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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/09/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2760 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA
, in persona del Parte_1
Presidente e legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Paola Coletta, e con la stessa elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso Controparte_1 il proprio studio in Sant'Angelo a Cupolo, via E. Fermi 6,
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/06/2024 la ha Parte_1 convenuto in giudizio l'avv. al fine di sentire “accogliere l'opposizione e Controparte_1 dichiarare improcedibile ed inammissibile la domanda monitoria per i motivi esposti e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto”, n. 204/2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 85,00 quale rimborso di contributi obbligatori versati in eccedenza, oltre alle spese del procedimento monitorio.
A sostegno della domanda ha esposto che l'avv. , iscritto alla Cassa dal 2022, effettua CP_1 durante l'anno – senza rispettare le scadenze – molteplici versamenti parziali a mezzo bonifico, non attenendosi, per il versamento della contribuzione minima obbligatoria, all'utilizzo dei Pago
PA ovvero degli F24 preimpostati dalla con l'esatto importo dovuto, rinvenibili nella Pt_1 posizione personale del professionista;
che, a causa dei pagamenti effettuati in eccesso, lo stesso avvocato aveva già richiesto due decreti ingiuntivi prima di quello opposto;
che la domanda monitoria era improcedibile e inammissibile alla luce dell'art. 7 della l. 533/1973, in quanto l'opposto non avrebbe potuto agire in giudizio prima del decorso di 120 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, effettuata il 26/03/2024.
Si è ritualmente costituito , chiedendo di “1. dichiarare nulla, inammissibile, Controparte_1 improponibile, improcedibile e/o comunque rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in
1 fatto e in diritto per tutti i motivi in premessa;
2. Solo in via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui, l'Ill.mo G.L. adito, dovesse accogliere l'opposizione, Voglia comunque liquidare gli interessi legali a favore dell'odierno opponente, così come statuiti già da titolo e pari a € 0,74 come da prospetto di calcolo allegato (All. 2) e il rimborso del C.U. versato pari a € 21,50”; con condanna dell'ente al pagamento delle spese del giudizio, maggiorate ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio in mala fede/con colpa grave.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con il decreto ingiuntivo opposto, n. 204/2024 del 31/05/2024, notificato a mezzo pec in pari data, il Tribunale di Benevento, sezione lavoro, ha ingiunto alla il pagamento di € Parte_1
85,00 quale rimborso di somme versate in eccedenza a titolo di contribuzione obbligatoria minima anno 2023, oltre al pagamento delle spese della procedura monitoria.
L'opponente lamenta l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso monitorio, per inosservanza del termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda.
Per giurisprudenza consolidata, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 16767 del 23/07/2014, Sez. 3, Sentenza n. 15037 del 15/07/2005, Sez. L, Sentenza n.
13429 del 09/10/2000, Sez. 3, Sentenza n. 10704 del 27/09/1999).
Nel caso in esame, l'opponente non contesta in alcun modo il diritto dell'opposto alla restituzione della somma di € 85,00, eccedente l'importo della contribuzione minima per l'anno 2023.
Ciò è tanto vero che, dopo la notifica del ricorso, ha provveduto a versare la sorte capitale con bonifico in data 28/06/2024, causale “rimborso contributi non dovuti”, senza riserva di ripetizione.
Costituisce principio condiviso e consolidato (v. da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41571 del
27/12/2021, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19767 del 09/08/2017, Cass. 07/07/2015 n. 14020) quello secondo il quale, in tema di benefici previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa prevista dalla l. n. 533 del 1973, art. 7, costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, senza che
– in contrario – possano trarsi argomenti né dalla l. n. 533 del 1973, art. 8, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso della procedura amministrativa, né dall'art. 443 c.p.c. che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità – anziché l'improponibilità – della domanda soltanto per il caso del mancato esaurimento del provvedimento amministrativo, che sia stato però iniziato
(cfr. al riguardo Cass. ord. n. 6590 del 2014, Cass. n. 504 del 2010, Cass. n. 5149 del 2004, Cass.
n. 11765 del 2004).
Detto principio, tenuto conto della sua ratio deflattiva, è estensibile alle richieste di restituzione dei contributi versati in favore della (v. Cass. civ., Sez. lavoro, 25/11/2019, n. Parte_1
30670).
Nella specie, risulta dalla documentazione agli atti che l'avv. ha effettuato mediante CP_1
F24, in data 5/01 e in data 18/01/2024, due versamenti per il complessivo importo di € 85,00, a titolo di contributo soggettivo minimo anno 2024.
2 Rinvenendo tale importo contabilizzato per l'anno 2023 (v. Dettaglio situazione contributiva), per il quale aveva già assolto l'obbligo contributivo, l'avv. ne ha dapprima chiesto la CP_1 corretta imputazione all'anno 2024 (nota prot. n. 2024/64655 del 22/02/2024) e poi, non ricevendo riscontro, ne ha chiesto, in data 26/03/2024, il rimborso (domanda prot. n. 96926/2024).
Non sussiste, pertanto, alcuna improponibilità del ricorso monitorio.
L'opposto ha, successivamente, depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 25/05/2024, decorsi
60 giorni dalla domanda di rimborso.
L'art. 7 della l. 533/1973 prevede che “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”.
La proposizione della domanda giudiziale prima del decorso del termine fissato per la formazione del silenzio rifiuto sulla domanda amministrativa (ritualmente proposta) non ne determina l'inammissibilità. Tuttavia, in pendenza dello spatium deliberandi concesso all'ente previdenziale, il credito non è esigibile;
pertanto, non è configurabile il ritardo nella corresponsione del capitale, con la conseguenza che gli interessi non sono dovuti se non a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda.
Nella fattispecie, quindi, non spettano interessi, dal momento che il termine era ancora in corso al momento del deposito del ricorso.
Tenuto conto del fatto che, nelle more del giudizio, l'opponente ha provveduto all'integrale versamento della sorte capitale, senza alcun riferimento all'ingiunzione di pagamento e senza riserva di ripetizione – così riconoscendone sostanzialmente la debenza, non contestata nemmeno nel ricorso introduttivo del giudizio – il decreto ingiuntivo va integralmente revocato.
Infatti, il risalente contrasto sulla sorte del decreto ingiuntivo in caso di riconoscimento parziale del credito con questo azionato con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c., nonché nel caso affine di pagamento, totale o parziale, in corso di causa, è stato risolto dalla sentenza a Sezioni Unite 7 luglio 1993 n. 7448, che ha affermato il principio, ormai consolidato, per cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto –, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (principio che ha trovato numerose conferme, tra cui Cass. n. 3984/03, n. 1657/04, n. 6514/07, n. 24258/10, 21432/2011, 21840/2013,
4436/2014).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha chiarito che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della 3 condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cass. Sez. L, Sent. n. 14818 del 18/10/2002; Cass. Sez. 2,
Sent. n. 14126 del 26/10/2000, Sez. 3, Sent. n. 19126 del 23/09/2004, Sez. 3, Sent. n. 17440 del
18/11/2003, Sez. 2, Sent. n. 7526 del 27/03/2007; nello stesso senso, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017).
Nel caso di specie, appare equo compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto della proposizione della domanda monitoria prima del decorso dello spatium deliberandi spettante all'ente previdenziale, ma anche della sua pacifica fondatezza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 204/2024;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Benevento, 24 settembre 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2760 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA
, in persona del Parte_1
Presidente e legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Paola Coletta, e con la stessa elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso Controparte_1 il proprio studio in Sant'Angelo a Cupolo, via E. Fermi 6,
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/06/2024 la ha Parte_1 convenuto in giudizio l'avv. al fine di sentire “accogliere l'opposizione e Controparte_1 dichiarare improcedibile ed inammissibile la domanda monitoria per i motivi esposti e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto”, n. 204/2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 85,00 quale rimborso di contributi obbligatori versati in eccedenza, oltre alle spese del procedimento monitorio.
A sostegno della domanda ha esposto che l'avv. , iscritto alla Cassa dal 2022, effettua CP_1 durante l'anno – senza rispettare le scadenze – molteplici versamenti parziali a mezzo bonifico, non attenendosi, per il versamento della contribuzione minima obbligatoria, all'utilizzo dei Pago
PA ovvero degli F24 preimpostati dalla con l'esatto importo dovuto, rinvenibili nella Pt_1 posizione personale del professionista;
che, a causa dei pagamenti effettuati in eccesso, lo stesso avvocato aveva già richiesto due decreti ingiuntivi prima di quello opposto;
che la domanda monitoria era improcedibile e inammissibile alla luce dell'art. 7 della l. 533/1973, in quanto l'opposto non avrebbe potuto agire in giudizio prima del decorso di 120 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, effettuata il 26/03/2024.
Si è ritualmente costituito , chiedendo di “1. dichiarare nulla, inammissibile, Controparte_1 improponibile, improcedibile e/o comunque rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in
1 fatto e in diritto per tutti i motivi in premessa;
2. Solo in via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui, l'Ill.mo G.L. adito, dovesse accogliere l'opposizione, Voglia comunque liquidare gli interessi legali a favore dell'odierno opponente, così come statuiti già da titolo e pari a € 0,74 come da prospetto di calcolo allegato (All. 2) e il rimborso del C.U. versato pari a € 21,50”; con condanna dell'ente al pagamento delle spese del giudizio, maggiorate ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio in mala fede/con colpa grave.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con il decreto ingiuntivo opposto, n. 204/2024 del 31/05/2024, notificato a mezzo pec in pari data, il Tribunale di Benevento, sezione lavoro, ha ingiunto alla il pagamento di € Parte_1
85,00 quale rimborso di somme versate in eccedenza a titolo di contribuzione obbligatoria minima anno 2023, oltre al pagamento delle spese della procedura monitoria.
L'opponente lamenta l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso monitorio, per inosservanza del termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda.
Per giurisprudenza consolidata, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 16767 del 23/07/2014, Sez. 3, Sentenza n. 15037 del 15/07/2005, Sez. L, Sentenza n.
13429 del 09/10/2000, Sez. 3, Sentenza n. 10704 del 27/09/1999).
Nel caso in esame, l'opponente non contesta in alcun modo il diritto dell'opposto alla restituzione della somma di € 85,00, eccedente l'importo della contribuzione minima per l'anno 2023.
Ciò è tanto vero che, dopo la notifica del ricorso, ha provveduto a versare la sorte capitale con bonifico in data 28/06/2024, causale “rimborso contributi non dovuti”, senza riserva di ripetizione.
Costituisce principio condiviso e consolidato (v. da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41571 del
27/12/2021, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19767 del 09/08/2017, Cass. 07/07/2015 n. 14020) quello secondo il quale, in tema di benefici previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa prevista dalla l. n. 533 del 1973, art. 7, costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, senza che
– in contrario – possano trarsi argomenti né dalla l. n. 533 del 1973, art. 8, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso della procedura amministrativa, né dall'art. 443 c.p.c. che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità – anziché l'improponibilità – della domanda soltanto per il caso del mancato esaurimento del provvedimento amministrativo, che sia stato però iniziato
(cfr. al riguardo Cass. ord. n. 6590 del 2014, Cass. n. 504 del 2010, Cass. n. 5149 del 2004, Cass.
n. 11765 del 2004).
Detto principio, tenuto conto della sua ratio deflattiva, è estensibile alle richieste di restituzione dei contributi versati in favore della (v. Cass. civ., Sez. lavoro, 25/11/2019, n. Parte_1
30670).
Nella specie, risulta dalla documentazione agli atti che l'avv. ha effettuato mediante CP_1
F24, in data 5/01 e in data 18/01/2024, due versamenti per il complessivo importo di € 85,00, a titolo di contributo soggettivo minimo anno 2024.
2 Rinvenendo tale importo contabilizzato per l'anno 2023 (v. Dettaglio situazione contributiva), per il quale aveva già assolto l'obbligo contributivo, l'avv. ne ha dapprima chiesto la CP_1 corretta imputazione all'anno 2024 (nota prot. n. 2024/64655 del 22/02/2024) e poi, non ricevendo riscontro, ne ha chiesto, in data 26/03/2024, il rimborso (domanda prot. n. 96926/2024).
Non sussiste, pertanto, alcuna improponibilità del ricorso monitorio.
L'opposto ha, successivamente, depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 25/05/2024, decorsi
60 giorni dalla domanda di rimborso.
L'art. 7 della l. 533/1973 prevede che “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”.
La proposizione della domanda giudiziale prima del decorso del termine fissato per la formazione del silenzio rifiuto sulla domanda amministrativa (ritualmente proposta) non ne determina l'inammissibilità. Tuttavia, in pendenza dello spatium deliberandi concesso all'ente previdenziale, il credito non è esigibile;
pertanto, non è configurabile il ritardo nella corresponsione del capitale, con la conseguenza che gli interessi non sono dovuti se non a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda.
Nella fattispecie, quindi, non spettano interessi, dal momento che il termine era ancora in corso al momento del deposito del ricorso.
Tenuto conto del fatto che, nelle more del giudizio, l'opponente ha provveduto all'integrale versamento della sorte capitale, senza alcun riferimento all'ingiunzione di pagamento e senza riserva di ripetizione – così riconoscendone sostanzialmente la debenza, non contestata nemmeno nel ricorso introduttivo del giudizio – il decreto ingiuntivo va integralmente revocato.
Infatti, il risalente contrasto sulla sorte del decreto ingiuntivo in caso di riconoscimento parziale del credito con questo azionato con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c., nonché nel caso affine di pagamento, totale o parziale, in corso di causa, è stato risolto dalla sentenza a Sezioni Unite 7 luglio 1993 n. 7448, che ha affermato il principio, ormai consolidato, per cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto –, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (principio che ha trovato numerose conferme, tra cui Cass. n. 3984/03, n. 1657/04, n. 6514/07, n. 24258/10, 21432/2011, 21840/2013,
4436/2014).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha chiarito che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della 3 condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cass. Sez. L, Sent. n. 14818 del 18/10/2002; Cass. Sez. 2,
Sent. n. 14126 del 26/10/2000, Sez. 3, Sent. n. 19126 del 23/09/2004, Sez. 3, Sent. n. 17440 del
18/11/2003, Sez. 2, Sent. n. 7526 del 27/03/2007; nello stesso senso, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017).
Nel caso di specie, appare equo compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto della proposizione della domanda monitoria prima del decorso dello spatium deliberandi spettante all'ente previdenziale, ma anche della sua pacifica fondatezza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 204/2024;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Benevento, 24 settembre 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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