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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/12/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 540/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, dott.ssa VA TI, all'esito del deposito telematico delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 540/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliate in Lamezia Terme alla Via Francesco Colelli n. 42 presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Cortese, che le rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI
e
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dall'Avv.
GI MU ed elettivamente domiciliata in alla Via V. Cortese n. 25, ex P.O. CP_1
Madonna dei Cieli, presso l'Ufficio Legale dell'ente
RESISTENTE
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.03.2024 le istanti indicate in epigrafe, premettendo di lavorare alle dipendenze dell' con la qualifica di collaboratore professionale sanitario - Controparte_2 infermiere, inquadrate nel livello D del CCNL Comparto Sanità Pubblica e di prestare servizio presso l'U.O. di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, esponevano che l'orario di lavoro era articolato su tre turni (7-14, 14-21 e 21-7), che fino al mese di maggio 2017 non era stato presente in reparto alcun operatore socio-sanitario, che da giugno 2017 a gennaio 2018 erano stati assegnati al reparto un solo OSS e, successivamente, due OSS, che avevano prestato servizio nel turno mattutino e/o pomeridiano, lasciando scoperti quello notturno e quelli festivi e domenicali, e che al reparto afferivano da 12 a 14 posti letto.
Deducevano, inoltre, che per sopperire alla carenza di tale figura professionale gli infermieri erano stati costretti a svolgere, costantemente ed in misura superiore al 50% del loro complessivo impegno, attività di supporto, ausiliarie/alberghiere, ascrivibili al profilo professionale dell'operatore sociosanitario inquadrato nella categoria B del CCNL applicato, a discapito dei compiti prettamente infermieristici, con conseguente danno alla professionalità.
Chiedevano, pertanto, che l' convenuta venisse condannata al risarcimento del Controparte_1 danno da demansionamento, quantificato - tenuto conto della durata del comportamento illegittimo
(in media dieci anni) e delle reiterate sollecitazioni a risolvere la grave carenza di organico - in misura pari al 20% della retribuzione annuale spettante per i periodi indicati in ricorso, ovvero in complessivi
€ 63.234,30 per , in complessivi € 49.267,84 per ed in complessivi Parte_1 Parte_2
€ 60.376,02 per , o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi Parte_3 legali e rivalutazione monetaria. Cont 2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva la carenza di prova in ordine CP_1 all'esplicita volontà datoriale di adibire le ricorrenti a presunte mansioni inferiori, non pertinenti alla qualifica rivestita;
contestava, inoltre, le somme rivendicate nei singoli ricorsi in quanto disancorate da un conteggio analitico e da un apprezzabile criterio di calcolo, non rinvenibile in atti, evidenziando che in analoghi procedimenti questo Tribunale aveva ritenuto la pretesa risarcitoria congruamente determinata nella misura del 10% della retribuzione annua.
3. Ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti ricorrenti, con ordinanza pronunciata all'udienza del 20.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. E' pacifico tra le parti e, comunque, documentalmente dimostrato che le ricorrenti sono inquadrate nella categoria D con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere ed hanno prestato servizio presso l'U.O. di Pediatria del P.O. di Lamezia Terme negli anni oggetto di causa (ovvero, dal 2007 al 2018 per e e dal 2009 al 2018 per Parte_1 Parte_4
. Parte_2
Dalla disamina dei prospetti mensili dei turni allegati al ricorso emerge la presenza di una sola unità di OSS nell'anno 2007 (addetta prevalentemente al turno di mattina o a quello pomeridiano e, solo sporadicamente, a quello notturno); che dall'anno 2008 al mese di maggio 2017 la figura dell'OSS è stata totalmente assente;
che da giugno a dicembre 2017 ha prestato servizio un solo OSS ( Per_1
, addetto al turno di mattina o a quello pomeridiano, per sei giorni a settimana), che nell'anno
[...]
2018 gli OSS in servizio sono stati, in alcuni mesi, uno solo e, nella seconda metà dell'anno, due
(addetti ai turni diurni con esclusione della domenica).
La cronica carenza di personale infermieristico ed ausiliario specializzato (o di supporto assistenziale)
è comprovata, altresì, dagli atti deliberativi con i quali, a decorrere dall'anno 2015, l'
[...] ha disposto l'assunzione a tempo determinato e part-time al 50%, la proroga dei contratti CP_2
a tempo determinato e, successivamente, l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di infermieri e/o di O.S.S.
5. Dalla prova orale assunta in corso di causa è, inoltre, emerso quanto segue.
La teste di parte ricorrente ha riferito: “Sono stata dipendente dell' Testimone_1 [...]
dal 1980 fino al 31.10.2016. Dal 1980 fino all'anno 2006 ho prestato servizio presso il CP_2
P.O. di Soveria Mannelli e negli ultimi dieci anni ho prestato servizio presso il P.O. di Lamezia
Terme nel reparto di Pediatria. Ero inquadrata con la qualifica di assistente medico di I livello. Le ricorrenti prestavano servizio presso il reparto di Pediatria con la qualifica di infermiere professionali. Le ricorrenti prestavano servizio sulla base di tre turni (7/14, 14/21 e 21/7) per cinque giorni a settimana e fruivano di un giorno di riposo dopo il turno di notte (smonto notte) e di un ulteriore giorno di riposo. I posti letto previsti erano 12/14 ma in alcuni periodi dell'anno si arrivava fino a 18/20 posti letto. Confermo che le ricorrenti erano costrette a svolgere durante il loro turno di lavoro, quotidianamente, le attività indicate nel capitolo di prova c). Preciso che le attività indicate nel capitolo di prova c) venivano svolte dagli infermieri in maniera continua e anche per tre/quattro ore per ogni turno di servizio. In particolare, il cambio delle lenzuola e la sistemazione dei letti venivano effettuati tutti i giorni perché vi era un turn over continuo di pazienti;
tutte le mattine venivano effettuati i prelievi e, quindi, le provette dovevano essere trasportate in laboratorio;
allo stesso modo gli infermieri dovevano accompagnare i pazienti presso i vari ambulatori per gli esami strumentali. Gli infermieri per ogni turno di servizio dovevano essere due ma spesso vi era una sola unità, perché nel periodo in cui ho lavorato presso il reparto vi era anche carenza di personale infermieristico. Fino alla data del mio pensionamento (2016) presso il reparto di Pediatria non ha mai prestato servizio alcun OSS.”.
L'altra testimone escussa, ha dichiarato: “Sono stata dipendente dell' Testimone_2 [...]
dal 5.04.1983 fino all'1.07.2024, quando sono stata collocata in pensione. Ho sempre CP_2 lavorato presso il P.O. di Lamezia Terme;
dal 1983 fino al 2000 ho prestato servizio presso la
Terapia Intensiva Neonatale, dal 2000 al 2011 presso l'Unità Operativa di Pediatria, dal 2011 al
2013 ho prestato servizio presso il Centro Regionale di Neurogenetica, dal 2013 al 2018 ho lavorato presso il Centro Regionale di Fibrosi Cistica, da ottobre 2018 fino all'1.07.2024 presso il Polo
Sanitario di Maida. Presso il reparto di Pediatria ho svolto mansioni di caposala. Le ricorrenti hanno prestato servizio presso il reparto di Pediatria con la qualifica di infermiere professionali. Le ricorrenti prestavano servizio sulla base di tre turni (7/14, 14/21 e 21/7) per cinque giorni a settimana e fruivano di un giorno di riposo dopo il turno di notte (smonto notte) e di un ulteriore giorno di riposo. Io lavoravo nel turno di mattina ma mi trattenevo presso il reparto pressoché tutti i giorni almeno fino alle ore 16.00 per esigenze di servizio, senza percepire alcun compenso per il lavoro straordinario. I posti letto in pediatria erano 14, anche se in alcuni periodi dell'anno (soprattutto d'estate) si arrivava anche a 20 posti letto, con l'aggiunta di barelle. Confermo che le ricorrenti effettuavano quotidianamente le attività indicate nel capitolo di prova c). Le ricorrenti dedicavano almeno la metà del loro turno di lavoro allo svolgimento dei compiti propri dell'OSS. Ero io a predisporre i turni degli infermieri. Gli infermieri presenti in turno erano, a volte, uno e, altre volte, due, tenuto conto anche delle ferie e delle assenze per vari motivi. In tutto gli infermieri assegnati al reparto erano nove. Nel periodo in cui ho lavorato nel reparto di Pediatria non è mai stata presente la figura dell'OSS.”.
6. Ciò posto, le ricorrenti lamentano di aver subito una dequalificazione professionale consistente nell'impossibilità di esprimere, nonché di conservare ed accrescere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione;
deducono, infatti, di essere state adibite, a causa della grave e cronica carenza di operatori socio-sanitari, a mansioni inferiori a discapito delle mansioni infermieristiche, in maniera continua e prevalente, per la maggior parte del turno lavorativo.
Dalla disamina delle declaratorie contrattuali di riferimento (cfr. in particolare, il CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7.04.1999, sottoscritto il 20.06.2001) è dato evincere che rientra nella categoria B, livello economico BS, l'operatore sociosanitario, il quale “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.”.
Appartiene, invece, alla categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario,
l'infermiere di cui al D.M. n. 739/1994, ovvero colui che “a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale (..) contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.”.
Giova, poi, osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n.
19419 del 17.09.2020), “nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato).”.
E' stato, inoltre, affermato che “in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.” (cfr.
Cass. Sez. 1, ordinanza n. 24585 del 2.10.2019).
Nella più recente ordinanza n. 7683/2025 del 22.03.2025 la Suprema Corte ha richiamato i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, evidenziando che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, fermo restando che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali collegate a ragioni contingenti non diversamente risolvibili,
a compiti inferiori se marginali rispetto a quelli propri del proprio livello (Cass. n. 8910/2019 e giurisprudenza ivi richiamata). Si è inoltre ritenuto che le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo, sicché l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 cod. civ. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita. Tali principi, enunciati in materia di impiego privato, sono stati ritenuti estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato (v. Cass. n.
17774/2006); si è in particolare affermata l'esigibilità di attività corrispondenti a mansioni inferiori, da parte del datore di lavoro pubblico, quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ad esigenze organizzative di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, che ha l'onere di dimostrarla.
Nel pubblico impiego contrattualizzato è stata dunque ritenuta la legittimità dell'adibizione del dipendente a mansioni inferiori “per esigenze di servizio”, purché sia assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (Cass. n. 4301/2013).
In tale ambito, in una fattispecie in cui non era in discussione il carattere marginale delle mansioni inferiori rispetto a quelle corrispondenti alla categoria di assegnazione né l'esistenza di esigenze aziendali, questa Corte ha precisato che la tutela del lavoratore è assicurata dall'esercizio, in modo prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza e dall'assenza di un'estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità; si è dunque chiarito che l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio del potere di specificazione o di conformazione dell'attività dovuta da parte del datore di lavoro pubblico è costituita dall'esistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, non rilevando che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata, né la carenza del requisito della temporaneità dell'esigenza della flessibilità (Cass. n. 19419/2020). Tali principi sono stati successivamente ribaditi da questa Corte (v. Cass. n. 22901/2022, secondo cui il contenuto dell'obbligo di assegnazione a mansioni confacenti all'inquadramento è quello di assegnare il lavoratore ad attività che siano pertinenti al livello di inquadramento e siano quantitativamente e qualitativamente prevalenti, ma non ha rilievo e non è illegittimo che talora possano essere richiesti e svolti compiti in sé propri di addetti di livello inferiore, perché ciò non comporta l'alterazione di quanto è dovuto per l'adempimento dell'obbligo datoriale;
v. anche Cass. n. 33781/2024).
3. La
Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, in quanto pur avendo dato atto della circostanza che nel periodo per cui è causa i ricorrenti hanno svolto, oltre alle mansioni proprie del loro livello di inquadramento, molteplici attività proprie degli O.S.S. sia nei turni notturni (in cui gli O.S.S. non erano presenti) sia nei turni pomeridiani o comunque in quelli in cui era presente un solo O.S.S, non solo si è limitata a valutare l'attività svolta dai ricorrenti nei turni in cui erano assenti gli O.S.S. senza tenere conto del carattere sistematico dello svolgimento, da parte dei ricorrenti, delle attività proprie degli O.S.S. ma ha anche fatto riferimento ad un inedito carattere “collaterale” delle mansioni inferiori (oltretutto applicato in senso amplissimo e tale da ricomprendervi tutte le mansioni sopra elencate e svolte dai ricorrenti) rispetto alle mansioni di assegnazione, così richiamando un elemento che è estraneo alla giurisprudenza di questa Corte in materia, come si è detto.”)”.
Con ordinanza n. 12128/2025 dell'8.05.2025 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha, poi, affermato il seguente principio di diritto: “Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale.”.
7. Tanto precisato, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che le mansioni alle quali le ricorrenti sono state adibite quotidianamente, quantomeno per la metà del turno lavorativo, presso l'Unità Operativa di Pediatria, sono state quelle connesse all'attività alberghiera, all'igiene personale ed all'assistenza dei pazienti.
Ed invero, come documentalmente provato dai prospetti dei turni di servizio e confermato dalle testimoni escusse, fino al mese di maggio 2017 il reparto di Pediatria è stato completamente sfornito di operatori sociosanitari, con la sola eccezione dell'anno 2007, nel corso del quale, tuttavia, ha prestato servizio una sola unità di OSS, la cui presenza ha consentito la copertura di un solo turno.
Nell'anno 2018 il numero degli OSS è variato da uno a due ma gli operatori prestavano servizi nei turni di mattina o di pomeriggio, lasciando scoperti quelli notturni, le domeniche ed i giorni festivi.
Appare evidente, quindi, che nei periodi in cui l'U.O. è stata totalmente priva di OSS ovvero sono stati presenti un solo OSS e, soltanto da luglio 2018, due OSS, gli infermieri sono stati costretti a far fronte a tutte le esigenze dei pazienti, comprese quelle di natura igienico-sanitaria ed alberghiera.
Ne consegue che l'adibizione delle ricorrenti a mansioni inferiori, rientranti nel profilo professionale dell'operatore sociosanitario, non solo non è avvenuta in maniera marginale ma non è stata neppure occasionale, posto che, quotidianamente e sistematicamente, il personale infermieristico si vedeva costretto ad occuparsi dell'assistenza e dell'igiene personale dei pazienti, nonché ad espletare compiti di natura alberghiera per sopperire alla totale assenza o alla grave carenza di OSS.
Sussiste, quindi, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (durata del demansionamento, protrattosi per circa un decennio, qualità dell'attività lavorativa svolta rispetto alle mansioni di assunzione e tipo di professionalità coinvolta, sistematico e non marginale assolvimento di compiti rientranti in un livello di inquadramento inferiore), il danno da dequalificazione professionale lamentato (al riguardo, si evidenzia che, ai sensi del D.M. 739/1994, per l'assunzione della qualifica di infermiere è necessario conseguire il diploma universitario abilitante ed essere in possesso dell'iscrizione al relativo albo professionale, mentre per il profilo di operatore socio- sanitario è richiesto il possesso di un attestato di qualifica conseguito al termine di una specifica formazione professionale di durata annuale).
Sotto il profilo temporale, tuttavia, la tutela risarcitoria va riconosciuta per l'attività effettivamente prestata dalle singole dipendenti negli specifici periodi indicati in ricorso, con la precisazione che, per , non potranno essere presi in considerazione i periodi in cui l'assenza dal Parte_1 servizio si è protratta per l'intera mensilità (ovvero, da aprile 2010 a febbraio 2011, periodo in cui la ricorrente è stata assente per interdizione, astensione obbligatoria e congedo di maternità, nonché la mensilità di settembre 2013, nella quale la ricorrente ha fruito del congedo parentale).
8. L va, quindi, condannata al risarcimento del danno da demansionamento Controparte_2 subito da negli anni dal 2007 al 2018, con esclusione dei periodi da aprile 2010 a Parte_1 febbraio 2011 e di settembre 2013, da da agosto 2009 al 2018 e da Parte_2 Parte_3 negli anni dal 2007 al 2018.
Per la quantificazione dei singoli crediti può farsi riferimento alle retribuzioni annue riportate nel conteggio allegato (reddito da CUD/buste paga), applicando - diversamente da quanto richiesto e in conformità alle determinazioni già assunte sul punto da questo Tribunale - la percentuale del 10%. In conclusione, il danno risarcibile ammonta a complessivi € 29.506,54 per , a Parte_1 complessivi € 24.633,92 per ed a complessivi € 30.188,01 per , oltre Parte_2 Parte_3 interessi legali e rivalutazione monetaria.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore della causa
(determinato in base ai crediti accertati), dell'attività istruttoria svolta e dell'identità delle posizioni processuali difese, in complessivi € 7.077,00 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito delle ricorrenti ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accerta e dichiara che le ricorrenti , e hanno svolto, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in maniera continuativa e prevalente, le mansioni inferiori di operatore sociosanitario rientranti nella declaratoria della categoria B, livello economico BS, del CCNL Comparto Sanità, rispettivamente, negli anni dal 2007 al 2018, con esclusione dei periodi da aprile 2010 a febbraio 2011 e di settembre
2013, da agosto 2009 al 2018 e negli anni dal 2007 al 2018;
- condanna l' a risarcire il danno da demansionamento subito dalle ricorrenti, Controparte_2 quantificato in complessivi € 29.506,54 per , in complessivi € 24.633,92 per Parte_1
ed in complessivi € 30.188,01 per , oltre interessi legali e rivalutazione Parte_2 Parte_3 monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi € 7.077,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito delle ricorrenti ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 12.12.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa VA TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, dott.ssa VA TI, all'esito del deposito telematico delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 540/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliate in Lamezia Terme alla Via Francesco Colelli n. 42 presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Cortese, che le rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI
e
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dall'Avv.
GI MU ed elettivamente domiciliata in alla Via V. Cortese n. 25, ex P.O. CP_1
Madonna dei Cieli, presso l'Ufficio Legale dell'ente
RESISTENTE
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.03.2024 le istanti indicate in epigrafe, premettendo di lavorare alle dipendenze dell' con la qualifica di collaboratore professionale sanitario - Controparte_2 infermiere, inquadrate nel livello D del CCNL Comparto Sanità Pubblica e di prestare servizio presso l'U.O. di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, esponevano che l'orario di lavoro era articolato su tre turni (7-14, 14-21 e 21-7), che fino al mese di maggio 2017 non era stato presente in reparto alcun operatore socio-sanitario, che da giugno 2017 a gennaio 2018 erano stati assegnati al reparto un solo OSS e, successivamente, due OSS, che avevano prestato servizio nel turno mattutino e/o pomeridiano, lasciando scoperti quello notturno e quelli festivi e domenicali, e che al reparto afferivano da 12 a 14 posti letto.
Deducevano, inoltre, che per sopperire alla carenza di tale figura professionale gli infermieri erano stati costretti a svolgere, costantemente ed in misura superiore al 50% del loro complessivo impegno, attività di supporto, ausiliarie/alberghiere, ascrivibili al profilo professionale dell'operatore sociosanitario inquadrato nella categoria B del CCNL applicato, a discapito dei compiti prettamente infermieristici, con conseguente danno alla professionalità.
Chiedevano, pertanto, che l' convenuta venisse condannata al risarcimento del Controparte_1 danno da demansionamento, quantificato - tenuto conto della durata del comportamento illegittimo
(in media dieci anni) e delle reiterate sollecitazioni a risolvere la grave carenza di organico - in misura pari al 20% della retribuzione annuale spettante per i periodi indicati in ricorso, ovvero in complessivi
€ 63.234,30 per , in complessivi € 49.267,84 per ed in complessivi Parte_1 Parte_2
€ 60.376,02 per , o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi Parte_3 legali e rivalutazione monetaria. Cont 2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva la carenza di prova in ordine CP_1 all'esplicita volontà datoriale di adibire le ricorrenti a presunte mansioni inferiori, non pertinenti alla qualifica rivestita;
contestava, inoltre, le somme rivendicate nei singoli ricorsi in quanto disancorate da un conteggio analitico e da un apprezzabile criterio di calcolo, non rinvenibile in atti, evidenziando che in analoghi procedimenti questo Tribunale aveva ritenuto la pretesa risarcitoria congruamente determinata nella misura del 10% della retribuzione annua.
3. Ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti ricorrenti, con ordinanza pronunciata all'udienza del 20.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. E' pacifico tra le parti e, comunque, documentalmente dimostrato che le ricorrenti sono inquadrate nella categoria D con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere ed hanno prestato servizio presso l'U.O. di Pediatria del P.O. di Lamezia Terme negli anni oggetto di causa (ovvero, dal 2007 al 2018 per e e dal 2009 al 2018 per Parte_1 Parte_4
. Parte_2
Dalla disamina dei prospetti mensili dei turni allegati al ricorso emerge la presenza di una sola unità di OSS nell'anno 2007 (addetta prevalentemente al turno di mattina o a quello pomeridiano e, solo sporadicamente, a quello notturno); che dall'anno 2008 al mese di maggio 2017 la figura dell'OSS è stata totalmente assente;
che da giugno a dicembre 2017 ha prestato servizio un solo OSS ( Per_1
, addetto al turno di mattina o a quello pomeridiano, per sei giorni a settimana), che nell'anno
[...]
2018 gli OSS in servizio sono stati, in alcuni mesi, uno solo e, nella seconda metà dell'anno, due
(addetti ai turni diurni con esclusione della domenica).
La cronica carenza di personale infermieristico ed ausiliario specializzato (o di supporto assistenziale)
è comprovata, altresì, dagli atti deliberativi con i quali, a decorrere dall'anno 2015, l'
[...] ha disposto l'assunzione a tempo determinato e part-time al 50%, la proroga dei contratti CP_2
a tempo determinato e, successivamente, l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di infermieri e/o di O.S.S.
5. Dalla prova orale assunta in corso di causa è, inoltre, emerso quanto segue.
La teste di parte ricorrente ha riferito: “Sono stata dipendente dell' Testimone_1 [...]
dal 1980 fino al 31.10.2016. Dal 1980 fino all'anno 2006 ho prestato servizio presso il CP_2
P.O. di Soveria Mannelli e negli ultimi dieci anni ho prestato servizio presso il P.O. di Lamezia
Terme nel reparto di Pediatria. Ero inquadrata con la qualifica di assistente medico di I livello. Le ricorrenti prestavano servizio presso il reparto di Pediatria con la qualifica di infermiere professionali. Le ricorrenti prestavano servizio sulla base di tre turni (7/14, 14/21 e 21/7) per cinque giorni a settimana e fruivano di un giorno di riposo dopo il turno di notte (smonto notte) e di un ulteriore giorno di riposo. I posti letto previsti erano 12/14 ma in alcuni periodi dell'anno si arrivava fino a 18/20 posti letto. Confermo che le ricorrenti erano costrette a svolgere durante il loro turno di lavoro, quotidianamente, le attività indicate nel capitolo di prova c). Preciso che le attività indicate nel capitolo di prova c) venivano svolte dagli infermieri in maniera continua e anche per tre/quattro ore per ogni turno di servizio. In particolare, il cambio delle lenzuola e la sistemazione dei letti venivano effettuati tutti i giorni perché vi era un turn over continuo di pazienti;
tutte le mattine venivano effettuati i prelievi e, quindi, le provette dovevano essere trasportate in laboratorio;
allo stesso modo gli infermieri dovevano accompagnare i pazienti presso i vari ambulatori per gli esami strumentali. Gli infermieri per ogni turno di servizio dovevano essere due ma spesso vi era una sola unità, perché nel periodo in cui ho lavorato presso il reparto vi era anche carenza di personale infermieristico. Fino alla data del mio pensionamento (2016) presso il reparto di Pediatria non ha mai prestato servizio alcun OSS.”.
L'altra testimone escussa, ha dichiarato: “Sono stata dipendente dell' Testimone_2 [...]
dal 5.04.1983 fino all'1.07.2024, quando sono stata collocata in pensione. Ho sempre CP_2 lavorato presso il P.O. di Lamezia Terme;
dal 1983 fino al 2000 ho prestato servizio presso la
Terapia Intensiva Neonatale, dal 2000 al 2011 presso l'Unità Operativa di Pediatria, dal 2011 al
2013 ho prestato servizio presso il Centro Regionale di Neurogenetica, dal 2013 al 2018 ho lavorato presso il Centro Regionale di Fibrosi Cistica, da ottobre 2018 fino all'1.07.2024 presso il Polo
Sanitario di Maida. Presso il reparto di Pediatria ho svolto mansioni di caposala. Le ricorrenti hanno prestato servizio presso il reparto di Pediatria con la qualifica di infermiere professionali. Le ricorrenti prestavano servizio sulla base di tre turni (7/14, 14/21 e 21/7) per cinque giorni a settimana e fruivano di un giorno di riposo dopo il turno di notte (smonto notte) e di un ulteriore giorno di riposo. Io lavoravo nel turno di mattina ma mi trattenevo presso il reparto pressoché tutti i giorni almeno fino alle ore 16.00 per esigenze di servizio, senza percepire alcun compenso per il lavoro straordinario. I posti letto in pediatria erano 14, anche se in alcuni periodi dell'anno (soprattutto d'estate) si arrivava anche a 20 posti letto, con l'aggiunta di barelle. Confermo che le ricorrenti effettuavano quotidianamente le attività indicate nel capitolo di prova c). Le ricorrenti dedicavano almeno la metà del loro turno di lavoro allo svolgimento dei compiti propri dell'OSS. Ero io a predisporre i turni degli infermieri. Gli infermieri presenti in turno erano, a volte, uno e, altre volte, due, tenuto conto anche delle ferie e delle assenze per vari motivi. In tutto gli infermieri assegnati al reparto erano nove. Nel periodo in cui ho lavorato nel reparto di Pediatria non è mai stata presente la figura dell'OSS.”.
6. Ciò posto, le ricorrenti lamentano di aver subito una dequalificazione professionale consistente nell'impossibilità di esprimere, nonché di conservare ed accrescere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione;
deducono, infatti, di essere state adibite, a causa della grave e cronica carenza di operatori socio-sanitari, a mansioni inferiori a discapito delle mansioni infermieristiche, in maniera continua e prevalente, per la maggior parte del turno lavorativo.
Dalla disamina delle declaratorie contrattuali di riferimento (cfr. in particolare, il CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7.04.1999, sottoscritto il 20.06.2001) è dato evincere che rientra nella categoria B, livello economico BS, l'operatore sociosanitario, il quale “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.”.
Appartiene, invece, alla categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario,
l'infermiere di cui al D.M. n. 739/1994, ovvero colui che “a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale (..) contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.”.
Giova, poi, osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n.
19419 del 17.09.2020), “nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato).”.
E' stato, inoltre, affermato che “in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.” (cfr.
Cass. Sez. 1, ordinanza n. 24585 del 2.10.2019).
Nella più recente ordinanza n. 7683/2025 del 22.03.2025 la Suprema Corte ha richiamato i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, evidenziando che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, fermo restando che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali collegate a ragioni contingenti non diversamente risolvibili,
a compiti inferiori se marginali rispetto a quelli propri del proprio livello (Cass. n. 8910/2019 e giurisprudenza ivi richiamata). Si è inoltre ritenuto che le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo, sicché l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 cod. civ. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita. Tali principi, enunciati in materia di impiego privato, sono stati ritenuti estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato (v. Cass. n.
17774/2006); si è in particolare affermata l'esigibilità di attività corrispondenti a mansioni inferiori, da parte del datore di lavoro pubblico, quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ad esigenze organizzative di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, che ha l'onere di dimostrarla.
Nel pubblico impiego contrattualizzato è stata dunque ritenuta la legittimità dell'adibizione del dipendente a mansioni inferiori “per esigenze di servizio”, purché sia assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (Cass. n. 4301/2013).
In tale ambito, in una fattispecie in cui non era in discussione il carattere marginale delle mansioni inferiori rispetto a quelle corrispondenti alla categoria di assegnazione né l'esistenza di esigenze aziendali, questa Corte ha precisato che la tutela del lavoratore è assicurata dall'esercizio, in modo prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza e dall'assenza di un'estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità; si è dunque chiarito che l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio del potere di specificazione o di conformazione dell'attività dovuta da parte del datore di lavoro pubblico è costituita dall'esistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, non rilevando che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata, né la carenza del requisito della temporaneità dell'esigenza della flessibilità (Cass. n. 19419/2020). Tali principi sono stati successivamente ribaditi da questa Corte (v. Cass. n. 22901/2022, secondo cui il contenuto dell'obbligo di assegnazione a mansioni confacenti all'inquadramento è quello di assegnare il lavoratore ad attività che siano pertinenti al livello di inquadramento e siano quantitativamente e qualitativamente prevalenti, ma non ha rilievo e non è illegittimo che talora possano essere richiesti e svolti compiti in sé propri di addetti di livello inferiore, perché ciò non comporta l'alterazione di quanto è dovuto per l'adempimento dell'obbligo datoriale;
v. anche Cass. n. 33781/2024).
3. La
Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, in quanto pur avendo dato atto della circostanza che nel periodo per cui è causa i ricorrenti hanno svolto, oltre alle mansioni proprie del loro livello di inquadramento, molteplici attività proprie degli O.S.S. sia nei turni notturni (in cui gli O.S.S. non erano presenti) sia nei turni pomeridiani o comunque in quelli in cui era presente un solo O.S.S, non solo si è limitata a valutare l'attività svolta dai ricorrenti nei turni in cui erano assenti gli O.S.S. senza tenere conto del carattere sistematico dello svolgimento, da parte dei ricorrenti, delle attività proprie degli O.S.S. ma ha anche fatto riferimento ad un inedito carattere “collaterale” delle mansioni inferiori (oltretutto applicato in senso amplissimo e tale da ricomprendervi tutte le mansioni sopra elencate e svolte dai ricorrenti) rispetto alle mansioni di assegnazione, così richiamando un elemento che è estraneo alla giurisprudenza di questa Corte in materia, come si è detto.”)”.
Con ordinanza n. 12128/2025 dell'8.05.2025 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha, poi, affermato il seguente principio di diritto: “Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale.”.
7. Tanto precisato, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che le mansioni alle quali le ricorrenti sono state adibite quotidianamente, quantomeno per la metà del turno lavorativo, presso l'Unità Operativa di Pediatria, sono state quelle connesse all'attività alberghiera, all'igiene personale ed all'assistenza dei pazienti.
Ed invero, come documentalmente provato dai prospetti dei turni di servizio e confermato dalle testimoni escusse, fino al mese di maggio 2017 il reparto di Pediatria è stato completamente sfornito di operatori sociosanitari, con la sola eccezione dell'anno 2007, nel corso del quale, tuttavia, ha prestato servizio una sola unità di OSS, la cui presenza ha consentito la copertura di un solo turno.
Nell'anno 2018 il numero degli OSS è variato da uno a due ma gli operatori prestavano servizi nei turni di mattina o di pomeriggio, lasciando scoperti quelli notturni, le domeniche ed i giorni festivi.
Appare evidente, quindi, che nei periodi in cui l'U.O. è stata totalmente priva di OSS ovvero sono stati presenti un solo OSS e, soltanto da luglio 2018, due OSS, gli infermieri sono stati costretti a far fronte a tutte le esigenze dei pazienti, comprese quelle di natura igienico-sanitaria ed alberghiera.
Ne consegue che l'adibizione delle ricorrenti a mansioni inferiori, rientranti nel profilo professionale dell'operatore sociosanitario, non solo non è avvenuta in maniera marginale ma non è stata neppure occasionale, posto che, quotidianamente e sistematicamente, il personale infermieristico si vedeva costretto ad occuparsi dell'assistenza e dell'igiene personale dei pazienti, nonché ad espletare compiti di natura alberghiera per sopperire alla totale assenza o alla grave carenza di OSS.
Sussiste, quindi, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (durata del demansionamento, protrattosi per circa un decennio, qualità dell'attività lavorativa svolta rispetto alle mansioni di assunzione e tipo di professionalità coinvolta, sistematico e non marginale assolvimento di compiti rientranti in un livello di inquadramento inferiore), il danno da dequalificazione professionale lamentato (al riguardo, si evidenzia che, ai sensi del D.M. 739/1994, per l'assunzione della qualifica di infermiere è necessario conseguire il diploma universitario abilitante ed essere in possesso dell'iscrizione al relativo albo professionale, mentre per il profilo di operatore socio- sanitario è richiesto il possesso di un attestato di qualifica conseguito al termine di una specifica formazione professionale di durata annuale).
Sotto il profilo temporale, tuttavia, la tutela risarcitoria va riconosciuta per l'attività effettivamente prestata dalle singole dipendenti negli specifici periodi indicati in ricorso, con la precisazione che, per , non potranno essere presi in considerazione i periodi in cui l'assenza dal Parte_1 servizio si è protratta per l'intera mensilità (ovvero, da aprile 2010 a febbraio 2011, periodo in cui la ricorrente è stata assente per interdizione, astensione obbligatoria e congedo di maternità, nonché la mensilità di settembre 2013, nella quale la ricorrente ha fruito del congedo parentale).
8. L va, quindi, condannata al risarcimento del danno da demansionamento Controparte_2 subito da negli anni dal 2007 al 2018, con esclusione dei periodi da aprile 2010 a Parte_1 febbraio 2011 e di settembre 2013, da da agosto 2009 al 2018 e da Parte_2 Parte_3 negli anni dal 2007 al 2018.
Per la quantificazione dei singoli crediti può farsi riferimento alle retribuzioni annue riportate nel conteggio allegato (reddito da CUD/buste paga), applicando - diversamente da quanto richiesto e in conformità alle determinazioni già assunte sul punto da questo Tribunale - la percentuale del 10%. In conclusione, il danno risarcibile ammonta a complessivi € 29.506,54 per , a Parte_1 complessivi € 24.633,92 per ed a complessivi € 30.188,01 per , oltre Parte_2 Parte_3 interessi legali e rivalutazione monetaria.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore della causa
(determinato in base ai crediti accertati), dell'attività istruttoria svolta e dell'identità delle posizioni processuali difese, in complessivi € 7.077,00 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito delle ricorrenti ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accerta e dichiara che le ricorrenti , e hanno svolto, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in maniera continuativa e prevalente, le mansioni inferiori di operatore sociosanitario rientranti nella declaratoria della categoria B, livello economico BS, del CCNL Comparto Sanità, rispettivamente, negli anni dal 2007 al 2018, con esclusione dei periodi da aprile 2010 a febbraio 2011 e di settembre
2013, da agosto 2009 al 2018 e negli anni dal 2007 al 2018;
- condanna l' a risarcire il danno da demansionamento subito dalle ricorrenti, Controparte_2 quantificato in complessivi € 29.506,54 per , in complessivi € 24.633,92 per Parte_1
ed in complessivi € 30.188,01 per , oltre interessi legali e rivalutazione Parte_2 Parte_3 monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi € 7.077,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito delle ricorrenti ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 12.12.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa VA TI