambi i genitori
(diversamente, in via alternata, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alterni) i quali si impegnano altresì che i figli trascorrano con ciascun di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni, così come la Festa della Mamma e la Festa del Papà;
pagina 3 di 5 h) qualora il padre, per comprovati impegni di lavoro, anche all'estero, da comunicare con un preavviso di almeno 24 ore, non potesse trascorrere con i figli le giornate sopra indicate, avrà il diritto di recuperare, previo accordo con la madre, i giorni di mancata frequentazione entro il mese successivo, includendo nelle giornate di recupero anche quelle che potrebbero rientrare nei weekend di competenza materna;
i) in ogni caso, i genitori, nei periodi di propria competenza, avranno l'obbligo di controllare il regolare svolgimento dei compiti assegnati dall'Istituto scolastico;
di scambiarsi tempestivamente qualsiasi informazione relativa ai figli;
di riferire i luoghi nei quali risiederanno durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana, se diversi dai rispettivi luoghi di residenza/domicilio, nonché di garantire all'altro genitore contatti telefonici giornalieri, stabilendo orari in linea con i ritmi e le abitudini dei figli;
C) il sig. concorrerà al mantenimento ordinario dei figli nella misura Parte_1 di € 2.250,00 (euro duemiliaduecentocinquanta/00) mensili, € 750 per ciascun figlio, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione nella misura dell'80 % alle spese straordinarie, ad eccezione delle spese mediche e di istruzione che saranno a carico del padre al
100%, così come regolate dal Protocollo del Tribunale di Pescara;
D) il sig. verserà in favore di la somma Parte_1 Controparte_1
mensile, a titolo di assegno divorzile, di euro 750,00 (settecentocinquanta), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con la precisazione che detto assegno divorzile non sarà dovuto fino a quando la sig.ra sarà titolare, a seguito del licenziamento CP_1 CP_1 intimato da dell'indennità di disoccupazione e per tutto il periodo Parte_2 in cui sarà titolare di detta indennità di disoccupazione;
l'obbligo di versamento dell'assegno divorzile riprenderà a decorrere dalla data di cessazione della pagina 4 di 5 percezione dell'indennità di disoccupazione, sempre e fino a che la sig.ra CP_1
non abbia reperito altra attività lavorativa e/o non abbia intrapreso una nuova convivenza o contratto matrimonio, sempreché il sig. non abbia avuto Pt_1
riduzioni del suo reddito e, in tale ultima evenienza, l'assegno divorzile a carico del
Sig. ed in favore della sig.ra andrà ridiscusso ed eventualmente Pt_1 CP_1
rideterminato;
E) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
F) l'autovettura FORD Galaxy tg. FB194VX di proprietà del sig. rimarrà in Pt_1
utilizzo alla sig.ra fino al conseguimento della maggiore età del figlio più CP_1 piccolo. L'assicurazione, il bollo ed i tagliandi dell'autovettura rimarranno fino a tale data a carico del sig. Pt_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5