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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/09/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
Dott.ssa ALESSANDRA PETROLO CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 17/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15 aprile
2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Candeliere, nel cui studio in Santa Parte_1
Severina (KR) Corso De Risio n. 8 elettivamente domicilia, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura redatta su foglio separato, dagli Avv.ti Giulia Ferrante e
Valeria Battista in sostituzione dell'Avv. Giuseppina Caruso, difensore originariamente designato, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente, sita in Centro Direzionale “Il Granaio” CP_1 alla via M. Nicoletta;
APPELLATA
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Iannotta, nel cui studio in alla Controparte_2 CP_1 via Venezia n. 17 elettivamente domicilia, giusta procura a margine della comparsa di risposta;
APPELLATA
NONCHE'
(già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di risposta,
1 dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mariangela
Guarany, sito in Catanzaro Piazza Giacomo Matteotti n. 2;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, ed in riforma della Parte_1 sentenza n. 1333/2019 Reg. Sent. emessa dal Tribunale Civile di Crotone […] accogliere il presente appello
e per l'effetto:
1) in via preliminare accogliere l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva e/o esecuzione del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite […];
2) in sostanze e nel merito:
- In via principale:
1) dichiarare che tutte le gravi patologie psico-fisiche subite dal sig. , sono da addebitare Parte_1 in solido alla responsabilità, negligenza e imperizia della e per l'effetto, anche Controparte_5 dall' , in persona del suo Direttore pro-tempore, quale Ente datore di lavoro di quest'ultima CP_6
e sede presso la quale sono state eseguite le prestazioni mediche ed ospedaliere al sig. Parte_1 presso la Divisione di “Oculistica” dell'ospedale “San Giovanni di Dio” di – ASP di Crotone in CP_1 relazione all'intervento chirurgico del 14.03.2008;
2) dichiarare la lesione del diritto costituzionalmente riconosciuto della libertà di autodeterminazione del sig.
in merito a scelte relative alla propria vita ed alla propria salute;
Parte_1
3) dichiarare, per l'effetto, che i danni fisici, psichici, morali, patrimoniali subiti e subendi dal sig.
[...]
a causa dell'intervento eseguito presso l'Ospedale Civile di sono qualificabili nelle Parte_1 CP_1 misure risultanti dalla consulenza tecnica di parte allegata in atti, oltre, ITT, ITP, rivalutazione monetaria ed interessi dal momento dell'evento e/o nella maggiore somma che dovesse risultare a seguito di rinnovazione della TU e/o in quella che il sig. Giudice riterrà più equa e/o di giustizia;
4) per l'effetto, condannare gli odierni convenuti, in solido, al pagamento delle relative somme, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dal sig. e/o delle somme che il sig. Parte_1
Giudice adito riterrà più eque e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
5) condannare gli odierni convenuti, in solido, al pagamento di tutte le spese e competenze del doppio giudizio, oltre spese forfettarie e accessori nelle misure di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex-art. 93 c.p.c.
- In via subordinata:
e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via principale, in accoglimento del motivo d'appello di cui alla lettera D): riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato il sig. al pagamento in favore delle controparti delle spese del Parte_1
2 giudizio di primo grado e disporne, invece, la compensazione integrale, sussistendone le ragioni anche sulla base della peculiarità del caso concreto”
Per “Voglia Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro così Controparte_1 provvedere, contrariis reiectis:
- Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1333/2019 resa dal Tribunale Parte_1 di Crotone -dott.ssa Elisa Marchetto in data 15.11.2019 perché inammissibile, destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare la sentenza n. 1333/2019 resa dal Tribunale di
Crotone -dott.ssa Elisa Marchetto in data 15.11.2019-
- Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado del giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: Controparte_2
A) Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e confermare, pertanto, l'impugnata
sentenza.
B) In subordine, escludere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c., oppure diminuirlo ai sensi del primo comma dello stesso articolo, a causa della condotta colposa del sig. . Pt_1
C) Dichiarare che il terzo chiamato, e l' sono tenuti a manlevare Controparte_4 Controparte_6 la dott.ssa da ogni pretesa dell'appellante nei propri confronti;
CP_2
D) Condannare controparte, o chi sarà ritenuto, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscossi gli onorari”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte Adita, Controparte_3
1. Preliminarmente e nel rito dichiarare l'appellante decaduto dalla facoltà di disconoscimento del documento impugnato, per le ragioni meglio esposte nel paragrafo dedicato a tale eccezione;
2. Rigettare l'appello proposto per infondatezza delle motivazioni, in fatto ed in diritto;
3. Confermare per l'effetto la statuizione di primo grado, in tutti i suoi capi;
4. Denegare la sospensione della provvisoria esecutività invocata dalla parte appellante, per difetto dei presupposti;
5. Denegare la riapertura dell'istruttoria, per le ampie ragioni esposte nel presente atto difensivo;
6. Con vittoria di spese di lite del doppio grado”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il processo di primo grado e l'appello
1.1 Con atto di citazione datato 26 novembre 2012, ha evocato in giudizio, dinanzi il Parte_1
Tribunale di Crotone, l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e la Dott.ssa al fine di ottenere – previo accertamento di responsabilità per le Controparte_2 gravi patologie psico-fisiche manifestatesi in conseguenza del loro negligente operato – la condanna, in solido, al risarcimento dei danni fisici, psichici e morali patiti.
3 A fondamento della pretesa, egli ha rammentato che: in ragione di una riscontrata “retinopatia-essudativa”, esso attore veniva ricoverato, in data 12 marzo 2008, presso l'ospedale di per l'esecuzione di un CP_1 intervento di cataratta all'occhio sinistro;
all'esito dell'intervento anzidetto, effettuatosi due giorni dopo in anestesia locale, egli veniva informato della necessità di effettuare un altro intervento (consistente nell'inserimento del cristallino), stante l'impossibilità di concludere il primo per complicanze sopraggiunte nel corso dell'operazione; anche il secondo intervento, programmato per il giorno 28 giugno 2008, – che si sarebbe dovuto effettuare in anestesia generale – non veniva portato a termine a causa dei plurimi, e vani, tentativi di intubazione;
lamentando, in seguito a tale episodio, gravi difficoltà alla vista, egli si sottoponeva a numerose visite specialistiche e, da ultimo, veniva ricoverato presso l' CP_1 Controparte_7 per sottoporsi ad intervento chirurgico all'occhio sinistro per “afachia chirurgica” (quest'ultima
[...] cagionata dalla scorretta esecuzione dell'operazione precedente); malgrado l'ottima riuscita di detto intervento, la situazione di esso attore era risultata talmente compromessa da non poter auspicare più ad un completo recupero della vista;
e invero, egli non soltanto aveva perso quasi completamente la vista dall'occhio sinistro, ma questo risultava pure affetto da glaucoma cronico;
la scorretta esecuzione del primo intervento – addebitabile, chiaramente, a negligenza delle convenute – era dipesa da una “rottura della capsula posteriore seguita da aumento del tono endooculare con fuoriuscita di vitreo”, della quale esso attore aveva avuto contezza solo successivamente visionando la propria cartella clinica;
ad ulteriore aggravio della posizione assunta dalle convenute, non poteva sottacersi il fatto che le stesse non lo avessero informato, previamente e adeguatamente, in ordine alle modalità di svolgimento ed alle possibili conseguenze dell'intervento e neppure in merito alla necessità di collaborazione del paziente, ai fini di un esito fausto del trattamento, anche alla luce della tipologia di anestesia scelta (peri-bulbare, anziché retro- bulbare), così difettando, inevitabilmente, un consenso consapevole alla sottoposizione all'intervento medesimo.
1.1.2 , regolarmente citata, si è costituita in giudizio e – nella premessa di essere assicurata Controparte_2 presso la NI in virtù di polizza n. 1269 – ha avanzato domanda di Controparte_4 manleva nei confronti di costei, previa chiamata in causa. Nel merito, ella ha precisato – al fine di dimostrare l'infondatezza della domanda – di aver preso parte all'operazione in qualità di secondo operatore dell'equipe medica;
che, contrariamente a quanto affermato dall'attore, il primo operatore lo aveva reso edotto, correttamente e tempestivamente, dei possibili rischi connessi all'operazione di cataratta;
che l'attore era stato avvertito pure della necessità di collaborare durante l'intervento, attesa l'inidoneità dell'anestesia locale di assicurare una completa immobilità del bulbo oculare;
che un comportamento siffatto, unitamente alla condizione clinica del paziente (corporatura robusta, occhio miope e diabetico), avevano determinato l'insorgenza di una grave complicanza intraoperatoria denominata “spinta vitreale”
(improvvisa congestione coroideale con aumento notevole del tono oculare); che, grazie al pronto e diligente intervento dell'equipe medica, si era scongiurato l'esito più grave (la perdita dell'occhio); che, per evitare il ripresentarsi di tali complicanze – di cui l'attore era stato prontamente avvisato –, risultava
4 più opportuno, per tutti (ivi compreso il Freno) rinviare ad un momento successivo l'intervento di impianto secondario di cristallino;
che anche dell'ulteriore complicanza presentatasi – impossibilità di intubazione ai fini della anestesia generale – l'attore era stato prontamente avvisato;
che, a fronte dell'esito positivo della visita presso l'otorinolaringoiatra, l'equipe medica aveva prospettato al paziente la possibilità di procedere all'intervento; purtuttavia, il non si determinava in tal senso adducendo, quali motivazioni, Pt_1 paura ed esigenze familiari.
1.1.3 Anche l' , costituitasi con comparsa depositata in cancelleria Controparte_1 il 20 novembre 2013, ha chiesto il rigetto della domanda per le ragioni già illustrate dalla convenuta
. CP_2
1.1.4 La chiamata in causa, si è costituita eccependo, preliminarmente, che la Controparte_4 polizza assicurativa stipulata con la convenuta , di importo massimo pari a € 515.000,00, opera a CP_2 secondo rischio, cioè in subordine sia rispetto ai massimali prestati dalla copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi contratta dall' sia ai massimali prestati da altra eventuale CP_6 copertura per la responsabilità civile professionale sottoscritta dall'assicurata. Quanto al merito, ella ha dedotto – per come già affermato dalla propria cliente – che costei aveva agito in qualità di secondo operatore e che nessun rimprovero di colpa poteva essere addebitato a lei e a tutta l'equipe medica.
1.2 All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Crotone, con la sentenza n. 1333/2019, pubblicata il 15 novembre 2019, ha rigettato la domanda attorea sulla base della seguente motivazione:
“Per quanto attiene alla presunta violazione da parte della struttura sanitaria e dei medici dell'obbligo di informazione relativo all'udienza del 14.03.2008, si osserva che essa si è dimostrata insussistente, alla luce dell'esibizione da parte dell' dell'originale della cartella clinica del paziente, Controparte_6 comprensivo di moduli di consenso informato sottoscritti dal paziente […] si osserva, inoltre, che
[...]
, all'udienza dell'11.09.2018 ha espressamente riconosciuto (posto che nell'uso comune Parte_1
e proprio del linguaggio, la doppia negativa insita nell'espressione “non disconoscere” ha valenza positiva) la propria sottoscrizione sui moduli di consenso rammostratigli relativamente alle operazioni del
14.03.2008 e del 28.06.2008 […] pertanto, non risulta accertata alcuna lesione al diritto di autodeterminazione di ” (pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata); Parte_1
“Parimenti, anche il dedotto inesatto adempimento della prestazione medica da parte dei sanitari e della struttura si è dimostrato infondato, non rilevandosi responsabilità ascrivibili in capo alle convenute relativamente alla scelta del trattamento ovvero all'esecuzione dello stesso. Infatti, per quanto attiene alla scelta del trattamento e delle specifiche modalità dello stesso (nello specifico, con riferimento al tipo di anestesia), la C.T.U. ha rilevato che […] il trattamento chirurgico prescelto (anestesia peri-bulbare e facoemulsificazione del cristallino eseguito da impianto di lente intraoculare) è quello più comunemente utilizzato per l'intervento di cataratta […] invece, per quanto attiene al nesso di causa tra complicanze intraoperatorie verificatesi ed (erronea) esecuzione dell'intervento del 14.03.2008, si osserva che lo stesso
è da ritenersi insussistente, in quanto lo stesso risulta interrotto dalla condotta dello stesso
[...]
[...] , il quale – effettuando un repentino movimento oculare nel corso dell'operazione, come CP_8 tale imprevedibile da parte dei sanitari – ha determinato la spinta vitreale occorsa […] il mancato completo recupero del visus all'occhio sinistro, ad esito della seconda operazione, appare, secondo quanto accertato dal C.T.U. e sostanzialmente non contestato, riconducibile alle complicanze occorse ad esito dell'intervento del 14.03.2008, la cui non riuscita, lo si ribadisce, risulta integralmente determinata – ex artt. 40 e 41 c.p. ed ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c. – dalla mancata cooperazione intraoperatoria di
”. Parte_1
1.3 Avverso la statuizione predetta ha proposto gravame al fine di contestarne, con Parte_1 distinti motivi che verranno di seguito esaminati, la correttezza logica e giuridica.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita l' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, per chiedere il rigetto dell'appello perché totalmente infondato in fatto e in diritto.
Anche si è costituita nel presente giudizio per chiedere la conferma integrale della sentenza Controparte_2 impugnata e, dunque, il rigetto dell'appello proposto dal . Pt_1
Ad analoghe conclusioni è giunta l' ritualmente costituitasi con comparsa Controparte_3 del 28 aprile 2020.
Con ordinanza di data 12 gennaio 2021, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da parte appellante, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 28 novembre 2023.
Disposta una serie di rinvii, è stata fissata, infine, l'udienza del 15 aprile 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 23 aprile 2025, assegnando alle parti il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e l'ulteriore termine di giorni 20 per le memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 29 aprile 2025.
Nei termini assegnati, le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
§ 2. L'appello proposto da Parte_1
2.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “A) Erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto insussistente la violazione dell'obbligo di informazione relativo all'intervento del 14.03.2008.
Violazione artt. 1218 e 2697 c.c.”, si duole della ingiustizia della decisione nella parte Parte_1 in cui il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente la violazione, da parte della struttura sanitaria, dell'obbligo di informazione circa i rischi connessi all'operazione di cataratta effettuata in data 14 marzo
2008.
L'appellante ha addotto “di non essere mai stato reso edotto in merito ad un consenso informato né di avere ricevuto informazioni sull'intervento, sulle sue conseguenze e/o possibili rischi e complicanze, né tantomeno su un eventuale comportamento da tenere durante l'intervento medesimo e su una presunta collaborazione” (cfr. pag. 11 dell'atto di appello).
6 2.2 Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Erroneità della sentenza appellata per avere ritenuto infondato il dedotto inesatto adempimento della prestazione medica da parte dei sanitari e l'assenza di responsabilità in capo alle convenute. Erroneità delle risultanze della TU e contraddittorietà delle conclusioni”, il adduce la erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale ha Pt_1 escluso l'esistenza di un nesso di causa tra l'evento dannoso verificatosi e l'operato dell'equipe medica, sebbene riconosciuto dal C.t.u., dott.ssa , nella prima relazione peritale del 2016. Persona_1
2.3 Con il terzo motivo rubricato “Difetto assoluto di motivazione della sentenza sulla domanda di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di , il si duole di omessa pronuncia CP_1 Pt_1 in ordine alla richiesta, avanzata dalla Difesa, di trasmettere alla Procura della Repubblica il documento informativo risultato presente nella cartella clinica originale della quale era stata disposta l'acquisizione dal
Tribunale ex art. 210 c.p.c.
2.4 Con il quarto motivo, così rubricato,“Erroneità e palese ingiustizia della sentenza appellata per quanto concerne il capo della stessa con il quale l'odierno appellante è stato condannato alle spese di lite nei confronti di tutti i convenuti”, l'appellante si lamenta della decisione nella parte in cui il giudice di prime cure lo ha condannato, per intero, alle spese di lite.
Il Tribunale avrebbe dovuto – a detta sua – compensare le spese di lite in ragione “del fatto che il sig.
[...]
, in assoluta buona fede, sulla base della copia conforme all'originale della cartella clinica Parte_1 Con rilasciata dall' di aveva avviato la procedura “de qua” e solo nel corso del procedimento è CP_1 emerso un ulteriore documento che ha determinato una modifica delle conclusioni di cui all'iniziale TU”
(pag. 24 dell'atto di appello).
2.5 L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In linea generale si può osservare che la Corte di Cassazione ha, da tempo, affermato che “In tema di attività medico-chirurgica, il medico viene meno all'obbligo di fornire idonea ed esaustiva informazione al paziente, al fine di acquisirne un valido consenso, non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando ne acquisisca con modalità improprie il consenso, sicché non può ritenersi validamente prestato il consenso espresso oralmente dal paziente” (cfr. Cass. civ., 29 settembre 2015, n. 19212).
Il Supremo consenso, con la pronuncia n. 19212 del 2015, cui la giurisprudenza successiva ha dato continuità, ha ribadito che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte l'obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l'intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente (Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21748). Ai sensi dell'art. 32, comma secondo, Cost. (in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), dell'art. 13 Cost. (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica) e dell'art. 33 L. n. 833 del 1978 (che esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti
7 sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p.). Esso è a carico del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell'esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso.
Trattasi di obbligo che attiene all'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, e in particolare in ordine alla possibilità che ne consegua (cfr. Cass. civ., 13 aprile
2007, n. 8826; Cass. civ., 30 luglio 2004, n. 14638) un aggravamento delle condizioni di salute del medesimo, al fine di porlo in condizione di consapevolmente consentirvi (v. Cass. civ., 14 marzo 2006, n.
5444).
Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili (v. Cass. civ., 13 febbraio 2015,
n. 2854).
Si è al riguardo ulteriormente precisato che l'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di relativa mancata prestazione da parte del paziente (v. Cass. 13 febbraio 2015, n. 2854; cfr. altresì Cass. civ., 16 maggio 2013, n. 11950, che ha ritenuto preclusa ex art. 345 c.p.c. la proposizione nel giudizio di appello, per la prima volta, della domanda risarcitoria diretta a far valere la colpa professionale del medico nell'esecuzione di un intervento, in quanto costituente domanda nuova rispetto a quella – proposta in primo grado – basata sulla mancata prestazione del consenso informato, differente essendo il rispettivo fondamento).
Trattasi di due distinti diritti.
Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (cfr. Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438), e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente (v. Cass. civ., 6 giugno 2014, n. 12830), atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge
(anche quest'ultima non potendo per altro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, comma 2, Cost.).
Il trattamento medico terapeutico ha, viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32, comma 1, Cost.) (v. Cass. civ., 6 giugno 2014, n. 12830).
L'autonoma rilevanza della condotta di adempimento della dovuta prestazione medica ne impone pertanto l'autonoma valutazione rispetto alla vicenda dell'acquisizione del consenso informato (cfr. da ultimo, Cass. civ., 26 luglio 2012, n. 13214; Cass. civ., 27 aprile 2010, n. 10060, e da ultimo Cass. civ., 6 giugno 2014,
n. 12830).
Si è al riguardo precisato che, a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente, è onere del medico provare l'adempimento dell'obbligazione di fornirgli un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze (v. Cass. civ, 9 febbraio 2010, n. 2847), senza che sia dato
8 presumere il rilascio del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente, potendo esse incidere unicamente sulle modalità delle informazioni, la quale deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (v. Cass. civ, 20 agosto
2013, n. 19920).
In mancanza di consenso informato l'intervento del medico – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – è pertanto sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente (v. Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24791).
Il consenso libero e informato che è volto a garantire la libertà dell'individuo e costituisce un mezzo per il migliore perseguimento dei suoi interessi, consentendogli di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico o anche di rifiutare (in tutte le fasi della vita, pure in quella terminale) la terapia e di decidere consapevolmente di interromperlo (v. Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21748), salvo che ricorra uno stato di necessità non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo aver ricevuto un'adeguata informazione, anch'essa esplicita.
Presuntiva può essere invece la prova che un consenso informato sia stato effettivamente ed in modo esplicito prestato, ed il relativo onere ricade sul medico (cfr. Cass. civ., 27 novembre 2012, n. 20984).
A tale stregua, a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente è onere del medico provare l'adempimento dell'obbligazione di fornirgli un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, senza che – come detto – sia dato presumere la prestazione del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente, potendo esse incidere unicamente sulle modalità delle informazioni, la quale deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado di conoscenze specifiche di cui dispone (cfr. Cass. civ., 28 giugno 2013, n. 19920).
Il consenso informato va d'altro canto acquisito anche qualora la probabilità di verificazione dell'evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia così alta da renderne certo l'accadimento, in quanto solo al paziente spetta la valutazione dei rischi cui intende esporsi, sicché il professionista o la struttura sanitaria non possono omettere di fornirgli tutte le dovute informazioni (v. Cass. civ., 19 settembre
2014, n. 19731).
Orbene, va al riguardo posto in rilievo come il medico venga in effetti meno all'obbligo di fornire idonee ed esaustive informazioni al paziente, al fine di acquisirne un valido consenso, non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando ne acquisisca con modalità improprie il consenso.
La Corte di Cassazione ad esempio ha ritenuto non validamente prestato un consenso ottenuto mediante la sottoposizione al paziente, ai fini della relativa sottoscrizione, di un modulo del tutto generico, non essendo in tal caso possibile desumere con certezza che il paziente abbia ricevuto le informazioni del caso in modo esaustivo (v. Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24791).
9 A tale stregua “deve allora ritenersi a fortiori inidoneo un consenso come nella specie dalla paziente asseritamente prestato oralmente” (cfr. Cass. civ., 29 settembre 2015, n. 19212).
Ebbene, nel caso di specie, come sopradetto, l'appellante ha allegato di non essere mai stato edotto in merito ad un consenso informato né di avere ricevuto informazioni sull'intervento, sulle sue conseguenze e/o possibili rischi e complicanze, né tantomeno su un eventuale comportamento da tenere durante l'intervento medesimo e su una presunta richiesta di collaborazione, con la conseguenza che “una semplice firma su un modulo prestampato non esonera, in caso di contestazione, il medico dall'onere di provare che il suo dovere informativo è stato compiutamente assolto e che, invece, nella vicenda in esame, non è stato in alcun modo offerto” (cfr. citazione in appello, pag. 11).
Nel caso in esame, prima di procedere a motivare in ordine alla fondatezza degli assunti dell'appellante è necessario ripercorrere, brevemente, l'iter storico così da comprendere quale è il danno che l'appellante lamenta di avere subito e in che modo sarebbe addebitabile, eventualmente, un rimprovero di colpa all' . Controparte_6
Emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 12 maggio 2016 che:
in data 12 marzo 2008, il – in quanto affetto da retinopatia diabetica essudativo-ischemica con Pt_1 interessamento maculare – è stato ricoverato presso l'Ospedale Civile di Crotone per essere sottoposto, due giorni dopo, ad intervento chirurgico di cataratta all'occhio sinistro (rimozione del cristallino opacizzato e sostituzione con lente intraoculare);
nell'ipotesi di cataratta “l'intervento chirurgico è necessario perché né i colliri, né il laser, né altra terapia possono guarire una cataratta costituita e il mancato intervento comporta, in tempi variabili da soggetto
a soggetto, la perdita pressoché totale della capacità visiva” (cfr. relazione peritale, pag. 23), laddove un ritardato intervento può provocare un peggioramento delle strutture interne dell'occhio, con conseguente minor recupero;
la rimozione della cataratta può essere effettuata attraverso varie tecniche. La tecnica utilizzata nel caso di specie è stata quella della facoemulsione, diventata “la tecnica chirurgica di elezione negli ultimi venti anni” (cfr. relazione peritale, pag. 24). Tale metodica consiste nel frammentare il cristallino all'interno della capsula che lo contiene e nell'aspirare i frammenti attraverso una piccola incisione corneale;
la maggior parte dell'involucro del cristallino (capsula) viene lasciata al suo posto, perché serve da supporto al cristallino artificiale. Alla rimozione della cataratta segue l'inserimento del cristallino artificiale
(impianto intra-oculare); l'incisione può essere suturata oppure no;
nel caso in esame, il consulente ha ritenuto corretta la scelta di sottoporre a trattamento chirurgico l'occhio sinistro del paziente Freno, posto che “la rilevazione in OSn di un Visus che con la massima correzione non supera i 2/10 a causa della presenza di una cataratta prevalentemente nucleare, aggiunte ad una normale condizione clinica, sistemica e oculare del paziente sono una chiara indicazione al trattamento chirurgico di rimozione del cristallino opacizzato e sostituzione dello stesso con una lente artificiale” (cfr. relazione peritale, pag. 24);
10 la Dott.ssa ha ritenuto corretto altresì il trattamento chirurgico prescelto (anestesia peri-bulbare Per_1
e facoemulsificazione del cristallino seguito da impianto di lente intraoculare);
purtuttavia, come si evince dagli atti, “risulta evidente che durante l'intervento di cataratta effettuato dal paziente Sig. in data 14 marzo 2008 presso l'Ospedale Parte_1 Controparte_9
, a causa di un brusco movimento del bulbo oculare si verificava rottura della capsula posteriore
[...]
e glaucoma secondario postchirurgico per fuoriuscita di vitreo” (cfr. relazione peritale, pag. 24);
in effetti, a dire del C.t.u., il blocco totale dei movimenti oculari non è ottenibile con la tecnica anestesiologica utilizzata nel caso in esame (blocco peri-bulbare); infatti, come riportato dalla Scheda
Informativa Intervento di Cataratta – approvata dalla SOI (Società Oftalmologica Italiana), “l'anestesia locale non impedisce i movimenti oculari da parte del paziente” (cfr. relazione peritale, pag. 26);
la procedura anestesiologica scelta (blocco peri-bulbare) è la metodica più utilizzata per far fronte ad un intervento di cataratta (cfr. relazione peritale, pag. 26). Tale metodologia anestesiologica “assicura anestesia completa e acinesia incompleta” (cfr. relazione peritale, pag. 28);
peraltro, “utilizzando qualsiasi tipo di anestesia locale, la collaborazione del paziente durante l'intervento di cataratta è sempre necessaria” (cfr. relazione peritale, pag. 28);
proprio perché il blocco peri-bulbare non procura il blocco totale dei movimenti oculari, dunque, “durante
l'intera durata dell'intervento, è fondamentale la collaborazione del paziente che deve essere precedentemente istruito e informato a dovere circa la posizione da assumere durante l'atto chirurgico (il paziente deve rimanere sdraiato a pancia in su, con la testa ferma e con lo sguardo immobile, fisso verso la luce del microscopio, per tutta la durata dell'intervento chirurgico)” (cfr. relazione peritale, pag. 28);
la rottura della capsula posteriore verificatasi nel corso dell'intervento chirurgico, “non è stata provocata da una scarsa tecnica del chirurgo, ma da un brusco movimento del bulbo oculare da parte del paziente, che andava previamente informato in maniera esauriente dal medico sia sulla collaborazione che lo stesso paziente avrebbe dovuto avere durante l'intervento chirurgico, sia sulla natura e sui possibili sviluppi del percorso terapeutico mediante la sottoscrizione del consenso informato” (cfr. relazione peritale, pag. 29).
Sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ha dunque escluso il nesso di causalità, in quanto
“interrotto dalla condotta dello stesso , il quale – effettuando un repentino Parte_1 movimento oculare nel corso dell'operazione, come tale imprevedibile da parte dei sanitari – ha determinato la spinta vitreale occorsa” (cfr. sentenza, pag. 17). Detto altrimenti, “nessuna conseguenza dannosa è stata direttamente ricondotta (neppure secondo la ricostruzione attorea) alla mancata intubazione e, dunque, alla postergazione dell'intervento di impianto del cristallino (originariamente programmato per il 28.06.2008), posto che il mancato completo recupero del visus all'occhio sinistro, ad esito della seconda operazione, appare, secondo quando accertato dal C.T.U. e sostanzialmente non contestato, riconducibile alle complicanze occorse ad esito dell'intervento del 14.03.2008, la cui non riuscita, lo si ribadisce, risulta integralmente determinata – ex artt. 40 e 41 c.p. ed ai sensi dell'art. 1227,
11 comma 2 c.c. – dalla mancata cooperazione intraoperatoria di ” (cfr. sentenza, Parte_1 pag. 18).
Tanto premesso, è appena il caso di rammentare che, la Suprema Corte ha avuto più volte modo di porre in rilievo, allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum il giudice deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova (tra le tantissime Cass. civ., 25 novembre 2021, n.36638; Cass. civ., 22 febbraio 2016, n. 3428; Cass. civ., 30 settembre 2014, n. 20548; Cass. civ., 27 agosto 2014, n. 18307), sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (cfr. Cass. civ., 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ., 13 marzo 2009, n. 6155).
Si è al riguardo precisato che il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta TU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione (cfr. Cass. civ., 3 marzo 2011, n. 5148), specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del TU (cfr. Cass. civ. 11 gennaio 2021, n. 200; Cass. civ., 7 agosto 2014, n. 17747; Cass. civ., 28 agosto 2013, n. 19572).
Con specifico riferimento alla responsabilità sanitaria, la Suprema Corte ha già da tempo enunciato il principio secondo cui, in materia di responsabilità sanitaria, "la consulenza tecnica è di norma «consulenza percipiente» a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche;
atteso che, proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 20 ottobre 2014, n. 22225, Rv. 632945-01)” (cfr. Cass. civ., 15 aprile 2019, n. 10424).
Orbene, il Giudice di prime cure ha correttamente applicato questo principio. A fronte di una domanda di accertamento della responsabilità del personale sanitario dell'Ospedale di Crotone, che ebbero in cura il paziente , ha correttamente disposto una consulenza tecnica medico-legale percipiente Parte_1 che ha escluso il nesso di causa tra la condotta dei sanitari e l'evento di danno, da imputarsi piuttosto alla condotta del paziente, il quale ha però negato di essere stato previamente informato di una sua necessaria collaborazione durante l'intervento e dunque sulla necessità di non muovere l'occhio.
Questa doglianza trova, in effetti, preciso riscontro nella cartella clinica della quale è stata disposta l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., con ordinanza del 20 novembre 2016.
In primo luogo reputa la Corte del tutto irrilevante la considerazione – al fine di escludere la rilevanza di una tale produzione – che la stessa sarebbe stata prodotta a distanza di tempo dalla instaurazione del giudizio, e dunque successivamente al maturarsi delle preclusioni istruttorie.
12 La richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., soggiace al regime delle preclusioni previsto per le richieste istruttorie delle parti.
Purtuttavia, la Suprema Corte (Ordinanza n. 8007 del 30 marzo 2018), ha ritenuto che anche per l'ordine di esibizione possa essere applicato l'istituto della rimessione in termini che, nella versione di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, essendo la valutazione circa la non imputabilità della causa posta a sostegno della richiesta d rimessione in termini, rimessa al giudice di merito.
La ricorrenza di una causa non imputabile, in ragione del non prevedibile sviluppo dell'attività nel corso del giudizio, è stata peraltro confortata da precedenti della Suprema Corte, nella convinzione che l'istituto della rimessione in termine “inteso appunto ad evitare che la parte incorra in decadenze incolpevoli trova poi conforto, e proprio in relazione agli eventuali elementi di novità che possano insorgere per effetto dell'andamento dell'attività istruttoria, laddove la stessa rilevi circostanze che ex ante si palesavano come imprevedibili, anche nelle norme del codice di rito, laddove ad esempio l'art. 183 co. 8 c.p.c. prevede che debba concedersi alle parti un termine perentorio per articolare le richieste istruttore che si palesino necessarie in relazione ai mezzi di prova oggetto di ammissione d'ufficio da parte del giudice” (cfr. Cass. civ. n. 8007 del 2018, cit.).
Nel caso in ispecie, la richiesta di esibizione, relativa all'originale della cartella clinica, avanzata dalla convenuta all'udienza del 9 novembre 2016, ed accolta con l'ordinanza del 20 novembre Controparte_2
2016, era da reputarsi giustificata alla luce della C.T.U. che evidenziava l'assenza del modulo di consenso informato, sicché si rendeva necessario acquisire l'originale onde verificare la circostanza, poi effettivamente smentita, data la evidente difformità tra la copia della cartella clinica in possesso del Pt_1
(e ritualmente prodotta al momento della costituzione in giudizio in primo grado) e l'originale prodotto ex art. 210 c.p.c. dall'azienda ospedaliera convenuta in data 27 aprile 2017.
L'originale consta, rispetto alla copia anzidetta, di ulteriori otto fogli in cui – per come si evince dal titolo
“Informativa intervento di cataratta” – sono contenute tutte le informazioni sull'operazione in questione,
e cioè viene precisato cosa è la cataratta, come viene eseguito l'intervento, come occorre comportarsi successivamente all'intervento, quali sono le complicanze pre, durante e post operatorie, gravi e meno gravi, e quali sono i fattori che possono favorire, o contribuire, alla insorgenza di dette complicanze.
La scheda di cui si discorre è munita di sottoscrizione del Freno che – siccome esattamente rilevata dalla appellata – non ha costituito oggetto di disconoscimento entro, e non oltre, la prima Controparte_3 udienza successiva o la prima risposta successiva alla produzione dell'originale (art. 215 n. 2 c.p.c.).
Per come effettivamente evidenziato dall'appellata, non può ritenersi proposta – per il solo fatto di avere richiesto la trasmissione degli atti alla Procura – una formale domanda di disconoscimento del modulo informativo oggetto di contestazione.
13 Tale circostanza è stata confermata dalla stessa parte appellante che, a pag. 10 dell'atto di appello, ha ammesso di non avere “formalmente disconosciuto la sua firma su un modulo esibitogli”. Né risulta che egli abbia proposto querela di falso.
Va ricordato che, la cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata con riferimento alla sua provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza (ex multis Cass. pen., Sez. 5, n. 31858 del 16 aprile 2009, P.,
Rv. 244907). Come autorevolmente chiarito dal Supremo Collegio, “La natura di atto pubblico munito di fede privilegiata, pertanto, deve essere riconosciuta anche alla parte della cartella relativa al consenso informato, nella quale il medico attesta come avvenuto in sua presenza il fatto della manifestazione del consenso all'intervento chirurgico espresso dal paziente” (cfr. Cass. pen. Sez. 5, n. 2621 del 10 aprile
2022).
Occorre, allora, esaminare il modulo informativo in questione, così da accertare se i sanitari abbiano assolto ad un tale obbligo informativo, adeguatamente ed esaustivamente.
In merito, non è superfluo osservare che, la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte esclude bensì
l'idoneità – al fine di conseguire lo scopo di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario – della sottoscrizione di un modulo del tutto generico, ma ciò non significa che sia anche esclusa sempre e comunque l'idoneità, a tale scopo, della sottoscrizione di un modulo prestampato, anche quando questo contenga “informazioni dettagliate idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative (v. Cass. n. 23328 del 19/09/2019; n. 2177 del 04/02/2016; n. 24791 del
08/10/2008”) (cfr. Cass. civ., 7 novembre 2023, n. 31026).
Orbene, dall'esame del modulo in parola è agevole desumere che al paziente sono state date le seguenti informazioni:
il nome della patologia visiva (cataratta);
il trattamento proposto (Asportazione + impianto di I.O.L.);
il responsabile del trattamento chirurgico;
in cosa consiste l'intervento di cataratta (rimozione chirurgica del cristallino opacizzato e posizionamento di una lente artificiale sostitutiva);
le tecniche alternative all'intervento;
la descrizione dell'intervento chirurgico nei seguenti termini: “L'intervento viene effettuato mentre il paziente è appoggiato sulla schiena, in un ambiente chirurgico sterile e con il microscopio […]. Dopo
l'intervento è necessario un breve periodo di immobilizzazione;
esso sarà suggerito dal suo oculista insieme all'anestesista”;
l'anestesia: “l'occhio si può rendere insensibile con la sola instillazione di gocce ed in rari casi con delle iniezioni vicino all'occhio; talvolta è necessaria e possibile l'anestesia generale. La scelta viene effettuata
14 in base al parere dell'oculista e del medico anestesista sulla base delle condizioni cliniche del paziente. Si terrà conto, per quanto possibile, del desiderio del paziente”;
la descrizione della tecnica di intervento: “la rimozione della cataratta, solitamente, viene realizzata con
l'aiuto di una sonda che emettendo ultrasuoni frantuma il cristallino i cui pezzi vengono recuperati con uno speciale aspiratore;
la maggior parte dell'involucro del cristallino (la capsula) viene lasciata al suo posto, perché serve da supporto al cristallino artificiale. Alla rimozione della cataratta segue l'inserimento di un cristallino artificiale (impianto intraoculare): il cristallino umano opacato viene, cioè, sostituito da una lente sintetica posta dietro la pupilla. L'incisione dell'occhio può essere suturata oppure no”;
il decorso postoperatorio;
cosa fare a casa dopo l'intervento;
le complicanze preparatorie, intraoperatorie e postoperatorie gravi e meno gravi. Tra le complicanze intraoperatorie meno gravi è annoverata la rottura della capsula (l'involucro del cristallino) senza caduta di materiale della cataratta all'interno dell'occhio e la rottura della capsula con perdita di materiale nell'occhio.
Ebbene, è evidente che, nel modulo informativo in questione non è fatto cenno alcuno al comportamento che il paziente dovrebbe tenere nel corso dell'intervento chirurgico e, più in dettaglio, in nessuna parte del modulo è precisato che il paziente è tenuto a collaborare con l'equipe medica proprio perché – data la procedura anestesiologica scelta (blocco peri-oculare), con la quale non è ottenibile il blocco dei movimenti oculari – è concreto il rischio della rottura della capsula posteriore dovuta, per l'appunto, a bruschi movimenti del bulbo oculare da parte del paziente.
In effetti, secondo la letteratura medica, durante un intervento in anestesia locale, il paziente deve essere informato e istruito sul comportamento da tenere durante l'intervento. Proprio perché, secondo il modulo informativo de quo la scelta del tipo di anestesia “viene effettuata in base al parere dell'oculista e del medico anestesista sulla base delle condizioni cliniche del paziente”, è evidente che, avendo l'oculista e l'anestesista optato per il blocco peri-bulbare, era loro preciso obbligo di informare il paziente sul comportamento da tenere nel corso dell'intervento, spiegando al che era tenuto a collaborare Pt_1 rimanendo sdraiato a pancia in su, con la testa ferma e con lo sguardo immobile, fisso verso la luce del microscopio, per tutta la durata dell'intervento chirurgico.
Di queste informazioni non vi è traccia nella “Informativa intervento di cataratta” in esame, così come non vi è prova che il paziente sia stato informato che in qualsiasi fase dell'intervento un brusco movimento del paziente, del corpo, della testa o anche solo della bocca, possono causare danni irrecuperabili dei tessuti intraoculari. Il che è ampiamente sufficiente ad escludere che sia stato provato dai convenuti che il paziente sia stato posto nelle condizioni di determinarsi positivamente all'intervento medesimo con coscienza e consapevolezza, magari optando per l'anestesia generale, che, come precisato dal C.t.u., è possibile e talvolta, addirittura, necessaria in relazione alle condizioni cliniche del paziente.
15 Né può obiettivamente condividersi l'assunto del C.t.u., fatto proprio dal Giudice di prime grado, secondo cui, se è pur vero che “le istruzioni riguardanti la posizione e lo sguardo da assumere durante l'atto chirurgico non sono descritte in nessuna informativa di consenso riguardante l'intervento di cataratta”, tuttavia “la sottoscrizione di tale documento implica che il paziente è stato edotto di tutte le caratteristiche dell'intervento e che ogni sua domanda è stata soddisfatta (pag. 6 del documento di consenso firmato dal paziente)” (cfr. sentenza, pag. 14). In effetti, la sottoscrizione del modulo informativo implica che il paziente è stato edotto di quanto è riportato nel documento medesimo e dunque delle caratteristiche dell'intervento ivi descritte e non certamente di un qualcosa di cui non è fatta menzione alcuna. Opinare diversamente significherebbe, evidentemente, privare il modulo della sua precipua funzione.
Il primo motivo di appello è dunque accolto.
Fondato è pure il secondo motivo col quale l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha negato l'inesatto adempimento della prestazione medica da parte dei convenuti, avendo escluso l'esistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso verificatosi e l'operato dell'equipe medica.
Sul piano del riparto degli oneri probatori, secondo costante insegnamento della Suprema Corte, al quale si intende dare continuità, nei giudizi risarcitori da responsabilità medica, si delinea un duplice ciclo causale,
l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto: così, in motivazione, Cass. civ., 26 luglio 2017, n.
18392; Cass. civ., 11 novembre 2019, nn. 28991 e 28992).
Con specifico riferimento al nesso di causalità, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, cui questa Corte ritiene di aderire, sussiste nesso causale tra l'azione o l'omissione della struttura sanitaria e/o del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico
– c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584, 582, 581 e 576) – si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. civ., 23 settembre 2004, n. 19133; Cass. civ.,
4 marzo 2004, n. 4400).
L'onere di provare il nesso causale grava sul danneggiato1 che può assolverlo dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del medico e/o della struttura sanitaria è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno;
“ciò vale, ovviamente, sia in riferimento al nesso causale materiale
(attinente alla derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita o inadempiente) che in relazione al nesso causale giuridico (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo)”
(cfr. Cass. civ., 7 dicembre 2017, n. 29315), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dall'attore, paziente o danneggiato, rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (ex multis Cass. civ., n.
18392 del 2017; Cass. civ., n. 4792 del 2013; Cass. civ., n. 17143 del 2012; Cass. civ., n. 975 del 2009).
Solo ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, “spetta alla struttura sanitaria dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. civ., 21 marzo 2018, n. 7044).
Così ha statuito la Suprema Corte con l'Ordinanza n. 27142 del 21 ottobre 2024: “In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”.
Nel caso in esame, il Tribunale ha, per l'appunto, escluso la sussistenza di un nesso di causa tra complicanze intraoperatorie verificatesi ed (erronea) esecuzione dell'intervento del 14 marzo 2008, in quanto, sulla scorta delle risultanze della disposta C.T.U. ha ritenuto che il nesso di causa “lo stesso risulta interrotto dalla condotta dello stesso , il quale – effettuando un repentino movimento Parte_1 oculare nel corso dell'operazione, come tale imprevedibile da parte dei sanitari – ha determinato la spinta vitreale occorsa” (cfr. sentenza, pag. 17). Di conseguenza, i sanitari “si sono trovati a dover gestire un'ipotesi fortuita e, come tale, esulante dalla loro sfera di controllo. Pertanto, anche le lesioni lamentate da sono diretta conseguenza della condotta dello stesso in sede di operazione” Parte_1
(cfr. sentenza, pag. 18).
Nell'ottica di provare il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'attività medica, l'appellante ha dedotto che – contrariamente a quanto si afferma nella sentenza a pag. 18 (“… sanitari intervenienti, i quali si sono trovati a dover gestire un'ipotesi fortuita e, come tale, esulante dalla loro sfera di controllo”) – l'evento
sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato”.
17 verificatosi, assolutamente prevedibile, ben poteva evitarsi con la dovuta diligenza;
che, invero,
l'anestesista avrebbe potuto, e dovuto, effettuare altra iniezione così da essere certo di avere ottenuto una buona acinesia del bulbo oculare;
che tanto è stato affermato e ammesso anche dallo stesso consulente tecnico (a pag. 19 della relazione); che l'anestesia peri-bulbare, se eseguita bene – nel senso di rispetto di tempi e dosi –, «porta sia all'analgesia e sia all'acinesia del bulbo oculare, rendendo l'occhio insensibile
e impedendo che il paziente possa muoverlo»; che, tra l'altro, la complicanza insorta, se ben gestita, non impedisce un ottimo recupero post operatorio e una buona prognosi visiva;
che, a conferma del negligente Cont operato dell' appellata, sono stati rinvenuti, nel corso dell'intervento di impianto del cristallino effettuato presso l'ospedale di Catania, “residui di sutura” e “qualche petecchia emorragica”.
La struttura sanitaria risponderebbe, ove fossero fondate queste deduzioni, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere (Cass. civ., 13 aprile 2007, n. 8826).
Anche il medico risponderebbe, laddove in colpa, nei confronti del paziente a titolo contrattuale, essendosi il fatto lesivo verificato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 7, comma 3, legge 8 marzo 2017, n. 24, la quale non ha efficacia retroattiva e non è applicabile ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (v. Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28994; cfr. anche Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; 19 marzo
2018, n. 6689).
In questo caso, epperò, fonte di responsabilità non è il contratto di spedalità. Il medico che prende in cura, in concreto, il paziente risponde, in virtù dello status ricoperto, a titolo di contatto sociale qualificato.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1218 e ss. del codice civile, salvo le peculiarità in punto di riparto dell'onere probatorio di cui si è già detto.
Venendo al caso di specie, è incontestato che il danno-evento (inteso quale aggravamento delle condizioni di salute del Freno per impossibilità di recupero integrale del visus e per insorgenza del glaucoma) è stato provocato dalla “fuga della ressi”, a sua volta provocata dal brusco movimento del bulbo oculare da parte del paziente che – come detto – non era stato informato adeguatamente circa il comportamento da tenere per tutta la durata dell'intervento chirurgico (rimanere sdraiato a pancia in su, con la testa ferma e con lo sguardo immobile, fisso verso la luce del microscopio).
Il consulente si è espresso in tali termini a pag. 20 e 29 della relazione: “Il brusco movimento dell'occhio da parte del paziente ha, successivamente, generato una serie di complicanze intraoperatorie culminate con la rottura della capsula posteriore, accompagnata da perdita di vitreo. Tale situazione non ha reso
18 possibile l'impianto della lente intraoculare, provocando insorgenza di glaucoma secondario post- chirurgico»; «la rottura della capsula posteriore verificatasi nel corso dell'intervento chirurgico non è stata provocata da una scarsa tecnica del chirurgo, ma da un brusco movimento del bulbo oculare da parte del paziente, che andava previamente informato in maniera esauriente dal medico sia sulla collaborazione che lo stesso paziente avrebbe dovuto avere durante l'intervento chirurgico, sia sulla natura e sui possibili sviluppi del percorso terapeutico mediante la sottoscrizione del consenso informato”.
Individuato il fatto generatore del danno nel movimento improvviso del Freno, occorre comprendere se lo stesso sia eziologicamente imputabile e rimproverabile alla equipe medica o meno, come ritenuto dal
Giudice di primo grado a cui dire il nesso di causa tra complicanze intraoperatorie verificatesi (rottura della capsula posteriore) ed (erronea) esecuzione dell'intervento risulta interrotto dalla condotta del Freno, il quale – effettuando un repentino movimento oculare nel corso dell'operazione, “come tale imprevedibile da parte dei sanitari” – ha determinato la spinta vitreale occorsa.
In via preliminare, si impone una precisazione a proposito del riferimento (contenuto sia nel modulo di consenso che nella sentenza) al concetto di “complicanza”.
Come il Supremo Collegio ha più volte chiarito (v. Cass. civ., 30 giugno 2015, n 13328; Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28985), il lemma «complicanza» — con il quale la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile — è di per sé inutile nel campo giuridico.
Ciò perché, quando, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una:
- o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze";
- ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della «causa non imputabile» di cui all'art. 1218 cod. civ., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le «complicanze».
Come limpidamente chiarito dalla Suprema Corte, “al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della «causa non imputabile»: ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto (così, in motivazione, Cass. n. 13328 del 2015, cit.)” (cfr. Cass. civ., 29 novembre 2022, n.
35024).
Ora, nel caso di specie, l'evento dannoso (rottura della capsula posteriore associata a perdita di vitreo) era certamente prevedibile, tanto da essere stato indicato nel modulo di consenso informato quale possibile complicanza intraoperatoria.
E, a giudizio della Corte, esso evento di danno era altresì evitabile se l'anestesista e l'oculista avessero informato correttamente il paziente circa il comportamento di collaborazione ad esso richiesto durante l'intervento chirurgico e, così, avessero dato la possibilità al paziente di prestare il consenso (anche) in
19 ordine alla procedura anestesiologica scelta, ovvero di segnalare ai sanitari eventuali difficoltà anche di tipo nervoso a collaborare con l'equipe nel corso dell'intervento chirurgico;
il che avrebbe evidentemente imposto – non la rinuncia a priori all'intervento – ma una scelta anestesiologica di tipo diverso e financo l'anestesia generale, scelta – definita dal C.t.u. nella prima perizia “talvolta necessaria e possibile … effettuata in base al parere dell'oculista e del medico anestesista sulla base delle condizioni cliniche del paziente” – la quale avrebbe certamente impedito bruschi movimenti del bulbo oculare e, di conseguenza, la rottura della capsula posteriore e glaucoma secondario postchirurgico per fuoriuscita di vitreo (danno iatrogeno).
Questa conclusione trova, peraltro, preciso riscontro nella relazione peritale depositata dal C.t.u., dott.ssa
, in data 12 maggio 2016, laddove, a pag. 31, si afferma a chiare lettere che “è possibile Persona_1 affermare sulla base della documentazione agli Atti e degli accertamenti medico legali eseguiti, che appaiono soddisfatti i principali criteri medico-legali in tema di nesso causale e segnatamente il criterio cronologico (l'evento lesivo è antecedente alle lesioni riportate), topografico (le lesioni sono topograficamente compatibili con la sede di azione del trauma diretto), di adeguatezza quali-quantitativo
(l'efficienza lesiva è stata quali-quantitativamente idonea a cagionare il danno), modale (vi è corrispondenza tra sede di applicazione e modalità lesiva della forza traumatica, della modalità di produzione, della manifestazione e della evoluzione della lesione); di seriazione fenomenica (la catena degli eventi e delle successive cure del caso ha evidenziato soluzione di continuità nei trattamenti diagnostico-terapeutici), di esclusione di altre cause (è acclarata la presenza di causa unica e sufficiente).
Il trattamento chirurgico del marzo 2008 è la causa dell'attuale deficit visivo del sig. ” (cfr. enfasi Pt_1 qui aggiunta).
Si rinvengono dunque sufficienti elementi per ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'evento non si sarebbe verificato se la struttura e l'equipe medica (anestesista e oculista) avesse agito diversamente.
La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente è stata dedotta, contemporaneamente, sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione.
Poiché nella specie ricorrono: il consenso presunto (ossia, in difetto di prova contraria che avrebbe dovuto essere fornita dall'attore, può presumersi che, se correttamente informato il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso all'atto terapeutico); il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); ciò a causa della condotta inadempiente del medico;
in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria (cfr.
Cass. civ., 12 giugno 2023, n. 16633).
Nel determinare la somma spettante a , a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica dallo stesso subito, questa Corte, ritiene di fare
20 applicazione delle nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano per l'anno 2024, alla luce di quanto affermato dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011.
In applicazione dei criteri che precedono, il danno biologico o danno dinamico-relazionale può essere equitativamente liquidato in complessivi Euro 45.628,00, in moneta corrente, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data dell'evento (59 anni) e del grado di invalidità permanente (18%).
È noto che le tabelle milanesi contengono, inoltre, per ogni punto di invalidità permanente, delle percentuali di aumento, al fine di pervenire ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione, qualora sulla base delle allegazioni e prove offerte dal danneggiato, emerga che l'entità dei predetti risvolti del danno non patrimoniale superi il valore medio previsto dalla tabella.
La misura standard del risarcimento, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile), dunque, può essere poi aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali indefettibili secondo l'“id quod plerumque accidit” (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno c.d.
“dinamico-relazionale”.
In questo senso, va evidenziato che “ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento
(e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass.,
21/09/2017, n. 21939, Cass., 17/01/2018, n. 901, Cass., 27/03/2018, n. 7513) …” (cfr. Cass. civ., 20 agosto
2018, n. 20795, cit.; v., pure, Cass. civ., 31 gennaio 2019, n. 2788).
La “personalizzazione” in parola, dunque, “riguarda le eccezionali conseguenze dannose che, rispetto a quelle (da ritenere) incluse nello “standard” statistico sintetizzato dal punto di invalidità, permettono e anzi, quando del caso, impongono un incremento rispetto a quel “range” …” (cfr. Cass. civ., 31 gennaio
2019, n. 2788, cit.).
Ebbene, nel caso di specie, va escluso che la somma liquidata a titolo di danno biologico debba essere maggiorata, per mancanza di allegazione e di prova di ulteriori conseguenze peculiari sofferte dal . Pt_1
21 Quanto alla invalidità temporanea, dal sinistro sono conseguiti n. 30 giorni di I.T.T e n. 180 giorni di I.T.P. al 50%.
Essa può essere equitativamente liquidata nella misura giornaliera di Euro 115,00 e, quindi, nell'importo complessivo di Euro 13.800,00.
Passando al danno morale, si è già detto che secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. civ. n. 910 del 2018, Cass. civ. n. 7513 del 2018, Cass. civ. n. 28989 del 2019).
Al principio dell'autonomia del danno morale consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono entrambe le voci di danno;
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno (cfr. Cass. civ., 10 novembre 2020, n. 25164).
Relativamente all'onere di allegazione e prova del danno morale, la Suprema Corte ha costantemente affermato che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa). In ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (cfr. Cass. civ., 10 novembre 2020, n. 25164, cit.).
Ad un così puntuale onere di allegazione non corrisponde, tuttavia, un onere probatorio parimenti ampio.
Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una certa lesione. Occorre, cioè, ricorrere “al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza” (cfr. Cass. civ., 10 novembre 2020, n. 25164).
22 Orbene, nel caso in ispecie, dalla documentazione in atti, dalla quale è dato evincere il “calvario” che il sig.
ha dovuto sopportare a causa delle lesioni riportate nell'occorso, che ragionevolmente Parte_1 avranno provocato nel paziente sentimenti di ansia, paura e disperazione, che meritano di essere adeguatamente risarciti a titolo di danno morale.
Conseguentemente, applicando le tabelle milanesi va riconosciuta all'attore l'ulteriore somma di Euro
15.514,00.
E dunque, il danno non patrimoniale ammonta a complessivi Euro 74.942,00 (Euro 45.628,00 + 15.514,00
+ 13.800,00) in moneta attuale, al cui pagamento in favore dell'attore vanno condannati i convenuti
[...]
e in qualità di oculista che ha eseguito l'intervento chirurgico in parola (come CP_6 Controparte_2
è dato evincere dalla cartella clinica in atti, alla voce “Operatore”).
Sulle somme così liquidate devono essere riconosciuti gli interessi compensativi, i quali devono essere autonomamente conteggiati, data la loro differente funzione “compensativa” del pregiudizio (ulteriore, oltre a quello costituito dalla lesione del diritto cagionata dall'illecito) consistente nel ritardato pagamento della somma che esprime in termini monetaria l'entità del danno subito.
La Suprema Corte ha, invero, costantemente affermato che “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. civ., 17 aprile 2024, n. 10376;
Cass. civ., 10 giugno 2016, n. 11899).
Di conseguenza, l'importo liquidato va devalutato al momento del fatto illecito;
indi si procede al calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat.
Facendo gli opportuni calcoli si ha:
importo tabellare di Euro 74.942,00 devalutato al momento del fatto illecito (14 marzo 2008)= Euro
55.718,96;
interessi legali sulla somma di Euro 55.718,96 rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat:
Euro 91.817,37.
Dalla data della presente sentenza spettano gli interessi legali.
La NI (già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_10 rappresentante pro tempore, va condannata a manlevare di tutto quanto dovrà pagare in Controparte_2 esecuzione della presente sentenza.
23 Il quarto motivo col quale è censurata la disciplina delle spese di lite, resta assorbito dovendo la Corte procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della riforma della decisione.
La riforma della sentenza impugnata impone di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali alla stregua dell'esito complessivo della lite, nel rispetto del principio di cui all'art. 336 c.p.c. e in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che,
“in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2017, n. 1775).
Ogni altro motivo resta assorbito.
§ 3. Le spese di lite
3.1 Nel rapporto processuale tra l'attore e i convenuti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, (scaglione da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00), e per tutte le fasi, con distrazione in favore dell'Avv. Candeliere, ex art. 93 c.p.c.
Nel rapporto processuale tra l'assicurato e la compagnia assicurativa terza chiamata possono essere integralmente compensate stante la sostanziale adesione della compagnia alle difese della dott.ssa . CP_2
3.2 Stante il tenore della decisione (accoglimento dell'appello), deve darsi atto che non sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla
L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 [...]
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_3 Controparte_4 pro tempore, con atto di citazione notificato il 30 dicembre 2019, avverso la sentenza n. 1333/2019 resa dal
Tribunale di Crotone in data 15 novembre 2019 e depositata in cancelleria in pari data, non notificata, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata: a) accerta e dichiara che l'evento dannoso per cui è causa è da addebitare condotta dei convenuti e Controparte_6 CP_2
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Controparte_6 CP_2
24 in solido, al pagamento in favore di della complessiva somma di Euro CP_2 Parte_1
91.817,37, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
2) condanna la NI in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
a manlevare di tutto quanto dovrà pagare in esecuzione della presente sentenza;
Controparte_2
3) condanna l' , in solido, al pagamento delle spese Controparte_11 di lite in favore di che si liquidano in Euro 675,00 per spese ed Euro 14.103,00 per Parte_1 compensi professionali per il primo grado e in Euro 1.165,00 per spese ed Euro 14.317,00 per compensi professionali per l'appello oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Angela Candeliere che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra e Controparte_2 Controparte_12
[...]
5) pone definitivamente le spese di C.T.U. in capo ai convenuti e in solido. Controparte_6 Controparte_2
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro Prima Sezione Civile del 15 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Maria Raschellà
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., 12 settembre 2013, n. 20904: “dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per inadempimento del rapporto curativo, che si
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