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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13384/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13384/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Mascalucia (CT), Via Zappalà n. 13, presso lo studio dell'avv.
MARINO SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Carnazza n. 27, presso lo studio dell'avv. LA
DELFA MARIA CONCETTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con a Catania il 27/02/2003. Controparte_1
Dall'unione della coppia sono nati i figli il 07/01/1999, Persona_1 Persona_2
il 29/12/2004, il 02/11/2006 e il 29/04/2016. Persona_3 Persona_4
Il ricorrente ha esposto di essersi separato dalla resistente con decreto di omologa della separazione consensuale n. 357/2022 pronunciato da questo Tribunale il 25/01/2022, e che da allora le parti non si sono più riconciliate.
Si è costituita in giudizio , non opponendosi alla domanda di Controparte_1
scioglimento del matrimonio.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio e all'udienza del 20/06/2024 hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
2 Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. Persona_4
Come da accordo tra le parti, assegna a la casa familiare. Controparte_1
Le modalità del diritto di visita del padre con il figlio minorenne Persona_4
possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il ricorrente debba contribuire al mantenimento del figlio minorenne , nonché al mantenimento Persona_4
delle figlie e , maggiorenni ma economicamente non Persona_3 Persona_2
autosufficienti, versando alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che consente alla resistente Parte_1
di percepire integralmente il c.d. assegno unico familiare. Controparte_1
Il Tribunale prende atto, altresì, che le parti hanno concordato di essere entrambe economicamente autonome e pertanto di non chiedere alcun mantenimento l'una nei confronti dell'altra.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la definizione congiunta della causa consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania il 27/02/2003 tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
3 matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 2003, al N. 56 della Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i Persona_4
genitori, con collocamento presso la resistente;
Controparte_1
assegna la casa coniugale alla resistente;
Controparte_1
dispone che il ricorrente possa sempre vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e del Persona_4
figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1
minorenne , nonché al mantenimento delle figlie e Persona_4 Persona_3 PE
, maggiorenni ma non autonome economicamente, versando alla resistente
[...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo Controparte_1
complessivo di Euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
4 Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13384/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Mascalucia (CT), Via Zappalà n. 13, presso lo studio dell'avv.
MARINO SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Carnazza n. 27, presso lo studio dell'avv. LA
DELFA MARIA CONCETTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con a Catania il 27/02/2003. Controparte_1
Dall'unione della coppia sono nati i figli il 07/01/1999, Persona_1 Persona_2
il 29/12/2004, il 02/11/2006 e il 29/04/2016. Persona_3 Persona_4
Il ricorrente ha esposto di essersi separato dalla resistente con decreto di omologa della separazione consensuale n. 357/2022 pronunciato da questo Tribunale il 25/01/2022, e che da allora le parti non si sono più riconciliate.
Si è costituita in giudizio , non opponendosi alla domanda di Controparte_1
scioglimento del matrimonio.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio e all'udienza del 20/06/2024 hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
2 Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. Persona_4
Come da accordo tra le parti, assegna a la casa familiare. Controparte_1
Le modalità del diritto di visita del padre con il figlio minorenne Persona_4
possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il ricorrente debba contribuire al mantenimento del figlio minorenne , nonché al mantenimento Persona_4
delle figlie e , maggiorenni ma economicamente non Persona_3 Persona_2
autosufficienti, versando alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che consente alla resistente Parte_1
di percepire integralmente il c.d. assegno unico familiare. Controparte_1
Il Tribunale prende atto, altresì, che le parti hanno concordato di essere entrambe economicamente autonome e pertanto di non chiedere alcun mantenimento l'una nei confronti dell'altra.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la definizione congiunta della causa consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania il 27/02/2003 tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
3 matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 2003, al N. 56 della Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i Persona_4
genitori, con collocamento presso la resistente;
Controparte_1
assegna la casa coniugale alla resistente;
Controparte_1
dispone che il ricorrente possa sempre vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e del Persona_4
figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
dispone che il ricorrente contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1
minorenne , nonché al mantenimento delle figlie e Persona_4 Persona_3 PE
, maggiorenni ma non autonome economicamente, versando alla resistente
[...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo Controparte_1
complessivo di Euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
4 Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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