Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3576 / 2024 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO ANGELA, giusta procura in C.F._1
atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 19/04/1984 C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ITALIA CONCETTA, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 20/01/2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 07/04/2024, ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la separazione personale dal marito , con addebito allo stesso, Controparte_1
l'affidamento condiviso della figlia minorenne , nonché un assegno di mantenimento Persona_1
di euro 350,00 in suo favore ed uno di euro 350,00 in favore della figlia.
1
All'udienza di prima comparizione del 26/09/2024 il giudice delegato ha esperito il tentativo di conciliazione che ha avuto esito negativo.
All'udienza del 20/01/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno precisato concordemente e congiuntamente le conclusioni.
La domanda di separazione avanzata merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
All'udienza del 20/01/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la separazione personale del matrimonio civile celebrato nel Comune di Comune di Mascalucia (CT), in data 18 marzo 2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Ente, alle condizioni tutte indicate in quest'atto, disponendo gli opportuni adempimenti di legge, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mascalucia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) Il sig. si obbliga a versare la somma mensile di € 300,00 per la figlia Controparte_1
minore , da corrispondere alla madre entro e non oltre il cinque di ogni mese oltre agli Per_1
aggiornamenti annuali ISTAT, nonché a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie (tasse, rette, libri e materiale didattico, gite e viaggi d'istruzione), ludiche e sportive, alle spese per viaggi scolastici o di studio, di quelle farmaceutiche e mediche non coperte dal SSN per la minore, previa esibizione di idonea documentazione;
4) Assegnare l'assegno, Inps per la figlia minore.al 100% alla sig.ra Pt_1
5) Confermare l'affidamento condiviso della figlia, che continuerà ad avere permanenza privilegiata con la madre presso l'abitazione di quest'ultima e disporre che il padre tenga con se la minore il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche e sportive dei minori, due fine settimana al mese dal sabato pomeriggio alla domenica sera, fino alle 20:00; disporre, inoltre, che la minore trascorrerà le festività alternando di anno in anno la permanenza dai genitori (cosi il Natale con una ed il capodanno con l'altro, Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altra, etc.), stabilendosi che nel periodo delle vacanze natalizie, la minore starà con il padre sette giorni consecutivi, per le vacanze Pasquali tre giorni (alternando Pasqua e Pasquetta), mentre per quelle estive che il
2 padre terrà con sé per 7 giorni consecutivi, concordando tale periodo preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
6) La sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento di € 150,00 a fronte della Pt_1 corresponsione della somma di € 1.500,00. che sarà versata a mezzo bonifico in due soluzioni: la prima rata di € 750,00 alla firma della presente transazione e la seconda di € 750,00 il giorno
1° marzo 2025.
7) confermare che nessun obbligo di mantenimento reciproco a carico dei coniugi sia dovuto, ritenendosi autonomamente in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
Ritiene il Collegio che dette pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 3576/2024, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni specificate in motivazione. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mascalucia di procedere all'annotazione della presente sentenza. compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 23 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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