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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38392/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE nella persona del Giudice deIGnato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38392 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, trattenuta in decisione, giusta ordinanza pronunciata l'08.11.2024 all'esito della scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
e in persona dei ll.rr.pp.tt. Parte_1 CP_1
elettivamente domiciliate in Roma, via Cappelletta della Giustiniana n. 68, presso lo studio degli avv.ti
Gianni Ceccarelli e Francesca Barbaro, che li rappresentano e difendono - congiuntamente e disgiuntamente - in virtù di procura depositata nel fascicolo telematico
ATTORI
E
, in persona del Sindaco p.t. CP_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Rossi dell'Avvocatura Capitolina, presso i cui uffici in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, è domiciliato, giusta procura generale alle liti per atto del Dott.
[...]
, Notaio in Roma, Repertorio n. 22013, Raccolta n. 11730 del 04.08.2022 Per_1
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità extacontrattuale pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il 29 e 30 ottobre 2024, da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il 25.07.2022, e - nelle rispettive Parte_1 Controparte_4
qualità di proprietaria e comodataria del locale ad uso negozio sito in Roma, alla via IL de LL - convenivano dinanzi a questo Tribunale Roma Capitale.
A tal fine esponevano che: - la deteneva il locale di proprietà della IG.ra in virtù CP_1 Pt_1 di contratto di comodato d'uso gratuito per uso ufficio a far data dal 2.1.2021; - puntualmente, in ogni giornata di pioggia, il marciapiedi dinanzi l'accesso del locale era soggetto ad allagamento e al deposito di LM scivolosa;
- in caso di precipitazioni atmosferiche, l'immobile era inaccessibile;
- la responsabilità di quanto lamentato era da addebitarsi esclusivamente a che a causa di CP_2
lavori realizzati malamente nella zona, aveva alterato il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane;
- era stato instaurato procedimento per accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale il ctu aveva accertato gli inconvenienti lamentati e loro provenienza. Ciò premesso chiedevano che la resistente fosse condannata al ripristino dello stato dei luoghi e alla eliminazione delle cause dei danni, nonché al risarcimento quantificato in 8.100,00 euro per la mancata fruibilità del locale durante i giorni di pioggia, oltre interessi e rivalutazione (o altra somma ritenuta equa) e rifusione delle spese del giudizio
(compreso il procedimento per ATP).
Si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per la mancata produzione del CP_2
fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo da parte delle ricorrenti e dei documenti attestanti la proprietà dell'immobile. In particolare assumeva: che le infiltrazioni denunciate non erano diretta conseguenza di un fatto attivo o omissivo della PA;
che la CTU espletata non aveva consentito di riscontrare concretamente l'evento, né un'omessa manutenzione e/o condotta perpetrata dal CP_5
causativa dei danni oggetto di causa;
- che le opere di riasfaltatura delle strade indicate nel ricorso ( via
IL De LL e via Pietro D'Assisi) erano state eseguite da società di pubblici servizi (nell'arco temporale ricompreso tra il 2014 e il 2020, all.2 della memoria di costituzione) ; - che nell'ambito di un pagina 2 di 7 appalto di manutenzione straordinaria (in epoca successiva alla proposizione del ricorso per ATP, ossia tra luglio ed agosto 2021) il aveva provveduto a installare nuove caditoie per aumentare CP_6
la capacità di raccolta delle acque piovane e alla pulizia delle bocche di lupo esistenti. Contestava, altresì, il quantum delle pretese risarcitorie.
All'udienza del 14.12.2022 il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario di cognizione. La causa, istruita mediante produzione documentale e prova per testi, era trattenuta in decisione previo concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
In ordine alla eccezione sollevata da parte convenuta relativa all'omessa produzione del fascicolo del procedimento cautelare (acquisito d'ufficio) e dei documenti attestanti il titolo di proprietà dell'immobile, la stessa deve essere disattesa posto che sono stati versati in atti dalle odierne attrici nel termine concesso ex art. 183, comma 6, n.2 sia il contratto di acquisto della proprietà da parte della IG.ra , in 09.09.2020, che il contratto di comodato gratuito stipulata tra quest'ultima e la società Pt_1
, registrato il 19.01.2021 (cfr. docc. 1 e 2). CP_1
Nel merito la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito esposti.
Invero, dalla documentazione in atti e dalla indagine tecnica svolta dal ctu, nel corso del procedimento per ATP, può ritenersi accertato che la causa dell'allagamento e del conseguente deposito di LM (nei giorni caratterizzati da precipitazioni atmosferiche) sia ascrivile alla mancanza sul marciapiedi antistante l'immobile di proprietà attorea di cordolo rialzato rispetto alla carreggiata, alla mancanza di cunette, alla presenza di caditoie insufficienti per lo smaltimento delle acque meteoriche, le quali risultano in parte occluse, in parte non presenti. Il Ctu ha infatti accertato che: lo stato dei luoghi era caratterizzato dalla presenza di un marciapiedi non in quota rispetto al livello stradale sul quale insisteva un cordolo perimetrale a filo dell'asfalto della carreggiata;
all'ingresso del locale (a cui si accede esclusivamente dal marciapiedi) era posta “a coltello” una lastra di marmo travertino (al fine di impedirne l'allagamento), costituente barriera architettonica;
all'atto del sopralluogo non vi erano fenomeni di allagamento del marciapiedi, presenti solo a seguito di precipitazioni, ma tracce di allagamento pregresse;
pur non avendo riscontrato la presenza di danni all'immobile, “lo stato dei luoghi, e tutti i difetti riscontrati potrebbero causare nuovamente i fenomeni lamentati”.
pagina 3 di 7 Il CTU, infine, riteneva necessario e risolutivo, ai fini dell'eliminazione dei fenomeni riscontrati, un intervento su entrambi i marciapiedi al fine di rendere efficiente lo smaltimento delle acque meteoriche, consistente nell'apposizione di cordoli rialzati rispetto alla carreggiata, il ripristino delle cunette, la verifica e rifacimento delle caditoie, la revisione e pulizia dei pozzetti.
Ciò posto, è necessario precisare, a fronte delle contestazioni svolte da che non può CP_2
ragionevolmente dubitarsi che si siano verificati episodi di allagamento (riferiti anche dal teste escusso all'udienza del 28.02.2024) e che gli stessi siano stati provocati dallo stato di manutenzione della strada di proprietà comunale, tanto che lo stesso ctu ha potuto verificare tracce di allagamento pregresse ed ha segnalato la mancanza di cordolo rialzato rispetto alla carreggiata;
la mancanza di cunette;
l'esistenza di caditoie insufficienti per lo smaltimento delle acque meteoriche.
Al va pertanto ascritta la responsabilità per inosservanza dell'obbligo di provvedere, CP_7
quale custode ex art. 2051 c.c., alla eliminazione delle caratteristiche dannose del bene da cui sono derivati gli inconvenienti accertati.
A nulla rileva la circostanza che i lavori di rifacimento del manto stradale di via IL De LL e via
Pietro D'assisi (come confermati dalla documentazione prodotta dalla convenuta, quale all.2 della memoria di costituzione), siano stati realizzati da società di pubblici servizi incaricate dal comune (si legge nel citato doc. n. 2 che “i vari interventi sulla sede stradale relativi alle asfaltature indicati come cause degli allagamenti dell'immobile in via IL De LL n.8/A sono stati eseguiti da società di pubblici servizi quali OP ER, Telecom, NE (…) nell'ambito di lavori di competenza lungo un arco temporale che va dal 2014 al 2020, a cui eventualmente andrà chiesto conto di quanto realizzato”). Invero, in tema di appalto di lavori è pacifico a carico del committente l'obbligo di custodia della res e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, sia pure compatibilmente con l'esistenza del contratto di appalto, in modo da impedire che la stessa produca danni a terzi. Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, ed anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica, rientrano sempre nell'esercizio dei poteri del custode, e quindi ne possono escludere la responsabilità esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 cod. civ., e cioè sia provato il caso fortuito.
pagina 4 di 7 Ritiene il Tribunale che dall'istruttoria svolta risulti accertato che i fenomeni di allagamento del marciapiedi siano dipesi, oltre che dal posizionamento dello stesso al livello stradale, anche da una inidonea manutenzione del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche.
Invero, il teste ha riferito di avere tentato nel 2021 di accedere 2 volte allo studio professionale Tes_1
della e che in entrambe le circostanze, dopo forti piogge, era stato impossibile;
CP_1
riconosceva lo stato dei luoghi attraverso le foto esibitegli come simili a quello in cui lo stesso si era imbattuto in ambedue le circostanze, tanto dal desistere dall'entrare per la presenza di acqua e fango innanzi all'ingresso.
Alla luce delle risultanze istruttorie emerge la responsabilità del in qualità di custode CP_7
della strada pubblica, i cui difetti hanno determinato i vizi lamentati.
Infatti, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cosa in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr. Cass. n.27724/2018; Cass. n.20943/2022; Cass. n.14798/2023). La manutenzione della strada e del marciapiedi in particolare rientrava nell'ambito della custodia dell'autorità comunale, la quale non soltanto aveva il potere di controllare la cosa ma, come risulta dagli atti, era già stata avvisata della situazione di pericolo in cui versava il tratto di strada (pec del 28.9.2020, all.4 memoria ex art. 183, comma 6 n.2 di parte attrice) e aveva pertanto il potere di modificare tale stato.
Affinché sia esclusa la responsabilità del custode in base all'art. 2051 c.c., l'evento deve essere imputabile al caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e perciò quando si è in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del cosiddetto fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento di fatto estraneo del tutto eccezionale (cosiddetto fortuito incidentale e perciò spesso imprevedibile). Nel caso di specie nulla è emerso in merito a un eventuale caso fortuito che abbia inciso sul procedimento eziologico dell'evento.
Ne consegue che, non essendovi alcuna certezza che il problema sia stato risolto con l'apposizione di una nuova griglia di raccolta (che secondo il Ctu “dovrebbe” avere solo migliorato il deflusso delle pagina 5 di 7 acque meteoriche), deve essere condannata alla realizzazione delle opere di ripristino CP_2
dello stato dei luoghi così come accertate e previste dal CTU arch. (apposizione di Persona_2
cordoli rialzati rispetto alla carreggiata su entrambi i marciapiedi, ripristino delle cunette, verifica e rifacimento delle caditoie, revisione e pulizia dei pozzetti).
Quanto al risarcimento del danno richiesto per equivalente, deve osservarsi che l'indagine tecnica svolta ha escluso danni all'interno locale. Anche la relazione tecnica a firma dell'ing. (cfr. doc. 3 allegata Per_3
alle memorie ex art. 183 VI co. n. 2 cpc di parte attrice) ha evidenziato che i danni al locale sono stati impediti dall'apposizione di una soglia di travertino, posta “a coltello” alta circa 20 cm. Nulla è pertanto dovuto alla proprietaria dell'immobile che, avendo concesso il locale in comodato Parte_1
gratuito alla società , non ha subito pregiudizi patrimoniali derivanti dalla difficoltà di accesso CP_1 all'immobile nei giorni di intense precipitazioni.
Quanto ai danni subiti dalla società è certo che lo stato dei luoghi - che ha imposto CP_1
l'apposizione della soglia di travertino costituente una vera e propria barriera architettonica - e la difficoltà di accesso nei giorni di intense precipitazioni ha provocato un danno risarcibile. Tuttavia, esso non può coincidere con quanto richiesto da parte attrice (euro 8.100, pari ad euro 50,00 per 81 giorni di pioggia) che fonda la propria istanza sul riconoscimento della mancata fruibilità del locale per ogni giorno di pioggia registrato dalla stazione meteorologica di Roma Urbe, in totale assenza di alcun dato documentale a supporto. Parte attrice non ha allegato alcun documento da cui possa evincersi la contrazione dei propri introiti nel periodo di riferimento e nemmeno è dato conoscere l'oggetto dell'attività svolta dalla società nel locale.
In tale situazione, il danno può essere liquidato, in via equitativa, in euro 2.000 al valore attuale, in considerazione del disagio provocato, per un periodo non irrilevante, rappresentato dalla difficoltà di accesso all'immobile (attraverso la soglia di travertino “a coltello”) e tenuto conto che dalle dichiarazioni del teste escusso è emerso che, quanto meno, in due occasioni l'accesso all'immobile è stato impedito a causa della presenza di LM e acqua sul marciapiedi (come da foto esibite e riconosciute dal teste).
E' poi dovuto l'importo di euro 250,00 per la rimozione e trasporto a discarica della soglia “posta a pagina 6 di 7 coltello” in travertino (cfr. p. 9 della ctu). Solo sull'importo di euro 2.000,00 liquidato all'attualità quale sorte capitale sono, poi, dovuti gli interessi legali intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla
Cassazione con sent. n. 1712/1995, come “lucro cessante”, computabili sulla somma devalutata al gennaio 2021 (data in cui è stato stipulato il contratto di comodato e alla quale può farsi risalire l'evento lesivo, essendo già stato segnalato il problema a e via via rivalutata sino alla CP_2 pubblicazione della presente sentenza. Sull'importo complessivo così determinato per sorte capitale e lucro cessante competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
Le spese, anche quelle del procedimento di ATP, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato ex d.m.
n.147/2022, tenuto conto del valore della domanda (indeterminabile complessità bassa) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna alla realizzazione delle opere di ripristino dello stato dei luoghi così come accertate CP_2
e previste dal CTU arch. (apposizione di cordoli rialzati rispetto alla carreggiata su Persona_2
entrambi i marciapiedi, il ripristino delle cunette, verifica e rifacimento delle caditoie, revisione e pulizia dei pozzetti, cfr. pp. 8 e 9 della ctu);
2) condanna al risarcimento del danno nei confronti di quantificato in euro CP_2 CP_1
2.250,00, oltre lucro cessante come in motivazione e interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle parti attrici, liquidate in euro CP_2
1.528,00, per compensi di ATP, euro 2.906,00 per compensi del giudizio di merito, oltre al rimborso delle spese di ctu (pari ad euro 2.820,00 oltre accessori), delle spese versate per contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 17.02.2025 Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE nella persona del Giudice deIGnato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38392 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, trattenuta in decisione, giusta ordinanza pronunciata l'08.11.2024 all'esito della scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
e in persona dei ll.rr.pp.tt. Parte_1 CP_1
elettivamente domiciliate in Roma, via Cappelletta della Giustiniana n. 68, presso lo studio degli avv.ti
Gianni Ceccarelli e Francesca Barbaro, che li rappresentano e difendono - congiuntamente e disgiuntamente - in virtù di procura depositata nel fascicolo telematico
ATTORI
E
, in persona del Sindaco p.t. CP_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Rossi dell'Avvocatura Capitolina, presso i cui uffici in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, è domiciliato, giusta procura generale alle liti per atto del Dott.
[...]
, Notaio in Roma, Repertorio n. 22013, Raccolta n. 11730 del 04.08.2022 Per_1
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità extacontrattuale pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il 29 e 30 ottobre 2024, da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il 25.07.2022, e - nelle rispettive Parte_1 Controparte_4
qualità di proprietaria e comodataria del locale ad uso negozio sito in Roma, alla via IL de LL - convenivano dinanzi a questo Tribunale Roma Capitale.
A tal fine esponevano che: - la deteneva il locale di proprietà della IG.ra in virtù CP_1 Pt_1 di contratto di comodato d'uso gratuito per uso ufficio a far data dal 2.1.2021; - puntualmente, in ogni giornata di pioggia, il marciapiedi dinanzi l'accesso del locale era soggetto ad allagamento e al deposito di LM scivolosa;
- in caso di precipitazioni atmosferiche, l'immobile era inaccessibile;
- la responsabilità di quanto lamentato era da addebitarsi esclusivamente a che a causa di CP_2
lavori realizzati malamente nella zona, aveva alterato il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane;
- era stato instaurato procedimento per accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale il ctu aveva accertato gli inconvenienti lamentati e loro provenienza. Ciò premesso chiedevano che la resistente fosse condannata al ripristino dello stato dei luoghi e alla eliminazione delle cause dei danni, nonché al risarcimento quantificato in 8.100,00 euro per la mancata fruibilità del locale durante i giorni di pioggia, oltre interessi e rivalutazione (o altra somma ritenuta equa) e rifusione delle spese del giudizio
(compreso il procedimento per ATP).
Si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per la mancata produzione del CP_2
fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo da parte delle ricorrenti e dei documenti attestanti la proprietà dell'immobile. In particolare assumeva: che le infiltrazioni denunciate non erano diretta conseguenza di un fatto attivo o omissivo della PA;
che la CTU espletata non aveva consentito di riscontrare concretamente l'evento, né un'omessa manutenzione e/o condotta perpetrata dal CP_5
causativa dei danni oggetto di causa;
- che le opere di riasfaltatura delle strade indicate nel ricorso ( via
IL De LL e via Pietro D'Assisi) erano state eseguite da società di pubblici servizi (nell'arco temporale ricompreso tra il 2014 e il 2020, all.2 della memoria di costituzione) ; - che nell'ambito di un pagina 2 di 7 appalto di manutenzione straordinaria (in epoca successiva alla proposizione del ricorso per ATP, ossia tra luglio ed agosto 2021) il aveva provveduto a installare nuove caditoie per aumentare CP_6
la capacità di raccolta delle acque piovane e alla pulizia delle bocche di lupo esistenti. Contestava, altresì, il quantum delle pretese risarcitorie.
All'udienza del 14.12.2022 il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario di cognizione. La causa, istruita mediante produzione documentale e prova per testi, era trattenuta in decisione previo concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
In ordine alla eccezione sollevata da parte convenuta relativa all'omessa produzione del fascicolo del procedimento cautelare (acquisito d'ufficio) e dei documenti attestanti il titolo di proprietà dell'immobile, la stessa deve essere disattesa posto che sono stati versati in atti dalle odierne attrici nel termine concesso ex art. 183, comma 6, n.2 sia il contratto di acquisto della proprietà da parte della IG.ra , in 09.09.2020, che il contratto di comodato gratuito stipulata tra quest'ultima e la società Pt_1
, registrato il 19.01.2021 (cfr. docc. 1 e 2). CP_1
Nel merito la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito esposti.
Invero, dalla documentazione in atti e dalla indagine tecnica svolta dal ctu, nel corso del procedimento per ATP, può ritenersi accertato che la causa dell'allagamento e del conseguente deposito di LM (nei giorni caratterizzati da precipitazioni atmosferiche) sia ascrivile alla mancanza sul marciapiedi antistante l'immobile di proprietà attorea di cordolo rialzato rispetto alla carreggiata, alla mancanza di cunette, alla presenza di caditoie insufficienti per lo smaltimento delle acque meteoriche, le quali risultano in parte occluse, in parte non presenti. Il Ctu ha infatti accertato che: lo stato dei luoghi era caratterizzato dalla presenza di un marciapiedi non in quota rispetto al livello stradale sul quale insisteva un cordolo perimetrale a filo dell'asfalto della carreggiata;
all'ingresso del locale (a cui si accede esclusivamente dal marciapiedi) era posta “a coltello” una lastra di marmo travertino (al fine di impedirne l'allagamento), costituente barriera architettonica;
all'atto del sopralluogo non vi erano fenomeni di allagamento del marciapiedi, presenti solo a seguito di precipitazioni, ma tracce di allagamento pregresse;
pur non avendo riscontrato la presenza di danni all'immobile, “lo stato dei luoghi, e tutti i difetti riscontrati potrebbero causare nuovamente i fenomeni lamentati”.
pagina 3 di 7 Il CTU, infine, riteneva necessario e risolutivo, ai fini dell'eliminazione dei fenomeni riscontrati, un intervento su entrambi i marciapiedi al fine di rendere efficiente lo smaltimento delle acque meteoriche, consistente nell'apposizione di cordoli rialzati rispetto alla carreggiata, il ripristino delle cunette, la verifica e rifacimento delle caditoie, la revisione e pulizia dei pozzetti.
Ciò posto, è necessario precisare, a fronte delle contestazioni svolte da che non può CP_2
ragionevolmente dubitarsi che si siano verificati episodi di allagamento (riferiti anche dal teste escusso all'udienza del 28.02.2024) e che gli stessi siano stati provocati dallo stato di manutenzione della strada di proprietà comunale, tanto che lo stesso ctu ha potuto verificare tracce di allagamento pregresse ed ha segnalato la mancanza di cordolo rialzato rispetto alla carreggiata;
la mancanza di cunette;
l'esistenza di caditoie insufficienti per lo smaltimento delle acque meteoriche.
Al va pertanto ascritta la responsabilità per inosservanza dell'obbligo di provvedere, CP_7
quale custode ex art. 2051 c.c., alla eliminazione delle caratteristiche dannose del bene da cui sono derivati gli inconvenienti accertati.
A nulla rileva la circostanza che i lavori di rifacimento del manto stradale di via IL De LL e via
Pietro D'assisi (come confermati dalla documentazione prodotta dalla convenuta, quale all.2 della memoria di costituzione), siano stati realizzati da società di pubblici servizi incaricate dal comune (si legge nel citato doc. n. 2 che “i vari interventi sulla sede stradale relativi alle asfaltature indicati come cause degli allagamenti dell'immobile in via IL De LL n.8/A sono stati eseguiti da società di pubblici servizi quali OP ER, Telecom, NE (…) nell'ambito di lavori di competenza lungo un arco temporale che va dal 2014 al 2020, a cui eventualmente andrà chiesto conto di quanto realizzato”). Invero, in tema di appalto di lavori è pacifico a carico del committente l'obbligo di custodia della res e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, sia pure compatibilmente con l'esistenza del contratto di appalto, in modo da impedire che la stessa produca danni a terzi. Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, ed anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica, rientrano sempre nell'esercizio dei poteri del custode, e quindi ne possono escludere la responsabilità esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 cod. civ., e cioè sia provato il caso fortuito.
pagina 4 di 7 Ritiene il Tribunale che dall'istruttoria svolta risulti accertato che i fenomeni di allagamento del marciapiedi siano dipesi, oltre che dal posizionamento dello stesso al livello stradale, anche da una inidonea manutenzione del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche.
Invero, il teste ha riferito di avere tentato nel 2021 di accedere 2 volte allo studio professionale Tes_1
della e che in entrambe le circostanze, dopo forti piogge, era stato impossibile;
CP_1
riconosceva lo stato dei luoghi attraverso le foto esibitegli come simili a quello in cui lo stesso si era imbattuto in ambedue le circostanze, tanto dal desistere dall'entrare per la presenza di acqua e fango innanzi all'ingresso.
Alla luce delle risultanze istruttorie emerge la responsabilità del in qualità di custode CP_7
della strada pubblica, i cui difetti hanno determinato i vizi lamentati.
Infatti, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cosa in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr. Cass. n.27724/2018; Cass. n.20943/2022; Cass. n.14798/2023). La manutenzione della strada e del marciapiedi in particolare rientrava nell'ambito della custodia dell'autorità comunale, la quale non soltanto aveva il potere di controllare la cosa ma, come risulta dagli atti, era già stata avvisata della situazione di pericolo in cui versava il tratto di strada (pec del 28.9.2020, all.4 memoria ex art. 183, comma 6 n.2 di parte attrice) e aveva pertanto il potere di modificare tale stato.
Affinché sia esclusa la responsabilità del custode in base all'art. 2051 c.c., l'evento deve essere imputabile al caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e perciò quando si è in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del cosiddetto fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento di fatto estraneo del tutto eccezionale (cosiddetto fortuito incidentale e perciò spesso imprevedibile). Nel caso di specie nulla è emerso in merito a un eventuale caso fortuito che abbia inciso sul procedimento eziologico dell'evento.
Ne consegue che, non essendovi alcuna certezza che il problema sia stato risolto con l'apposizione di una nuova griglia di raccolta (che secondo il Ctu “dovrebbe” avere solo migliorato il deflusso delle pagina 5 di 7 acque meteoriche), deve essere condannata alla realizzazione delle opere di ripristino CP_2
dello stato dei luoghi così come accertate e previste dal CTU arch. (apposizione di Persona_2
cordoli rialzati rispetto alla carreggiata su entrambi i marciapiedi, ripristino delle cunette, verifica e rifacimento delle caditoie, revisione e pulizia dei pozzetti).
Quanto al risarcimento del danno richiesto per equivalente, deve osservarsi che l'indagine tecnica svolta ha escluso danni all'interno locale. Anche la relazione tecnica a firma dell'ing. (cfr. doc. 3 allegata Per_3
alle memorie ex art. 183 VI co. n. 2 cpc di parte attrice) ha evidenziato che i danni al locale sono stati impediti dall'apposizione di una soglia di travertino, posta “a coltello” alta circa 20 cm. Nulla è pertanto dovuto alla proprietaria dell'immobile che, avendo concesso il locale in comodato Parte_1
gratuito alla società , non ha subito pregiudizi patrimoniali derivanti dalla difficoltà di accesso CP_1 all'immobile nei giorni di intense precipitazioni.
Quanto ai danni subiti dalla società è certo che lo stato dei luoghi - che ha imposto CP_1
l'apposizione della soglia di travertino costituente una vera e propria barriera architettonica - e la difficoltà di accesso nei giorni di intense precipitazioni ha provocato un danno risarcibile. Tuttavia, esso non può coincidere con quanto richiesto da parte attrice (euro 8.100, pari ad euro 50,00 per 81 giorni di pioggia) che fonda la propria istanza sul riconoscimento della mancata fruibilità del locale per ogni giorno di pioggia registrato dalla stazione meteorologica di Roma Urbe, in totale assenza di alcun dato documentale a supporto. Parte attrice non ha allegato alcun documento da cui possa evincersi la contrazione dei propri introiti nel periodo di riferimento e nemmeno è dato conoscere l'oggetto dell'attività svolta dalla società nel locale.
In tale situazione, il danno può essere liquidato, in via equitativa, in euro 2.000 al valore attuale, in considerazione del disagio provocato, per un periodo non irrilevante, rappresentato dalla difficoltà di accesso all'immobile (attraverso la soglia di travertino “a coltello”) e tenuto conto che dalle dichiarazioni del teste escusso è emerso che, quanto meno, in due occasioni l'accesso all'immobile è stato impedito a causa della presenza di LM e acqua sul marciapiedi (come da foto esibite e riconosciute dal teste).
E' poi dovuto l'importo di euro 250,00 per la rimozione e trasporto a discarica della soglia “posta a pagina 6 di 7 coltello” in travertino (cfr. p. 9 della ctu). Solo sull'importo di euro 2.000,00 liquidato all'attualità quale sorte capitale sono, poi, dovuti gli interessi legali intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla
Cassazione con sent. n. 1712/1995, come “lucro cessante”, computabili sulla somma devalutata al gennaio 2021 (data in cui è stato stipulato il contratto di comodato e alla quale può farsi risalire l'evento lesivo, essendo già stato segnalato il problema a e via via rivalutata sino alla CP_2 pubblicazione della presente sentenza. Sull'importo complessivo così determinato per sorte capitale e lucro cessante competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione sino al soddisfo.
Le spese, anche quelle del procedimento di ATP, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato ex d.m.
n.147/2022, tenuto conto del valore della domanda (indeterminabile complessità bassa) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna alla realizzazione delle opere di ripristino dello stato dei luoghi così come accertate CP_2
e previste dal CTU arch. (apposizione di cordoli rialzati rispetto alla carreggiata su Persona_2
entrambi i marciapiedi, il ripristino delle cunette, verifica e rifacimento delle caditoie, revisione e pulizia dei pozzetti, cfr. pp. 8 e 9 della ctu);
2) condanna al risarcimento del danno nei confronti di quantificato in euro CP_2 CP_1
2.250,00, oltre lucro cessante come in motivazione e interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle parti attrici, liquidate in euro CP_2
1.528,00, per compensi di ATP, euro 2.906,00 per compensi del giudizio di merito, oltre al rimborso delle spese di ctu (pari ad euro 2.820,00 oltre accessori), delle spese versate per contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 17.02.2025 Il Giudice
Assunta Canonaco
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