Sentenza 14 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/02/2022, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2022
N. 00255/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00696/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 696 del 2021, proposto da:
- LU ES, rappresentata e difesa dall’Avv. Leonardo Maruotti, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall’Avv. Laura Astuto, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso il Municipio, in Lecce alla via Rubichi 16;
per l’ottemperanza
- della sentenza del T.A.R. Puglia, Sezione Prima di Lecce, n. 71 del 15 gennaio 2021, resa nel giudizio n. 1563/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce.
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 9 febbraio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- l’odierna ricorrente gestisce uno stabilimento balneare in Lecce, località San Cataldo, denominato Lido Soleluna, insistente all’interno di un’area demaniale oggetto di concessione.
- con istanza del 5 dicembre 2020 ella chiedeva, ai sensi dell’art. 1, commi 682 ss., l. n. 145/2018, la proroga del suddetto titolo demaniale sino al 31 dicembre 2033.
- il Comune di Lecce, con atto prot. n. 151945 del 17 dicembre 2020, rigettava l’istanza.
- veniva quindi proposto il ricorso n. 1563/2020.
- con sentenza n. 71 del 15 gennaio 2021 questa Sezione accoglieva il gravame, annullando i provvedimenti impugnati e dichiarando « il diritto della parte ricorrente di conseguire la proroga del titolo concessorio in essere per la durata prevista dalla legge nazionale n. 145/2018, ovvero fino al 31 dicembre 2033, atteso che il diritto alla proroga risulta direttamente sancito dall’art. 1, commi 682 ss., della legge 145/2018 ».
- la suddetta sentenza veniva appellata dal Comune di Lecce.
- il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1982 del 16 aprile 2021, respingeva la domanda cautelare.
- in data 4 maggio 2021 la concessionaria proponeva l’odierno ricorso, per l’esecuzione della sentenza n. 71/2021.
- con provvedimento prot. n. 80745 del 27 maggio 2021 il Comune di Lecce, in esecuzione della sentenza n. 71/2021, rilasciava la domandata proroga della concessione demaniale sino al 31 dicembre 2033, “ fatti salvi eventuali diversi provvedimenti giurisdizionali o disposizioni di legge, che ne potrebbero determinare il ritiro, senza alcun diritto o pretesa da parte del concessionario ”.
2.- Ritenuto che:
- il sopravvenuto provvedimento di proroga determina la cessazione della materia del contendere ( cfr. in tal senso, tra le altre., T.A.R. Puglia Lecce, I, 2 febbraio 2022, n. 193 ).
- la particolarità della vicenda e l’evoluzione degli indirizzi giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio - fermo, per il principio della soccombenza virtuale, il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 696 del 2021 indicato in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate - con diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO