Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 510/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Francesca GIACCHETTI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Roberta LEZZI appellato
Oggetto: Ripetizione di indebito posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10/4/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 2.9.2022 ha convenuto in giudizio per sentire Parte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: «Contrariis reiectis, nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza e/o l'invalidità del provvedimento di CP_1 sollecito pagamento somme indebitamente percepite del 08.06.2022, e, pertanto, annullarlo;
accertare e dichiarare che la ricorrente, in relazione al provvedimento oggi impugnato, nulla deve all' a titolo di restituzione e/o ripetizione CP_1 CP_1
d'indebito; per effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare che l' , per il titolo CP_1 di cui sopra e per la sua (non dovuta) ripetizione e/o restituzione, nulla può trattenere alla ricorrente e/o su altra persona del proprio nucleo familiare». Nel censurare, per tutti i motivi esposti in ricorso, la legittimità del provvedimento dell'8.6.2022 con cui manifestava la propria volontà di agire per il recupero CP_1
pag. 1 di 7
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità del proprio operato, nel ribadire la legittimità della propria pretesa recuperatoria, nell'escludere la sussistenza di qualsiasi fattispecie ostativa alla ripetizione di indebito, ha concluso per il rigetto delle domande di cui al ricorso.” Istruita la causa con la sola acquisizione della documentazione versata dalle parti, il Tribunale ha rigettato il ricorso a spese compensate, ritenendo che “l' ha CP_1 proceduto alla revoca del beneficio originariamente concesso alla parte ricorrente in ragione dell'avvenuto deposito di richiesta del reddito di cittadinanza in violazione dei termini posti dall'art. 7, co. 11, D.L. 28.1.2019, n. 4 (v. docc. 2 e 3 memora difensiva). Nel dettaglio, assume che parte ricorrente abbia presentato domanda di CP_1 fruizione del beneficio (v. doc.5 memoria difensiva) prima del decorso dei 18 mesi di legge, sussistendo altra domanda analoga da parte di altro componente del nucleo familiare, Sig. , presentata in data 9.10.2020 (v. doc.6 memoria Persona_1 difensiva). Trattasi di circostanze di fatto documentalmente provate da e non contestate CP_1 nemmeno da parte ricorrente nel corso del giudizio. Parte ricorrente inoltre non ha nemmeno fornito alcun riscontro volto ad escludere la propria consapevolezza circa l'avvenuto deposito di analoga istanza da parte del proprio congiunto (circostanza questa invece da presumersi non solo in ragione della condivisione da parte della ricorrente e del Sig. di un unico ambiente Per_1 familiare ma anche in ragione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate al momento di richiesta di concessione del reddito di cittadinanza, con impegno a notiziare i propri familiari di tale iniziativa assunta, v. docc. 5 e 6 memoria difensiva). Circostanza questa che esclude così, in ogni caso, la sussistenza di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente, meritevole di protezione giuridica. Il ricorrere in concreto della fattispecie decadenziale tracciata dall'art. 7, co. 11, D.L. 28.1.2019, n. 4 espone, alla luce delle considerazioni in diritto già espresse, parte ricorrente all'obbligo di integrale restituzione di tutti gli emolumenti percepiti a titolo di reddito di cittadinanza. Non vi sono ulteriori questioni in discussione tra le parti contendenti. In definitiva e per concludere, l'accertata legittimità della pretesa restitutoria di CP_1 comporta l'integrale rigetto delle domande di cui al ricorso”. Ha proposto appello l'assicurata, censurando la decisione per la ritenuta “violazione del disposto dell'art. 2697 c.c. per mancata dimostrazione da parte dell del CP_1 mancato rispetto del termine di cui all'art. 7 comma 11 DL 28/1/2019” e per la violazione del medesimo disposto, “in punto alla natura assistenziale del RDC”. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' , che ha riproposto le CP_1 difese vittoriosamente svolte in prime cure.
pag. 2 di 7 La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
2. Con il primo motivo, l'appellante lamenta che non avrebbe dimostrato il CP_1 ricorrere del solo elemento ostativo alla concessione del RDC, ovvero il fatto “che la ricorrente abbia presentato la domanda di RDC prima del termine di 18 mesi rispetto alla domanda presentata da altro esponente del proprio nucleo familiare”. Il motivo è infondato e smentito per tabulas: la domanda prodotta da quale doc. CP_1
5 riporta il numero di Protocollo INPS-RDC-2020-33192341 e quella del di lei coniuge riporta il numero di Protocollo INPS-RDC-2020-30797622; l'identità dell'anno di presentazione della domanda impedisce ipso facto che tra l'una e l'altra fossero decorsi diciotto mesi. Con il secondo motivo, la ricorda le diverse tipologie di indebiti previdenziali Pt_1
e assistenziali e il diverso regime agli stessi correlato (sia quanto a presupposti, sia quanto a ripetibilità) e lamenta l'erroneità della decisione perchè “anche ad ammettere che la ricorrente non abbia rispettato, ai fini della presentazione della propria domanda di RDC, il termine di cui all'art. 7, trattasi di una condotta che non integra gli estremi del dolo nei termini sopra descritti, e ciò per il semplice fatto che l' , al momento della presentazione della domanda, era in grado di appurarne la CP_1 correttezza, anche ai fini del predetto art.
7. Infatti, il rispetto o meno, da parte dell'odierna esponente, del termine di cui all'art. 7 costituisce un dato, di natura non reddituale, di cui l'ente aveva conoscenza e/o conoscibilità mediante accesso alle banche dati pubbliche. 1 dal doc. 5
pag. 3 di 7 D'altro canto, è lo stesso diritto positivo che ha introdotto il RDC che prevede che l' , prima di approvare la domanda e dar corso ai vari pagamenti, predisponga CP_1 controlli sulla veridicità e/o correttezza della domanda e delle informazioni in essa contenuta, e ciò con riferimento a dati non reddituali, come la composizione del nucleo familiare” (pag. 15 appello). A sostegno della propria tesi cita giurisprudenza (Cass. n. 11498 del 1996, Cass. 8731/2019 e n. 12608 del 2020) e norme di diritto positivo (“Ai fini di quanto sopra, si impone un riferimento con l'art. 5 d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, così come convertito dalla l. 28 marzo 2019 n. 26...”), norma che rappresenterebbe “il recepimento, da parte del legislatore italiano, del predetto regime giuridico elaborato in fatto di dolo: la PA, ai fini del controllo della veridicità/correttezza/esattezza dei dati inseriti nella domanda amministrativa, è tenuta ad accedere alle varie banche dati della PA, tra cui anche l'anagrafe, onde effettuare i predetti accertamenti. Di conseguenza, si configura dolo quando il richiedente ha sottaciuto alla PA dati, reddituali e non, che dal predetto accesso alle banche dati non sarebbero mai emersi. Per effetto di quanto sopra, il caso di specie non integra gli estremi del dolo, in quanto l' è sempre stato in grado di appurare, al momento della domanda e comunque CP_1 prima di dar corso ai pagamenti, il nucleo familiare della ricorrente e se qualcuno di questi avesse presentato domanda di RDC”. L'argomento è fondato. Dispone l'art. 74 D.L. 28.1.2019, n. 4: “Fermo quanto previsto dal comma 33, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Il comma 11° del medesimo articolo prevede poi che “in tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo 3 Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis,
280,289-bis, 416-bis, 416-ter, 422,600,600-bis, 601,602,624-bis, 628,629,630,640-bis, 644,648,648-bis e
648-ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma
1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto CP_ alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall' ai sensi del comma 10.
Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna pag. 4 di 7 familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”. Nulla, nel modulo compilato dalla ricorrente indicava la (mancata) presentazione di analoga richiesta nei diciotto mesi antecedenti, sicchè non versa qui in ipotesi di non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante. Si tratta invece di un difetto di presupposti che inibiva l'originaria concessione del beneficio, alla cui restituzione devono applicarsi i principi dell'indebito nella materia che qui interessa e non pare eccentrico il richiamo di parte appellante a Cassazione civile sez. lav., 2/12/2019, n. 31372 - benchè resa in ambito diverso, in cui il presupposto mancante era quello della incollocazione al lavoro - secondo la quale
“In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite ... trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'"accipiens". Nel caso di specie, non vi sono elementi per ravvisare la mancanza di buona fede dell'accipiens, a meno di non considerare che l'ignoranza della legge come tale sia ostativa alla presunzione di buona fede. Ciò tuttavia non pare coerente con quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, di cui sono espressione ***, secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (conforme – affermandosi ivi l'ipotesi eccettuata – Cass. civ. SL n. 24617 del 10/8/2022: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”) Che poi il caso di specie sia eccettuato dalla disciplina di settore pare chiaro dallo stesso articolato testo di legge, che dedica ben sette commi alla descrizione delle pag. 5 di 7 ipotesi soggette a specifica disciplina sanzionatoria4 (tra cui la revoca retroattiva del beneficio – comma 4), mentre consegna il requisito della latenza tra una richiesta e altra al comma 11°, ove si legge: “In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il 4
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresi', quando uno dei componenti il nucleo familiare: a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta la prima offerta ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5); f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9 -bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9. 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo
4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.
9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo. 10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente CP_ articolo, sono effettuati dall' Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle CP_ spese di recupero, sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al CP_ Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc”
pag. 6 di 7 Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”. Ciò appare ulteriormente coerente con lo stesso sistema di acquisizione delle domande, che deve ritenersi permetta all' di verificare in tempo reale, per così CP_1 dire, la confliggenza di richieste appartenenti al medesimo nucleo familiare: non è contestato, infatti, che “all'atto della ... domanda [fosse] già stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE per il medesimo nucleo familiare per il quale si richiede il RdC/PdC” (uno dei dati oggetto di dichiarazione e di cui non si contesta la rispondenza al vero). In altre parole, l'eventuale difficoltà di di incrociare immediatamente il dato in CP_1 questione appare da ascrivere (se sussistente) a una poco comprensibile inefficienza e non vi sono per contro elementi tali da ravvisare in capo alla richiedente un dolo di inganno dell'ente erogatore – dovendosi presumere che, se non sussistente il diritto, lo stesso sarebbe stato correttamente negato. In conclusione, l'appello merita accoglimento, con accoglimento del ricorso di primo grado e declaratorie come da dispositivo.
3. Le spese del doppio grado – da distrarre ex art. 93 c.p.c. – seguono la soccombenza, apparendo peraltro di giustizia disporne parziale compensazione, per la novità della questione e per la stessa particolarità della formulazione normativa.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 440/2024 del Tribunale di Parte_1
Modena resa e pubblicata il giorno 11/5/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata,
1. accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente con riferimento al provvedimento di sollecito di pagamento somme indebitamente CP_1 percepite dell'8/6/2022;
2. condanna l' al pagamento della metà delle spese processuali, liquidate CP_1 per l'intero in €.2.300,00 per compenso di ciascun grado, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 10/4/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 dal doc. 6