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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/05/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
nel procedimento iscritto al n. 274 del 2025 R. Gen., promosso ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Demuro ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arzachena, via Genova 3, nei confronti di
[...]
(C.F.: ), per la modifica dei provvedimenti di cui all'art. Controparte_1 C.F._2
337 ter c.c. adottati dal Tribunale di Tempio Pausania con decreto in data 26.6.2023, all'esito dell'udienza del 21.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La ricorrente, con ricorso depositato il 25.2.2025, agiva per ottenere la modifica dei provvedimenti di cui all'art. 337 ter c.c. adottati dal Tribunale di Tempio Pausania con decreto in data 26.6.2023.
In particolare, faceva presente che il padre, anche dopo l'adozione del citato provvedimento, aveva Per_ proseguito a disinteressarsi della figlia non esercitando il diritto di visita, aveva totalmente omesso di provvedere al suo mantenimento e l'aveva costantemente ostacolata nell'assunzione delle decisioni da assumere nell'interesse della figlia.
Concludeva pertanto affinchè fosse disposto in suo favore l'affidamento esclusivo rafforzato della minore, fossero disposti incontri in modalità protetta tra il padre e la figlia e fossero confermate, quanto al mantenimento della figlia, le statuizioni di cui al punto n. 9 del decreto pronunciato dal
Tribunale di Tempio Pausania il 26.06.2023.
All'udienza del 21.5.2025 la ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande formulate ed il resistente, non costituitosi in giudizio nonostante la ritualità della notifica, veniva dichiarato contumace.
1 Il ricorso è fondato e va accolto.
È noto che il principio di bigenitorialità debba essere la regola cardine da tener presente come regime ordinario e prioritario di affidamento, al fine di consentire ai genitori di instaurare una sintonia sulle scelte educative relative ai figli.
L'affido esclusivo, se del caso anche rafforzato, rappresenta pertanto una deroga eccezionale al predetto regime, giustificata solo ove risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, o comunque una situazione tale da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore (Cassazione civile sez. I, 06/07/2022, n.21425; Corte appello Ancona sez. II, 19/01/2023,
n.169; Tribunale Torre Annunziata sez. I, 27/05/2022, n.1247; Tribunale Livorno sez. I, 14/09/2021,
n.724). Tale pregiudizio per il minore, ben può essere individuato nel totale disinteresse manifestato nei confronti del medesimo da parte di uno dei genitori. In particolare, la giurisprudenza si è espressa nel senso che “L'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva rappresenta una deroga al principio generale di affidamento condiviso, per cui il giudice dovrà congruamente motivare la scelta dell'affidamento esclusivo non solo attraverso un giudizio in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità dell'altro genitore. In particolare, l'inidoneità che giustifica l'affido esclusivo è stata ravvisata, ad esempio, nel totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, nel mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore, nel mancato rispetto del regime delle visite - che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori” (Tribunale Ancona sez. I, 07/03/2022, n.324). Ancora più recente è la pronuncia del Tribunale di Torino, per cui “Qualora risulti dimostrato il totale disinteresse del padre alle sorti della prole, ma anche che un affidamento condiviso esporrebbe i figli a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse - essendo il padre assente e, quindi, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore della figlia - va prediletta la misura dell'affido esclusivo alla madre, in applicazione dell'art. 337-quater c.c..” (Tribunale Torino sez. VII,
20/01/2023, n.205. Nello stesso senso vedi Tribunale Trapani sez. I, 12/12/2022, n.1051).
Anche la Corte di Cassazione ha recentemente preso posizione sul punto, dichiarando che:
“L'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso” (Cassazione civile sez. I,
11/07/2022, n. 21823).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che le affermazioni della ricorrente circa il disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, manifestatosi anche per mezzo del totale inadempimento all'obbligo di provvedere al mantenimento della medesima, non sono state contestate da che, sebbene abbia ricevuto la rituale notifica del ricorso, ha scelto di Controparte_1 rimanere contumace, così confermando il costante atteggiamento di assenza e noncuranza nei confronti della figlia e, in definitiva, la sua incapacità di mettere da parte il proprio “volere”, rispetto al superiore interesse della minore.
La condotta del resistente, come sopra evidenziata, depone univocamente nel senso della sua assoluta inadeguatezza a prendersi correttamente cura della figlia, rispetto alla quale egli ha mostrato un disinteresse assoluto, che si protrae ormai da quasi due anni.
Gli elementi sin qui evidenziati, da valutarsi unitamente alla totale assenza di collaborazione del con la ricorrente nell'interesse della minore, al fine di garantirne le esigenze di cura e crescita, CP_1 impongono al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla madre (in tali
2 ipotesi, esso ben può essere disposto anche d'ufficio: vedi in questo senso Cass. n. 29999 del 2020,
Tribunale Milano sez. IX, 20/06/2018, n.6910, Tribunale Vicenza sez. II, 11/11/2019, n.2328,
Tribunale Ancona sez. I, 07/03/2022, n.324).
Tale disposizione comporta che tutte le scelte, anche quelle di maggiore interesse per la prole minore, in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale, potranno essere adottate dalla ricorrente senza la previa consultazione con il resistente. La ricorrente è autorizzata altresì a richiedere ed ottenere, presso gli uffici competenti, senza il consenso del padre, il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità della figlia, compreso il passaporto valido per l'espatrio.
Quanto alle modalità con cui il resistente potrà esercitare il diritto di visita, appare opportuno, al fine di recuperare il rapporto tra padre e figlia e di consentirne il riavvicinamento, incaricare i Servizi
Sociali del Comune di Palau, e quelli del Comune in cui il risiede, al fine di attivare i necessari CP_1 percorsi di sostegno alla genitorialità, e di predisporre un programma di sostegno psicologico a favore della minore, con facoltà per il padre di incontrare la figlia con la cadenza e secondo il calendario che verrà predisposto dai predetti Servizi Sociali.
Come richiesto dalla ricorrente deve poi confermarsi l'obbligo del resistente di corrisponderle, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: Per_ dispone l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla madre;
incarica i Servizi Sociali del Comune di Palau, e quelli del Comune di Nulvi, di attivare i necessari percorsi di sostegno alla genitorialità, e di predisporre un programma di sostegno psicologico a favore della minore;
dispone che il resistente possa incontrare la figlia con la cadenza e secondo il calendario che verrà predisposto dai predetti Servizi Sociali;
pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento per la figlia, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 22.5.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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