Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11786 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato aa Palermo il 26/11/1961, elettivamente domiciliato in Pa- Parte_1 lermo, via Houel n. 24, presso lo studio dell'Avv. COGLITORE DARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, Viale Piemonte, n. 55, presso lo studio dell'Avv. RAGUSA CLAUDIO che lo rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: vedi verbale dell'udienza del 20/03/2024, al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/10/2024 chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni della sentenza di divorzio n. 4028/2016, pubblicata in data 27/07/2016 - così come modificata con decreto n. 4372/2020 del 10/06/2020 - attraverso la revoca
Nel costituirsi in giudizio la sig.ra aderiva alla domanda for- Controparte_1 mulata dal ricorrente chiedendo però che lo stesso venisse ammonito a pagare gli arretrati del contributo al mantenimento non versati dal mese di aprile 2024.
All'udienza del 20/03/2025 il Giudice proponeva alle parti la seguente soluzione con- cordata: Per_
“revoca dell'obbligo di mantenimento a carico d per la figli Parte_1
a far data dalla presentazione del ricorso (ottobre 2024); spese compensate.”
La proposta veniva accettata dalle parti e il Giudice poneva la causa in decisione sulle conclusioni congiunte.
Ritiene il Collegio che le condizioni ivi stabilite non siano contrarie alla morale e all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e, conseguentemente, può essere disposta la revoca dell'assegno mensile di euro 350,00 (rivalutato sino alla data odierna in euro Per_ 385,00) previsto a titolo di contributo per il mantenimento della figlia .
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
modifica le condizioni del divorzio tra le parti di cui alla sentenza di questo Tribunale n.
R.G. 4028/2016, poi modificate dal medesimo Tribunale con decreto n. 4372/2020, pub- blicato in data 10/06/2020 e, per l'effetto, revoca l'obbligo posto a carico di Parte_1
di versare a il contributo al mantenimento per la figlia
[...] Controparte_1 Per_
, con effetto a partire dal 04/10/2024, data di presentazione del ricorso;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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