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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2024, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.VG. 1740/2024
RE NA PU BBLICA TA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1740/2024 promossa da: Parte 1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.MARSICO ROSINA CANDIDA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
OLIVERIO CARMELO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 2/10/2024 Parte 1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto, in data 16/5/2015, matrimonio concordatario, che dalla Per 2 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioniunione erano nati i figli Per 1 e specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge.
2. Assegnare la casa coniugale, di proprietà della Sig.ra LI PA, ubicata nel Comune di Corigliano-Rossano, in Vico Rapani, 13 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla medesima nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1.I figli AL GA e AL AL restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2. Tempi di permanenza. AL GA e AL AL resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la dimora della madre.
Il padre potrà vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) Durante l'anno scolastico: i figli si recheranno presso la dimora del padre e permarranno lì dalla domenica mattina fino a domenica pomeriggio, quando il padre li riporterà presso la dimora materna;
b) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento di AL GA e AL AL
AL NI contribuirà al mantenimento di AL GA e AL AL come di seguito stabilito:
a) Versando ad LI PA nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di Euro
150,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 300,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di luglio 2024 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
b) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
1) Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
2) Le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra. I coniugi dichiarano reciprocamente che:
a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunist verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo d rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa ne pregresso regime di comunione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte 1 nata a [...] il
10/05/1990 e Controparte_1 nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 7 dicembre 2024
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
RE NA PU BBLICA TA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1740/2024 promossa da: Parte 1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.MARSICO ROSINA CANDIDA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
OLIVERIO CARMELO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 2/10/2024 Parte 1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto, in data 16/5/2015, matrimonio concordatario, che dalla Per 2 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioniunione erano nati i figli Per 1 e specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge.
2. Assegnare la casa coniugale, di proprietà della Sig.ra LI PA, ubicata nel Comune di Corigliano-Rossano, in Vico Rapani, 13 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla medesima nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1.I figli AL GA e AL AL restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2. Tempi di permanenza. AL GA e AL AL resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la dimora della madre.
Il padre potrà vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) Durante l'anno scolastico: i figli si recheranno presso la dimora del padre e permarranno lì dalla domenica mattina fino a domenica pomeriggio, quando il padre li riporterà presso la dimora materna;
b) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento di AL GA e AL AL
AL NI contribuirà al mantenimento di AL GA e AL AL come di seguito stabilito:
a) Versando ad LI PA nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di Euro
150,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 300,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di luglio 2024 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
b) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
1) Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
2) Le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra. I coniugi dichiarano reciprocamente che:
a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunist verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo d rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa ne pregresso regime di comunione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte 1 nata a [...] il
10/05/1990 e Controparte_1 nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 7 dicembre 2024
Il Presidente- estensore
Massimo Lento