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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/10/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. RI G. Di MA - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. IO TO - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.330/2025 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Liborio Gaziano Parte_1
- APPELLANTE - contro Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cacioppo
- APPELLATO -
Oggetto: riconoscimento indennizzo ex art.13 D.lgs. n.38/2000
All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
Fatto e Motivi della Decisione 1) Con ricorso depositato il 28.10.2020 evocava in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Agrigento G.L. l' chiedendo CP_1
l'annullamento/disapplicazione del provvedimento dell'11/05/2018 contenente la valutazione svolta dall'Istituto con la quale gli era stato riconoscimento, per effetto dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 23.10.2017, un grado di invalidità pari al 3%, in misura non indennizzabile ex d.lgs. n.38/2000. L'adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.1298/2024 pubblicata il 23.10.2024, rigettava il ricorso per avere l'ausiliario tecnico accertato un grado di invalidità (pari al 6%) inferiore a quanto domandato dall'istante (“pari almeno al 9%). Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 7.4.2025 lamentando che la richiesta il riconoscimento di un'invalidità Parte_1 in misura pari al 6% e di liquidazione del relativo indennizzo doveva già ritenersi ricompresa, secondo logici criteri di continenza, nella domanda introduttiva principale. Rileva in proposito che la percentuale del 6%, superiore a quella riscontrata dall' in CP_1 sede amministrativa (3%) “è stata accertata dal CTU ed il cui processo valutativo è stato, peraltro, integralmente condiviso dal giudicante” ed il “riconoscimento di tale grado di danno, invero, non avrebbe generato una ultrapetizione poiché non avrebbe ampliato di certo gli effetti giuridici della domanda introduttiva e neanche dato origine ad un vizio di extrapetizione poiché non avrebbe certamente sostituito gli effetti giuridici della stessa poiché i medesimi sarebbero comunque riconducibili al riconoscimento dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo ex art 13 c. 2 D.L. n.38/2000”. Ha resistito in giudizio l' con memoria del 18.06.2025, insistendo per la conferma CP_1 della sentenza oggetto di gravame, deducendo che “le considerazioni formulate dal CTU di primo grado, appaiono, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, assolutamente legittime e non meritevoli di censura alcuna, essendo fondate su riscontri medico legali certamente incontestabili” e ribadendo “la legittimità della valutazione da parte dell' ”. CP_1
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 18.09.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) L'appello merita accoglimento. Basti a tal fine riprendere alcuni passaggi del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure illustrativi della volontà della difesa del di non circoscrivere l'oggetto della Pt_1 domanda al riconoscimento di un grado di validità, conseguente all'infortunio, eguale o superiore al 9% ma, piuttosto, nell'identificare la causa petendi nell'impugnazione del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di liquidazione dell'indennità e CP_1 nell'attribuzione di un grado di invalidità indennizzabile (dunque eguale o superiore al 6%):
- in epigrafe “ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE Del provvedimento dell'11/05/2018 contenente la valutazione posta in essere dalla sede dell' di CP_1
Agrigento, la quale è pervenuta al riconoscimento di un'inabilità temporanea assoluta ed una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal d.lgs. n.38 del 23/02/2000”. Grado accertato: 003%, grado complessivo: 003%. E, per il riconoscimento della rendita/indennità conseguente all'infortunio subito in occasione di lavoro”;
- a pagina 4 “Orbene, nonostante il riferito complesso quadro clinico caratterizzato, come emerge da tutta la documentazione sanitaria in atti, da una situazione assolutamente traumatica della gamba destra con una frattura pluriframmentaria spiroide della metafisi distale della tibia destra, trattata chirurgicamente, e caratterizzata, altresì, da postumi stabilizzanti a carattere permanente e non emendabile della suddetta lesione, con provvedimento dell'11/05/2018 l' di Agrigento comunicava il riconoscimento del CP_1 danno biologico pari al 3%”;
- a pagina 5 “Tuttavia, nel caso di specie, i dati emersi dalla documentazione medica nell'interesse del Sig. , certificano inconfutabilmente un quadro Parte_1 clinico certamente più complesso con conseguente danno biologico permanente valutabile in misura certamente più grave rispetto a quello riconosciuto dall' ; CP_1 - a pagina 6 “Di conseguenza il ricorrente, per la gravità delle lesioni permanenti, ha diritto all'indennizzo del danno biologico in capitale e/o ad una rendita per danno biologico (in quanto il grado di menomazione permanente residuato è pari o superiore al 6%)”. Così delimitato l'oggetto del contendere, risultando pacifica la natura di infortunio sul lavoro dell'evento traumatico, non contestando le parti le valutazioni del CTU, in riforma della sentenza impugnata, accertato in capo all'appellante un danno biologico nella misura del 6%, l appellato deve essere condannato al pagamento in favore di CP_1 controparte del relativo indennizzo, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi nella misura legale e l'ulteriore eventuale somma a titolo di maggior danno subito per la diminuzione di valore del credito. Le spese di lite di entrambi i gradi, da liquidarsi come da dispositivo, seguono la soccombenza. Sono poste definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica d'ufficio CP_1 espletata in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1298/2024, emessa dal Tribunale di Agrigento G.L. il 23 ottobre 2024, dichiara che , in ragione dell'infortunio sul lavoro, ha sofferto un danno biologico Parte_1 nella misura del 6%, e per l'effetto condanna l al pagamento in favore CP_1 dell'appellante del relativo indennizzo a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi nella misura legale e l'ulteriore eventuale somma a titolo di maggior danno subito per la diminuzione di valore del credito (determinata secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per il settore dell'industria), applicata la detrazione di cui all'art. 16 6° com. L.412/91. Condanna l alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali di CP_1 entrambi i gradi, che liquida, per compensi professionali, per il primo grado, in € 1.400,00 e per il presente grado in € 1.800,00, oltre, per entrambi i gradi, spese generali, iva e cpa.. Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica CP_1
d'ufficio espletata nel primo grado del giudizio. Così deciso in Palermo il 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO TO RI G. Di MA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. RI G. Di MA - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. IO TO - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.330/2025 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Liborio Gaziano Parte_1
- APPELLANTE - contro Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cacioppo
- APPELLATO -
Oggetto: riconoscimento indennizzo ex art.13 D.lgs. n.38/2000
All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
Fatto e Motivi della Decisione 1) Con ricorso depositato il 28.10.2020 evocava in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Agrigento G.L. l' chiedendo CP_1
l'annullamento/disapplicazione del provvedimento dell'11/05/2018 contenente la valutazione svolta dall'Istituto con la quale gli era stato riconoscimento, per effetto dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 23.10.2017, un grado di invalidità pari al 3%, in misura non indennizzabile ex d.lgs. n.38/2000. L'adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.1298/2024 pubblicata il 23.10.2024, rigettava il ricorso per avere l'ausiliario tecnico accertato un grado di invalidità (pari al 6%) inferiore a quanto domandato dall'istante (“pari almeno al 9%). Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 7.4.2025 lamentando che la richiesta il riconoscimento di un'invalidità Parte_1 in misura pari al 6% e di liquidazione del relativo indennizzo doveva già ritenersi ricompresa, secondo logici criteri di continenza, nella domanda introduttiva principale. Rileva in proposito che la percentuale del 6%, superiore a quella riscontrata dall' in CP_1 sede amministrativa (3%) “è stata accertata dal CTU ed il cui processo valutativo è stato, peraltro, integralmente condiviso dal giudicante” ed il “riconoscimento di tale grado di danno, invero, non avrebbe generato una ultrapetizione poiché non avrebbe ampliato di certo gli effetti giuridici della domanda introduttiva e neanche dato origine ad un vizio di extrapetizione poiché non avrebbe certamente sostituito gli effetti giuridici della stessa poiché i medesimi sarebbero comunque riconducibili al riconoscimento dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo ex art 13 c. 2 D.L. n.38/2000”. Ha resistito in giudizio l' con memoria del 18.06.2025, insistendo per la conferma CP_1 della sentenza oggetto di gravame, deducendo che “le considerazioni formulate dal CTU di primo grado, appaiono, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, assolutamente legittime e non meritevoli di censura alcuna, essendo fondate su riscontri medico legali certamente incontestabili” e ribadendo “la legittimità della valutazione da parte dell' ”. CP_1
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 18.09.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) L'appello merita accoglimento. Basti a tal fine riprendere alcuni passaggi del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure illustrativi della volontà della difesa del di non circoscrivere l'oggetto della Pt_1 domanda al riconoscimento di un grado di validità, conseguente all'infortunio, eguale o superiore al 9% ma, piuttosto, nell'identificare la causa petendi nell'impugnazione del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di liquidazione dell'indennità e CP_1 nell'attribuzione di un grado di invalidità indennizzabile (dunque eguale o superiore al 6%):
- in epigrafe “ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE Del provvedimento dell'11/05/2018 contenente la valutazione posta in essere dalla sede dell' di CP_1
Agrigento, la quale è pervenuta al riconoscimento di un'inabilità temporanea assoluta ed una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal d.lgs. n.38 del 23/02/2000”. Grado accertato: 003%, grado complessivo: 003%. E, per il riconoscimento della rendita/indennità conseguente all'infortunio subito in occasione di lavoro”;
- a pagina 4 “Orbene, nonostante il riferito complesso quadro clinico caratterizzato, come emerge da tutta la documentazione sanitaria in atti, da una situazione assolutamente traumatica della gamba destra con una frattura pluriframmentaria spiroide della metafisi distale della tibia destra, trattata chirurgicamente, e caratterizzata, altresì, da postumi stabilizzanti a carattere permanente e non emendabile della suddetta lesione, con provvedimento dell'11/05/2018 l' di Agrigento comunicava il riconoscimento del CP_1 danno biologico pari al 3%”;
- a pagina 5 “Tuttavia, nel caso di specie, i dati emersi dalla documentazione medica nell'interesse del Sig. , certificano inconfutabilmente un quadro Parte_1 clinico certamente più complesso con conseguente danno biologico permanente valutabile in misura certamente più grave rispetto a quello riconosciuto dall' ; CP_1 - a pagina 6 “Di conseguenza il ricorrente, per la gravità delle lesioni permanenti, ha diritto all'indennizzo del danno biologico in capitale e/o ad una rendita per danno biologico (in quanto il grado di menomazione permanente residuato è pari o superiore al 6%)”. Così delimitato l'oggetto del contendere, risultando pacifica la natura di infortunio sul lavoro dell'evento traumatico, non contestando le parti le valutazioni del CTU, in riforma della sentenza impugnata, accertato in capo all'appellante un danno biologico nella misura del 6%, l appellato deve essere condannato al pagamento in favore di CP_1 controparte del relativo indennizzo, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi nella misura legale e l'ulteriore eventuale somma a titolo di maggior danno subito per la diminuzione di valore del credito. Le spese di lite di entrambi i gradi, da liquidarsi come da dispositivo, seguono la soccombenza. Sono poste definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica d'ufficio CP_1 espletata in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1298/2024, emessa dal Tribunale di Agrigento G.L. il 23 ottobre 2024, dichiara che , in ragione dell'infortunio sul lavoro, ha sofferto un danno biologico Parte_1 nella misura del 6%, e per l'effetto condanna l al pagamento in favore CP_1 dell'appellante del relativo indennizzo a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi nella misura legale e l'ulteriore eventuale somma a titolo di maggior danno subito per la diminuzione di valore del credito (determinata secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per il settore dell'industria), applicata la detrazione di cui all'art. 16 6° com. L.412/91. Condanna l alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali di CP_1 entrambi i gradi, che liquida, per compensi professionali, per il primo grado, in € 1.400,00 e per il presente grado in € 1.800,00, oltre, per entrambi i gradi, spese generali, iva e cpa.. Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica CP_1
d'ufficio espletata nel primo grado del giudizio. Così deciso in Palermo il 18 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO TO RI G. Di MA