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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/08/2025, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 2444/2025, pendente tra
, Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 ic lo LB CO, che li rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso, ricorrenti
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. LB Pizzoferrato ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Bologna alla Via Santo Stefano n. 57, come da procura allegata alla memoria difensiva convenuta
Oggetto: retribuzione
Conclusioni:
Per i ricorrenti:
Voglia questo Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:
1) accertare e dichiarare che la voce retributiva mensile “superminimo” riconosciuta ai ricorrenti e sino al mese di giugno 2024 pari rispettivamente ad € 528,72 (ricorrent Pt_1
€ 1.578,80 (ricorrent ), € 985,01 (ricorrent ), € 539,97 (ricorrente Parte_2 Parte_3
, € 188,67 (ricorrent ) ha natura “non assorbibile”; Pt_4 Parte_5
2) accertare e dichiarare l'illegittimità degli assorbimenti dei superminimi individuali dei ricorrenti operati dalla convenuta nel mese di luglio 2024 ed ordinare alla convenuta di astenersi da ulteriori futuri assorbimenti di detti superminimi;
3) ordinare alla convenuta alla ricostituzione dei superminimi individuali dei ricorrenti negli importi indicati al superiore punto 1);
1 4) condannare la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle conseguenti differenze retributive, con ogni effetto sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, compresa l'incidenza sulla maturazione del TFR, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
°°°°
5) Con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi;
6) Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, che ha anticipato le prime e non riscosso gli altri;
7) Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ex adverso, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare
Nel merito:
- in via principale, respingere tutte le domande, di qualsiasi natura e specie, proposte dai sig.r , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in quanto inammissibili e/o infondate, in fatto e/o in diritto, per Parte_5 tutti i motivi di cui al presente atto difensivo;
- in subordine, nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle predette domande, dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, la compensazione totale o parziale con le maggiori somme corrisposte, per effetto dell'accordo sindacale di armonizzazione del 27 febbraio-25 marzo 2024, ai sig.r Parte_1 Parte_2
;
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge (ivi inclusi: rimborso forfettario spese del 15%, IVA, CPA), che dovranno essere liquidate tenendo conto delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come novellato dal decreto 8 marzo 2018, n. 37) in ragione dei collegamenti ipertestuali.
Svolgimento del processo
I ricorrenti hanno convenuto in giudizio la deducendo: - di essere CP_1 dipendenti della convenuta dalle date indicate in ricorso;
- di avere sempre goduto di un superminimo, non assorbito in occasione degli aumenti della paga previsto dal CCNL;
- che dal luglio 2024 la convenuta aveva modificato i criteri di redazione delle buste paga, indicando tali superminimi con la sigla “sup. ass.” e procedendo da tale data all'assorbimento degli stessi.
Tanto premesso, i ricorrenti, ritenendo pacifico che tra gli stessi e l'azienda vi fosse accordo in ordine alla non assorbibilità dei superminimi in questione e richiamando in ogni caso la formazione di un uso aziendale agli stessi favorevole, hanno concluso come sopra riportato.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 3.7.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
2 Le domande di parte ricorrente sono fondate.
1. È pacifico che i ricorrenti siano dipendenti della convenuta, con gli inquadramenti e le retribuzioni indicati in ricorso.
È altresì pacifico che ciascuno di essi goda di un superminimo (progressivamente aumentato nel corso degli anni ad eccezione di quello della ricorrente to Pt_1 invariato) pari agli importi indicati in ricorso, ossia: 528,72 (ricorre € Pt_1
1.578,80 (ricorrente ), € 985,01 (ricorrente ), € 539,97 Parte_2 Parte_3
(ricorrente , € 188,67 (ricorrente ). Pt_4 Parte_5
I ricorrenti affermano che tali superminimi non sarebbero mai stati assorbiti, rimanendo invariati, nonostante gli aumenti contrattuali ed anzi venendo addirittura aumentati.
Rivendicando la natura non assorbibile degli stessi, contestano, quindi, l'iniziativa di parte datoriale di inserirli nelle buste paga, a partire dal luglio 2024, sotto la voce
“sup ass”, provvedendo poi all'assorbimento parziale degli stessi in occasione del successivo aumento dei valori retributivi tabellari.
La convenuta, dal canto suo, afferma che, ferma la regola generale dell'assorbibilità, non vi sarebbe prova di un patto espresso circa la non assorbibilità dei superminimi in questione, né sarebbe provata la ricorrenza di un uso aziendale.
Richiama, inoltre, l'accordo coll critto in dat 5 marzo 2024, a seguito dell'acquisizione di da parte di accordo CP_1 Controparte_2 con il quale le parti, nell'ottica di armonizzare i trattamenti economici interni al Gruppo
, avrebbero sancito espressamente l'assorbibilità dei superminimi individuali, CP_2 zione “per i superminimi individuali per i quali all'atto della corresponsione venne definita la clausola di non assorbibilità”.
Non essendo rinvenibile nei contratti dei ricorrenti alcuna clausola espressa in tal senso, l'iniziativa datoriale, secondo la convenuta, sarebbe legittima e rispondente agli accordi collettivi citati.
2. La disamina dei documenti in atti consente di rilevare quanto segue.
Nelle buste paga dei ricorrenti, l'importo a titolo di superminimo di cui si discute è indicato, almeno sino a tutto il 2023, nella casella “superm.” e non nella contigua casella “sup. ass.”, che con tutta evidenza si riferisce ad un eventuale superminimo assorbibile.
Tale circostanza, emergente da documenti di incontestata provenienza e formazione datoriale, dimostra in maniera inequivocabile la volontà delle parti di erogare un superminimo non assorbibile.
Inoltre, è pacifico che i superminimi oggetto di causa non siano stati assorbiti in occasione degli aumenti e dei passaggi di livelli intervenuti negli anni, essendo rimasta incontestata la se duzione, ossia, “per un arco di tempo pari ad (almeno) 12 anni per la Sig.r – da gennaio 2012 a luglio 2024-; oltre 10 anni per il Sig. Pt_1
– da gennaio 2014 a luglio 2024; quasi 13 anni per la Sig.r – da Parte_2 Parte_3 dicembre 2011 a luglio 2024; di oltre 7 anni per la Sig.r – da gennaio 2017 a Pt_4
3 luglio 2024-; di quasi 15 anni per il Sig – da dicembre 2009 a luglio 2024” (cfr. Parte_5 ricorso pag. 26).
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte e, da ultimo, con la sentenza n. 12473/2025, “costituisce “ius receptum” l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n. 26017/2018, Cass. n. 14689/2012, Cass.19750/2008).
7.4. Non è revocabile in dubbio inoltre che la naturale assorbibilità del superminimo possa venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).”
In aggiunta a quanto sopra osservato, per i ricorrenti , , Parte_2 Parte_3
e , la documentazione in atti dimostra che i relativi superminimi sono Pt_4 Parte_5 stati riconosciuti in considerazione di particolari meriti dei lavoratori espressamente riconosciuti dall'azienda (docc. 8, 9, 15, 18, 20, 21, 27, 28, 29, 35, fascicolo ricorrenti).
Le comunicazioni degli aumenti retributivi sono, infatti, accompagnate dall'espresso riconoscimento dell'impegno e della competenza con cui è stata svolta la prestazione lavorativa.
Ricorrente ET (doc. 8): “Con vivo piacere Le comunichiamo che apprezziamo il lavoro che sin oggi ha svolto per la nostra Azienda, sicuramente meritevole di attenzione…contestualmente porteremo la sua retribuzione annua ad € 45.000,00 ”; (doc. 9): “…con l'augurio di poter contare sulla continuità del suo impegno per la crescita della nostra azienda…”
(doc. 15): “…La ringraziamo della fattiva collaborazione Parte_6 che contiamo sarà sempre orientata alla crescita dell'azienda”; (doc. 18): ”…lavoro che sino oggi ha svolto per la nostra azienda, lavoro svolto con impegno, attenzione e competenza che, negli ultimi mesi ci ha fatto raggiungere risultati importanti”; (doc. 19):
“…Auspichiamo che anche per il futuro, il suo impegno continui ad essere prestato All'azienda come ha fatto finora”; (doc. 20): “Ringraziandola per l'impegno con il quale svolge la sua attività…”; (doc. 21): “…Le riconosciamo volentieri, per la diligenza con cui ha svolto il suo lavoro nell'anno 2019, un aumento retributivo…”
Ricorrente Colonna (doc. 27): “ringraziandola per l'impegno con cui svolge la sua attività”; (doc. 28): “Per la diligenza con cui svolge quotidianamente il suo lavoro, Le comunichiamo con piacere che la Sua Retribuzione annua lorda verrà portata ad €
4 32.000…”; (doc. 29): “…Le riconosciamo volentieri, per la diligenza con cui ha svolto il suo lavoro nell'anno 2019, un aumento retributivo…”
Ricorrente (doc. 35): “Siamo lieti di comunicarLe il nostro più vivo Parte_5 apprezzamento per la diligenza con cui svolte il suo compito in azienda. Per tale motivo La riteniamo meritevole di un incremento della sua retribuzione annua lorda …”
Deve, quindi, ritenersi, per i ricorrenti sopra citati, che la volontà fosse quella di remunerare i meriti degli stessi attraverso la corresponsione di un superminimo, che, coerentemente con tale intenzione, non solo non è mai stato assorbito in occasione degli aumenti contrattuali o di livello, ma è stato addirittura incrementato.
Deve, pertanto, concludersi che il superminimo in questione non possa essere reso assorbibile in difetto di consenso da parte del lavoratore.
3. Per tutti i ricorrenti, inclusa la ricorrente va condiviso, inoltre, quanto Pt_1 dedotto in ricorso circa la configurabilità, nella uta per anni dall'azienda di non assorbire i superminimi via via concessi, di un uso aziendale favorevole ai lavoratori.
La sussistenza di un uso aziendale deve ritenersi provata per effetto del fatto che i ricorrenti hanno dedotto e provato di essere dipendenti della convenuta con diverse decorrenze e diversi inquadramenti e di avere tutti ricevuto, in ordine ai superminimi, lo stesso trattamento da parte dell'azienda. Quest'ultima, in possesso dei dati relativi alla platea dei propri dipendenti, avrebbe potuto smentire tale deduzione con dati concreti e documenti, ma si è limitata sul punto a formulare contestazioni di stile (cfr. memoria difensiva, pag. 7).
Tanto premesso, la Suprema Corte, con la pronuncia sopra richiamata, ha chiarito che:
“L'uso aziendale - che per costante affermazione del giudice di legittimità appartiene al novero delle cosiddette fonti sociali, tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016).”
In tale ottica, la convenuta, richiamando i principi giurisprudenziali citati, ritiene che l'accordo di armonizzazione del 2024, citato al paragrafo 1, costituisca una legittima modifica di tale uso aziendale.
5 La tesi non può essere condivisa.
Sempre con la medesima pronuncia, la Suprema Corte ha spiegato quanto segue:
“In linea di principio appare del tutto condivisibile l'affermazione che l'uso aziendale di non assorbibilità del superminimo non può vincolare “sine die” la parte datoriale, impedendole a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale. A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio (così Cass. 23105/2019).
7.9. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l'uso aziendale.
7.10. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale arbitrarietà del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale, pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro.
Ciò implica, innanzitutto la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti per effetto di successivo contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori.
Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, come proprio del fisiologico esplicarsi delle relazioni aziendali, devono avere tempestiva, inequivoca ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo realizzata mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro.”
6 L'accordo di armonizzazione in questione è, invece, sul punto, equivoco.
Nel verbale del 27.2.24-25.3.24 (doc. 3, fascicolo convenuta), le parti si limitano a dare atto di avere aperto un tavolo di confronto finalizzato alla armonizzazione economico-normativa delle condizioni dei dipendenti di esaminando, poi, i CP_1 singoli istituti e provvedendo in relazione alle misure ritenute necessarie ai fini dell'auspicata armonizzazione.
Quanto alla retribuzione, al cap. 6 del verbale, le p atto che in la CP_1 retribuzione era corrisposta in 13 mensilità, mentre in è corrispos 4 CP_2 mensilità.
Per tale ragione le parti procedono alla armonizzazione come segue:
“le Parti hanno quindi convenuto di procedere all'armonizzazione con i tempi e modalità che di seguito si riportano @ ri imento di una "Indennità di armonizzazione" per i lavoratori provenienti d in forza e non dimissionari alla CP_1 data di firma del presente accordo, a far data da Giugno 2024, con valori pari a 14 della mensilità aggiuntiva, denominata quattordicesima mensilità, riproporzionata per l'anno in corso ai mesi di vigenza (6) del presente accordo che istituisce detta Indennità [...] a fronte del riconoscimento di tale Indennità opererà un riproporzionamento CP_2 dei superminimi individuali (ad eccezi elli per i quali all'atto della corresponsione venne definita la clausola di non assorbibilità, nonché per quelli di importo inferiore ai 50 € mensili) @ tale rideterminazione, che avrà effetto dal cedolino paga del mese di Luglio, consisterà nell'assorbimento di una percentuale del 5% per ognuno degli anni fra il 2024 e il 2027, per un totale pari al 20% complessivo, calcolato sul Superminimo in essere alla data del 27/2/2024 “.
Orbene, come è agevole rilevare, l'accordo non spiega, innanzitutto, per quale ragione, ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti dei dipendenti del gruppo, sia stato ritenuto ne o procedere al “riproporzionamento” dei superminimi individuali dei dipendenti a fronte del riconoscimento di importi a copertura della 14ma CP_1 mensilità che non riconosceva. CP_1
Soprattutto, l'accordo non prende in al specifica considerazione l'esistenza dell'uso aziendale in favore dei ricorrenti quanto alla non assorbibilità dei CP_1 superminimi agli stessi riconosciuti, omettendo di chiarire le ragioni per le quali si sarebbe dovuto procedere alla modifica di tale uso.
Per effetto di tale ambiguità non può dirsi che l'accordo di armonizzazione citato sia intervenuto a modificare legittimamente detto uso;
allo stesso modo, l'azienda ha provveduto all'unilaterale qualificazione come assorbibili anche di tali superminimi, senza che i lavoratori abbiano potuto avere contezza delle ragioni a fondamento dell'iniziativa.
4. Da ultimo, deve osservarsi che, a prescindere dal fatto che l'a di armonizzazione preveda trattamenti, all'esito, più favorevoli per i dipendenti (per CP_1 il passaggio ad un regime di 14 mensilità), l'iniziativa dei ricorrenti ha lo scopo di far dichiarare la non assorbibilità del superminimo in essere ed è quindi sorretta da un autonomo interesse ad agire.
7 Non può, infine, farsi luogo ad alcuna compensazione di quanto riconoscibile in conseguenza della presente pronuncia con le somme oggetto dell'accordo di armonizzazione, in considerazione di quanto sopra osservato circa il fatto che detto accordo non prende in considerazione i superminimi mai assorbiti, come quelli dei ricorrenti.
Per tali ragioni, le domande di parte ricorrente devono essere accolte.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione della complessità della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara che la voce retributiva mensile “superminimo” riconosciuta ai ricorrenti e sino al mese di giugno 2024 pari rispettivamente ad € 528,72 (ricorrente
€ 1.578,80 (ricorrente ), € 985,01 (ricorrente ), Pt_1 Parte_2 Parte_3
€ 539,97 (ricorrente , € 188,67 (ricorrente ) ha natura “non Pt_4 Parte_5 assorbibile”; accerta e dichiara l'illegittimità degli assorbimenti di detti superminimi operati dalla convenuta nel mese di luglio 2024; ordina alla convenuta di astenersi da ulteriori futuri assorbimenti di detti superminimi e a ricostituire i superminimi individuali dei ricorrenti negli importi sopra indicati;
condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle conseguenti differenze retributive, con ogni effetto sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, compresa l'incidenza sulla maturazione del TFR, nella misura che sarà oggetto di separato giudizio;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 03.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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