Ordinanza cautelare 31 maggio 2018
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Ordinanza cautelare 22 aprile 2021
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Ordinanza collegiale 3 giugno 2022
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Sentenza 16 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01180/2026REG.PROV.COLL.
N. 05723/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5723 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro, Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ugento, Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
Comune Ugento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Caggiula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 01995/2022, resa tra le parti, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO TAR LECCE R.G. N. 387/2018
Annullare tutti gli atti impugnati col ricorso incidentale e coi motivi aggiunti di ricorso incidentale (e segnatamente il permesso di costruire n. 03/L.M. del 18.04.2014 e l'autorizzazione paesaggistica n. 32 del 18.3.2014 rilasciati al sig. -OMISSIS-, il permesso di costruire n. 04/L.M. del 18.07.2016 e l'autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dalla Regione Puglia con determinazione n. 192 del 19.5.2016, ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso; nonché - in parte qua - l'ordinanza di demolizione n. 6/2020 e tutti gli atti ad essa presupposti connessi e consequenziali), per l'effetto dichiarando inammissibili improcedibili e/o infondati il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti dal sig. -OMISSIS-. In ogni caso, respingere il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti dal sig. -OMISSIS- perché inammissibili improcedibili irricevibili e infondati.
NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO TAR LECCE R.G. N. 458/2018
Annullare: il permesso di costruire n. 03/L.M. del 18.04.2014 e l'autorizzazione paesaggistica n. 32 del 18.3.2014 rilasciati al sig. -OMISSIS-; il permesso di costruire in variante n. 04/L.M. del 18.07.2016 e l'autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dalla Regione Puglia con determinazione n. 192 del 19.5.2016; ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo (come meglio specificati nei gravami di primo grado); nonché - in parte qua - l'ordinanza di demolizione n. 6/2020 e tutti gli atti ad essa presupposti connessi e consequenziali (ivi inclusi, ove occorra, la relazione di sopralluogo prot. n. 20117 del 30.9.2020, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 20474 del 2.10.2020 e la nota del R.U.P. Ufficio Paesaggio prot. com. n. 24234 del 10.11.2020).
Respingere il ricorso incidentale e i motivi aggiunti di incidentale proposti dal sig. -OMISSIS- perché inammissibili improcedibili irricevibili e infondati.
NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO TAR LECCE R.G. N. 459/2018
Annullare: il permesso di costruire n. 09/L.M. del 6.8.2014 e l'autorizzazione paesaggistica n. 63 del 9.6.2014 rilasciati al sig. TO -OMISSIS-; il permesso di costruire in variante n. 03/L.M. del 17.4.2018 e l'«autorizzazione paesaggistica semplificata n. 04 del 15/01/2017»;
ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo (come meglio specificati nei gravami di primo grado); nonché - in parte qua - l'ordinanza di demolizione n. 6/2020 e tutti gli atti ad essa presupposti connessi e consequenziali (ivi inclusi, ove occorra, la relazione di sopralluogo prot. n. 20117 del 30.9.2020, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 20474 del 2.10.2020 e la nota del R.U.P. Ufficio Paesaggio prot. com. n. 24234 del 10.11.2020).
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 14/9/2023:
PER LA RIFORMA
della sentenza del TAR Puglia, Sez. II, 16 dicembre 2022, n. 1995 (che ha deciso, previa riunione, i ricorsi RG TAR LECCE n. 387/18, 458/18 e 459/18), comunicata in pari data (doc. 1), nella parte in cui ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, da valere quale ricorso autonomo, notificati dal -OMISSIS- in data 24-25.1.2021 e depositati in data 17.2.2021 nel giudizio n. 387/2018 R.G., nonché, ove occorra, nella parte in cui ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti notificati in data 21.5.2018 e depositati in data 28.5.2018 nel giudizio n. 387/2018 R.G. e il ricorso incidentale notificato in data 21.5.2018 e depositato in data 28.5.2018 nel giudizio n. 458/2018 R.G., all'esito del gravame avverso la medesima sentenza, promosso dal sig.-OMISSIS- e notificato in data 16.6.2023 (doc. 2)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Comune Ugento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. ID ON e uditi per le parti gli avvocati Carlo Ciardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appello di cui in epigrafe riguarda la controversia sui plurimi titoli edilizi rilasciati dal Comune di Ugento sia al sig. -OMISSIS- che al sig. -OMISSIS- per immobili confinanti siti in località Lido Marini. Il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso (r.g. 387/2018) avverso il permesso di costruire n. 1/2018 rilasciato al sig.-OMISSIS-, deducendo in particolare la violazione delle distanze ex art. 9 d.m. 1444/1968 e ulteriori vizi urbanistico-edilizi. A sua volta, il sig.-OMISSIS- ha impugnato in via incidentale gli antecedenti permessi di costruire nn. 3/2014 e 4/2016 rilasciati al sig. -OMISSIS- per l’edificazione sulla particella confinante, nonché – con autonomi ricorsi r.g. 458/2018 e 459/2018 – i titoli edilizi relativi alle particelle 2590 e 2588, deducendo tra l’altro violazioni delle distanze, superamento degli indici edilizi, alterazioni delle altezze e della sagoma, errata qualificazione di vani tecnici e mancanza dell’autorizzazione sismica.
Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno, inoltre, impugnato le ordinanze di demolizione emesse dal Comune di Ugento nel novembre 2020 (nn. 6 e 7/2020), contestandone sia l’incompletezza istruttoria sia l’erroneità delle difformità rilevate.
2. Il TAR Lecce, con sentenza 16 dicembre 2022, n. 1995, riuniti i giudizi r.g. nn. 387/2018, 458/2018 e 459/2018, ha:
– dichiarato irricevibili il ricorso incidentale e i motivi aggiunti del sig.-OMISSIS- nel giudizio r.g. 387/2018, nonché il ricorso principale e i motivi aggiunti nel giudizio r.g. 458/2018;
– dichiarato inammissibili i motivi aggiunti contro l’ordinanza n. 6/2020 e l’impugnativa dei titoli edilizi relativi alla particella 2588 (giudizio r.g. 459/2018), per difetto d’interesse;
– accolto il ricorso principale r.g. 387/2018 del sig. -OMISSIS-, annullando il permesso di costruire n. 1/2018 rilasciato al sig.-OMISSIS-.
- compensato le spese.
3. Con atto di appello, il sig.-OMISSIS- ha impugnato integralmente la sentenza di primo grado, deducendo più motivi di censura e riproponendo quelli di primo grado. Nello specifico il sig.-OMISSIS- ha dedotto quattro motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli art. 12, 20, 27, 30, 31, 36, 44, 93 e 94 d.P.R. n. 380/’01. Violazione e falsa applicazione nelle N.T.A. del p.r.g. comunale relative alla definizione degli indici e parametri urbanistici nonché alle zone B5 di “Completamento (Marina)”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del Regolamento edilizio comunale. Violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31.1.1973. Violazione e falsa applicazione della circolare della Regione Puglia AOO_64 n. 63622/2010. Eccesso di potere (erronea presupposizione dei fatti, difetto istruttorio). Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, d.m. n. 1444/1968. Difetto istruttorio, erronea presupposizione, contraddittorietà; 2) Violazione e falsa applicazione degli art. 12, 20, 27, 30, 31, 36, 44, 93 e 94 d.P.R. n. 380/’01. Violazione e falsa applicazione nelle N.T.A. del p.r.g. comunale relative alla definizione degli indici e parametri urbanistici nonché alle zone B5 di “Completamento (Marina)”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del Regolamento edilizio comunale. Violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31.1.1973. Violazione e falsa applicazione della circolare della Regione Puglia AOO_64 n. 63622/2010. Eccesso di potere (erronea presupposizione dei fatti, difetto istruttorio). Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, d.m. n. 1444/1968. Difetto istruttorio, erronea presupposizione, contraddittorietà; 3) Violazione e falsa applicazione degli art. 12, 20, 27, 30, 31, 36, 44, 93 e 94 d.P.R. n. 380/’01. Violazione e falsa applicazione nelle N.T.A. del p.r.g. comunale relative alla definizione degli indici e parametri urbanistici nonché alle zone B5 di “Completamento (Marina)”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del Regolamento edilizio comunale. Violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31.1.1973. Violazione e falsa applicazione della circolare della Regione Puglia AOO_64 n. 63622/2010. Eccesso di potere (erronea presupposizione dei fatti, difetto istruttorio). Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, d.m. n. 1444/1968. Difetto istruttorio, erronea presupposizione, contraddittorietà; 4) Violazione e falsa applicazione degli art. 12, 20, 27, 30, 31, 36, 44, 93 e 94 d.P.R. n. 380/’01. Violazione e falsa applicazione nelle N.T.A. del p.r.g. comunale relative alla definizione degli indici e parametri urbanistici nonché alle zone B5 di “Completamento (Marina)”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del Regolamento edilizio comunale. Violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31.1.1973. Violazione e falsa applicazione della circolare della Regione Puglia AOO_64 n. 63622/2010. Eccesso di potere (erronea presupposizione dei fatti, difetto istruttorio). Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, d.m. n. 1444/1968. Difetto istruttorio, erronea presupposizione, contraddittorietà.
4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ugento e il controinteressato ET -OMISSIS-. Quest’ultimo ha proposto appello incidentale, contestando l’ordinanza di demolizione n. 7/2020 emessa dal Comune di Ugento contro l’immobile del sig.-OMISSIS-, sostenendo che l’Ufficio tecnico ha svolto un’istruttoria incompleta e gravemente lacunosa, omettendo di rilevare numerose difformità edilizie ben più gravi di quelle contestate, atteso che l’immobile del-OMISSIS- sarebbe addirittura privo di valida autorizzazione paesaggistica, perché il progetto realizzato è diverso da quello autorizzato nel 2016, e che vi sarebbe violazione delle distanze ex art. 9 DM 1444/1968 (meno di 10 metri dalle sue pareti finestrate), elemento che il Comune avrebbe colpevolmente ignorato.
5. All’udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
6. L’appello è infondato stante la piena condivisione delle statuizioni di prime cure e gli esiti già statuiti in analoghi contenziosi fra le parti, con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod.proc.amm.
7. In relazione al primo motivo di appello, va evidenziato come con la sentenza del TAR Lecce n. 193/2023 (resa nel giudizio contraddistinto da R.G. n. 1357/2020) sia stata annullata l’ordinanza di demolizione n. 6/2020. Peraltro con sentenza n. 8732 del 2025, resa fra le medesime parti in fattispecie connessa, è stato statuito quanto segue: “in linea generale, va ribadito che nell’impugnazione di un'ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione della misura repressiva (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 05/06/2020 , n. 3581); - nel caso di specie, inoltre, non sussiste alcun concreto, diretto ed attuale interesse alla contestazione di un ordine di demolizione per mancata estensione dello stesso ad opere oggetto di titoli edilizi già impugnati in altri giudizi dalla stessa parte ricorrente; - invero, l’interesse azionato non è diretto, avendo ad oggetto interventi estranei al provvedimento impugnato; - neppure è concreto, in quanto l’annullamento eventuale, se per un verso recherebbe un beneficio alla parte avversa, per un altro verso non porterebbe alcun beneficio in relazione alle opere contestate, risultando pertanto anche carente in termini di attualità”.
8. In relazione al secondo motivo di appello, va condivisa la conclusione del Tar in quanto, a fronte della contestazione in radice della edificabilità assentita, il relativo termine di impugnativa decorreva nei termini così correttamente statuiti in prime cure: “considerato che il Sig. -OMISSIS- è proprietario della particella 525,confinante con la particella 2590 (già 2496, in proprietà del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-),giusta atto pubblico del 17 gennaio 2015 … dal luglio 2015, poteva ben rendersi conto di ciò che si stava costruendo sulla particella 2590.2.7)”; i vizi dedotti quindi ben potevano e dovevano essere rilevati a fronte della “sostanziale percezione di ciò che si stava realizzando, per il che sono tardive le impugnazioni con cui il Sig.-OMISSIS- si duole dei p.d.c. rilasciati relativamente alla particella 259”.
8.1 La sentenza impugnata ha fatto buon governo, in relazione alla fattispecie in esame ed alle risultanze documentali, dei principi a mente dei quali l’inizio dei lavori segna il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l'an della edificazione (cioè laddove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area), mentre laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), il dies a quo va fatto coincidere con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, ove renda palese l'esatta dimensione, consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l'eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (cfr. ad es. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 10 giugno 2024, n. 5155).
9. In relazione al terzo motivo di appello, se per un verso assume rilievo preminente quanto già statuito nella pronuncia richiamata in merito al primo motivo, per un altro verso l’inammissibilità dichiarata dal Tar trova pieno conforto, a fronte delle proprietà non confinanti, nell’orientamento consolidato dalla Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, in tema di insufficienza della mera vicinitas: la posizione fatta valere dall’odierno appellante non consente, quindi, di apprezzare profili di concreto interesse allo scrutinio delle censure da lui dedotte in riferimento alla particella 2588.
10. Infine, in relazione al quarto motivo di appello, è corretta la statuizione del Tar nel senso che “il ricorso principale r.g.n. 387/2018, proposto dal Sig. -OMISSIS-, è fondato, in quanto, esistendo la parete finestrata sul lotto di proprietà del Sig. -OMISSIS- già nel 2015, il Comune di Ugento, al momento del rilascio del p.d.c. n. 1/2018 in favore del Sig.-OMISSIS-, avrebbe dovuto fare applicazione della regola dei 10 metri di distanza dalla citata parete finestrata, come sancito dall’art. 9, comma 1, n. 2, d.m. 1444/1968, con contestuale disapplicazione delle prescrizioni locali che consentivano di costruire a una distanza inferiore”.
10.1 In proposito, vanno condivise le preliminari valutazioni circa l’assenza di pregiudizialità con il giudizio ordinario evocato, in quanto la contestazione della legittimità del titolo rientra nella pacifica giurisdizione (invero esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia; cfr. art. 133 comma 1 lett. f d.lgs. n. 104 del 2010) amministrativa, nonché in ordine all’ammissibilità della impugnativa, stante la pacifica prevenzione ed esistenza della parete finestrata invocata a corretto parametro di riferimento per la dovuta applicabilità della distanza da rispettare in base alla preminente, per diverse ragioni di pubblico interesse, disciplina di cui al d.m. 1444 cit.
10.2 A quest’ultimo riguardo, va ricordato come ai fini dell'applicazione della distanza di 10 mt. prevista dal D.M. 1444/1968 tra costruzioni, la ratio della previsione di cui all'art. 9, comma 2, del D.M. n. 1444/68 sia quella di assicurare luminosità, salubrità e igiene, ragione per cui essa è considerata inderogabile e prevalente sulle contrastanti previsioni di regolamenti locali successivi (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. VII, 12/12/2024, n. 10029).
11. L’infondatezza dell’appello principale comporta l’improcedibilità dell’appello incidentale per difetto di interesse, risultando lo stesso proposto “in via condizionata all’eventuale accoglimento dell’appello principale del-OMISSIS-”.
12. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
13. Sussistono giusti motivi per disporre, analogamente alle precedenti statuizioni rese nel complesso contenzioso pendente fra le stesse parti, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI CO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
ID ON, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID ON | DI CO |
IL SEGRETARIO