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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 5459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5459 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO Sezione SETTIMA civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 28064 DELL'ANNO 2023
FRA
Controparte_1
E
Controparte_2
Oggi 02/07/2025 innanzi al giudice unico dott. Mauro Pacifico, è comparso: per la parte attrice l'avv. GUAZZOTTI GIOVANNI LUIGI.
L'avv. Guazzotti precisa le conclusioni riportandosi a quelle rese nell'atto di citazione e discute la causa evidenziando il pieno raggiungimento della prova della responsabilità della convenuta.
Il Giudice, udita la discussione pronuncia la sentenza che segue, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale.
*****************************************
Repubblica italiana In nome del Popolo italiano Il Tribunale Ordinario di Milano Sezione VII civile
in persona del giudice monocratico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina1 di 4
nella causa civile iscritta al n. 28064/2023, avente ad oggetto: contratto d'albergo
TRA
( , in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 C.F._1 rappr.to e difeso dall'avv. Giovanni Luigi Guazzotti del Foro di Roma ATTORE
E
( ), in persona del suo l.r.p.t., con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Milano alla via Gaetano Airaghi n. 125
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, in sintesi, Controparte_3 deduceva: a) che, in ragione di una trasferta di lavoro, esso attore aveva soggiornato per due notti, dal 30 maggio al 1° giugno 2023, presso l'Hotel Idea Milano San Siro sito in Milano alla via Gaetano Airaghi n. 125 e gestito dalla b) che, già non appena giunto in stanza, esso attore era Controparte_2 stato costretto a constatarne la scarsa igiene;
c) che, trascorse le due notti in albergo, la mattina del 1° giugno, esso attore aveva, poi, fatto presente al personale alberghiero la scarsa igiene della stanza e la presenza di insetti nel letto;
d) che la mattina del medesimo 1° giugno, esso attore, allontanatosi dall'albergo, aveva, poi, iniziato ad avvertire un forte prurito con arrossamenti nella zona della nuca e delle braccia;
e) che tali sintomi si erano, poi, intensificati nei giorni successivi costringendo esso attore a ricorrere alla cure mediche del caso;
f) che i medici ai quali esso attore si era rivolto avevano diagnosticato la presenza di numerose vesciche e confermato che le stesse era state causate da cd. cimici da letto;
g) che le vesciche non erano ancora scomparse a distanza di tempo ed, in definitiva, era residuato in capo ad esso attore un danno fisico incidente anche sulla propria vita di relazione;
h) che, in relazione a quanto occorso, risultava evidente la responsabilità della struttura alberghiera e ciò anche in considerazione delle numerose recensioni negative dell'hotel rinvenibili nei portali turistici facenti riferimento proprio alla presenza di insetti infestanti.
L'attore instava, pertanto, per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali da egli patiti.
La pur regolarmente evocata in giudizio, rimaneva Controparte_2 contumace.
pagina2 di 4 Tutto ciò premesso, la domanda attorea, nei termini di cui in appresso è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed, invero, dalla documentazione versata in atti e dalla concorde deposizione dei testi escussi, può dirsi effettivamente dimostrato che sulla persona dello
, il quale già al momento del check-out dall'Hotel Idea Milano San Siro CP_1 gestito dalla società convenuta aveva lamentato al personale alberghiero la scarsa igiene della propria stanza e la presenza di insetti nel letto, subito dopo che questi ha abbandonato l'albergo nella mattina data 1° giugno 2023, si sono manifestati i segni ed i sintomi di un numero molto elevato di punture di insetti.
Stante la stringente connessione cronologica tra il pernottamento dell'attore presso l'hotel gestito dalla convenuta ed il manifestarsi dei predetti segni e sintomi della puntura di numerosi insetti ed avuto riguardo altresì, per un verso, alle numerose recensioni negative dell'hotel di cui si tratta pubblicate da terzi su internet facenti riferimento proprio alla presenza di insetti nei letti e, per altro verso, e soprattutto, alle risultanze dell'attività ispettiva effettuata presso il medesimo hotel dalla competente ATS dalle quali risulta un'infestazione da cimici da letto ancora in corso al momento dell'ispezione stessa, alcun serio dubbio può, poi, sorgere circa il fatto che l'evento dannoso patito dall'attore sia stato determinato proprio dalla presenza di insetti all'interno del letto della camera alberghiera ad egli assegnata.
Sussiste, pertanto, l'invocata responsabilità risarcitoria della società convenuta, atteso che, per quanto detto, l'evento dannoso di cui si tratta deve ritenersi effettivamente derivante dall'inadempimento della CP_2 rispetto al proprio obbligo, di natura contrattuale, di garantire all'ospite adeguate condizioni di igiene e salubrità della struttura alberghiera.
Venendo, pertanto, all'esame dei danni effettivamente patiti dallo , CP_1 deve, poi, rilevarsi che, sulla scorta della C.T.U. svolta – il cui contenuto è pienamente condiviso da questo Giudicante trattandosi di elaborato rispondente ai quesiti ed immune da vizi tecnico-logici – deve ritenersi accertato che l'attore, quali conseguenze dell'evento dannoso occorsogli, ha subito un periodo di 7 giorni di I.T.P. mediamente valutabile al 75%, un periodo di 13 giorni di ITP mediamente valutabile al 50%, un periodo di 10 giorni di I.T.P. mediamente valutabile al 25%, un periodo di 10 di I.T.P. mediamente valutabile al 10% ed 1 punto percentuale di invalidità permanente in relazione al permanere “vita natural durante” di “una ipersensibilità sia alle punture di altri insetti sia anche al fotocromatismo solare”.
Tale danno alla salute deve essere liquidato secondo le tabelle elaborate da questo Tribunale, che, peraltro, essendo statisticamente le più diffuse, appaiono le più idonee ad assicurare uniformità di trattamento tra i diversi danneggiati su tutto il territorio nazionale.
Tali tabelle, come è noto, considerano unitariamente, ai fini della quantificazione monetaria del danno non patrimoniale alla persona, tutte le diverse componenti che normalmente lo connotano e che possono pagina3 di 4 descrittivamente identificarsi nei cd. danno biologico, danno morale e danno esistenziale.
Peraltro, nella specie, i valori tabellari medi non devono essere personalizzati in aumento, atteso che, in relazione alla natura ed alla minima entità delle lesioni subite dalla , non appare ipotizzabile un'incidenza delle stesse CP_1 sul piano morale o dinamico-relazionale superiore allo standard.
Pertanto, in definitiva, sulla scorta delle più volte menzionate tabelle (edizione 2024), avuto riguardo all'età dell'attore al momento del fatto (47 anni), il danno non patrimoniale da questi patito deve liquidarsi in € 1.341,00 in relazione ai postumi permanenti ed in € 1.753,75 in relazione all'invalidità temporanea (€ 603,75 per 7 giorni di I.T.P. mediamente valutabile al 75%, € 747,50 per 13 giorni di I.T.P. mediamente valutabile al 50%, € 287,50 per 10 giorni di I.T.P. mediamente valutabile al 25% ed € 115,00 per 10 giorni di I.T.P. mediamente valutabile al 10%) e così complessivamente in € 3.094,75.
Avuto riguardo alla circostanza che le tabelle applicate sono aggiornate all'1.1.2024, sull'anzidetta somma di € 3.094,75 deve, inoltre, riconoscersi la rivalutazione monetaria per il periodo dall'1.1.2024 ad oggi, che si determina, in applicazione dell'indice ISTAT FOI, in € 49,52.
L'invocato danno non patrimoniale per lesione della salute va, dunque, in definitiva liquidato, all'attualità, in € 3.144,27 – somma al cui pagamento va condannata la convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore del decisum.
Sempre per il principio della soccombenza, la convenuta va, altresì, condanna al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di C.T.U. nella misura già liquidata con precedente decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, contrariis reiectis, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna la al Controparte_2 pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno, della somma di € 3.144,27;
2. condanna la al rimborso, in favore di Controparte_2 Controparte_1 delle spese di C.T.U. nella misura già liquidata con precedente decreto del
24.1.2025; 3. condanna la al rimborso, in favore di Controparte_2 Controparte_1 delle restanti spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.552,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
Così deciso in Milano addì 2.7.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
pagina4 di 4
VERBALE DELLA CAUSA N. 28064 DELL'ANNO 2023
FRA
Controparte_1
E
Controparte_2
Oggi 02/07/2025 innanzi al giudice unico dott. Mauro Pacifico, è comparso: per la parte attrice l'avv. GUAZZOTTI GIOVANNI LUIGI.
L'avv. Guazzotti precisa le conclusioni riportandosi a quelle rese nell'atto di citazione e discute la causa evidenziando il pieno raggiungimento della prova della responsabilità della convenuta.
Il Giudice, udita la discussione pronuncia la sentenza che segue, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale.
*****************************************
Repubblica italiana In nome del Popolo italiano Il Tribunale Ordinario di Milano Sezione VII civile
in persona del giudice monocratico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina1 di 4
nella causa civile iscritta al n. 28064/2023, avente ad oggetto: contratto d'albergo
TRA
( , in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 C.F._1 rappr.to e difeso dall'avv. Giovanni Luigi Guazzotti del Foro di Roma ATTORE
E
( ), in persona del suo l.r.p.t., con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Milano alla via Gaetano Airaghi n. 125
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, in sintesi, Controparte_3 deduceva: a) che, in ragione di una trasferta di lavoro, esso attore aveva soggiornato per due notti, dal 30 maggio al 1° giugno 2023, presso l'Hotel Idea Milano San Siro sito in Milano alla via Gaetano Airaghi n. 125 e gestito dalla b) che, già non appena giunto in stanza, esso attore era Controparte_2 stato costretto a constatarne la scarsa igiene;
c) che, trascorse le due notti in albergo, la mattina del 1° giugno, esso attore aveva, poi, fatto presente al personale alberghiero la scarsa igiene della stanza e la presenza di insetti nel letto;
d) che la mattina del medesimo 1° giugno, esso attore, allontanatosi dall'albergo, aveva, poi, iniziato ad avvertire un forte prurito con arrossamenti nella zona della nuca e delle braccia;
e) che tali sintomi si erano, poi, intensificati nei giorni successivi costringendo esso attore a ricorrere alla cure mediche del caso;
f) che i medici ai quali esso attore si era rivolto avevano diagnosticato la presenza di numerose vesciche e confermato che le stesse era state causate da cd. cimici da letto;
g) che le vesciche non erano ancora scomparse a distanza di tempo ed, in definitiva, era residuato in capo ad esso attore un danno fisico incidente anche sulla propria vita di relazione;
h) che, in relazione a quanto occorso, risultava evidente la responsabilità della struttura alberghiera e ciò anche in considerazione delle numerose recensioni negative dell'hotel rinvenibili nei portali turistici facenti riferimento proprio alla presenza di insetti infestanti.
L'attore instava, pertanto, per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali da egli patiti.
La pur regolarmente evocata in giudizio, rimaneva Controparte_2 contumace.
pagina2 di 4 Tutto ciò premesso, la domanda attorea, nei termini di cui in appresso è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed, invero, dalla documentazione versata in atti e dalla concorde deposizione dei testi escussi, può dirsi effettivamente dimostrato che sulla persona dello
, il quale già al momento del check-out dall'Hotel Idea Milano San Siro CP_1 gestito dalla società convenuta aveva lamentato al personale alberghiero la scarsa igiene della propria stanza e la presenza di insetti nel letto, subito dopo che questi ha abbandonato l'albergo nella mattina data 1° giugno 2023, si sono manifestati i segni ed i sintomi di un numero molto elevato di punture di insetti.
Stante la stringente connessione cronologica tra il pernottamento dell'attore presso l'hotel gestito dalla convenuta ed il manifestarsi dei predetti segni e sintomi della puntura di numerosi insetti ed avuto riguardo altresì, per un verso, alle numerose recensioni negative dell'hotel di cui si tratta pubblicate da terzi su internet facenti riferimento proprio alla presenza di insetti nei letti e, per altro verso, e soprattutto, alle risultanze dell'attività ispettiva effettuata presso il medesimo hotel dalla competente ATS dalle quali risulta un'infestazione da cimici da letto ancora in corso al momento dell'ispezione stessa, alcun serio dubbio può, poi, sorgere circa il fatto che l'evento dannoso patito dall'attore sia stato determinato proprio dalla presenza di insetti all'interno del letto della camera alberghiera ad egli assegnata.
Sussiste, pertanto, l'invocata responsabilità risarcitoria della società convenuta, atteso che, per quanto detto, l'evento dannoso di cui si tratta deve ritenersi effettivamente derivante dall'inadempimento della CP_2 rispetto al proprio obbligo, di natura contrattuale, di garantire all'ospite adeguate condizioni di igiene e salubrità della struttura alberghiera.
Venendo, pertanto, all'esame dei danni effettivamente patiti dallo , CP_1 deve, poi, rilevarsi che, sulla scorta della C.T.U. svolta – il cui contenuto è pienamente condiviso da questo Giudicante trattandosi di elaborato rispondente ai quesiti ed immune da vizi tecnico-logici – deve ritenersi accertato che l'attore, quali conseguenze dell'evento dannoso occorsogli, ha subito un periodo di 7 giorni di I.T.P. mediamente valutabile al 75%, un periodo di 13 giorni di ITP mediamente valutabile al 50%, un periodo di 10 giorni di I.T.P. mediamente valutabile al 25%, un periodo di 10 di I.T.P. mediamente valutabile al 10% ed 1 punto percentuale di invalidità permanente in relazione al permanere “vita natural durante” di “una ipersensibilità sia alle punture di altri insetti sia anche al fotocromatismo solare”.
Tale danno alla salute deve essere liquidato secondo le tabelle elaborate da questo Tribunale, che, peraltro, essendo statisticamente le più diffuse, appaiono le più idonee ad assicurare uniformità di trattamento tra i diversi danneggiati su tutto il territorio nazionale.
Tali tabelle, come è noto, considerano unitariamente, ai fini della quantificazione monetaria del danno non patrimoniale alla persona, tutte le diverse componenti che normalmente lo connotano e che possono pagina3 di 4 descrittivamente identificarsi nei cd. danno biologico, danno morale e danno esistenziale.
Peraltro, nella specie, i valori tabellari medi non devono essere personalizzati in aumento, atteso che, in relazione alla natura ed alla minima entità delle lesioni subite dalla , non appare ipotizzabile un'incidenza delle stesse CP_1 sul piano morale o dinamico-relazionale superiore allo standard.
Pertanto, in definitiva, sulla scorta delle più volte menzionate tabelle (edizione 2024), avuto riguardo all'età dell'attore al momento del fatto (47 anni), il danno non patrimoniale da questi patito deve liquidarsi in € 1.341,00 in relazione ai postumi permanenti ed in € 1.753,75 in relazione all'invalidità temporanea (€ 603,75 per 7 giorni di I.T.P. mediamente valutabile al 75%, € 747,50 per 13 giorni di I.T.P. mediamente valutabile al 50%, € 287,50 per 10 giorni di I.T.P. mediamente valutabile al 25% ed € 115,00 per 10 giorni di I.T.P. mediamente valutabile al 10%) e così complessivamente in € 3.094,75.
Avuto riguardo alla circostanza che le tabelle applicate sono aggiornate all'1.1.2024, sull'anzidetta somma di € 3.094,75 deve, inoltre, riconoscersi la rivalutazione monetaria per il periodo dall'1.1.2024 ad oggi, che si determina, in applicazione dell'indice ISTAT FOI, in € 49,52.
L'invocato danno non patrimoniale per lesione della salute va, dunque, in definitiva liquidato, all'attualità, in € 3.144,27 – somma al cui pagamento va condannata la convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore del decisum.
Sempre per il principio della soccombenza, la convenuta va, altresì, condanna al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di C.T.U. nella misura già liquidata con precedente decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, contrariis reiectis, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna la al Controparte_2 pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno, della somma di € 3.144,27;
2. condanna la al rimborso, in favore di Controparte_2 Controparte_1 delle spese di C.T.U. nella misura già liquidata con precedente decreto del
24.1.2025; 3. condanna la al rimborso, in favore di Controparte_2 Controparte_1 delle restanti spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.552,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
Così deciso in Milano addì 2.7.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
pagina4 di 4