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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/02/2024, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1274 del 2022,
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Parte_1
Petruzzelli,
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Guarnieri.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 16.09.2019 ed iscritto al R.G. n. 10445/2019, conveniva in giudizio l al Parte_1 CP_1 fine di ottenere dal Tribunale di Bari l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - ritenere e dichiarare che l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale denunciata rientri tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. CP_1
1124/1965 e che, pertanto, sia da considerarsi quale malattia professionale dal
1 medesimo contratta nello svolgimento dell'attività così come descritta in ricorso;
- all'uopo, condannare la competente , in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, alla costituzione in favore del ricorrente della rendita di cui al D.P.R.
1124/1965 o alla liquidazione dell'indennizzo in capitale, a seconda della percentuale di danno biologico da calcolarsi secondo giustizia a mezzo di idonea CTU medico legale, comunque in misura superiore al minimo indennizzabile;
- per l'effetto, condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condannare la competente
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le CP_1 spese, diritti e onorari della corrente procedura, oltre IVA e CNAP, come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”.
2. In particolare, il ricorrente deduceva: - di aver lavorato, dal 1971 al
1992, quale marinaio su motopescherecci e su navi petroliere;
- di occuparsi sui motopescherecci di tutte le attività necessarie al buon funzionamento del vano coperta, spesso delle operazioni di manutenzione del vano motore e di utilizzare il muletto per il trasporto del pescato;
- di occuparsi sulle navi petroliere delle attività necessarie al buon governo della nave, spesso provvedendo alla movimentazione di verricelli dotati di motore e sprovvisto di dispositivi di protezione personale;
- di essere stato esposto al rischio professionale da rumore durante le plurime attività espletate;
- di aver lavorato, dal 1992 al 2016, alle dipendenze di ditta avente ad oggetto la vendita di frutti e agrumi all'ingrosso, svolgendo le mansioni di carrellista e movimentando la frutta con l'ausilio di un muletto a motore, sprovvisto di dispositivi di protezione individuale;
- di essere stato esposto al rischio suindicato durante le suddette operazioni in un ambiente caratterizzato dalla presenza di rumori continui quali camion o motori accesi;
- che, in seguito ad esame audiometrico, era stata diagnosticata “ipoacusia neurosensoriale bilaterale limitatamente alle frequenze acute del campo tonale” e che il medesimo esito era stato confermato dall' Parte_2
3. Si costituiva in giudizio l' contestando le argomentazioni CP_1 avverse e chiedendo il rigetto del ricorso.
2 4. Con sentenza n. 989/2022 emessa in data 31.03.2022, il Tribunale di
Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha così definito la controversia:
“rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato provvedimento”. CP_1
In particolare, premesso il differente regime probatorio operante in ipotesi di malattia tabellata o non tabellata, preso atto dell'esito della consulenza tecnica, ha negato la riconducibilità dell'ipoacusia bilaterale all'attività professionale svolta dal ricorrente, in mancanza di qualsivoglia documentazione inerente al potenziale di rischio personale in termini reali e di certificazione di rischio aziendale.
Al riguardo, ha condivido le conclusioni del CTU, per completezza ed adeguata e corretta motivazione, anche in ordine all'impossibilità di ipotizzare l'insorgenza della malattia denunciata solo nel 2015, in quanto in danno da rumore si instaura già dopo 5 anni dall'inizio dell'esposizione alla situazione nociva.
5. Avverso la decisione ha interposto appello il suindicato ricorrente, con atto depositato in data 29.09.2022, chiedendone la integrale riforma.
6. Con memoria del 26.01.2024, si costituiva in giudizio l' che, CP_1 contestati i motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.
7. All'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
- - - - - - - - - -
II.
1. Sul ricorso in appello
II.
1.a. Con un unico e articolato motivo di gravame, parte appellante impugna la sentenza per avere il primo Giudice fondato il proprio convincimento su un elaborato medico-legale che non avrebbe adeguatamente considerato la sua esposizione, in occasione di lavoro, al rischio professionale da rumore otolesivo.
In particolare, pur riconoscendo di non aver denunciato una malattia tabellata, il sostiene di avere assolto all'onere probatorio di cui all'art. Pt_1
2697 c.c., allegando e provando i fatti generatori del diritto preteso e
3 l'esistenza di nesso causale fra patologia e attività lavorativa;
deduce poi che i testi escussi avrebbero descritto l'attività lavorativa da lui espletata, evidenziando che la stessa lo aveva esposto al rischio denunciato.
Deduce l'omessa valutazione, da parte del consulente, dell'esposizione al rischio e della circostanza che, ai fini dell'operatività della tutela assicurativa, fosse sufficiente l'identificazione di un rischio ambientale, rimarcando che il consulente non avrebbe spiegato per quale motivo il fattore professionale, provato e non contestato, non avrebbe avuto valenza eziologica.
L'appellante lamenta, pertanto, la mancata applicazione del principio di equivalenza delle cause, in forza del quale, al fine di ricostruire il nesso causale, occorre tenere conto di qualsiasi fattore anche indiretto, remoto o di minore spessore.
Osserva inoltre che, contrariamente alle osservazioni del CTU, non era nella propria disponibilità il documento di valutazione dei rischi, il quale peraltro non era di facile acquisizione, avendo concluso il lavoro di marittimo nel 1991 ed essendo nelle more fallita la ditta alle cui dipendenze ha Pt_2 lavorato sino al 2014.
Alla stregua di tali rilievi e delle complementari argomentazioni esposte nell'atto di gravame, contesta le valutazioni espresse dal primo giudice sulla scorta di CTU che ritiene errata e incongrua anche nella parte in cui ha ritenuto temeraria la pretesa del ricorrente e, per l'effetto, chiede la riforma dell'impugnata sentenza, con accoglimento della domanda proposta.
- - - - - - - - - - - - -
III.
1. L'appello è infondato e deve essere respinto, alla stregua delle seguenti motivazioni.
Occorre premettere che nel caso di specie, come accertato in prime cure e riconosciuto dall'appellante, la patologia denunciata -ipoacusia bilaterale- non rientra nel novero delle patologie tabellate: ragione per cui, secondo consolidati principi, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole certezza.
4 Ed invero, come di recente ribadito dalla Cassazione, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, (cfr. Cass., n. 23951/2015, cit.; Cass. 12 ottobre 2012, n.
17438).
Orbene, nella fattispecie in esame, proprio in considerazione della tipologia e durata delle lavorazioni dedotte dal lavoratore, il primo giudice ha escluso la riconducibilità della lamentata patologia all'attività professionale svolta, non essendo stato comprovato il fattore di rischio cui lo stesso sarebbe stato esposto nel corso dei due rapporti di lavoro susseguitisi dal 1991 al 2015, anche in carenza di certificazione dei relativi rischi aziendale.
La valutazione del primo giudice risulta del tutto corretta e coerente, avendo lo stesso rinviato alle conclusioni del CTU, in linea con il consolidato orientamento per cui, ove il giudice di merito “condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della stessa “implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità” (Cass. n.19621 del 2022).
Ciò posto, osserva il Collegio che, sebbene i testimoni abbiano, seppur genericamente, confermato le mansioni espletate dal ricorrente e le modalità delle stesse, dalle relative deposizioni non è emerso un quadro idoneo a far emergere una esposizione qualificata a rumore otolesivo (anche per valori superiori a 80 db Leq), non rilevando all'uopo il fatto, attestato dal teste che le plurime lavorazioni marittime comportavano anche l'uso di Tes_1 un “verricolo” e l'accesso sporadico in sala macchine né il riferimento fatto dal teste (che svolgeva peraltro le diverse mansioni di impiegato), Pt_2
5 all'utilizzo di non meglio identificati “carrelli a motore”, in seguito sostituiti con quelli elettrici.
Ne consegue che non è possibile ritenere accertato, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza, il collegamento di natura causale tra l'attività espletata dal e la malattia lamentata, mancando una prova adeguata del livello Pt_1 sonoro e della durata dell'esposizione subita dal nel corso del tempo, Pt_1 tenuto conto del fatto che tale condizione si sarebbe comunque verificata, in termini significativi, solo in alcune circostanze.
Ad ogni modo, le dichiarazioni testimoniali vanno considerate anche alla luce della approfondita valutazione medico-legale compiuta dal CTU nominato in primo grado, il quale, dopo aver rilevato che: “La lavorazione esposta non appare tabellata e il sig. , non ha prodotto una certificazione di rischio professionale Pt_1 aziendale o, più precisamente, necessariamente, un preciso dato fonometrico lavorativo, personale (DVR)”, ha evidenziato anche che: “l'analisi degli esami audiometrici di parte ed in atti, quelli che dovrebbero avvallare, quantificare e certificare la patologia invocata, mettono in evidenza una peculiarità: non si riscontrano caratteristiche audiologiche tipiche della patologia lamentata ed invocata”.
Su tale punto, il consulente ha poi precisato che: “il primo esame audiometrico in atti, temporalmente, è quello del 12-06-2015, che, anamnesticamente dovrebbe valutare
l'ipoacusia lamentata dal ricorrente. Tale esame mette in evidenza una ipoacusia neurosensoriale bilaterale asimmetrica con “andamento in discesa”, con caratteristiche, quindi, qualitative che, tra l'altro, non collimano con gli esempi pratici riportati.
Inoltre, cosa per certi versi più importante, passando dalla storia clinica e lavorativa, non si comprende come possa essere stata certificata una ipoacusia nel 2015 (ma accusata solo dal 2013, come riferito), a ben 20 anni circa dalla iniziale (dal 1993) presunta esposizione alla ipotetica noxa patogena, quando il danno si instaura già dopo soli 5 anni di esposizione e poi, a parità di esposizione costante, si stabilizza.
Inoltre, cosa non da poco, proprio nella visita della medicina preventiva del 30-06-
15, nonostante la presenza di “rischio rumore”, nonostante il protocollo sanitario applicato (anche esame audiometrico) il sig. veniva giudicato idoneo alla Pt_1 mansione specifica, senza prescrizioni, senza limitazioni e senza alcun referto diagnostico di qualsivoglia patologia indotta dal lavoro.
6 Pertanto, in conclusione, dal punto di vista clinico-audiologico non si può porre diagnosi di “ipoacusia da trauma sonoro da rumore lavorativo”, e ciò in funzione sia delle caratteristiche lavorative (non evidente e non dimostrata un'attività lavorativa tecnicamente idonea come causa efficiente) che di quelle clinico-audiometriche (curva audiometrica iniziale non patognomonica e non temporalmente correlata), condizioni entrambe assolutamente e contemporaneamente necessarie per un corretto inquadramento in tal senso al fine di poter confermare un nesso causale”.
Alla luce delle considerazioni effettuate, il consulente ha quindi concluso che “l'insieme dei dati presentati, raccolti e valutati, rende tale ipoacusia non riconducibile eziopatogeneticamente ad un trauma sonoro cronico di origine professionale”.
Avverso tali conclusioni, il , pur avendo confermato che, in Pt_1 occasione delle visite mediche non è stata applicata alcuna prescrizione o limitazione lavorativa, ha formulato osservazioni alle quali il CTU ha risposto in termini esaustivi e convincenti, rammentando di aver tenuto conto dei seguenti elementi ovvero: 1) storia clinica non tipica per le caratteristiche temporali;
2) mancanza del DVR 3) audiometria non tipica”.
Ha peraltro precisato che non era conosciuto il carrello utilizzato dal lavoratore né il relativo tempo di esposizione e che, quand'anche fosse stato rilevato un tracciato audiometrico patognomonico, lo stesso non sarebbe stato sufficiente in assenza degli altri due fattori.
Le considerazioni espresse dal CTU, specialista e docente di
Otorinolaringoiatria, appaiono del tutto idonee a confutare i rilievi critici articolati dall'appellante e che ripropongono osservazioni medico-legali ampiamente disattese dal CTU in primo grado all'esito dell'anamnesi e dell'esame obiettivo del nonché tenuto conto della documentazione Pt_1 esibita (compresi gli esami audiometrici ed i referti delle visite espletate).
Significativa è poi la mancata impugnazione, da parte dell'appellante, della circostanza richiamata dal primo giudice in senso sfavorevole alla tesi di parte, secondo cui non sarebbe ipotizzabile l'insorgenza, solo nell'anno 2015, di ipoacusia da rumore, mentre l'esposizione sarebbe iniziata ben vent'anni
7 prima nel 1993, quando è noto che il danno da rumore si instaura già solo dopo 5 anni dall'inizio della esposizione alla presunta noxa.
In tale situazione e stante la chiarezza e la completezza dell'elaborato peritale, la Corte ritiene di non accogliere la richiesta di rinnovo della CTU, confermando integralmente la sentenza di primo grado, in considerazione dell'inidoneità dei rilievi di parte a sovvertire la decisione.
Nonostante la soccombenza, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili, in ragione della dichiarata ricorrenza dei presupposti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
Sussistono, inoltre, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.
24.12.2013 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il Parte_1
29.09.2022, avverso la sentenza emessa in data 31.03.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
- dichiara irripetibili le spese di lite di gravame;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del pagamento del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 05.02.2024
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1274 del 2022,
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Parte_1
Petruzzelli,
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Guarnieri.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 16.09.2019 ed iscritto al R.G. n. 10445/2019, conveniva in giudizio l al Parte_1 CP_1 fine di ottenere dal Tribunale di Bari l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - ritenere e dichiarare che l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale denunciata rientri tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. CP_1
1124/1965 e che, pertanto, sia da considerarsi quale malattia professionale dal
1 medesimo contratta nello svolgimento dell'attività così come descritta in ricorso;
- all'uopo, condannare la competente , in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, alla costituzione in favore del ricorrente della rendita di cui al D.P.R.
1124/1965 o alla liquidazione dell'indennizzo in capitale, a seconda della percentuale di danno biologico da calcolarsi secondo giustizia a mezzo di idonea CTU medico legale, comunque in misura superiore al minimo indennizzabile;
- per l'effetto, condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condannare la competente
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le CP_1 spese, diritti e onorari della corrente procedura, oltre IVA e CNAP, come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”.
2. In particolare, il ricorrente deduceva: - di aver lavorato, dal 1971 al
1992, quale marinaio su motopescherecci e su navi petroliere;
- di occuparsi sui motopescherecci di tutte le attività necessarie al buon funzionamento del vano coperta, spesso delle operazioni di manutenzione del vano motore e di utilizzare il muletto per il trasporto del pescato;
- di occuparsi sulle navi petroliere delle attività necessarie al buon governo della nave, spesso provvedendo alla movimentazione di verricelli dotati di motore e sprovvisto di dispositivi di protezione personale;
- di essere stato esposto al rischio professionale da rumore durante le plurime attività espletate;
- di aver lavorato, dal 1992 al 2016, alle dipendenze di ditta avente ad oggetto la vendita di frutti e agrumi all'ingrosso, svolgendo le mansioni di carrellista e movimentando la frutta con l'ausilio di un muletto a motore, sprovvisto di dispositivi di protezione individuale;
- di essere stato esposto al rischio suindicato durante le suddette operazioni in un ambiente caratterizzato dalla presenza di rumori continui quali camion o motori accesi;
- che, in seguito ad esame audiometrico, era stata diagnosticata “ipoacusia neurosensoriale bilaterale limitatamente alle frequenze acute del campo tonale” e che il medesimo esito era stato confermato dall' Parte_2
3. Si costituiva in giudizio l' contestando le argomentazioni CP_1 avverse e chiedendo il rigetto del ricorso.
2 4. Con sentenza n. 989/2022 emessa in data 31.03.2022, il Tribunale di
Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha così definito la controversia:
“rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato provvedimento”. CP_1
In particolare, premesso il differente regime probatorio operante in ipotesi di malattia tabellata o non tabellata, preso atto dell'esito della consulenza tecnica, ha negato la riconducibilità dell'ipoacusia bilaterale all'attività professionale svolta dal ricorrente, in mancanza di qualsivoglia documentazione inerente al potenziale di rischio personale in termini reali e di certificazione di rischio aziendale.
Al riguardo, ha condivido le conclusioni del CTU, per completezza ed adeguata e corretta motivazione, anche in ordine all'impossibilità di ipotizzare l'insorgenza della malattia denunciata solo nel 2015, in quanto in danno da rumore si instaura già dopo 5 anni dall'inizio dell'esposizione alla situazione nociva.
5. Avverso la decisione ha interposto appello il suindicato ricorrente, con atto depositato in data 29.09.2022, chiedendone la integrale riforma.
6. Con memoria del 26.01.2024, si costituiva in giudizio l' che, CP_1 contestati i motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.
7. All'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
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II.
1. Sul ricorso in appello
II.
1.a. Con un unico e articolato motivo di gravame, parte appellante impugna la sentenza per avere il primo Giudice fondato il proprio convincimento su un elaborato medico-legale che non avrebbe adeguatamente considerato la sua esposizione, in occasione di lavoro, al rischio professionale da rumore otolesivo.
In particolare, pur riconoscendo di non aver denunciato una malattia tabellata, il sostiene di avere assolto all'onere probatorio di cui all'art. Pt_1
2697 c.c., allegando e provando i fatti generatori del diritto preteso e
3 l'esistenza di nesso causale fra patologia e attività lavorativa;
deduce poi che i testi escussi avrebbero descritto l'attività lavorativa da lui espletata, evidenziando che la stessa lo aveva esposto al rischio denunciato.
Deduce l'omessa valutazione, da parte del consulente, dell'esposizione al rischio e della circostanza che, ai fini dell'operatività della tutela assicurativa, fosse sufficiente l'identificazione di un rischio ambientale, rimarcando che il consulente non avrebbe spiegato per quale motivo il fattore professionale, provato e non contestato, non avrebbe avuto valenza eziologica.
L'appellante lamenta, pertanto, la mancata applicazione del principio di equivalenza delle cause, in forza del quale, al fine di ricostruire il nesso causale, occorre tenere conto di qualsiasi fattore anche indiretto, remoto o di minore spessore.
Osserva inoltre che, contrariamente alle osservazioni del CTU, non era nella propria disponibilità il documento di valutazione dei rischi, il quale peraltro non era di facile acquisizione, avendo concluso il lavoro di marittimo nel 1991 ed essendo nelle more fallita la ditta alle cui dipendenze ha Pt_2 lavorato sino al 2014.
Alla stregua di tali rilievi e delle complementari argomentazioni esposte nell'atto di gravame, contesta le valutazioni espresse dal primo giudice sulla scorta di CTU che ritiene errata e incongrua anche nella parte in cui ha ritenuto temeraria la pretesa del ricorrente e, per l'effetto, chiede la riforma dell'impugnata sentenza, con accoglimento della domanda proposta.
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III.
1. L'appello è infondato e deve essere respinto, alla stregua delle seguenti motivazioni.
Occorre premettere che nel caso di specie, come accertato in prime cure e riconosciuto dall'appellante, la patologia denunciata -ipoacusia bilaterale- non rientra nel novero delle patologie tabellate: ragione per cui, secondo consolidati principi, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole certezza.
4 Ed invero, come di recente ribadito dalla Cassazione, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, (cfr. Cass., n. 23951/2015, cit.; Cass. 12 ottobre 2012, n.
17438).
Orbene, nella fattispecie in esame, proprio in considerazione della tipologia e durata delle lavorazioni dedotte dal lavoratore, il primo giudice ha escluso la riconducibilità della lamentata patologia all'attività professionale svolta, non essendo stato comprovato il fattore di rischio cui lo stesso sarebbe stato esposto nel corso dei due rapporti di lavoro susseguitisi dal 1991 al 2015, anche in carenza di certificazione dei relativi rischi aziendale.
La valutazione del primo giudice risulta del tutto corretta e coerente, avendo lo stesso rinviato alle conclusioni del CTU, in linea con il consolidato orientamento per cui, ove il giudice di merito “condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della stessa “implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità” (Cass. n.19621 del 2022).
Ciò posto, osserva il Collegio che, sebbene i testimoni abbiano, seppur genericamente, confermato le mansioni espletate dal ricorrente e le modalità delle stesse, dalle relative deposizioni non è emerso un quadro idoneo a far emergere una esposizione qualificata a rumore otolesivo (anche per valori superiori a 80 db Leq), non rilevando all'uopo il fatto, attestato dal teste che le plurime lavorazioni marittime comportavano anche l'uso di Tes_1 un “verricolo” e l'accesso sporadico in sala macchine né il riferimento fatto dal teste (che svolgeva peraltro le diverse mansioni di impiegato), Pt_2
5 all'utilizzo di non meglio identificati “carrelli a motore”, in seguito sostituiti con quelli elettrici.
Ne consegue che non è possibile ritenere accertato, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza, il collegamento di natura causale tra l'attività espletata dal e la malattia lamentata, mancando una prova adeguata del livello Pt_1 sonoro e della durata dell'esposizione subita dal nel corso del tempo, Pt_1 tenuto conto del fatto che tale condizione si sarebbe comunque verificata, in termini significativi, solo in alcune circostanze.
Ad ogni modo, le dichiarazioni testimoniali vanno considerate anche alla luce della approfondita valutazione medico-legale compiuta dal CTU nominato in primo grado, il quale, dopo aver rilevato che: “La lavorazione esposta non appare tabellata e il sig. , non ha prodotto una certificazione di rischio professionale Pt_1 aziendale o, più precisamente, necessariamente, un preciso dato fonometrico lavorativo, personale (DVR)”, ha evidenziato anche che: “l'analisi degli esami audiometrici di parte ed in atti, quelli che dovrebbero avvallare, quantificare e certificare la patologia invocata, mettono in evidenza una peculiarità: non si riscontrano caratteristiche audiologiche tipiche della patologia lamentata ed invocata”.
Su tale punto, il consulente ha poi precisato che: “il primo esame audiometrico in atti, temporalmente, è quello del 12-06-2015, che, anamnesticamente dovrebbe valutare
l'ipoacusia lamentata dal ricorrente. Tale esame mette in evidenza una ipoacusia neurosensoriale bilaterale asimmetrica con “andamento in discesa”, con caratteristiche, quindi, qualitative che, tra l'altro, non collimano con gli esempi pratici riportati.
Inoltre, cosa per certi versi più importante, passando dalla storia clinica e lavorativa, non si comprende come possa essere stata certificata una ipoacusia nel 2015 (ma accusata solo dal 2013, come riferito), a ben 20 anni circa dalla iniziale (dal 1993) presunta esposizione alla ipotetica noxa patogena, quando il danno si instaura già dopo soli 5 anni di esposizione e poi, a parità di esposizione costante, si stabilizza.
Inoltre, cosa non da poco, proprio nella visita della medicina preventiva del 30-06-
15, nonostante la presenza di “rischio rumore”, nonostante il protocollo sanitario applicato (anche esame audiometrico) il sig. veniva giudicato idoneo alla Pt_1 mansione specifica, senza prescrizioni, senza limitazioni e senza alcun referto diagnostico di qualsivoglia patologia indotta dal lavoro.
6 Pertanto, in conclusione, dal punto di vista clinico-audiologico non si può porre diagnosi di “ipoacusia da trauma sonoro da rumore lavorativo”, e ciò in funzione sia delle caratteristiche lavorative (non evidente e non dimostrata un'attività lavorativa tecnicamente idonea come causa efficiente) che di quelle clinico-audiometriche (curva audiometrica iniziale non patognomonica e non temporalmente correlata), condizioni entrambe assolutamente e contemporaneamente necessarie per un corretto inquadramento in tal senso al fine di poter confermare un nesso causale”.
Alla luce delle considerazioni effettuate, il consulente ha quindi concluso che “l'insieme dei dati presentati, raccolti e valutati, rende tale ipoacusia non riconducibile eziopatogeneticamente ad un trauma sonoro cronico di origine professionale”.
Avverso tali conclusioni, il , pur avendo confermato che, in Pt_1 occasione delle visite mediche non è stata applicata alcuna prescrizione o limitazione lavorativa, ha formulato osservazioni alle quali il CTU ha risposto in termini esaustivi e convincenti, rammentando di aver tenuto conto dei seguenti elementi ovvero: 1) storia clinica non tipica per le caratteristiche temporali;
2) mancanza del DVR 3) audiometria non tipica”.
Ha peraltro precisato che non era conosciuto il carrello utilizzato dal lavoratore né il relativo tempo di esposizione e che, quand'anche fosse stato rilevato un tracciato audiometrico patognomonico, lo stesso non sarebbe stato sufficiente in assenza degli altri due fattori.
Le considerazioni espresse dal CTU, specialista e docente di
Otorinolaringoiatria, appaiono del tutto idonee a confutare i rilievi critici articolati dall'appellante e che ripropongono osservazioni medico-legali ampiamente disattese dal CTU in primo grado all'esito dell'anamnesi e dell'esame obiettivo del nonché tenuto conto della documentazione Pt_1 esibita (compresi gli esami audiometrici ed i referti delle visite espletate).
Significativa è poi la mancata impugnazione, da parte dell'appellante, della circostanza richiamata dal primo giudice in senso sfavorevole alla tesi di parte, secondo cui non sarebbe ipotizzabile l'insorgenza, solo nell'anno 2015, di ipoacusia da rumore, mentre l'esposizione sarebbe iniziata ben vent'anni
7 prima nel 1993, quando è noto che il danno da rumore si instaura già solo dopo 5 anni dall'inizio della esposizione alla presunta noxa.
In tale situazione e stante la chiarezza e la completezza dell'elaborato peritale, la Corte ritiene di non accogliere la richiesta di rinnovo della CTU, confermando integralmente la sentenza di primo grado, in considerazione dell'inidoneità dei rilievi di parte a sovvertire la decisione.
Nonostante la soccombenza, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili, in ragione della dichiarata ricorrenza dei presupposti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
Sussistono, inoltre, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.
24.12.2013 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il Parte_1
29.09.2022, avverso la sentenza emessa in data 31.03.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
- dichiara irripetibili le spese di lite di gravame;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del pagamento del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 05.02.2024
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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