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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4224 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...], il [...] – C.F. Parte_1 elettivamente domiciliato in Torre del Greco (Na), alla via G. C.F._1
Mazzini n. 4, presso lo studio dell'Avv. Luisa Liguoro, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
, nata a [...], il [...] – C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via R. Bracco, n. 15/A, presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo Grimaldi, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE e RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
NONCHE' Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti e hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni;
entrambi hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti
1 civili del matrimonio e l'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre;
il ha chiesto, inoltre, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore Parte_1 della figlia, alla luce delle sue mutate condizioni economiche o, quanto meno, l'esonero dal pagamento della somma prevista in favore della quale contributo per la CP quota di mutuo di sua spettanza;
la ha chiesto di porre a carico di un assegno di mantenimento di CP Parte_1
Euro 900,00, oltre aggiornamenti ISTAT, di cui Euro 700,00 per il mantenimento diretto della figlia minore ed Euro 200,00 in favore della stessa quale contributo per CP il pagamento a suo carico della quota di mutuo contratto per l'acquisto della casa, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il P.M., in data 11.11.2024 ha concluso perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.08.2022, chiedeva che Parte_1 fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP
, in data 10.04.2006, in Torre del Greco.
[...]
Il ricorrente esponeva che in costanza di matrimonio era nata una figlia, , in data Per_1
24.08.2008, e che i coniugi erano separati dal 12.09.2017, allorquando il Tribunale di
Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n.
2968/2017, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 20.07.2017; che a seguito della separazione, il si obbligava a versare un assegno mensile Parte_1 di importo pari ad euro 700,00, di cui euro 600,00 a titolo di mantenimento della figlia minore - che veniva affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la casa coniugale sita in Torre del Greco alla via Friuli n. 16 che veniva assegnata alla - ed euro 100,00 in favore della a titolo di contributo della CP CP quota del mutuo di sua spettanza;
che, nondimeno, il ricorrente, provvedeva a pagare per intero il mutuo della casa in cui vive la moglie, per un totale di euro 400,00 e, nel contempo, versava un mantenimento per la figlia per un importo minore pari ad euro
550,00 per un totale mensile di euro 950,00 rispetto ai 700,00 euro che era tenuto a versare complessivamente come da omologa della separazione.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore ad
2 entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione coniugale e possibilità di trascorrere con il padre un giorno a settimana compreso di pernottamento. Il Parte_1 chiedeva, inoltre, stante le sue mutate condizioni economiche, di disporre a suo carico, quale contributo al mantenimento della figlia minore, l'assegno mensile pari alla minore somma di euro 350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché il 50% della rata del mutuo.
All'uopo deduceva di non essere più un dipendente, di essere titolare di una licenza di generi di monopolio e di pagare la somma mensile di euro 600,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile per lo svolgimento dell'attività di rivendita dei Tabacchi, nonché di euro 520,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile in cui vive.
Si costituiva che aderiva alla domanda di divorzio ma chiedeva di Controparte_1 ratificare i precedenti accordi presi e statuiti con la separazione in ordine alle modalità di visita del genitore non collocatario;
chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, una revisione dell'assegno di mantenimento e, nella specie, di porre a carico del ricorrente un assegno di euro 900,00, oltre aggiornamenti ISTAT, di cui euro 700,00 per il mantenimento diretto della figlia minore ed Euro 200,00 in suo favore, quale contributo per il pagamento della quota di mutuo posta a suo carico.
In particolare, la deduceva che, a seguito della separazione, il ricorrente aveva CP provveduto a versare Euro 550,00 a titolo di mantenimento della figlia, nonché l'intera rata mensile del comune mutuo ipotecario, ivi compresa, quindi, la quota posta a carico della stessa che ammontava a circa euro 200,00; evidenziava, inoltre, che, in CP ragione della variabilità del tasso del mutuo, aveva concesso al la Parte_1 sospensione del versamento degli adeguamenti e indicizzazioni ISTAT della rata del mutuo annuali.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza presidenziale dell'01.02.2023, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando quanto statuito in sede di separazione consensuale, e rimettendo al prosieguo del giudizio la verifica dei presupposti per la modifica, nei termini rispettivamente invocati dalle parti (in riduzione per il ricorrente, in aumento per la resistente) delle pattuizioni di contenuto economico e, in particolare, dell'assegno dovuto dal quale contributo al mantenimento della figlia. Parte_1
In particolare il Presidente, pur dando atto dell'accordo intercorso tra i coniugi dopo la separazione per la riduzione ad euro 550,00 del contributo per la minore e per il pagamento dell'intera rata del mutuo da parte del , riteneva di non ridurre Per_2 detto assegno in ragione del pacifico incremento, dopo oltre cinque anni, delle esigenze di vita personale, scolastica e sociale della stessa figlia, (ormai quattordicenne).
3 All'udienza del 25.04.2023, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. e rinviava all'udienza del 20.11.2023.
Alla suddetta udienza, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23.09.2024, invitando le parti a produrre documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20) e disponeva, altresì, trasmettersi il fascicolo al PM affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., con parere dell'11.11.2024, concludeva perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (20.07.2017) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata il 12.09.2017
(n. cronol. n. 2968/2017) ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sul regime di affidamento della figlia minore , (nata il [...]) nonché sulle modalità di Per_1 visita del genitore non collocatario.
Sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.) (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Cass. Civ.,
16953/2008, 24841/2010).
4 In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, quella dei Testimoni di Geova, non potesse costituire ragione sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei minori all'altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità) (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016).
Nel caso in esame, va evidenziato che dalle conclusioni rese dalle parti, non sono emersi elementi tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati provvisoriamente in sede di udienza presidenziale in merito all'affido condiviso della figlia minore e della collocazione prevalente presso la madre.
Pertanto, si dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Ercolano alla via Gabriele D'Annunzio n. 31.
In ordine al diritto di visita, della minore, di anni sedici, il Tribunale ritiene di regolarlo come in dispositivo, confermando quanto stabilito con ordinanza presidenziale.
Tanto premesso, per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento della figlia minore della coppia.
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
5 Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze
(Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore da porsi a carico del padre, il ricorrente ha chiesto una riduzione dello stesso ad euro
350,00 mensili rispetto a quello previsto in sede di separazione di euro 700,00 mensili,
(che rivalutato all'attualità ammonta ad euro 832,30), o quanto meno di epurarlo della somma prevista quale contributo per il pagamento della parte di mutuo a carico della resistente;
la si è opposta a tale riduzione, chiedendo un aumento dello stesso CP ad euro 900,00 mensili, oltre aggiornamenti ISTAT di cui Euro 700,00 per il mantenimento diretto della figlia minore ed Euro 200,00 in favore della stessa quale contributo per il pagamento a suo carico della quota di mutuo CP contratto per l'acquisto della casa coniugale.
All'uopo si osserva che il ricorrente, che gestisce una tabaccheria, in sede di udienza presidenziale del 01.02.2023, dichiarava di percepire intorno ai 1500/1600 euro al mese e di aver sempre pagato per intero le rate del mutuo, che aveva, tuttavia, subìto un aumento (dai 400,00 euro previsti nel 2017 ai 570/580 euro dell'attualità); in ricorso il ricorrente allegava di pagare la somma di euro 600,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile della tabaccheria, nonché di euro 480,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile in cui vive.
Di contro, la resistente, dipendente dal 2016 presso un Centro Bingo, ha dichiarato di guadagnare la somma mensile di euro 1.000,00 comprensiva di assegno familiare, e di lavorare ad ore, somma soggetta a lievi oscillazioni.
Dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti risulta che il ha percepito Parte_1 nell'anno 2023 un reddito annuo imponibile di euro 19.101,00, di euro 16.531,00 per l'anno 2022, di euro 14.574,00 per l'anno 2020 (cfr documentazione reddituale depositata in data 06.09.2024).
Dalla certificazione unica anno di imposta 2023 della emerge un reddito CP annuo di euro 13.765,40, dal modello 730 di euro 12.441 per l'anno 2022.
Il ricorrente a sostegno della spiegata domanda di riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento della figlia, evidenzia che, rispetto alla data di omologa della separazione
6 consensuale, è a suo carico l'importo del canone di locazione dell'immobile in cui vive
(come da contratto esibito in uno alla memoria integrativa) e che nel 2017 (data omologa) la rata del mutuo ammontava a circa €.380,86 mensili (come da estratti conto esibiti unitamente al ricorso introduttivo) ed oggi, trattandosi di un mutuo contratto a tasso variabile, ammonta ad €.697,01 come si evince dal piano di rimborso del mutuo che esibisce unitamente all'estratto conto al 31.01.2017 (ALL. 1 prima Parte_2 memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice).
Ciò posto in ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 800,00, tenuto conto per un verso dell'età della figlia (di anni 16) e delle crescenti esigenze della medesima, e per Per_1 altro verso delle situazioni reddituali delle parti, e della maggiore capacità economica del ricorrente come inferibile anche dalla circostanza che per sua stessa ammissione ha pagato negli ultimi anni euro 950,00 mensili (di cui euro 550,00 per la figlia ed euro
400,00 per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale).
Detta somma deve essere versata alla entro il 5 di ogni mese e deve essere CP rivalutata secondo gli indici ISTAT.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per la figlia purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie
(ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Tale somma deve intendersi comprensiva del contributo anche alle esigenze abitative della minore, tenuto conto della circostanza che il ricorrente, oltre a pagare il mutuo per la sua quota parte, paga anche un canone di locazione per la casa in cui vive, mentre la casa coniugale è abitata dalla moglie, mentre la quota gravante sulle parti per il mutuo ad esse cointestato per l'acquisto della casa coniugale di cui sono comproprietari in parti uguali, cederà a carico di entrambi in pari misura.
In merito si osserva che in mancanza di accordo tra le parti non è possibile disporre degli obblighi che le stesse parti hanno contrattualmente assunto con un terzo, e nella specie con la banca mutuataria, ma solo valutarne l'incidenza ai fini della quantificazione degli assegni di mantenimento o divorzile eventualmente richiesti e dovuti (nella fattispecie non è stata peraltro spiegata domanda di assegno divorzile).
Tenuto conto della natura della controversia, dell'esito della stessa e della soccombenza reciproca delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
7
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 19.07.2007 in Torre del Greco (atto Parte_1 Controparte_1
n. 272, parte II, serie A, anno 2007 del Comune di Torre del Greco);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6,
133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia , con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
4) dispone che la figlia minore trascorrerà col padre un giorno alla settimana, dieci giorni durante le vacanze estive nel periodo che verrà definito entro il primo marzo di ogni anno e una settimana, ad anni alterni, nelle festività natalizie e pasquali
(una settimana antecedente alla festività del Natale e fino al giorno 26 incluso ovvero una settimana successiva a quella del 27 dicembre e fino al giorno 6 gennaio incluso nonché, durante le festività pasquali, una settimana fino al lunedì in Albis incluso); dispone, altresì, che la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
un assegno complessivo di 800,00 a titolo di mantenimento Controparte_1 della figlia minore della coppia, somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la figlia minore purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
7) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla avente ad oggetto la CP revisione dell'assegno di mantenimento;
8) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 11.02.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4224 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...], il [...] – C.F. Parte_1 elettivamente domiciliato in Torre del Greco (Na), alla via G. C.F._1
Mazzini n. 4, presso lo studio dell'Avv. Luisa Liguoro, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
, nata a [...], il [...] – C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via R. Bracco, n. 15/A, presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo Grimaldi, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE e RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
NONCHE' Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti e hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni;
entrambi hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti
1 civili del matrimonio e l'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre;
il ha chiesto, inoltre, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore Parte_1 della figlia, alla luce delle sue mutate condizioni economiche o, quanto meno, l'esonero dal pagamento della somma prevista in favore della quale contributo per la CP quota di mutuo di sua spettanza;
la ha chiesto di porre a carico di un assegno di mantenimento di CP Parte_1
Euro 900,00, oltre aggiornamenti ISTAT, di cui Euro 700,00 per il mantenimento diretto della figlia minore ed Euro 200,00 in favore della stessa quale contributo per CP il pagamento a suo carico della quota di mutuo contratto per l'acquisto della casa, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il P.M., in data 11.11.2024 ha concluso perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.08.2022, chiedeva che Parte_1 fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP
, in data 10.04.2006, in Torre del Greco.
[...]
Il ricorrente esponeva che in costanza di matrimonio era nata una figlia, , in data Per_1
24.08.2008, e che i coniugi erano separati dal 12.09.2017, allorquando il Tribunale di
Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n.
2968/2017, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 20.07.2017; che a seguito della separazione, il si obbligava a versare un assegno mensile Parte_1 di importo pari ad euro 700,00, di cui euro 600,00 a titolo di mantenimento della figlia minore - che veniva affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la casa coniugale sita in Torre del Greco alla via Friuli n. 16 che veniva assegnata alla - ed euro 100,00 in favore della a titolo di contributo della CP CP quota del mutuo di sua spettanza;
che, nondimeno, il ricorrente, provvedeva a pagare per intero il mutuo della casa in cui vive la moglie, per un totale di euro 400,00 e, nel contempo, versava un mantenimento per la figlia per un importo minore pari ad euro
550,00 per un totale mensile di euro 950,00 rispetto ai 700,00 euro che era tenuto a versare complessivamente come da omologa della separazione.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore ad
2 entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione coniugale e possibilità di trascorrere con il padre un giorno a settimana compreso di pernottamento. Il Parte_1 chiedeva, inoltre, stante le sue mutate condizioni economiche, di disporre a suo carico, quale contributo al mantenimento della figlia minore, l'assegno mensile pari alla minore somma di euro 350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché il 50% della rata del mutuo.
All'uopo deduceva di non essere più un dipendente, di essere titolare di una licenza di generi di monopolio e di pagare la somma mensile di euro 600,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile per lo svolgimento dell'attività di rivendita dei Tabacchi, nonché di euro 520,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile in cui vive.
Si costituiva che aderiva alla domanda di divorzio ma chiedeva di Controparte_1 ratificare i precedenti accordi presi e statuiti con la separazione in ordine alle modalità di visita del genitore non collocatario;
chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, una revisione dell'assegno di mantenimento e, nella specie, di porre a carico del ricorrente un assegno di euro 900,00, oltre aggiornamenti ISTAT, di cui euro 700,00 per il mantenimento diretto della figlia minore ed Euro 200,00 in suo favore, quale contributo per il pagamento della quota di mutuo posta a suo carico.
In particolare, la deduceva che, a seguito della separazione, il ricorrente aveva CP provveduto a versare Euro 550,00 a titolo di mantenimento della figlia, nonché l'intera rata mensile del comune mutuo ipotecario, ivi compresa, quindi, la quota posta a carico della stessa che ammontava a circa euro 200,00; evidenziava, inoltre, che, in CP ragione della variabilità del tasso del mutuo, aveva concesso al la Parte_1 sospensione del versamento degli adeguamenti e indicizzazioni ISTAT della rata del mutuo annuali.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza presidenziale dell'01.02.2023, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando quanto statuito in sede di separazione consensuale, e rimettendo al prosieguo del giudizio la verifica dei presupposti per la modifica, nei termini rispettivamente invocati dalle parti (in riduzione per il ricorrente, in aumento per la resistente) delle pattuizioni di contenuto economico e, in particolare, dell'assegno dovuto dal quale contributo al mantenimento della figlia. Parte_1
In particolare il Presidente, pur dando atto dell'accordo intercorso tra i coniugi dopo la separazione per la riduzione ad euro 550,00 del contributo per la minore e per il pagamento dell'intera rata del mutuo da parte del , riteneva di non ridurre Per_2 detto assegno in ragione del pacifico incremento, dopo oltre cinque anni, delle esigenze di vita personale, scolastica e sociale della stessa figlia, (ormai quattordicenne).
3 All'udienza del 25.04.2023, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. e rinviava all'udienza del 20.11.2023.
Alla suddetta udienza, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23.09.2024, invitando le parti a produrre documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20) e disponeva, altresì, trasmettersi il fascicolo al PM affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., con parere dell'11.11.2024, concludeva perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (20.07.2017) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata il 12.09.2017
(n. cronol. n. 2968/2017) ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sul regime di affidamento della figlia minore , (nata il [...]) nonché sulle modalità di Per_1 visita del genitore non collocatario.
Sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.) (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Cass. Civ.,
16953/2008, 24841/2010).
4 In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, quella dei Testimoni di Geova, non potesse costituire ragione sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei minori all'altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità) (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016).
Nel caso in esame, va evidenziato che dalle conclusioni rese dalle parti, non sono emersi elementi tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati provvisoriamente in sede di udienza presidenziale in merito all'affido condiviso della figlia minore e della collocazione prevalente presso la madre.
Pertanto, si dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Ercolano alla via Gabriele D'Annunzio n. 31.
In ordine al diritto di visita, della minore, di anni sedici, il Tribunale ritiene di regolarlo come in dispositivo, confermando quanto stabilito con ordinanza presidenziale.
Tanto premesso, per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento della figlia minore della coppia.
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
5 Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze
(Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore da porsi a carico del padre, il ricorrente ha chiesto una riduzione dello stesso ad euro
350,00 mensili rispetto a quello previsto in sede di separazione di euro 700,00 mensili,
(che rivalutato all'attualità ammonta ad euro 832,30), o quanto meno di epurarlo della somma prevista quale contributo per il pagamento della parte di mutuo a carico della resistente;
la si è opposta a tale riduzione, chiedendo un aumento dello stesso CP ad euro 900,00 mensili, oltre aggiornamenti ISTAT di cui Euro 700,00 per il mantenimento diretto della figlia minore ed Euro 200,00 in favore della stessa quale contributo per il pagamento a suo carico della quota di mutuo CP contratto per l'acquisto della casa coniugale.
All'uopo si osserva che il ricorrente, che gestisce una tabaccheria, in sede di udienza presidenziale del 01.02.2023, dichiarava di percepire intorno ai 1500/1600 euro al mese e di aver sempre pagato per intero le rate del mutuo, che aveva, tuttavia, subìto un aumento (dai 400,00 euro previsti nel 2017 ai 570/580 euro dell'attualità); in ricorso il ricorrente allegava di pagare la somma di euro 600,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile della tabaccheria, nonché di euro 480,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile in cui vive.
Di contro, la resistente, dipendente dal 2016 presso un Centro Bingo, ha dichiarato di guadagnare la somma mensile di euro 1.000,00 comprensiva di assegno familiare, e di lavorare ad ore, somma soggetta a lievi oscillazioni.
Dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti risulta che il ha percepito Parte_1 nell'anno 2023 un reddito annuo imponibile di euro 19.101,00, di euro 16.531,00 per l'anno 2022, di euro 14.574,00 per l'anno 2020 (cfr documentazione reddituale depositata in data 06.09.2024).
Dalla certificazione unica anno di imposta 2023 della emerge un reddito CP annuo di euro 13.765,40, dal modello 730 di euro 12.441 per l'anno 2022.
Il ricorrente a sostegno della spiegata domanda di riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento della figlia, evidenzia che, rispetto alla data di omologa della separazione
6 consensuale, è a suo carico l'importo del canone di locazione dell'immobile in cui vive
(come da contratto esibito in uno alla memoria integrativa) e che nel 2017 (data omologa) la rata del mutuo ammontava a circa €.380,86 mensili (come da estratti conto esibiti unitamente al ricorso introduttivo) ed oggi, trattandosi di un mutuo contratto a tasso variabile, ammonta ad €.697,01 come si evince dal piano di rimborso del mutuo che esibisce unitamente all'estratto conto al 31.01.2017 (ALL. 1 prima Parte_2 memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice).
Ciò posto in ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 800,00, tenuto conto per un verso dell'età della figlia (di anni 16) e delle crescenti esigenze della medesima, e per Per_1 altro verso delle situazioni reddituali delle parti, e della maggiore capacità economica del ricorrente come inferibile anche dalla circostanza che per sua stessa ammissione ha pagato negli ultimi anni euro 950,00 mensili (di cui euro 550,00 per la figlia ed euro
400,00 per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale).
Detta somma deve essere versata alla entro il 5 di ogni mese e deve essere CP rivalutata secondo gli indici ISTAT.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per la figlia purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie
(ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Tale somma deve intendersi comprensiva del contributo anche alle esigenze abitative della minore, tenuto conto della circostanza che il ricorrente, oltre a pagare il mutuo per la sua quota parte, paga anche un canone di locazione per la casa in cui vive, mentre la casa coniugale è abitata dalla moglie, mentre la quota gravante sulle parti per il mutuo ad esse cointestato per l'acquisto della casa coniugale di cui sono comproprietari in parti uguali, cederà a carico di entrambi in pari misura.
In merito si osserva che in mancanza di accordo tra le parti non è possibile disporre degli obblighi che le stesse parti hanno contrattualmente assunto con un terzo, e nella specie con la banca mutuataria, ma solo valutarne l'incidenza ai fini della quantificazione degli assegni di mantenimento o divorzile eventualmente richiesti e dovuti (nella fattispecie non è stata peraltro spiegata domanda di assegno divorzile).
Tenuto conto della natura della controversia, dell'esito della stessa e della soccombenza reciproca delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
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P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 19.07.2007 in Torre del Greco (atto Parte_1 Controparte_1
n. 272, parte II, serie A, anno 2007 del Comune di Torre del Greco);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6,
133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia , con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
4) dispone che la figlia minore trascorrerà col padre un giorno alla settimana, dieci giorni durante le vacanze estive nel periodo che verrà definito entro il primo marzo di ogni anno e una settimana, ad anni alterni, nelle festività natalizie e pasquali
(una settimana antecedente alla festività del Natale e fino al giorno 26 incluso ovvero una settimana successiva a quella del 27 dicembre e fino al giorno 6 gennaio incluso nonché, durante le festività pasquali, una settimana fino al lunedì in Albis incluso); dispone, altresì, che la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno del compleanno e dell'onomastico;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
un assegno complessivo di 800,00 a titolo di mantenimento Controparte_1 della figlia minore della coppia, somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la figlia minore purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
7) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla avente ad oggetto la CP revisione dell'assegno di mantenimento;
8) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 11.02.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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