Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 995/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 995/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Giuseppe D'Alvano, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in EG (SA), alla Via Provinciale EG-OL n. 278
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] l'[...], rappresentato e P_ C.F._2 difeso dall'avv. Renivaldo Lagreca, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montesano Sulla Marcellana (SA) alla Via Dante Alighieri
-resistente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio giudiziale a conclusioni congiunte;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 05.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in EG (SA) il 01.12.2019 con il SI. , dalla cui unione è nata la figlia (nata a [...] il [...]). P_ Per_1
La predetta ricorrente deduceva di essersi separata consensualmente dal marito dinanzi al Tribunale di Lagonegro giusta omologa del 15.06.2022 (proc. n. 114/2022 R.G.) alle condizioni concordate dalle parti e che da quel momento non vi era più stata alcuna forma di riconciliazione.
In particolare, la ricorrente precisava che la separazione personale dei coniugi era stata pronunciata alle seguenti conclusioni concordate tra le parti:
“1) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto;
2) L'abitazione coniugale resta assegnata al IG. ; P_
3) I mobili ed arredi presenti nella casa coniugale, restano definitivamente assegnati al IG. P_
, tranne i beni mobili che vengono assegnati alla IG.ra , come da separato elenco
[...] Parte_1
allegato al fascicolo e che saranno da essa ritirati. La IG.ra potrà, quindi, apprendere Parte_1 tutti i propri effetti personali (es.divanetti, servizio di stoviglie, vestiario, monili d'oro e non ,etc);
4) La figlia minore è affidata congiuntamente ai genitori, pur vivendo attualmente con la madre in
Sala Consilina (SA) alla via Mezzana,snc ,la quale ne avrà cura e provvederà ad ogni sua eIGenza, impegnandosi ad operare di concerto con il IG , il quale dovrà essere informato dei P_
problemi e delle eIGenze della figlia, così avendo la possibilità di esplicare al meglio la propria funzione di padre.
5) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra la figlia ed i nonni paterni e materni e a non interrompere le frequentazioni dei nonni con la minore, con espressa previsione che i nonni paterni alternandosi e previo avviso, potranno vedere la minore due volte al mese, nei giorni ed agli orari indicati, qui di seguito, per le visite del IG. ; P_
6) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi, spese mediche, cure di ogni genere etc.), della minore, verranno assunte concordemente.
7) Il IG provvederà a versare alla IG.ra , anticipatamente ed entro la P_ Parte_1
prima decade di ogni mese, a partire dal mese di ottobre c.a. , la somma di euro 200,00 mensili, per il mantenimento della figlia e, quindi, sino al raggiungimento della maggiore età e , Per_1
comunque, della sua autonomia economica;
verserà in favore della citata per le Parte_1
eIGenze di questa la somma di euro 100,00 mensili fino al primo dicembre 2024; tutte le spese extra occorrende per la minore (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: visite mediche specialistiche, spese mediche non garantite dal SSN, acquisto libri scolastici, gite scolastiche, tasse scolastiche, rette, sport , tempo libero etc.) saranno a carico dei coniugi in forma eguale.
8) La somma così determinata sarà annualmente maggiorata in virtù delle variazioni I.S.T.A.T.; 9) Il padre, ritenuta la tenerissima età della minore e le eIGenze della stessa, avrà facoltà di vedere la figlia, presso l'abitazione ove è collocata, tutti i mercoledì dalle ore 15,00 alle 16,30; due sabati, alternati, al mese, dalle ore 15,00 alle 17,30 e due domeniche alternate al mese ,dalle ore 15,00 alle
17,30.
Dal 16 gennaio 2025 al compimento del quarto anno di età della minore, si intensificherà la frequentazione paterna, al fine di consentire la maturazione e il consolidamento del legame del padre con la figlia: il padre potrà tenere con sé la minore tutti i giovedì dalle ore 19,00 alle 20,00, due sabati al mese alternati, dalle ore 12,00 alle 19,00, in periodo extrascolastico e dalle ore 14,30 alle
19,00 in periodo scolastico e due domeniche alternate, dalle ore 10,00 alle 18,00.
Dal 16 gennaio 2027 (al compimento dei sei anni di età), si amplierà la frequentazione della minore col padre, consentendo il pernottamento presso la sua abitazione due fine settimana al mese alternati dalle ore 12.00 del Sabato alle ore 19,00 della domenica, in periodo extrascolastico, mentre dalle ore 16,00 del Sabato alle ore 18,00 della domenica in periodo scolastico. Da tale età, il padre, quindi, avrà diritto di tenere con sé la minore il giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00.
Per quanto attiene alle festività, il padre potrà tenere con sé la minore a partire dal quarto anno di età, dalle ore 12,00 alle 20,00, con l'alternanza prevista (Natale/Capodanno, Immacolata/Epifania,
Pasqua/Lunedi dell'Angelo, compleanno / onomastico;
festa patronale del 02 luglio 2021, festa patronale del 03 giugno 2021).
Fino al quarto anno di età la minore trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno, presso la residenza della madre, dalle ore 16,00 alle 19,00.
10) Le parti concordano che, previo accordo scritto, si potranno modificare i giorni di visita secondo le eIGenze della minore e degli impegni lavorativi dei coniugi;
il padre, avrà facoltà di tenere con sé la figlia, per un periodo di vacanza della durata di 15 gg. durante il mese di Agosto (con alternanza
1–15 /16-31 agosto), a partire dal sesto anno di età della minore. 11) Nel caso in cui la pandemia, così come qualificata dall'OMS (Covid-19) dovesse proseguire, le modalità di esercizio del diritto di visita dovranno coniugarsi con le disposizioni generali ed in particolare si dovrà evitare di mettere in contatto la minore con situazioni potenzialmente a rischio;
12) Il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia, anche quotidianamente e ciò al compimento dei tre anni;
13) Qualora la minore fosse ammalata nei giorni in cui è previsto il diritto del padre di tenerla con sé, questi potrà farle visita presso l'abitazione ove è collocata.
14) Il IG. , ha l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito nel caso in cui dovesse P_
effettuare spostamenti in altre città con la figlia. 15) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
16) Le spese relative alla procedura per la separazione saranno poste a carico di entrambe le parti in forma eguale”.
Inoltre, la SI.ra precisava: Pt_1
- che la figlia minore era stata collocata presso di sé in sede di separazione e che tra le condizioni era previsto l'obbligo, a carico del padre, di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia un assegno dell'importo di euro 200,00 mensili e quale contributo al mantenimento della ricorrente stessa la somma di euro 100,00, anche se la stessa non aveva una occupazione;
- che le proprie condizioni economiche erano addirittura peggiorate rispetto all'epoca della separazione;
- di essere stata costretta, dopo la separazione, a trovare una nuova abitazione, sostenendo la spesa di un canone di locazione di euro 80,00 mensili, per un appartamento dotato di 2 camere e di 1 bagno;
- di non essere riuscita a trovare un'occupazione, anche a causa della tenera età della minore e della impossibilità economica di assumere una baby sitter.
Pertanto, la predetta ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di:
“1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 co. 3 lett.b. della L. 01.12.1970 n.
898 come modificata dalla L.74/87 ,la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
EG l'1.12.2019 tra la IG.ra ed il IG. , trascritto negli atti di Parte_1 P_
matrimonio del Comune di EG ,n. 20 P.2 S.A. Anno 2019 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EG di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3.11.2000, n. 396 e successive modificazioni;
2) disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con residenza della minore presso l'abitazione materna e diritto del padre di vederla e tenerla con sé secondo le condizioni indicate nella separazione, che qui abbiansi per integralmente trascritte e riprodotte;
3) determinare e conseguentemente condannare il IG a versare, a titolo di assegno di P_
divorzio, a favore della IG.ra la somma mensile di euro 150,00, importo da Parte_1
corrispondersi a fare tempo dalla data della domanda, entro la prima decade di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4) dichiarare il IG ,altresì, tenuto al versamento, a titolo di contributo al mantenimento P_
della figlia minore, della somma di euro 400,00, da versarsi entro la prima decade di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5) disporre che tutte le spese relative alla figlia (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: visite mediche specialistiche, spese mediche non garantite dal SSN, acquisto libri scolastici, gite scolastiche, tasse scolastiche, rette, sport, tempo libero e qualunque altra spesa straordinaria), anche ivi non dettagliatamente specificate, siano sostenute da entrambi i genitori nella misura della metà”.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
Ritualmente notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, comunicati gli atti al PM, con comparsa di costituzione, depositata il 08.01.2025, si costituiva in giudizio il resistente , il quale non contestava la richiesta di cessazione degli effetti civili P_ del matrimonio concordatario contratto con la ricorrente, rappresentando l'assenza di alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti e chiedendo l'integrale conferma degli accordi di separazione, anche con riferimento al mantenimento della figlia minorenne.
In particolare, il SI. deduceva anche di essere disoccupato e di aver avuto negli anni P_
precedenti dei guadagni molto modesti, tali da non consentirgli di sostenere le richieste formulate dalla ricorrente.
Pertanto, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi Parte_2
[...]
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
- determinare l'assegno divorzile nella somma massima di euro 100,00 in favore della IGnora
e a titolo di mantenimento per la figlia minore nella misura di euro 200,00 come disposto Pt_1
in sede di separazione, in considerazione delle condizioni economiche del comparente, oltre alla metà delle spese straordinarie;
”.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 21.01.2025 le parti, presenti personalmente, rappresentavano di aver raggiunto un accordo nelle more del giudizio riservandosi di depositarlo.
Depositato, in data 01.02.2025, l'accordo sottoscritto dalle parti, il Tribunale con ordinanza del
05.03.2025 rimetteva la causa in decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in data 4.10.2024 ed in data 5.3.2025 della assegnazione della causa in decisione e lo stesso ha apposto il proprio visto in data 12.11.2024.
Considerato il tempo trascorso dall'ultima comunicazione, la parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass.
N.11915 del 1998).
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi dodici mesi dalla data di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di Lagonegro, avvenuta in 15.06.2022 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in EG l'1.12.2019, alle seguenti condizioni:
“a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale – giusta omologa del
15.06.2022-proc. n. 114/2022 R.G. – il SI. si obbliga a versare in favore della minore P_
, nata il [...], l'assegno mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), sino al Persona_2
raggiungimento della maggiore età e, comunque, della sua autonomia economica – da aggiornarsi secondo indici ISTAT- oltre a tutte le spese extra occorrende per la minore (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: visite mediche specialistiche, spese mediche non garantite dal
SS.NN., acquisto di libri scolastici, gite scolastiche, tasse scolastiche, rette, sport, tempo libero, etc.), che, comunque, saranno a carico dei coniugi in forma eguale.
Il IG. , dichiara di rinunciare, come rinuncia, a beneficiare di ogni e qualsivoglia P_ contributo per la minore (assegno unico e universale e quant'altro previsto), disponendo che sia l'ex coniuge a beneficiare – per la minore – di tali emolumenti al 100%.
La SI.ra , dichiara di rinunciare, come rinuncia, alle richieste formulate nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio ed in particolare: all'assegno in proprio favore e di accettare l'assegno di mantenimento in favore della minore per euro 350,00 mensili, rinunciando espressamente alla richiesta formulata nell'atto introduttivo per euro 400,00 (quattrocento/00) mensili.
Restano ferme ed impregiudicate tutte le altre condizioni previste nella separazione e pedissequamente riportate nell'atto introduttivo del presente giudizio, che qui abbiansi per integralmente trascritte e riprodotte, di cui si chiede l'integrale accoglimento.
Le parti dichiarano di compensare, come compensano tra loro, le spese e competenze legali relative al presente giudizio, con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale”.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Le spese, stante l'accordo intervenuto, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in EG (SA) in data 01.12.2019 tra , nato a [...] P_
(SA) l'11.11.1981 e nata a [...] il [...] (ATTO n. 20, P. II, S. A Parte_1 dell'anno 2019 del Comune di EG (SA);
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
◼ Compensa le spese di lite;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conIGlio del 2 maggio 2025
Il Presidente/ Giudice est.
Dott.ssa Antonella Tedesco