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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3855/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3855/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avvocato LUCIA SAMARAS, elettivamente domiciliato in Parte_1
Modena (MO), via Gherarda n. 9 presso il suo studio
ATTORE contro con il patrocinio degli avvocati LEONARDO BOIFAVA e ANTONIO Controparte_1 PADULA, elettivamente domiciliato in Brescia (BS), via A. Diaz n. 1/b presso lo studio dell'avvocato Boifava
CONVENUTO con la chiamata in causa di
(già ), in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore dott. e di in qualità di mandataria, CP_4 Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore dott. , con il patrocinio degli Controparte_6 avvocati RUGGERO OLIVA e ALESSANDRO ABBIATI, elettivamente domiciliate in Milano (MI), via Pantano n.2 presso il loro studio TERZE CHIAMATE Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 6 marzo 2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale Accertato il danno causato in termini economici al signor e accertato altresì l'oggettivo Parte_1 inadempimento del dott. in relazione all'attività professionale svolta a seguito Controparte_1 dell'accettazione dell'incarico nell'ambito della procedura di crisi da sovraindebitamento promossa dal medesimo, condannare, per l'effetto, il Professionista convenuto al pagamento della somma complessiva di € 145.000,00, quale somma complessiva per la perdita di chance occorsa a seguito dell'inadempimento posto in essere dal Professionista, o in quella maggiore o minore somma che risulterà a seguito della istruttoria. Condannare, altresì, il Dott. l risarcimento dei danni non patrimoniale e d'immagine CP_1 verso terzi, ivi comprese le Banche, patiti dal a causa del suo inadempimento, quantificabili in Pt_1
€ 30.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà a seguito della istruttoria. Il tutto in relazione alle posizioni di cui in premessa, oltre interessi di mora maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata
Condannare il Dott. al pagamento, in favore di , per le causali di Controparte_1 Parte_1 cui in premessa, di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo.
pagina 1 di 5 In via istruttoria
Ammettere CTU tecnica volta a determinare i danni patrimoniali e non patrimoniali causati a parte attrice dalla condotta negligente ed imperita del professionista convenuto.
Ammettere altresì prova per testimoni sulle circostanze indicate in premessa nei capitoli da 1 a 12, da intendersi qui trascritte, precedute dalla locuzione “vero che” del Dott. c/o Persona_1 [...]
con sede in Brescia, Via Asti n. 12; del Geom. con Studio in Brescia, CP_7 Persona_2
Via Trebeschi n. 25. Con ogni e più riserva istruttoria a seguito della costituzione avversaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per parte convenuta
“a) respingere le domande attoree perché infondate;
b) con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio;
c) in via di stretto subordine, ove denegatamente risultasse una responsabilità professionale del convenuto, dichiarare l'Istituto Assicuratore tenuto a garantirlo per quanto fosse obbligato a pagare all'attore e condannare l'assicuratore a corrispondere loro direttamente ai sensi dell'art. 1917, 2° comma, c.c. il risarcimento eventualmente dovuto”.
Per e Controparte_2 Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, e previa ogni più opportuna declaratoria: In via preliminare, estromettere dal presente giudizio Controparte_5
In via principale, dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa. Sempre in via principale, rigettare la domanda di garanzia e manleva avanzata dal dott. in CP_1 uno con le domande attoree formulate dal Sig. poiché manifestamente infondate in fatto e in Pt_1 diritto.
In via subordinata, nella non creduta ipotesi di condanna del Dott. limitare la condanna CP_1 delle terze chiamate alla corresponsione dell'indennizzo tenuto conto del massimale di polizza, dello scoperto e delle franchigie contrattualmente previste e dei limiti tutti di polizza. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 24 marzo 2020, conveniva in giudizio il dott. Parte_1 commercialista al fine di sentirlo condannare - previo accertamento della condotta Controparte_1 inadempiente dello stesso - al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in tesi subiti, quantificati nell'importo complessivo di € 175.000,00. Nello specifico, l'attore deduceva l'inadempimento del in relazione all'attività professionale CP_1 dallo stesso svolta nell'ambito della procedura di crisi da sovraindebitamento del e, in Pt_1 particolare, imputava al professionista la mancata attestazione, mediante sottoscrizione, della fattibilità della proposta di accordo così come prevista dall'art. 9 L. 3/2012, cui era conseguita declaratoria di inammissibilità della procedura da parte del Tribunale di Brescia. Esponeva, quindi, la difesa attorea che tale dichiarazione di inammissibilità - dovuta a colpa e inadempienza professionale del professionista incaricato - aveva causato gravi danni al quali, in particolare, un danno da Pt_1 perdita di chance - rappresentati dalla possibilità di definire le proprie posizioni debitorie in modo molto più vantaggioso rispetto a quanto avvenuto a seguito del citato provvedimento - nonché un danno morale e all'immagine causato dalla situazione, avendo dovuto lo stesso ricorrere all'aiuto della famiglia per poter salvare la propria abitazione e risultando egli iscritto presso la Centrale Rischi.
pagina 2 di 5 Con comparsa depositata in data 22 settembre 2020, si costituiva in giudizio il convenuto
[...] contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendone, pertanto, il rigetto. In ogni CP_1 caso, la difesa del convenuto formulava istanza di chiamata in causa della compagnia assicuratrice
, con mandataria la società affinché la stessa, nella Controparte_3 Controparte_5 denegata ipotesi in cui fosse stata accertata la sussistenza di responsabilità professionale a carico del fosse condannata a tenerlo indenne da quanto eventualmente dovuto a parte attrice, CP_1 mediante corresponsione diretta del risarcimento eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 1917, 2° comma c.c.
Il deduceva, in particolare, i) di essere stato nominato, con provvedimento del 31.10.2018, CP_1 quale ausiliario del Tribunale di Brescia in veste di Organismo per la composizione delle crisi;
ii) che, essendo quello dell'OCC un ruolo istituzionale conferito dal Tribunale, tra l'attore e il convenuto non sussisteva alcun rapporto di natura contrattuale;
iii) che, semmai, l'eventuale responsabilità dell'OCC poteva essere unicamente di natura extracontrattuale, con ogni conseguenza in punto di onere della prova;
iv) di aver provveduto, a seguito dell'assunzione dell'incarico, a raccogliere tutta la documentazione afferente alla situazione economico finanziaria e patrimoniale del da cui Pt_1 emergeva un debito complessivo pari a € 210.461,39, suddiviso nelle seguenti percentuali: Agenzia delle Entrate riscossione: 5%, 16%, : 79%; v) che il a Controparte_8 CP_9 Pt_1 fronte della propria situazione debitoria, aveva offerto il pagamento complessivo di € 50.000,00 così suddiviso: € 46.239,00, € 2.000,00, Agenzia delle Entrate € 1.761,00; vi) CP_9 Controparte_8 di aver presentato proposta di accordo ai sensi della legge n.3 del 2012, la quale era stata redatta in assenza dell'attestazione di fattibilità poiché tale attestazione non era nella sostanza proponibile;
vii) che, infatti, l'accordo di ristrutturazione del debito è subordinato al consenso di almeno il 60% dei creditori del soggetto sovraindebitato e che solo in caso dell'intervenuta maggioranza dei creditori l'accordo può essere omologato e reso definitivo;
viii) che, nella specie, vi era un creditore cd capofila ( , cui faceva riferimento la gran parte del debito del in misura superiore al 60%, che CP_9 Pt_1 non aveva acconsentito ad abbattere il proprio credito;
xi) che, dunque, la mancanza dell'attestazione di fattibilità non rappresentava una negligenza del professionista nominato dal Tribunale, ma dipendeva dal fatto che intrinsecamente la proposta non era fattibile; x) che, peraltro, prima di presentare il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento, il era già stato oggetto di azione Pt_1 esecutiva da parte di e risultava già ampiamente segnalato alla centrale rischi;
xi) che, CP_9 dunque, non sussisteva alcun danno ascrivibile all'operato professionale del convenuto sia quanto all'asserita perdita di chance sia con riferimento ai lamentati danni non patrimoniali e d'immagine; xii) che, infine, anche la quantificazione del danno operata da controparte era del tutto arbitraria.
Con comparsa depositata in data 28 gennaio 2021, si costituivano altresì in giudizio le terze chiamate
(già ) e chiedendo il Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 rigetto delle domande ex adverso spiegate ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di essendo la stessa mera mandataria nella gestione del rapporto assicurativo Controparte_5
e non essendo parte di alcun rapporto contrattuale. Nel merito, le terze chiamate si associavano alle difese svolte dal sia in ordine alla qualificazione della responsabilità eventualmente CP_1 ascrivibile all'OCC, sia rispetto all'insussistenza di responsabilità professionale del proprio assicurato relativamente alla condotta contestata, e deducevano l'inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dal sulla base del rilievo che la responsabilità di natura extracontrattuale CP_1 esorbitasse dall'ambito di copertura assicurativa prevista dalla polizza sottoscritta. All'esito della prima udienza del giorno 24 febbraio 2021, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. Depositate le relative memorie, la causa era ritenuta matura per la decisione ed era, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 6 marzo 2025, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
pagina 3 di 5 La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono. La difesa attorea ha agito in giudizio deducendo l'inadempimento del in relazione all'attività CP_1 professionale dallo stesso svolta quale OCC nell'ambito della procedura di crisi da sovraindebitamento promossa dal e chiedendo il risarcimento dei danni, in tesi, subiti in conseguenza dell'avvenuta Pt_1 declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte del Tribunale di Brescia. In particolare, l'attore ha dedotto come siffatta declaratoria di inammissibilità fosse dipesa dalla mancata allegazione, da parte del alla proposta di accordo per la composizione della crisi, della c.d. “attestazione di CP_1 fattibilità del piano”, così come prevista dall'art. 9 L. 3/2012. Di converso, il resistente ha, da un lato, eccepito l'insussistenza di un rapporto di natura contrattuale tra le parti e, dall'altro, rilevato che la mancanza dell'attestazione di fattibilità - lungi dal rappresentare una negligenza del professionista nominato dal Tribunale - era dipesa esclusivamente dalla intrinseca infattibilità della proposta. Ebbene, rispetto alla qualificazione della domanda svolta da parte attrice, deve innanzitutto osservarsi che il ruolo dell'OCC è pacificamente un ruolo istituzionale che non determina l'insorgenza tra le parti di un rapporto di natura contrattuale. Conseguentemente, benché l'attore riconduca la propria domanda nell'alveo della responsabilità da inadempimento del professionista intellettuale, non può che evidenziarsi come la pretesa fatta valere dal debba, invece, essere qualificata come fattispecie Pt_1 avente natura extracontrattuale, con ogni evidente conseguenza dal punto di vista dell'onere probatorio. Come noto, chi agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità, quali il fatto illecito, il danno conseguenza, il nesso di causalità e l'elemento soggettivo. Nel caso di specie, l'attore si è limitato ad affermare la responsabilità dell'odierno convenuto in ragione della mancata attestazione da parte dello stesso della fattibilità della proposta di accordo e a dedurre di aver conseguentemente patito un danno da perdita di chance, nonché un danno non patrimoniale morale e di immagine. Nulla ha, invece, allegato il rispetto al nesso eziologico intercorrente tra Pt_1 la condotta attribuita al convenuto e i danni lamentati, che parimenti non risultano dimostrati né nella loro esistenza né nella loro entità. La difesa attorea ha sostenuto che, “a causa della comprovata inadempienza del l'attore si CP_1 è visto negare l'omologa dell'accordo” (cfr. anche pag. 8 comparsa conclusionale dell'attore). Tuttavia, alla luce delle stesse allegazioni svolte da parte attrice risulta evidente come, a fronte della situazione debitoria del e, in particolare, degli importi dallo stesso offerti in pagamento Pt_1 nell'ambito della proposta di accordo e della posizione assunta dal creditore c.d. capofila ( , CP_9 che non ha acconsentito all'abbattimento del proprio credito (l'accordo di ristrutturazione del debito è subordinato al consenso di almeno il 60% dei creditori del soggetto sovraindebitato ex art. 11, comma 2
L. n. 3/2012), la proposta de qua fosse priva del presupposto della realizzabilità. Nella fattispecie difetta, quindi, la sussistenza di nesso causale tra la condotta imputata a parte convenuta e il pregiudizio lamentato. Non solo, con specifico riferimento al risarcimento del danno da perdita di chance, deve evidenziarsi che lo stesso è integrato dalla perdita della possibilità di ottenere il risultato sperato, quale bene della vita distinto e autonomo “rispetto al risultato perduto - costituendo una situazione giuridica a sé stante
- suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza” (cfr. Cass., 18568/2024). La chance, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, non consiste in una mera aspettativa di fatto, bensì nella “concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale” (cfr. Cass., 18568/2024). Ai fini del risarcimento di tale voce di danno occorre, quindi, l'accertamento del nesso causale, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta e l'occasione perduta, dove la condotta deve essere la causa probabile del danno da occasione perduta.
pagina 4 di 5 Nella fattispecie oggetto di causa, invece, non è ravvisabile alcuna negligenza nella condotta del professionista nominato dal Tribunale;
condotta che, pertanto, non si pone in rapporto di causalità con il pregiudizio lamentato dall'attore, in tesi consistito nella perdita della possibilità di definire le proprie posizioni debitorie in modo più vantaggioso. Ciò tanto più che il soggetto sovraindebitato aveva la possibilità di ripresentare un nuovo ricorso senza subire alcuna preclusione giuridica in ragione della prima declaratoria di inammissibilità e che ciò non è avvenuto.
Parimenti carente di nesso eziologico rispetto alla condotta imputata al convenuto nonché privo di qualsivoglia riscontro probatorio è il danno non patrimoniale morale e di immagine che il - Pt_1 secondo la tesi attorea - avrebbe subito in conseguenza dell'occorso. D'altro canto, la credibilità economico-finanziaria dell'attore era già indubbiamente compromessa ancor prima dell'avvenuta declaratoria di inammissibilità del ricorso de quo, proprio in ragione della situazione debitoria che portò all'instaurazione della procedura di crisi da sovraindebitamento. Tutto ciò rilevato, la domanda risarcitoria svolta dall'attore deve essere respinta e, conseguentemente, resta assorbita la domanda di garanzia formulata dal nei confronti della compagnia CP_1 assicurativa terza chiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione “indeterminabile - complessità bassa”. Rispetto alle Compagnie terze chiamate, attesa la difesa congiunta espletata dai relativi procuratori, viene liquidato un importo unitario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, rigetta la domanda proposta da nei confronti di con conseguente Parte_1 Controparte_1 assorbimento della domanda di manleva da quest'ultimo formulata nei confronti delle compagnie assicurative e Controparte_2 Controparte_5 condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 Parte_1 Controparte_1
per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, condanna a rifondere alle terze chiamate le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 Parte_1
per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 13 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3855/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avvocato LUCIA SAMARAS, elettivamente domiciliato in Parte_1
Modena (MO), via Gherarda n. 9 presso il suo studio
ATTORE contro con il patrocinio degli avvocati LEONARDO BOIFAVA e ANTONIO Controparte_1 PADULA, elettivamente domiciliato in Brescia (BS), via A. Diaz n. 1/b presso lo studio dell'avvocato Boifava
CONVENUTO con la chiamata in causa di
(già ), in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore dott. e di in qualità di mandataria, CP_4 Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore dott. , con il patrocinio degli Controparte_6 avvocati RUGGERO OLIVA e ALESSANDRO ABBIATI, elettivamente domiciliate in Milano (MI), via Pantano n.2 presso il loro studio TERZE CHIAMATE Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 6 marzo 2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale Accertato il danno causato in termini economici al signor e accertato altresì l'oggettivo Parte_1 inadempimento del dott. in relazione all'attività professionale svolta a seguito Controparte_1 dell'accettazione dell'incarico nell'ambito della procedura di crisi da sovraindebitamento promossa dal medesimo, condannare, per l'effetto, il Professionista convenuto al pagamento della somma complessiva di € 145.000,00, quale somma complessiva per la perdita di chance occorsa a seguito dell'inadempimento posto in essere dal Professionista, o in quella maggiore o minore somma che risulterà a seguito della istruttoria. Condannare, altresì, il Dott. l risarcimento dei danni non patrimoniale e d'immagine CP_1 verso terzi, ivi comprese le Banche, patiti dal a causa del suo inadempimento, quantificabili in Pt_1
€ 30.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà a seguito della istruttoria. Il tutto in relazione alle posizioni di cui in premessa, oltre interessi di mora maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata
Condannare il Dott. al pagamento, in favore di , per le causali di Controparte_1 Parte_1 cui in premessa, di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo.
pagina 1 di 5 In via istruttoria
Ammettere CTU tecnica volta a determinare i danni patrimoniali e non patrimoniali causati a parte attrice dalla condotta negligente ed imperita del professionista convenuto.
Ammettere altresì prova per testimoni sulle circostanze indicate in premessa nei capitoli da 1 a 12, da intendersi qui trascritte, precedute dalla locuzione “vero che” del Dott. c/o Persona_1 [...]
con sede in Brescia, Via Asti n. 12; del Geom. con Studio in Brescia, CP_7 Persona_2
Via Trebeschi n. 25. Con ogni e più riserva istruttoria a seguito della costituzione avversaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per parte convenuta
“a) respingere le domande attoree perché infondate;
b) con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio;
c) in via di stretto subordine, ove denegatamente risultasse una responsabilità professionale del convenuto, dichiarare l'Istituto Assicuratore tenuto a garantirlo per quanto fosse obbligato a pagare all'attore e condannare l'assicuratore a corrispondere loro direttamente ai sensi dell'art. 1917, 2° comma, c.c. il risarcimento eventualmente dovuto”.
Per e Controparte_2 Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, e previa ogni più opportuna declaratoria: In via preliminare, estromettere dal presente giudizio Controparte_5
In via principale, dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa. Sempre in via principale, rigettare la domanda di garanzia e manleva avanzata dal dott. in CP_1 uno con le domande attoree formulate dal Sig. poiché manifestamente infondate in fatto e in Pt_1 diritto.
In via subordinata, nella non creduta ipotesi di condanna del Dott. limitare la condanna CP_1 delle terze chiamate alla corresponsione dell'indennizzo tenuto conto del massimale di polizza, dello scoperto e delle franchigie contrattualmente previste e dei limiti tutti di polizza. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 24 marzo 2020, conveniva in giudizio il dott. Parte_1 commercialista al fine di sentirlo condannare - previo accertamento della condotta Controparte_1 inadempiente dello stesso - al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in tesi subiti, quantificati nell'importo complessivo di € 175.000,00. Nello specifico, l'attore deduceva l'inadempimento del in relazione all'attività professionale CP_1 dallo stesso svolta nell'ambito della procedura di crisi da sovraindebitamento del e, in Pt_1 particolare, imputava al professionista la mancata attestazione, mediante sottoscrizione, della fattibilità della proposta di accordo così come prevista dall'art. 9 L. 3/2012, cui era conseguita declaratoria di inammissibilità della procedura da parte del Tribunale di Brescia. Esponeva, quindi, la difesa attorea che tale dichiarazione di inammissibilità - dovuta a colpa e inadempienza professionale del professionista incaricato - aveva causato gravi danni al quali, in particolare, un danno da Pt_1 perdita di chance - rappresentati dalla possibilità di definire le proprie posizioni debitorie in modo molto più vantaggioso rispetto a quanto avvenuto a seguito del citato provvedimento - nonché un danno morale e all'immagine causato dalla situazione, avendo dovuto lo stesso ricorrere all'aiuto della famiglia per poter salvare la propria abitazione e risultando egli iscritto presso la Centrale Rischi.
pagina 2 di 5 Con comparsa depositata in data 22 settembre 2020, si costituiva in giudizio il convenuto
[...] contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendone, pertanto, il rigetto. In ogni CP_1 caso, la difesa del convenuto formulava istanza di chiamata in causa della compagnia assicuratrice
, con mandataria la società affinché la stessa, nella Controparte_3 Controparte_5 denegata ipotesi in cui fosse stata accertata la sussistenza di responsabilità professionale a carico del fosse condannata a tenerlo indenne da quanto eventualmente dovuto a parte attrice, CP_1 mediante corresponsione diretta del risarcimento eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 1917, 2° comma c.c.
Il deduceva, in particolare, i) di essere stato nominato, con provvedimento del 31.10.2018, CP_1 quale ausiliario del Tribunale di Brescia in veste di Organismo per la composizione delle crisi;
ii) che, essendo quello dell'OCC un ruolo istituzionale conferito dal Tribunale, tra l'attore e il convenuto non sussisteva alcun rapporto di natura contrattuale;
iii) che, semmai, l'eventuale responsabilità dell'OCC poteva essere unicamente di natura extracontrattuale, con ogni conseguenza in punto di onere della prova;
iv) di aver provveduto, a seguito dell'assunzione dell'incarico, a raccogliere tutta la documentazione afferente alla situazione economico finanziaria e patrimoniale del da cui Pt_1 emergeva un debito complessivo pari a € 210.461,39, suddiviso nelle seguenti percentuali: Agenzia delle Entrate riscossione: 5%, 16%, : 79%; v) che il a Controparte_8 CP_9 Pt_1 fronte della propria situazione debitoria, aveva offerto il pagamento complessivo di € 50.000,00 così suddiviso: € 46.239,00, € 2.000,00, Agenzia delle Entrate € 1.761,00; vi) CP_9 Controparte_8 di aver presentato proposta di accordo ai sensi della legge n.3 del 2012, la quale era stata redatta in assenza dell'attestazione di fattibilità poiché tale attestazione non era nella sostanza proponibile;
vii) che, infatti, l'accordo di ristrutturazione del debito è subordinato al consenso di almeno il 60% dei creditori del soggetto sovraindebitato e che solo in caso dell'intervenuta maggioranza dei creditori l'accordo può essere omologato e reso definitivo;
viii) che, nella specie, vi era un creditore cd capofila ( , cui faceva riferimento la gran parte del debito del in misura superiore al 60%, che CP_9 Pt_1 non aveva acconsentito ad abbattere il proprio credito;
xi) che, dunque, la mancanza dell'attestazione di fattibilità non rappresentava una negligenza del professionista nominato dal Tribunale, ma dipendeva dal fatto che intrinsecamente la proposta non era fattibile; x) che, peraltro, prima di presentare il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento, il era già stato oggetto di azione Pt_1 esecutiva da parte di e risultava già ampiamente segnalato alla centrale rischi;
xi) che, CP_9 dunque, non sussisteva alcun danno ascrivibile all'operato professionale del convenuto sia quanto all'asserita perdita di chance sia con riferimento ai lamentati danni non patrimoniali e d'immagine; xii) che, infine, anche la quantificazione del danno operata da controparte era del tutto arbitraria.
Con comparsa depositata in data 28 gennaio 2021, si costituivano altresì in giudizio le terze chiamate
(già ) e chiedendo il Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 rigetto delle domande ex adverso spiegate ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di essendo la stessa mera mandataria nella gestione del rapporto assicurativo Controparte_5
e non essendo parte di alcun rapporto contrattuale. Nel merito, le terze chiamate si associavano alle difese svolte dal sia in ordine alla qualificazione della responsabilità eventualmente CP_1 ascrivibile all'OCC, sia rispetto all'insussistenza di responsabilità professionale del proprio assicurato relativamente alla condotta contestata, e deducevano l'inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dal sulla base del rilievo che la responsabilità di natura extracontrattuale CP_1 esorbitasse dall'ambito di copertura assicurativa prevista dalla polizza sottoscritta. All'esito della prima udienza del giorno 24 febbraio 2021, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. Depositate le relative memorie, la causa era ritenuta matura per la decisione ed era, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 6 marzo 2025, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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pagina 3 di 5 La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono. La difesa attorea ha agito in giudizio deducendo l'inadempimento del in relazione all'attività CP_1 professionale dallo stesso svolta quale OCC nell'ambito della procedura di crisi da sovraindebitamento promossa dal e chiedendo il risarcimento dei danni, in tesi, subiti in conseguenza dell'avvenuta Pt_1 declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte del Tribunale di Brescia. In particolare, l'attore ha dedotto come siffatta declaratoria di inammissibilità fosse dipesa dalla mancata allegazione, da parte del alla proposta di accordo per la composizione della crisi, della c.d. “attestazione di CP_1 fattibilità del piano”, così come prevista dall'art. 9 L. 3/2012. Di converso, il resistente ha, da un lato, eccepito l'insussistenza di un rapporto di natura contrattuale tra le parti e, dall'altro, rilevato che la mancanza dell'attestazione di fattibilità - lungi dal rappresentare una negligenza del professionista nominato dal Tribunale - era dipesa esclusivamente dalla intrinseca infattibilità della proposta. Ebbene, rispetto alla qualificazione della domanda svolta da parte attrice, deve innanzitutto osservarsi che il ruolo dell'OCC è pacificamente un ruolo istituzionale che non determina l'insorgenza tra le parti di un rapporto di natura contrattuale. Conseguentemente, benché l'attore riconduca la propria domanda nell'alveo della responsabilità da inadempimento del professionista intellettuale, non può che evidenziarsi come la pretesa fatta valere dal debba, invece, essere qualificata come fattispecie Pt_1 avente natura extracontrattuale, con ogni evidente conseguenza dal punto di vista dell'onere probatorio. Come noto, chi agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità, quali il fatto illecito, il danno conseguenza, il nesso di causalità e l'elemento soggettivo. Nel caso di specie, l'attore si è limitato ad affermare la responsabilità dell'odierno convenuto in ragione della mancata attestazione da parte dello stesso della fattibilità della proposta di accordo e a dedurre di aver conseguentemente patito un danno da perdita di chance, nonché un danno non patrimoniale morale e di immagine. Nulla ha, invece, allegato il rispetto al nesso eziologico intercorrente tra Pt_1 la condotta attribuita al convenuto e i danni lamentati, che parimenti non risultano dimostrati né nella loro esistenza né nella loro entità. La difesa attorea ha sostenuto che, “a causa della comprovata inadempienza del l'attore si CP_1 è visto negare l'omologa dell'accordo” (cfr. anche pag. 8 comparsa conclusionale dell'attore). Tuttavia, alla luce delle stesse allegazioni svolte da parte attrice risulta evidente come, a fronte della situazione debitoria del e, in particolare, degli importi dallo stesso offerti in pagamento Pt_1 nell'ambito della proposta di accordo e della posizione assunta dal creditore c.d. capofila ( , CP_9 che non ha acconsentito all'abbattimento del proprio credito (l'accordo di ristrutturazione del debito è subordinato al consenso di almeno il 60% dei creditori del soggetto sovraindebitato ex art. 11, comma 2
L. n. 3/2012), la proposta de qua fosse priva del presupposto della realizzabilità. Nella fattispecie difetta, quindi, la sussistenza di nesso causale tra la condotta imputata a parte convenuta e il pregiudizio lamentato. Non solo, con specifico riferimento al risarcimento del danno da perdita di chance, deve evidenziarsi che lo stesso è integrato dalla perdita della possibilità di ottenere il risultato sperato, quale bene della vita distinto e autonomo “rispetto al risultato perduto - costituendo una situazione giuridica a sé stante
- suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza” (cfr. Cass., 18568/2024). La chance, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, non consiste in una mera aspettativa di fatto, bensì nella “concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale” (cfr. Cass., 18568/2024). Ai fini del risarcimento di tale voce di danno occorre, quindi, l'accertamento del nesso causale, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta e l'occasione perduta, dove la condotta deve essere la causa probabile del danno da occasione perduta.
pagina 4 di 5 Nella fattispecie oggetto di causa, invece, non è ravvisabile alcuna negligenza nella condotta del professionista nominato dal Tribunale;
condotta che, pertanto, non si pone in rapporto di causalità con il pregiudizio lamentato dall'attore, in tesi consistito nella perdita della possibilità di definire le proprie posizioni debitorie in modo più vantaggioso. Ciò tanto più che il soggetto sovraindebitato aveva la possibilità di ripresentare un nuovo ricorso senza subire alcuna preclusione giuridica in ragione della prima declaratoria di inammissibilità e che ciò non è avvenuto.
Parimenti carente di nesso eziologico rispetto alla condotta imputata al convenuto nonché privo di qualsivoglia riscontro probatorio è il danno non patrimoniale morale e di immagine che il - Pt_1 secondo la tesi attorea - avrebbe subito in conseguenza dell'occorso. D'altro canto, la credibilità economico-finanziaria dell'attore era già indubbiamente compromessa ancor prima dell'avvenuta declaratoria di inammissibilità del ricorso de quo, proprio in ragione della situazione debitoria che portò all'instaurazione della procedura di crisi da sovraindebitamento. Tutto ciò rilevato, la domanda risarcitoria svolta dall'attore deve essere respinta e, conseguentemente, resta assorbita la domanda di garanzia formulata dal nei confronti della compagnia CP_1 assicurativa terza chiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione “indeterminabile - complessità bassa”. Rispetto alle Compagnie terze chiamate, attesa la difesa congiunta espletata dai relativi procuratori, viene liquidato un importo unitario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, rigetta la domanda proposta da nei confronti di con conseguente Parte_1 Controparte_1 assorbimento della domanda di manleva da quest'ultimo formulata nei confronti delle compagnie assicurative e Controparte_2 Controparte_5 condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 Parte_1 Controparte_1
per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, condanna a rifondere alle terze chiamate le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 Parte_1
per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 13 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
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