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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/07/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 571/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via Camiciotti n. 71 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Princiotta che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
resistente,
Oggetto: Altre ipotesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/03/2025 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di aver prestato servizio, nella qualità di docente a tempo determinato, alle dipendenze del negli anni Controparte_1 scolastici indicati in ricorso.
Lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di €
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015 e pedissequo
DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) e chiedeva, pertanto, la condanna del
[...]
alla relativa liquidazione. Controparte_1
Il non si costituiva in giudizio ed Controparte_1 all'udienza dell'1 luglio 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Con la recente sentenza n. 29961/2023 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato dal
Tribunale di Taranto, hanno chiarito che:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò premesso, risulta in atti che parte ricorrente ha ricevuto nell'anno scolastico 2024/2025 incarico fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno.
Per tali ragioni, si accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente – tuttora in servizio come docente alle dipendenze del - ad CP_1 usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025.
Nessuna decadenza dal beneficio si è verificata in ragione della mancata richiesta nei termini di legge. Argomentando diversamente, ne deriverebbe un cortocircuito logico ove si pretendesse la registrazione sull'applicazione web dedicata ad un beneficio da parte di un soggetto che ne risulta escluso e che tale beneficio pretende di vedersi riconosciuto con l'attuale ricorso.
Il deve essere, dunque, Controparte_1 condannato ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata per l'anno scolastico 2024/2025 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese – da liquidare sulla base dei valori minimi previsti dal D.M.
n. 55/2014 con l'aumento del 10% previsto dall'art. 4, comma 1 bis
D.M. n. 55/2014 per la redazione dell'atto con modalità idonee ad agevolarne la consultazione, tenuto conto del valore delle domande accolte e della minima complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale – seguono la soccombenza e vanno poste a carico del . CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: condanna il ad erogare a parte ricorrente la Controparte_1 prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata per l'anno scolastico 2024/2025, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 21,50 per spese ed in
€ 284,00 per compensi (già aumentati), oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 2 luglio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino